L'OPERATORE ECONOMICO CHE IMPUGNA L'ESCLUSIONE PRIMA CHE INTERVENGA L'AGGIUDICAZIONE NON E' TENUTO A NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONCORRENTI
In tema di gare d'appalto, l'operatore economico che impugna il provvedimento di esclusione prima che sia intervenuta l'aggiudicazione non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti, i quali non sono qualificabili come controinteressati in senso tecnico, non ricevendo dal provvedimento di esclusione un vantaggio diretto e immediato, ma solo un vantaggio indiretto alla riduzione del numero dei partecipanti. "L’operatore economico che intende impugnarlo non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti rimasti in gara, in quanto in capo a nessuno di essi è ravvisabile la qualità di soggetto controinteressato in senso tecnico (Cons. Stato, V, n. 5926 del 2019)".
È illegittima l'esclusione dalla gara derivante dalla mancata prestazione della garanzia provvisoria qualora la lex specialis risulti lacunosa per l'omessa indicazione delle coordinate bancarie della tesoreria, costituendo tale omissione una violazione del principio di chiarezza degli atti di gara (clare loqui). "La mancata conformità della lex di gara alle previsioni del bando - tipo dell’ANAC [...] ha determinato una violazione del principio del clare loqui".
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