GARA SUDDIVISA IN LOTTI: A CHE CONDIZIONI E' AMMESSO IL RICORSO CUMULATIVO (110)
Ricorda questo collegio che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, è necessario “...che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati” (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio, 2021, n. 3847).
Con specifico riferimento al caso di una gara divisa in più lotti, si rinviene l’affermazione secondo cui: “Il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e della identità di censure, di talché anche nel caso di una gara unitaria suddivisa in più lotti ciò potrà ammettersi solo laddove vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni” (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n.11076; si confronti anche Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2023, n. 1120).
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