Giurisprudenza e Prassi

AGGIORNAMENTO CCNL IN CORSO DI APPALTO - AUMENTO COSTO DEL LAVORO - VARIABILE DA CONSIDERARE NELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA (108.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Il ricorso infatti riguarda i capi della sentenza con i quali il Tar ha ritenuto che non fosse stata prevista nel contratto di appalto la previsione della revisione prezzi e nella parte in cui ha escluso che potesse operare il meccanismo revisionale nel caso di introduzione di un nuovo, più oneroso CCNL, trattandosi di eventualità ben conosciuta dall’appaltatore.

Nell’appello incidentale la ASST ha, per parte sua, impugnato il capo di sentenza che ha disposto la riapertura dell’istruttoria ritenendo che fosse applicabile l’art., 106, lett. c) del codice laddove fa riferimento alle circostanze impreviste e imprevedibili. Secondo l’appellante incidentale tale previsione si sarebbe riferita alle varianti d’opera che, nel caso di specie, non si sono verificate.

Per la ricorrente originaria questa previsione dovrebbe invece essere letta nel senso di garantire la persistenza dell’equilibrio del contratto, che nel caso di specie, sarebbe venuto meno per effetto della pandemia e della guerra in Ucraina. Per quanto riguarda il nuovo CCNL rileverebbe non il fatto dell’adozione del nuovo contratto, bensì l’entità del costo per personale, essendo incrementato del 10%, che in un servizio a densa intensità di manodopera (oltre il 90% del costo) avrebbe alterato in modo eccessivo il sinallagma contrattuale.

Partendo dall’esame delle tesi dell’appellante principale, non può non rilevarsi che la norma del codice richiede espressamente la previsione di una clausola di revisione prezzi. Tale previsione non può essere desunta, come sostiene parte appellante, dall’interpretazione complessiva del contratto (rectius: dall’accordo quadro, dalla lettera di invito e dalla documentazione di gara).

D’altra parte, l’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza con l'operatore identifica chiaramente una sola ipotesi di adeguamento del prezzo d'appalto e la circoscrive sul piano temporale al periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'accordo quadro medesimo e l'indizione delle specifiche gare aventi ad oggetto i contratti derivati.

Quanto poi all’invocata incidenza del sopravvenuto CCNL del settore Multiservizi, va innanzitutto rilevato che gli aumenti del costo del lavoro in seguito al rinnovo del contratto collettivo costituiscono circostanze del tutto prevedibili da parte dell’impresa appaltatrice, che per tale ragione dovrebbe tenerne conto al momento della formulazione della propria offerta. E se è vero che la società ricorrente ha formulato la sua offerta nel 2016, la stessa, per la particolare procedura dell’accordo quadro, ha comunque sottoscritto il contratto alla fine del 2020, cioè a meno di un anno dall’entrata in vigore del nuovo CCNL (luglio 2021).

D’altra parte, sotto il profilo della prevedibilità, il contratto collettivo richiamato dall’appellante ha operato misure di adeguamento allineate con i precedenti rinnovi del 2001 e del 2011 che sono state quantificate non solo dall’indipendente andamento dell’inflazione.

Esclusa dunque l'applicabilità, quale parametro normativo di riferimento, della lettera a) del comma 1, del citato art. 106, in quanto non può ricostrursi una previsione della fattispecie da una lettura complessiva degli atti di gara, per le altre ipotesi previste dalla stessa disposizione, in particolare dalla lettera c), modifica “determinata da circostanze impreviste e imprevedibili”, va rilevato che può essere condivisa la conclusione del Tar che sul punto ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire le ragioni poste nell’istanza di revisione per accertare se potessero avere rilievo sui servizi erogati delle circostanze impreviste conseguenti soprattutto all’emergenza pandemica.

Premesso che come posto in luce dalla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9426): “Mentre la lettera a) prende in esame e disciplina le "variazioni dei prezzi e dei costi standard" e risulta dunque immediatamente attinente alla fattispecie concreta, la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle "modifiche dell'oggetto del contratto" che si correlano alle "varianti in corso d'opera"", che "sono quelle modifiche che riguardano l'oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire, (arg. da Cons. Stato Sez. II, 28 agosto 2020, n. 5288; Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5505; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; in linea generale, nulla preclude di riferire la disciplina in questione anche alle forniture da erogare o ai servizi da svolgere)”, le vicende dell’incidenza della improvvisa pandemia non possono in astratto ritenersi assorbite, nel caso in esame, solo nell’ambito di modifiche dell'oggetto del contratto sul versante del corrispettivo che l'appaltatore va a trarre dall'esecuzione del contratto e che sono sussunte nell'ambito della fattispecie di cui alla lettera a), che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle "variazioni dei prezzi e dei costi standard”.



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