Discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte e facoltatività dei sub-criteri
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell'amministrazione laddove l'iter valutativo risulti coerente con i criteri motivazionali fissati dal disciplinare, anche in assenza di sub-criteri e sub-punteggi di dettaglio, la cui previsione ai sensi dell'art. 108 c. 7 del D.Lgs. 36/2023 rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione.
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