CONTROVERSIA SULL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: LA GIURISDIZIONE E' DEL GIUDICE ORDINARIO (133.1.E)
Premette il Collegio che la fattispecie in esame si inserisce indiscutibilmente nella fase esecutiva del contratto.
In tale fase - a differenza della fase di evidenza pubblica i cui atti sono soggetti alla disciplina pubblicistica - il rapporto tra privato e p.a. è paritario ed è retto dal diritto privato come si evince dall’art. 30, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 (ed oggi ribadito dall’art. 12 del d.lgs. n. 36/2023).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, “la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 gennaio 2019, n.40; T.A.R. Puglia, Bari, 5 dicembre 2023, n. 1401; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/10/2024, n. 2901).
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