OBBLIGO DI VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DEL CCNL E ONERE MOTIVAZIONALE DEL RUP (11)
In tema di appalti pubblici, l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante di verificare concretamente la dichiarazione di equivalenza delle tutele resa dall'operatore economico che intenda applicare un CCNL differente da quello indicato dalla lex specialis. Tale attività istruttoria costituisce un passaggio procedimentale obbligatorio e indefettibile, la cui omissione determina l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
"La mancata effettuazione di tale verifica comporta l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione"; "la valutazione di equivalenza che la S.A. era chiamata a compiere doveva dunque investire tanto l’aspetto normativo tanto quello economico (e dunque non deve riferirsi unicamente al rispetto dei minimi tabellari bensì, in generale, a tutto il trattamento economico spettante agli operatori)"; "manca, in detta relazione, qualsivoglia accenno al tema dell’equivalenza delle tutele, e pretendere d’inferire alcunché al riguardo, dalla mera “consapevolezza” da parte del R.U.P., che si trattava, per l’appunto, di contratto collettivo differente [...] si risolve, a ben vedere, in una mera petizione di principio".
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