Articolo 12. Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 12 reca un duplice rinvio esterno che opera in assenza di una diversa espressa previsione contenuta nel codice. Da un lato, viene fatto rinvio alla L. n. 241 del 1990 per quan...
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