Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE - LA SUA NATURA VA ACCERTATA IN CONCRETO ANCHE IN ASSENZA DI INDICAZIONE FORMALE (47.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Va riconosciuta, secondo questo collegio, alla luce delle risultanze di causa, la pratica inutilità dei contratti di avvalimento (parziali) stipulati tra il Consorzio odierno appellante e due società consorziate già designate per l’esecuzione dell’appalto, in ragione del fatto che, trattandosi di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, doveva comunque operarsi una “sostanziale equiparazione del patto consortile all’avvalimento di consorziate che vengono designate per l’esecuzione del servizio” (ex multis, Cons. Stato, III, 13 dicembre 2021, n. 8316).

Risulta dagli atti che i contratti di cui trattasi erano intercorsi tra la mandataria (Consorzio C.) e le consorziate OMISSIE E OMISSIS, laddove queste ultime già erano state designate per l’esecuzione dell’appalto: deve quindi riconoscersi che il chiarimento n. 12 della stazione appaltante ed il punto 6.5 del Disciplinare andavano intesi nel senso di non imporre ai Consorzi di cooperative il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel caso in cui i requisiti di partecipazione fossero posseduti non già da consorziate rimaste “estranee” alla gara (secondo lo schema del c.d. “cumulo alla rinfusa”), bensì – proprio come verificatosi nel caso in esame – da quelle sin dall’inizio indicate quali esecutrici ai fini della gara di cui trattasi.

Invero, una volta riconosciuto che le consorziate di un consorzio di cooperative (tanto più quelle indicate in sede di gara quali esecutrici) “costituiscono […] articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi interna corporis” (Cons. Stato, V, 17 luglio 2017, n. 3505), non può che concludersi per l’inutilità (e, comunque, la giuridica irrilevanza) di un eventuale contratto di avvalimento tra consorzio e consorziate indicate quali esecutrici.

Del resto, non avrebbe alcun senso pratico pretendere il ricorso all’istituto dell’avvalimento tra soggetti operanti nell’ambito di un medesimo rapporto consortile, non operando in tale contesto il presupposto di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, ossia l’alterità (o terzietà) dell’impresa ausiliaria rispetto all’ausiliata, dovendosi qualificare le ditte consorziate quali semplici “articolazioni organiche” del Consorzio (di cui facciano parte) partecipante alla gara.

E’ dunque corretta l’obiezione dell’appellante secondo cui nel caso di specie non vi era alcuna ragione giuridica (o logica) che le imponesse la stipula del contratto di avvalimento con uno o più soggetti che – lungi dal costituire tecnicamente un “altr(o) soggetto” rispetto all’ausiliato, come previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel definire l’ausiliaria, ne costituissero invece una mera “articolazione organica”.

In questi termini neppure rileva (ex multis, Cons Stato, III, 9 ottobre 2023, n. 8767; V, 11 luglio 2023, n. 6777) il richiamo operato in sentenza all’istituto del cd. “cumulo alla rinfusa”, destinato ad operare nella sola ipotesi – che qui non rileva – in cui un Consorzio abbia speso in sede di gara i requisiti di consorziate non incaricate quali esecutrici: nel caso in esame, invece, è pacifico che il Consorzio C avesse fatto ricorso (in parte) a requisiti posseduti da due consorziate indicate quali esecutrici.

Del resto, il richiamato punto 6.5 del Disciplinare era chiaro nel prevedere che i “i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera […] sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

D’altra parte, va rilevato per mera completezza, le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla inoperatività, nel caso in esame, del cd. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate (senza necessità di ricorrere all’avvalimento) non risultano comunque pertinenti.

Rileva il primo giudice come tale fattispecie si riferisca specificamente ai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 ma non anche a quelli di cui alla precedente lettera b), ossia i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (quali il Consorzio C.), i quali sono invece tenuti a dimostrare il possesso (in capo al consorzio) dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, essendo consentito il cumulo di quelli posseduti dalle singole imprese consorziate solo per le attrezzature, i mezzi d’opera e l'organico medio annuo.

Per “consorzi stabili” si intendono, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, quelli “[…] formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

Peraltro, la “mancata indicazione formale di consorzio stabile non impedisce al soggetto di possedere sostanzialmente quest’ultima qualità” (Cons. Stato, III, 16 aprile 2019, n. 2493), atteso che tale natura “deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti indentificativi, così come delineati dall’art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016”.

Natura che potrebbe a rigore riconoscersi all’odierno appellante, ove si consideri che lo stesso ne rispetterebbe tutti i requisiti: i) quello numerico (ossia che ad esso partecipino almeno tre consorziati, partecipando al Consorzio C. venticinque soci); ii) quello temporale (durata non inferire a cinque anni, laddove quella del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2070); iii) quello teleologico, dato dall’espressa volontà delle consorziate di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici (ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, “il Consorzio” risulta istituito, tra l’altro, per “partecipare a gare d’appalto e bandi in proprio ed in nome e per conto delle consorziate”); iv) quello strutturale, dato da una comune struttura di impresa (il Consorzio ha una propria sede legale e dispone di propri organi sociali, nonché di un proprio patrimonio sociale e di un proprio bilancio).

Alla luce dei rilievi che precedono, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla presunta indeterminatezza dell’oggetto dei contratti di avvalimento perdono quindi di rilevanza.


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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
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