Giurisprudenza e Prassi

PARTECIPAZIONE CONTESTUALE DI UN CONSORZIO STABILE E DI UNA CONSORZIATA (NON ESECUTRICE): NON INTEGRA DI PER SE' UN UNICO CENTRO DECISIONALE (95)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

Ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, la partecipazione alla gara di una società consorziata non designata per l'esecuzione dal consorzio stabile di appartenenza (pure partecipante) non costituisce elemento indiziario di un unico centro decisionale, né fa sorgere in capo alla consorziata oneri dichiarativi circa l'appartenenza al consorzio.

"Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile alla fattispecie in esame, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), premesso che “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante”, sono tenuti ad indicare “in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97”.

Orbene, da tanto “consegue, a contrario, che il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio” (Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2025, n. 3).

Ne deriva l’infondatezza del motivo di ricorso sub [...], dovendo “concludersi che, a differenza della “designazione” per l’esecuzione, la semplice partecipazione ad un consorzio stabile di per sé sola non integra un elemento indiziario dell'esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 67, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3/2025, cit.)."

***

La valutazione di sostenibilità dell'offerta temporale rientra nel potere discrezionale della Commissione giudicatrice, la quale può legittimamente ritenere attendibile un ribasso del tempo di esecuzione anche dell'80% qualora l'offerente vanti una capacità produttiva e un numero di professionisti impiegati notevolmente superiore rispetto a quella ipotizzata dalla stazione appaltante.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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