Articolo 12. Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 12 reca un duplice rinvio esterno che opera in assenza di una diversa espressa previsione contenuta nel codice. Da un lato, viene fatto rinvio alla L. n. 241 del 1990 per quan...
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Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIA SULL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: LA GIURISDIZIONE E' DEL GIUDICE ORDINARIO (133.1.E)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Premette il Collegio che la fattispecie in esame si inserisce indiscutibilmente nella fase esecutiva del contratto.

In tale fase - a differenza della fase di evidenza pubblica i cui atti sono soggetti alla disciplina pubblicistica - il rapporto tra privato e p.a. è paritario ed è retto dal diritto privato come si evince dall’art. 30, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 (ed oggi ribadito dall’art. 12 del d.lgs. n. 36/2023).

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, “la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 gennaio 2019, n.40; T.A.R. Puglia, Bari, 5 dicembre 2023, n. 1401; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/10/2024, n. 2901).

GIUDICE ORDINARIO: PUO' VALUTARE SOLO LE MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI

TRIBUNALE BOLOGNA SENTENZA 2025

Non possono costituire oggetto di vaglio in sede civile il “se” ed il “come” della realizzazione di un’opera pubblica, riservati al giudice amministrativo, in quanto aspetti implicanti un giudizio sulla legittimità dell’esercizio del potere pubblico, restando, invece, prerogativa del giudice ordinario solo il vaglio delle modalità esecutive dei lavori, vale a dire di quei comportamenti materiali che non possono essere reputati, neppure mediatamente, espressione dell’esercizio del potere autoritativo.

Nel caso di specie, parte attrice conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati da asserite illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica, in particolare una rotatoria, sostitutiva di un precedente intersezione, posta nell'immediata prossimità del proprio insediamento industriale. In particolare, le doglianze attoree vertevano sulle gravi limitazioni di accesso viario e di uscita dal proprio stabilimento a seguito della realizzazione della predetta opera che avrebbero reso meno agevole il transito, sia in uscita sia in entrata, dei camion bilici che tutti i giorni lo attraversavano. Segnatamente, ciò sarebbe dovuto all’introduzione, al varco di uscita dallo stabilimento, dell’obbligo di svolta a sinistra, non previsto nella segnaletica ufficiale dell’iniziale progetto approvato dall’Ente convenuto. Inoltre, a rendere ancora più gravoso il transito dal passo carraio sarebbe stata la realizzazione di una penisola trasversale rialzata a restringimento del passo carraio, anch’essa non prevista nel progetto iniziale. Il Tribunale non accoglieva le domande attoree sul rilievo che le modalità esecutive contestate (nella specie, l’apposizione dell’obbligo di svolta a sinistra e la realizzazione della penisola a restringimento del passo carraio) fossero frutto di aggiustamenti, in corso di esecuzione, volti ad assicurare la funzionalità dell’opera che l’ente, nella sua discrezionalità insindacabile aveva deciso di realizzare; variazioni che, per quanto avessero reso maggiormente difficoltoso l’accesso da e verso la rete stradale dei veicoli della società, non potevano dirsi realizzate secondo modalità esecutive illecite, in quanto volte a meglio garantire la sicurezza del traffico.


Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 10/07/2025 - LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE

In un contratto di subappalto, il subappaltatore ci richiede di inserire il seguente testo nell'art. 12 relativo a responsabilità e garanzie (vostro modello contratto di subappalto): "Fermo restando quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 in materia di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, le Parti convengono che, nei rapporti interni tra Appaltatore e Subappaltatore, la responsabilità del Subappaltatore per danni derivanti da colpa lieve sarà limitata al solo valore della prestazione oggetto del presente contratto, con esclusione di danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante, salvo il caso di dolo o colpa grave. Resta inteso che tale limitazione non potrà essere opposta alla Stazione Appaltante né potrà in alcun modo pregiudicare i diritti della medesima ai sensi della normativa vigente". Dal nostro punto di vista di appaltatori, riteniamo illegittima la limitazione di responsabilità che il subappaltatore richiede con l'esclusione di danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante. Ma, allo stesso tempo, ci chiediamo se, come prescritto nell'art. 119 , c6, del codice, "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto", come ci si deve regolare nel caso in cui eventuali danni superassero il valore del contratto. L'appaltatore/subappaltatore sarebbero tenuti a rifondere anche l'importo eccedente il valore del contratto stesso? Ad esempio, valore del contratto 1.000.000,00 euro, danni (per colpa lieve, danni indiretti, consequenziali o di lucro cessante) pari a 1.200.000,00... Il subappaltatore quale somma è tenuto a coprire? Attendiamo vostre, grazie e buon lavoro.