Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL: LEGITTIMITÀ DEL RAFFRONTO ISTRUTTORIO SEMPLIFICATO (11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo l'operato della Stazione Appaltante che conclude positivamente il giudizio di equivalenza tra diversi contratti collettivi nazionali attraverso un'istruttoria semplificata basata sul mero raffronto dei trattamenti, qualora emerga l'evidente pertinenza e la sostanziale equivalenza (o superiorità) delle tutele garantite dal CCNL scelto dall'aggiudicatario.

"[...] l’istruttoria svolta al fine della valutazione di equivalenza è consistita nel semplice raffronto dei due contratti collettivi, ritenuto sufficiente al fine della verifica.

[...]

In ordine alla valutazione di equivalenza, l’art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 209 del 2004 [rectius: 2024, n.d.r.], a far data dal 31.12.2024, ha modificato il comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilendo: “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6”. In particolare, l’art. 3 del predetto allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione (art. 4 Allegato I.01.6 al d.lgs. 36/2023) e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che “1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.

Le disposizioni de quibus, ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura in esame, confermano quanto già stabilito dal previgente art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 e, cioè, che la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, che ha carattere obbligatorio (Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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