Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.225.000 (ora euro 5.382.000) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 (ora euro 140.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 (ora euro 215.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Prima alinea modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dai seguenti Regolamenti CE del 18/12/2017 n. 2364, n. 2365, n. 2366, n. 2367 con effetto dal 01/01/2018, che modificano le seguenti soglie: da Euro 5.225.000 a Euro 5.548.000; da Euro 135.000 a Euro 144.000; da Euro 209.000 a Euro 221.000. Quindi ulteriormente modificate dai Regolamenti CE del 30/12/2019 nn. 1827, 1828, 1829, 1830, con effetto dal 01/01/2020, che modificano le seguenti soglie: da Euro 5.548.000 a Euro 5.350.000; da Euro 144.000 a Euro 139.000; da Euro 221.000 a Euro 214.000; Quindi ulteriormente modificate dai Regolamenti Ce del 11/11/2021 nn. 1950, 1951, 1952, 1953 con effetto dal 01/01/2022 che modificano le soglie da 5.350.000 passa a 5.382.000, da 139.000 passa a 140.000, da 214.000 passa a 215.000

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.225.000 (ora euro 5.382.000) per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 (ora euro 431.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Prima alinea modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dai seguenti Regolamenti CE del 18/12/2017 n. 2364, n. 2365, n. 2366, n. 2367 con effetto dal 01/01/2018, che modificano le seguenti soglie: da Euro 418.000 a Euro 443.000; da Euro 5.225.000 a Euro 5.548.000. Quindi ulteriormente modificate dai Regolamenti CE del 30/12/2019 nn. 1827, 1828, 1829, 1830, con effetto dal 01/01/2020, che modificano le seguenti soglie: da Euro 5.548.000 a Euro 5.350.000; da Euro 443.000 a Euro 428.000; mentre rimane immutata la soglia di 1.000.000; Quindi ulteriormente modificate dai Regolamenti CE del 30/12/2019 nn. 1827, 1828, 1829, 1830, con effetto dal 01/01/2020, che modificano le seguenti soglie: da Euro 5.548.000 a Euro 5.350.000; da Euro 144.000 a Euro 139.000; da Euro 221.000 a Euro 214.000; Quindi ulteriormente modificate dai Regolamenti Ce del 11/11/2021 nn. 1950, 1951, 1952, 1953 con effetto dal 01/01/2022 che modificano le soglie da 5.350.000 passa a 5.382.000, da 428.000 passa a 431.000

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge; quindi modificato dal D.L. 18/2020 in vigore dal 17/03/2020, convertito senza modifiche; si veda anche quanto disposto dall’art. 207 del DL 34/2020 in vigore dal 19/05/2020 che consente di elevare l’anticipazione fino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30/06/2021, poi prorogato al 31/12/2021 dall'art. 13 comma 1 del DL 183/2020 in vigore dal 31-12-2020 convertito in legge da L. 21/2021 in vigore dal 1/3/2021, , poi prorogato al 31/12/2022 dal DL 228/2021; l’art. 207 del DL 34/2020 trova applicazione anche per i contratti PNRR e PNC ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

Relazione

L'articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria) detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica...

Commento

L'articolo 35, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 4 della Direttiva 2014/24/UE, nonché dell'articolo 15 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo...
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Giurisprudenza e Prassi

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI - NECESSARIA PER EVITARE FRAMMENTAZIONE ARTIFICIOSA (35.6)

ANAC DELIBERA 2024

Con le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, l'Autorità aveva precisato che, al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez V., che, nella prima citata sentenza 27.07.2021, n. 5561, ha precisato che, sebbene "non sussista una giurisprudenza consolidata sull'efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell'assenza della medesima, è però indubbio che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un'evidente finalità di pianificazione e di trasparenza. Anche a postularne un'efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell'amministrazione (in termini Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l'incidenza della stessa sotto il profilo dell'impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti".

Da quanto esposto, risulta di tutta evidenza la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto da parte della stazione appaltante, considerato che non appare giustificato il susseguirsi di due distinti affidamenti aventi ad oggetto il medesimo servizio, disposti a soli 8 giorni l'uno dall'altro, e per importi che sommati risultano superiori alla soglia comunitaria di riferimento.

BASE D’ASTA ECCESSIVAMENTA ALTA - NON COSTITUISCE CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2023

Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 35 d.lgs. 50/2016 sul valore stimato degli appalti e la violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e accesso al mercato, nonché eccesso di potere.

Sostiene che l’importo a base d’asta sia stato illegittimamente sovrastimato dalla Provincia al fine di assicurare il nuovo appalto al precedente affidatario, un RTI di cui faceva parte anche Bi Solution, la quale è una cooperativa sociale di tipo B che ha dichiarato di impegnare per la commessa 37 dipendenti, di cui almeno 22 lavoratori svantaggiati.

Lo si desumerebbe dal fatto che per il precedente appalto, risalente al 2018, era stata stimata una base d’asta di € 10.680.000,00 oltre IVA, per un numero presunto di verbali pari a 485.000 annui, mentre per il nuovo appalto, a fronte di un numero stimato di verbali pari a 579.332 annui, con un incremento del 19,4%, la base d’asta è stata triplicata a € 32.530.533,00 oltre IVA.

Sarebbe stato altresì sovrastimato il costo della manodopera, determinato in € 10.223.265,60, pari a € 2,94 per ogni verbale, e coincidente proprio con la base d’asta del precedente appalto del 2018: da ciò si desumerebbe che il valore della manodopera e, più in generale, il valore a base d’asta è stato determinato con riferimento non al valore effettivo della manodopera necessaria per la gestione del servizio, ma al fine di consentire all’attuale affidatario di conservare la manodopera destinata all’esecuzione dell’appalto, a tutto discapito dei principi di convenienza ed efficienza e prima ancora di ragionevolezza e proporzionalità.

Il costo di 2,94 € per ogni verbale sarebbe palesemente irragionevole, perché non solo è maggiore di quello del precedente appalto del 2018 (pari a € 2,04 € a verbale), ma sarebbe pari al doppio del costo medio della manodopera per verbale risultante da altre gare analoghe, nelle quali tale costo oscillerebbe da € 1,20 a 1,60 a verbale.

Il carattere irragionevole e sproporzionato di tale costo sarebbe ulteriormente confermato dalla circostanza che negli ultimi anni la gestione del ciclo sanzionatorio ha subito un’ulteriore e radicale informatizzazione e automazione: lo stesso capitolato di gara (doc. 3, art. 18) prevede il ricorso alla PND (Piattaforma Notifiche Digitali), che garantisce in modalità remota una quota importante del servizio oggi presumibilmente svolta da operatori dell’affidatario precedente (controllo notifiche digitali/PEC, stampa degli atti/verbali, rendicontazione delle notifiche).

Questo errore nella determinazione della base d’asta potrebbe trovare parziale mitigazione nella possibilità degli operatori economici di aggiudicarsi l’appalto offrendo, in termini di ribasso sulla base d’asta, un prezzo coerente con il mercato e dimostrando il minor importo dei costi e della manodopera rispetto a quelli erroneamente determinati dalla Provincia. Tuttavia, nel caso di specie questo non sarebbe concretamente possibile, secondo la ricorrente, perché all’offerta economica sono assegnati solo 15 punti, addirittura attribuiti con una formula non lineare, cosicché sarebbe ridotto a un livello assolutamente marginale il peso dell’elemento economico sul punteggio complessivo. Parallelamente è aumentato il punteggio previsto per l’offerta tecnica, che non solo è rimesso alla valutazione discrezionale della Commissione, ma è aumentato specificamente con riferimento all’impiego di lavoratori svantaggiati.

Da ciò conseguirebbe che la possibilità per gli operatori economici di aggiudicarsi l’appalto sarebbe praticamente nulla, a meno che non solo si tratti di una cooperativa sociale di tipo B, ma proprio della cooperativa che è mandataria del RTI attualmente affidatario del servizio.

La censura è inammissibile per carenza di interesse, come eccepito sia dalla Provincia sia da ……, perché potrebbe al più contestarsi una base d’asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l’esecuzione della commessa (cfr. Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id., V, 25 novembre 2019, n. 8033), ma non una base d’asta che, a tutela del concorrente, sia tale da garantire un utile.

Se un concorrente ritiene che una base d’asta sia eccessivamente alta, può offrire un ribasso molto consistente, presentando così un’offerta assai competitiva dal punto di vista economico, e poi, se il ribasso risulterà tanto eccessivo da determinare un’anomalia dell’offerta, formulerà le sue osservazioni critiche sulla base d’asta nel subprocedimento di valutazione di tale anomalia (ex art. 97 d.lgs. 50/2016), ed eventualmente le farà poi valere nel giudizio d’impugnazione avverso la sua esclusione per l’anomalia, se avverrà; ma quel concorrente non ha un apprezzabile interesse ad impugnare sin da subito il bando lamentando che la base d’asta è eccessivamente alta.



SUDDIVISIONE IN LOTTI DI UN'OPERA UNITARIA - SI DEVE SOMMARE IL VALORE DI TUTTI I LOTTI (35.6)

ANAC DELIBERA 2023

Partendo dalla definizione di lotto funzionale, l'art. 3 comma 1 lett. qq) del previgente Codice lo qualifica quale "specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro 0 servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti"; tale previsione, che consente espressamente di aggiudicare i distinti lotti funzionali con autonome procedure di affidamento, deve tuttavia essere letta in combinato disposto con l'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di tale disposizione, quando la realizzazione di un'opera prevista può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, " e computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti" (lett. a), e, nel caso in cui il valore cumulato di tali lotti sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le disposizioni codicistiche "si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto" (lett. b). Viene poi in rilievo la previsione del comma 6 della medesima disposizione (richiamato anche dalla Stazione appaltante), per cui "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino."

Al riguardo, sulla scorta di un consolidato orientamento, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC avevano già precisato che "al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo".

Inoltre, con delibera ANAC n. 658/2018 si era osservato che la possibilità di frazionamento in lotti si pone, sotto il profilo normativo, "in funzione di dialettica contrapposizione con l'espresso divieto di artificioso frazionamento dell'oggetto dell'appalto". In altri termini, il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia". (...) La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (cfr. Cons St, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)" (AVCP, Parere sulla normativa del 24 aprile 2013, rif. AG 02/13). In sostanza, il rispetto della disciplina risulta assicurato, in caso di suddivisione in lotti, garantendo che i medesimi vengano considerati come parti di un'opera unitaria al fine di determinare la soglia europea (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669). In modo ancor più esplicito, "la suddivisione in lotti di un'opera unitaria [...] impone l'applicazione comunque del diritto comunitario, se la somma degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria" St., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101, ma anche id., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188)".

PREZZO A BASE DI GARA - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA (35.4)

ANAC PARERE 2023

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione appaltante. La determinazione del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l'Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

PREZZO A BASE DI GARA - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA (35.4)

ANAC PARERE 2023

In una procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica, posto che l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, sensibilmente inferiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi ma la stazione appaltante abbia reso comunque noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

DIRITTO DI ACCESSO - ESCLUSO PER BROGLIACCI E DOCUMENTI INFORMALI CHE NON SI INNESTANO DELL'ITER PROCEDIMENTALE (35)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Questo Tribunale – nel pronunciarsi in ordine alla prescrizione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento ANAC in materia di accesso (che sottrae all’accesso «le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti» – ha evidenziato che tale disposizione «non può trovare applicazione laddove i suddetti atti vadano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di veri e propri atti endoprocedimentali», sottolineando che «la predetta disposizione, nella parte in cui sottrae all’accesso “le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti” risulterebbe in palese contrasto con l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 se fosse interpretata nel senso di escludere tout court tali atti dal diritto di accesso, cioè anche nel caso in cui assumano la valenza di veri e propri atti endoprocedimentali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4481)» (cfr. Tar Lazio, I, 11 giugno 2020, n. 6457).

In altri termini, attraverso tale pronuncia questo Tar ha chiarito che – con specifico riferimento all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti da ANAC – devono intendersi come “appunti interni” o “documenti preparatori” sottratti all’accesso solamente quei documenti (brogliacci informali interni al singolo ufficio privi di firma o di sigla) che non si innestano in alcun modo nell’iter procedimentale.


FABBISOGNI - VANNO CORRETTAMENTE STIMATI DALLA PA ANCHE AL FINE DI UNA CORRETTA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER PARTECIPARE AL SINGOLO LOTTO (51)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Più di recente si è espresso il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania: “Nelle gare pubbliche la regola dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 ha portata generale ed è retta dal principio del favor partecipationis, una scelta diversa da quella della suddivisione in lotti richiede un'espressa motivazione in tal senso. La ratio della previsione è auto-evidente in quanto è di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese che altrimenti, in presenza di gara a lotto unico o con pochi lotti, vedrebbero progressivamente ridotte le proprie possibilità di partecipazione e quindi di aggiudicarsi commesse pubbliche in considerazione degli stringenti requisiti speciali di partecipazione che l'affidamento di gare di tal genere, c.d. mono-lotto, evidentemente comportano”

(cfr. Sez. IV, 30 settembre 2022, n. 2590). Così anche il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2022, n. 5119: “La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; a tal fine, quale corollario dell'effettività della regola generale, è posta la previsione di un specifico obbligo di motivazione (art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 2016), proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza”; con la precisazione che “Il principio della "suddivisione in lotti" può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti”.

Questa analisi, funzionale alla suddetta deroga, non emerge nel caso che ci occupa; e non può dubitarsi che i richiamati principi possano trovare applicazione – mutatis mutandis – all’ipotesi, che viene qui in considerazione, di lotti di dimensioni non giustificate da un’adeguata istruttoria.

Peraltro, le riportate disposizioni hanno dato attuazione agli obblighi discendenti dalla disciplina europea.

La direttiva 24/2014/UE invocata ha invero rimarcato il tema della rilevanza della partecipazione delle PMI alle gare di appalto innanzitutto al considerando n. 2, prevedendo che “la normativa sugli appalti [...] dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici”; in secondo luogo, ribadendo lo stesso principio al considerando n. 159, nel quale si trova affermato che, dato il potenziale delle PMI, “è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici” anche tramite iniziative a livello nazionale; infine precisando, al considerando n. 59, che l’aggregazione della domanda per mezzo dello strumento delle centrali di committenza dovrebbe essere mediata attraverso il loro monitoraggio “al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”.

Questi stessi principi si trovano affermati nello Small Business Sistem Act di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo) del 25 giugno 2008, al cui rispetto è stato chiamato il Governo nella redazione del nuovo codice dei contratti pubblici dalla legge delega (cfr. art. 1, comma 2, lett. d, della legge 21 giugno 2022, n. 78); sicché la richiamata previsione della suddivisione degli appalti in lotti “funzionali” e “prestazionali” risulta preordinata a dare attuazione all’obiettivo posto dal legislatore europeo, volto alla riduzione del valore del singolo lotto e, dunque proporzionalmente, dei requisiti richiesti e degli oneri connessi alla partecipazione.

Nel caso di specie, il sovradimensionamento dei requisiti è direttamente imputabile alla sproporzione dei fabbisogni, evidentemente stimati al di fuori di un’adeguata istruttoria.

DETERMINAZIONE BASE D'ASTA - NECESSARIA VERIFICA DI CONFRUITA'

ANAC DELIBERA 2023

L'Autorità ha avuto modo di richiamare l'indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa, al quale si ritiene anche in questa sede di aderire, secondo cui <<la determinazione del prezzo posto a base d'asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili>> (Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5634).

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA - DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA PA (53)

ANAC DELIBERA 2022

Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un'impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un'offerta. Ai sensi dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali, ne discende che la previsione della lex specialis, laddove non contempli tale iscrizione, non risulta conforme alla disciplina di riferimento.


BASE D'ASTA - VA DETERMINATA SECONDO CRITERI VERIFICABILI

ANAC DELIBERA 2022

In merito alla determinazione della base d'asta, secondo la giurisprudenza è necessario che essa sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza ( profili tutti giudizialmente scrutinabili), al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355 e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. 28 agosto 2017, n. 4081).

DETERMINAZIONE BASE D'ASTA - PREZZI DI RIFERIMENTO ANAC – SCOSTAMENTO – LEGITTIMO

ANAC DELIBERA 2022

I prezzi di riferimento per servizi e forniture pubblicati dall'Autorità costituiscono prezzi massimi di aggiudicazione e utile parametro di riferimento nella determinazione della base d'asta, dai quali, tuttavia, è consentito discostarsi quando, sulla base delle conoscenze tecniche del mercato di riferimento, la Stazione appaltante ritenga di poter porre a base di gara un prezzo più basso.

IMPORTO A BASE DI GARA - STIMA PRESUNTA NON AMMESSA (35)

ANAC DELIBERA 2022

La corretta individuazione dell'importo a base di gara costituisce un obbligo per la S.A. (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell'appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l'individuazione del giusto procedimento di gara.

L'inserimento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella medesima busta non è conforme al principio generale della separazione tra offerta tecnica ed economica.


SERVIZI ANALOGHI – IMPORTO VALUTAZIONE POSSESSO REQUISITO - VALORE COMPLESSIVO AL NETTO DEI RINNOVI E PROROGHE (35)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2022

E’ evidente, pertanto, che il valore dell’appalto da prendere a riferimento ai fini della valutazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è quello di € 766.477,02, pari alla durata triennale e alle prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate e commissionate con certezza all’operatore risultato aggiudicatario. Vanno quindi escluse, ai fini del calcolo del valore complessivo dell’appalto, sia le prestazioni corrispondenti al periodo di rinnovo triennale, sia quelle corrispondenti al periodo di proroga tecnica, in quanto meramente eventuali e opzionali.

Come condivisibilmente affermato dalle parti resistenti, il valore invocato dalla ricorrente costituisce l’importo totale pagabile, previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 ai soli fini della verifica della soglia comunitaria. Allorché si tratti di requisiti di partecipazione, invece, è richiamabile l’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale richiede che i requisiti e le capacità di cui al comma 1 siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza (si richiama in proposito TAR Lombardia Milano, sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 494, citata dalla controinteressata, alla cui lettura integrale per brevità si rimanda), secondo cui “L’art. 35 D. Lgs. 50/2016 è effettivamente ispirato al principio di omnicomprensività delle somme contemplate nella legge di gara. Nel disciplinare la quantificazione del valore dell’appalto, l’art. 35 comma 4 stabilisce infatti che: «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori […] è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore». La norma introduce dunque il criterio dell’importo totale pagabile, che impone di tenere in considerazione tutte le somme erogabili dalla stazione appaltante in ragione della gara. Tuttavia, l’indicato criterio viene previsto ai soli fini, perseguiti dalla norma, legati alla valutazione dell’osservanza delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 commi 1 e 2. Il criterio dell’importo totale pagabile, dunque, è applicabile all’appalto solo a tali fini. Quanto ai requisiti di partecipazione, il legislatore individua invece un differente criterio. L’art. 83 D. Lgs. 50/2016, che disciplina tale ulteriore aspetto, è infatti ispirato al principio di proporzionalità all’oggetto dell’appalto, nell’ottica della garanzia della massima possibile partecipazione alla gara, e dell’agevolazione dell’accesso alla procedura selettiva per le imprese di ridotte dimensioni. In tale prospettiva, l’art. 83 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: «2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione […]» (art. 83 comma 2 D. Lgs. 50/2016); il tutto in conformità con le previsioni della legge delega n. 11/2016, la quale dava mandato al Governo di prevedere la: «r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese» (art. 1 comma 1 lettera ‘r’ L. 11/2016). Orbene, l’oggetto dell’appalto, cui le suddette norme commisurano i requisiti per la partecipazione, non coincide con l’importo totale pagabile di cui all’art. 35. Invero, nell’oggetto dell’appalto ex art. 83 rientrano solo le prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate, e come tali concretamente commissionate all’operatore privato. È dunque solo ai corrispettivi (a base d’asta) di tali prestazioni che va rapportata l’individuazione dei requisiti di accesso”.

Applicando i suesposti principi al caso in esame, l’unico periodo certo oggetto di affidamento è il primo triennio ed è ad esso che va commisurato il valore dell’appalto ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso.

Conseguenza di tale ragionamento è che la -OMISSIS- è certamente in possesso del requisito richiesto dal bando, avendo svolto, nel triennio considerato e per ogni anno, servizi per un importo superiore alla soglia di 1/3 del valore dell’appalto, sia considerando l’ammontare complessivo delle commesse nel triennio, sia considerando i tre servizi analoghi riferiti a ciascuna annualità (cfr. DGUE sub doc. n. 14 allegato al ricorso).

Né a diverse conclusioni può indurre l’esempio esplicativo contenuto al punto 7.3, lettera a), del disciplinare, che appunto, in quanto meramente esemplificativo, non può avere portata vincolante e non può che essere letto conformemente alla disciplina complessiva della lex specialis e alla normativa di settore.



DEROGA ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - NON AMMESSA (35.18)

ANAC DELIBERA 2022

Indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione d’urgenza.

La stazione appaltante non può derogare alle previsioni dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell'anticipazione al di fuori dei casi previsti dall'articolo 159, comma 4-bis, del codice medesimo. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - RICHIESTA DI PARERE (35.18)

ANAC PARERE 2022

Art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 - anticipazione del prezzo - richiesta di parere.

L’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, prevista in via generale sia per gli appalti di lavori sia per gli appalti di servizi e forniture, costituisce un obbligo per la stazione appaltante e, quindi, un pagamento dovuto all’appaltatore, purché sussistano le condizioni stabilite dalla norma: stipula del contratto, avvio dell’esecuzione dello stesso e rilascio di apposita garanzia (come sopra indicato).

In tal senso, stante il chiaro tenore della norma, non appare consentito alla stazione appaltante non riconoscere l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice, trattandosi di pagamento obbligatorio nel senso sopra indicato, mentre il dato letterale della norma non sembra escludere la possibilità che stazione appaltante e appaltatore possano concordemente stabilire delle precipue modalità di pagamento dell’anticipazione del prezzo, ritenute più consone, anche in ordine alla tempistica, in relazione alla singola tipologia di prestazione contrattuale da eseguire (in tal senso parere Funz. Cons. n. 8/2022).


DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA - CONGRUITÀ - DISCREZIONALITÀ

ANAC DELIBERA 2022

Rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d'asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni. Le valutazioni tecniche operate dall'amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta.

Sono da ritenere escludenti solo le clausole abnormio irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione.

DETERMINAZIONE DELLA BASE D’ASTA – ELEMENTO DISCREZIONALE DELLA PA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con riferimento al primo motivo, occorre prendere abbrivio dai consolidati arresti decisori della giurisprudenza, anche di questa Sezione, a mente dei quali “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l'Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi. Nel settore degli appalti pubblici, infatti, le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un'impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un'offerta, ma dimostrano semplicemente l'impossibilità soltanto per l'attuale appellante, di presentare un'offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara” (Cons. St., III, 28.12.2020, n. 8359; Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n.6006).

Sul punto, vale soggiungere che l’onere della prova circa l’irragionevolezza, l’arbitrarietà e l’abnormità delle regole di gara, gravante sul ricorrente, non può che essere declinato in termini particolarmente rigorosi, implicando che la contestazione sia effettuata sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori suscettibili di evidenziare, in maniera oggettiva e manifesta, la sussistenza di eventuali palesi errori logici nelle decisioni adottate dalla stazione appaltante.

Orbene, orientando il proprio sindacato all’interno della cornice giuridica di riferimento come appena ricostruita, ritiene il Collegio che nel costrutto giuridico attoreo una dimostrazione dei presunti vizi che inficerebbero, nei termini suesposti, gli atti organizzativi della gara non sia stata adeguatamente offerta.

E, invero, come già opposto in prime cure, la pur suggestiva prospettazione dell’appellante sembra piuttosto voler accreditare come dato obiettivo e cogente la propria posizione soggettiva di non condivisione delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, di fatto tentando di sovrapporre le proprie valutazioni, non adeguatamente suffragate da basi dimostrative inoppugnabili, alle determinazioni assunte dalla stazione appaltante, che, per le ragioni di seguito esposte, risultano – in disparte i profili di condivisibilità - a ben vedere immuni da evidenti vizi di irragionevolezza, arbitrarietà e abnormità.


ESTREMA URGENZA - FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO - NON LEGITTIMATO (51)

ANAC DELIBERA 2022

Oggetto: Indagine generale sulla corretta applicazione degli artt. 35 e ss. del D.lgs. 50/2016 - Affidamenti disposti mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 da ANAS spa nell’anno 2019.

Le ragioni di urgenza, in quanto non riferibili alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto o concessione, ma piuttosto a condizioni esterne ed al contesto nel quale deve essere effettuato l’affidamento, possono giustificare il ricorso ai diversi istituti individuati dal codice dei contratti (riduzione dei termini delle procedure ordinarie, procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.63 del d.lgs. n. 50/2016, esecuzione anticipata del contratto, etc.), ma non una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto, che sia finalizzata ad utilizzare erroneamente procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quella di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti “sopra soglia”


CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

NAZIONALE DL 2021

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

Testo in vigore dal: 1-3-2022

DECRETO MILLEPROROGHE 2022

NAZIONALE DL 2021

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021

L'art. 3 "Proroga di termini in materia economica e finanziari" al comma 4 prevede la proroga fino al 31-12-2022 dell'anticipazione del prezzo fino al 30%.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CRITERI AMBIENTALI MINIMI – ERRATA APPLICAZIONE NORMATIVA – NUOVA ISTRUTTORIA

ANAC DELIBERA 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ladisa S.r.l. – Procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica in favore del Comune di Francavilla Fontana per n. 5 anni scolastici mediante produzione dei pasti presso i centri di produzione del fornitore - Importo a base di gara: Euro 7.012.500,00 - S.A.: Comune di Francavilla Fontana. PREC 204/2021/S

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, l'obbligatorietà dei CAM per la stazione appaltante e espressamente stabilita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, sia in relazione al rispetto delle specifiche tecniche e/o clausole contrattuali sia in relazione alla previsione di almeno uno dei criteri premiali (ai sensi del vigente D.M. n. 65 del 10 marzo 2020). Ciò comporta che deve essere coerente con i CAM sia la documentazione di gara sia gli obblighi informativi a carico della stazione appaltante, al fine di consentire un effettivo confronto concorrenziale e la presentazione di offerte complete ed adeguate (nell'interesse non solo degli operatori economici, ma anche della stessa

Amministrazione). Nel caso in cui n'Amministrazione abbia impostato la gara in base ai CAM previsti da un decreto non più vigente, non è sufficiente procedere alla sola rettifica del richiamo normativo effettuato nella documentazione di gara, in quanto questa può avere ad oggetto meri errori materiali (riconoscibili), in cui è incorsa l'Amministrazione ovvero semplici irregolarità che non incidono sul contenuto finale di un provvedimento; in tale ipotesi, è, invece, necessario che la stazione appaltante svolga un'istruttoria al fine di accertare la conformità della legge di gara con i nuovi CAM.

AFFIDAMENTO PLURIMO ANCHE SE CON LOTTI DISTINTI - SI GUARDA AL VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI

ANAC DELIBERA 2021

Indagine generale sull’applicazione degli artt. 35 e ss. del D.lgs. 50/2016- Affidamenti del servizio di spazzamento neve gestito dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 2019.

In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall'art. 35 co. 1 d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti "sopra soglia".

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE APPALTI DEL SETTORE DELLA DIFESA

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE PER LE CONCESSIONI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE APPALTI SETTORI ORDINARI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione - settori ordinari

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE APPALTI SETTORI SPECIALI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2021

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1953 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione - settori speciali

AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA LAVORI PUBBLICI - CALCOLO VALORE STIMATO APPALTO VA FATTO AL MOMENTO DELL'INVIO DEL BANDO (35)

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Indagine relativa agli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture espletati dal Comune di Formello nel periodo dal 2017 ad oggi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee; il valore dell’appalto, inoltre, deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui ciò non è previsto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (come previsto dalla norma applicabile ratione temporis), le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Posto quindi che non è più necessario, in tali casi, che l’affidamento sia preceduto da un confronto concorrenziale e che è invece rimessa ad una diretta individuazione della S.A. la scelta dell’operatore economico con cui stipulare il contratto, non può tuttavia affermarsi che quest’ultima sia dotata di una integrale libertà di movimento, essendo comunque tenuta al rispetto dei principi specifici dettati, proprio con riferimento ai contratti sotto soglia, dall’art. 36, comma 1, del Codice, tra cui il principio di rotazione.

COESISTENZA DUE PROCEDURE ANALOGHE STESSO MOMENTO - ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO CONTRATTO (21 - 35)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il primo motivo di appello si articola in due punti; anzitutto viene dedotta l’assenza della programmazione biennale ai fini degli acquisti di beni e servizi (di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed agli artt. 6 e 7 del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14) criticandosi la sentenza per omessa pronuncia al riguardo, tanto più rilevante in ragione dell’interrelazione tra assenza di programmazione e frazionamento della durata dell’appalto.

La censura è fondata.

Non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza.

Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti. Almeno in questi termini il motivo appare dunque fondato, come pure in ragione della mancata indicazione delle ragioni che consentivano (a termini dell’art. 7 del d.m. n. 14 del 2018) di effettuare servizi e forniture non inserite nell’elenco.

2. - Maggiore pregnanza assume il sub-motivo con cui si deduce l’artificioso frazionamento temporale dell’appalto, con durata di soli venti mesi, onde rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria (per soli 11.000 euro), in violazione di quanto prescritto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, mentre sarebbero bastati dieci giorni in più per superare la predetta soglia; peraltro appare incoerente una siffatta durata con la programmazione biennale, in quanto non è consentito che nello stesso ambito programmatorio possano coesistere due o più procedure per lo stesso servizio, ma “spezzettate”. Per l’appellante, se il bisogno è biennale, la durata del contratto deve essere almeno biennale; in ogni caso, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, il frazionamento deve essere correlato a “ragioni oggettive”, che non sono invece esternate nella deliberazione a contrarre.

La fondatezza del motivo appare evidente proprio nella prospettiva da ultimo evidenziata.

L’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio.

In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto a venti mesi, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale, e soprattutto con l’affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica ed all’ordinato svolgimento delle attività giudiziarie», sì da risultare illogica una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo di non superare la soglia comunitaria, che appare dunque l’obiettivo, non dichiarato apertis verbis, ma evidentemente strumentale, che domina la determinazione gravata.



BASE D'ASTA IRREGOLARE - LEGITTIMO ANNULLAMENTO BANDO (35)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Con riferimento alla base d’asta, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, l’individuazione da parte della stazione appaltante di un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle Tabelle ministeriali produce effetti diversi a seconda della fattispecie. Si è infatti precisato che, se minimi scostamenti non integrano di per sé un indice di illegittimità del bando, difformità rilevanti possono invece inficiare la validità della lex specialis; nel contempo, la legittimità della legge di gara viene meno ove la base d’asta non presenti una consistenza tale da garantire ragionevolmente la congruità delle offerte presentate: «Il semplice fatto che la stazione appaltante si sia discostata dalle tabelle ministeriali, nella determinazione della base d'asta, non è indice ex se di illegittimità della disciplina di gara […], perlomeno laddove tale scostamento non sia rilevante e la base d'asta sia tale da garantire ragionevolmente la congruità dell'offerta economica» (TAR Lazio, Roma, II, 14 aprile 2016, n. 4404). Il bando risulterà parimenti annullabile allorquando l’importo soggetto a ribasso non si ponga nel pieno rispetto degli standard minimi fissati dal CCNL applicabile nel settore di riferimento: «[…] (nel)la determinazione del prezzo a base d'asta nei bandi di gara […] i dati sul costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali […] non costituiscono un limite inderogabile: la previsione di inderogabilità riguarda solamente il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva» (TAR Campania, Napoli, V, 2 febbraio 2021, n. 700).

In sintesi, una base d’asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali non è di per sé causa di illegittimità della legge di gara; lo diventa allorquando vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore.

2.4. Tanto precisato, occorre intanto stabilire se nel caso di specie vi sia uno scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d’asta e quello risultante dalle Tabelle ministeriali. Sarà poi necessario chiarire se l’eventuale differenziale rilevato sia idoneo o meno a inficiare la validità del bando, secondo i criteri sopra enunciati.

2.4.1. L’Amministrazione, che conviene sull’applicazione delle Tabelle allegate al D.M. 2 agosto 2010, esclude l’inosservanza delle tabelle stesse in quanto ritiene che il costo da considerare nella procedura indetta sia quello previsto per gli operai di livello G (€. 13,99 di costo orario, dunque inferiore a quello derivante dalla base d’asta, pari a €. 15,49), e non per quelli di livello F (con costo orario pari a €. 15,66, perciò superiore al costo di €. 15,49 ritraibile dalla base d’asta).

Tale deduzione difensiva deve essere disattesa. L’inquadramento del personale da prendere a riferimento nel caso di specie non è infatti costituito dalla qualifica G, bensì dalla qualifica F. Ciò, sia in quanto alcuni dei dipendenti da riassorbire in virtù della clausola sociale risultano già inquadrati al livello F (per quanto è possibile rilevare dai chiarimenti redatti in proposito dall’Amministrazione, versati in atti dalla parte resistente nelle sole pagine dispari – doc. 6 allegato alla memoria del 24 maggio 2021 della ASST), sia in quanto la permanenza al livello G, nel settore della sorveglianza antincendio, può durare al massimo per 12 mesi («In applicazione dell’art.15 del CCNL, il personale richiesto nel bando potrà essere inquadrato normativamente nel Livello G soltanto per “i primi dodici mesi” di svolgimento dell’effettivo servizio» - Relazione del Ministero del Lavoro del 25 gennaio 2019 – doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente; «Il sorvegliante antincendio verrà promosso automaticamente al livello F dopo 12 mesi di effettivo servizio nella medesima azienda» - art. 15 CCNL ANISA 2009, posto a base delle Tabelle ministeriali, e al quale si riferiscono i livelli indicati dalla p.a. nei chiarimenti sulla clausola sociale sopra indicati). Dunque, per i dipendenti attualmente inquadrati al livello G, si verificherà la progressione al livello successivo già in epoca anteriore all’affidamento del servizio, mentre per gli eventuali neo assunti l’inquadramento nel livello G si protrarrà al massimo per il primo dei sette anni di durata del rapporto. Ne consegue che, almeno per i sei settimi dello svolgimento del contratto, il livello F rappresenterà la qualifica esclusiva di inquadramento dei dipendenti del soggetto aggiudicatario.

Considerando il livello F, che prevede un costo orario di €. 15,66, deve dedursi l’incapienza della base d’asta, che prevede un costo orario al massimo corrispondente a €. 15,49.

Lo scostamento è dunque presente.



FRAZIONAMENTO APPALTO - RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI PARALLELI - ILLEGITTIMO OPERATO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

A mente dell’art. 35, c. 6, d.lgs. 50/2016 “Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Nel caso di specie le ragioni del frazionamento emergono dalla nota prot. n. 4998 del 26.2.2020 della Direzione strategica dell’Azienda sanitaria, ma esse non sono, ad avviso del Collegio, tali da costituire una valida giustificazione.

Come correttamente evidenziato dall’appellante, infatti, l’ASL non ha compiuto una specifica ricognizione delle proprie esigenze di acquisto, e ha deciso il frazionamento a prescindere dalle stesse, sulla base di valutazioni attinenti all’autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria dei Distretti e alla necessità di una gara “ponte” nelle more di una procedura di gara aziendale.

In realtà, così facendo, ha frazionato la procedura su base locale, correlandola alle esigenze d’acquisto note ai singoli distretti, omettendo di procedere ad una attività di ricognizione del fabbisogno, invero semplice da effettuare sol che si fosse provveduto alla mera sommatoria dei dati provenienti dai distretti.

Il risultato è stato il frazionamento del fabbisogno aziendale, non solo su base locale, ma anche su base temporale, posto che si è consentito l’utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto (come spiegato dal TAR la previa consultazione e la competizione sul prezzo delle imprese invitate è solo il frutto di un autovincolo del distretti), nell’ambito del territorio dell’Azienda sanitaria, per importi “estensibili” sino a 40.000 euro, teoricamente replicabili una volta che il fabbisogno torna a riquotarsi in sede locale.

E’ evidente che un siffatto modus procedendi scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, e di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro di cui all’art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l’applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste, che invece si applicherebbero ove l’acquisto fosse centralizzato in capo all’Azienda sanitaria.



EMERGENZA COVID - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - FACOLTA' DELLA PA E NON OBBLIGO (35.18)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Sotto un primo profilo, l’istante invoca il contenuto dell’art. 8, c. 4 lett. b), L. 11.9.2020 n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76, secondo cui, vanno riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento.

Sotto altro aspetto, la ricorrente richiama l’art. 207 del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazione nella L. n. 77/2020, invocando la corresponsione dell’importo dell’anticipazione del prezzo al 30%, già previsto dall’art. 35 c. 18 del Codice dei Contratti al 20%.

Da ultimo, l’istante invoca l’art. 91 del D.L. 17.3.2020 n. 18, che all’art. 3 del D.L. 23.2.2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5.3.2020, n. 13, ha inserito il comma 6-bis, secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Osserva il Collegio che, in primo luogo, il comma 4 dell’art. 8 cit. subordina il riconoscimento die maggiori costi ivi indicati, “ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore” del D.L. n. 76/2020, e cioè, al 16.7.2020, non essendo quindi applicabile alla fattispecie per cui è causa.

Quanto all’incremento dell’anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore, di cui all’art. 207 cit., lo stesso non configura un suo diritto, quanto invece, una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante (“può essere incrementato”), “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione”. La ricorrente non ha peraltro documentato, e neppure affermato, che la mancata tempestiva disponibilità delle maggiori somme che, a suo dire, le avrebbero dovuto essere riconosciute dalla stazione appaltante, pari ad un incremento del 10% dell’anticipazione del prezzo, sia stata determinante, al fine di rendere antieconomica la stipulazione del contratto.

Da ultimo, neppure con riferimento a quanto previsto nel comma 6-bis della L. n. 13/2020, la ricorrente ha offerto alcun dato obiettivo da cui desumere, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, un peggioramento della propria condizione patrimoniale, tale da precluderle l’esecuzione del contratto, limitandosi invece, del tutto genericamente, a richiamare lo stato di emergenza sanitario, ciò che tuttavia contravviene il principio secondo cui ciascuna delle parti ha l’onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende far derivare conseguenze giuridiche a suo favore, e pertanto, l’eccessiva onerosità sopravvenuta che ha alterato il rapporto di proporzionalità tra le reciproche prestazioni.

In conclusione, il rifiuto alla stipulazione del contratto da parte della ricorrente, è stato correttamente ritenuto ingiustificato dalla stazione appaltante, che ha conseguentemente dovuto revocare l’aggiudicazione, e procedere all’adozione degli atti consequenziali.


DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL PREZZO A BASE D’ASTA – DISCREZIONALITÀ TECNICA

ANAC DELIBERA 2021

Rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d'asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni. Le valutazioni tecniche operate dall'amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta.

Sono da ritenere escludenti solo le clausole abnormi o irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione.

CONTRATTI SOTTOSOGLIA - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - SI APPLICA (35.18)

ANAC DELIBERAZIONE 2021

Oggetto: Segnalazione ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) avente ad oggetto l'Accordo Quadro per lavori di costruzione, ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio della (OMISSIS).

La portata generale dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l'anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall' l'amministrazione al fine di dare impulso all'iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all' anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore. L'art. 35 d.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell'appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016.

L'art. 207 D.L. 34/2020 fa espresso riferimento, al comma 1, alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza operare una distinzione in termini di importo. Si ritiene che tale circostanza, unitamente alla ratio sottesa al decreto legge emanato, finalizzato. ad offrire il massimo supporto alle imprese a fronte della presente grave crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, in un'ottica di rilancio dell'economia, sia idonea a confermare e rafforzare l'interpretazione offerta dall'Autorità con la Determinar 1050 del 14.11.2018, ossia la natura generale della previsione relativa all' anticipazione del prezzo.

PROCEDURE MEPA - FRAZIONAMENTO ILLEGITTIMO APPALTO - IRREGOLARITA' (35.6)

ANAC DELIBERA 2021

Procedure di affidamento di beni alimentari e bevande ai Comandi ed unità organizzative della sede di Taranto della Marina Militare nell’anno 2017. Stazione appaltante: Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto (MARICOMMI). Fasc. UVSF n. 4205/2020

Le procedure di affidamento di beni alimentari e bevande ai Comandi ed unità organizzative della sede di Taranto della Marina Militare sono state caratterizzate da anomalie ed irregolarità, in violazione delle procedure per l'affidamento di appalti di forniture disciplinate dal d.lgs. 50/2016, con compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici enunciati dall'art. 30 dello stesso d.lgs. 50/2016, in particolare:

- utilizzo improprio della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento di appalti di forniture sopra la soglia di rilevanza comunitaria;

- cd. frazionamento illegittimo del valore dell'appalto, con violazione dell'art. 35 comma 6 del d.lgs. 50/2016;

- carenza di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore ad un milione di euro., obbligatoria, in base all'art. 1 comma 505 della legge 208/2015, applicabile ratione temporis;

- ricorso al sistema delle Convenzioni con obbligazioni del solo proponente, non previste nel sistema di approvvigionamento degli appalti pubblici di forniture delineato dal d.lgs.

50/2016;

DETERMINAZIONE VALORE BASE D'ASTA - VALUTAZIONE PA COGNIZIONI TECNICHE - SINDACATO LIMITATO (35)

ANAC DELIBERA 2020

La misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento. Detto travisamento non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dall’operatore economico, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto soggettiva, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Soc. Global Service S.r.l. – Affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia del Comune di Striano – Importo a base di gara: euro 436.810,00 euro – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Striano


APPALTO SERVIZI LEGALI – CORRISPETTIVO A CORPO O FORFAIT – VIOLAZIONE LEGGE PROFESSIONALE

ANAC DELIBERA 2020

Il diritto del professionista all' equo compenso nello svolgimento di incarichi professionali risulta garantito sia dalla Costituzione, che tutela il diritto "ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro" (art. 36), sia dalla legge professionale, che correla la retribuzione al "contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale". La previsione della corresponsione di un corrispettivo fisso, indipendente dal numero di contenziosi di cui il professionista verrà effettivamente incaricato, determina la contrarietà della lex specialis alla legge professionale e la violazione del principio dell'equo compenso, e trasforma l'appalto da tipico contratto commutativo a contratto aleatorio.

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’Ordine degli Avvocati di Aosta – Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio legale di patrocinio e consulenza dell'ente nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale per il Comune di Aosta - Importo a base di gara euro: 334.880,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: IN.VA S.p.A. C.U.C. Regionale per Servizi e Forniture per conto del Comune di Aosta

CLAUSOLA ESTENSIONE CONTRATTO - CONTENUTO E LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

E’ inammissibile il motivo sulla possibile proroga del contratto da cinque a otto anni, non essendo immediatamente lesiva ma potendo, anzi, risolversi in una previsione favorevole per il concorrente che vede prolungato il rapporto contrattuale con la stazione appaltante. E’ di immediata evidenza come, nei fatti, gli affidatari di un appalto non siano quasi mai restii ad un prolungamento del contratto mentre a dolersene sono altri operatori del settore che vedono sfumata la chances di aggiudicarsi una gara; doglianza questa che può essere sollevata con gravame proposto all’atto del prolungamento dell’affidamento della gara di cui è causa.

Giova aggiungere, richiamando un precedente della Sezione (15 febbraio 2018, n. 982) che “il criterio orientativo di base, elaborato dalla giurisprudenza, vuole che una clausola estensiva in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede (Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 663): infatti, l’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano (…) che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 442).

La necessità di assicurare il rispetto dei principi ispiratori delle procedure di evidenza pubblica costituisce del resto il paradigma interpretativo cui la giurisprudenza si affida ogniqualvolta la concreta fattispecie non trovi una espressa e puntuale regolamentazione normativa (cfr., ad esempio, in tema di affidamento diretto di servizi ad una società mista, Cons. St., sez. V, n. 1028 del 15 marzo 2016, secondo la quale esso è ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l’individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all’oggetto…La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l’ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato e l’affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione. La chiave di volta del sistema è rappresentato dal fatto che l’oggetto sia predeterminato e non genericamente descritto, poiché altrimenti, è evidente, sarebbe agevole l’aggiramento delle regole pro-competitive a tutela della concorrenza)”.

CORRISPETTIVO MINIMO GARANTITO – ASSENZA DI REMUNERATIVITÀ – NON RIENTRA TRA LE CLAUSOLE ESCLUDENTI

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Slam Lavori Aerei S.r.l. – Affidamento del servizio relativo al trasporto urgente con aeromobile di organi umani e di equipe medica per l’Azienda USL di Bologna, lotto unico - Importo a base d’asta: euro 2.620.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. AUSL di Bologna – Servizio Acquisti Metropolitano

Sono “escludenti" solo le clausole che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese perché si spingono a precludere, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico. Resta estraneo alla fattispecie eccezionale di clausola immediatamente escludente il caso di questioni attinenti la soggettiva opportunità economica di presentare un'offerta, in ragione del calcolo individuale di convenienza del singolo operatore economico legato alle sue strategie di impresa. Il Consiglio ritiene, per le motivazioni che precedono, che sulla base di quanto prodotto nella presente istruttoria non risulta dimostrata l’asserita aleatorietà e non remuneratività del servizio che, secondo l’istante, avrebbe prodotto un effetto escludente ai fini della partecipazione. La determina a contrarre infatti evidenzia che l’attività oggetto della gara ha avuto, negli ultimi due anni, un notevole incremento e l’importo a base d’asta risulta ampiamente superiore rispetto all’importo del contratto attualmente in essere.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE – APPLICAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO) – SUSSISTE

ANAC DELIBERA 2020

L’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. I particolari requisiti e obiettivi di esperienza e stabilità nell’organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono essere perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, attraverso la previsione di una durata del contratto che sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alle prestazioni richieste al contraente.

COVID 2019 - POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO E SOSTEGNO SOCIALE (35 - 63.2.C - 63.6 - 163)

NAZIONALE DL 2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

BASE D’ASTA AL LORDO DI IVA – GARA ILLEGITTIMA (35.4)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2020

Deve ritenersi illegittima la clausola del bando, là dove stabilisce un prezzo di €. 70.000 comprensivo di IVA, ponendosi invero la stessa in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del codice, la cui ratio è sostanzialmente finalizzata a scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato.

Stabilisce, invero, detta disposizione che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”.

La disposizione, nella sua trasparenza semantica, non può infatti che essere interpretata nel senso che… il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, debba essere basato … sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.

QUINTO D'OBBLIGO - NON UTILIZZABILE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Privi di pregio sono gli argomenti di -Omissis- fondati sulle norme degli art. 106, comma 12, 106, comma 1 lett. e) e 63 del d.lgs. n. 50 del 2016: la fattispecie disciplinata dalla prima non ricorre in caso di estensione al di sopra del c.d. quinto d’obbligo (come nel caso di specie) e comunque (…) la norma – pur se ritenuta applicabile in caso di errore della stazione appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili – presuppone sempre che l’esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga “in corso di esecuzione”, non essendo consentita una previsione di modifica ex art. 106, comma 12, a monte della stipulazione del contratto, quando cioè vi sia un vizio genetico e noto della legge di gara che renda certa l’inadeguatezza delle prestazioni contrattuali cui parametrare le offerte, come nel caso di specie; a sua volta, invece, l’art. 106, comma 1, lett. e), consente la previsione di modifiche in estensione già nei documenti di gara, ma solo se si tratti di modifiche non essenziali ai sensi di tale norma e del richiamato comma 4 dell’art. 106, e non sono tali le modifiche che, come nel caso di specie, alterano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; infine, è vero che la legge di gara prevedeva, per l’affidamento de quo, l’applicazione dell’art. 63, ma soltanto per l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi e per l’eventuale proroga, vale a dire per le ipotesi consentite dalla norma di legge, di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687) cui è estranea la fattispecie delle modifiche in estensione, alla quale va ascritta quella che comporta l’aumento delle prestazioni oggetto del contratto a base di gara.

BASE D’ASTA NON CONGRUA – DIFFICOLTA’ OGGETTIVA PRESENTARE OFFERTA COMPETITIVA

TAR VENETO SENTENZA 2020

Nel settore degli appalti pubblici la giurisprudenza (Tar Veneto n. 1042/2017; Cons. St. n. 491/2015) ha chiarito che se, in linea generale e astratta, le clausole della legge di gara attinenti al prezzo posto a base d’asta possono annoverarsi tra le clausole cosiddette escludenti, in concreto occorre distinguere il caso in cui le predette clausole siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta (clausola escludente) dal casi in cui vi sia una mera difficoltà soggettiva, in capo alla singola ricorrente, di formulare un’offerta competitiva (clausola non escludente).

É stato, altresì, precisato che le valutazioni tecniche, incluse quelle che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte ricorrente, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un'impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un'offerta, ma dimostrano semplicemente l'impossibilità soltanto per l'attuale ricorrente, di presentare un'offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006).

Ciò posto, nel caso di specie, la determinazione dell’importo posto a base d’asta (pari ad euro 7.500.000 per un periodo di 36 mesi) non risulta manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria né fondata su manifesto travisamento dei fatti in quanto – come evidenziato dalla stazione appaltante nelle proprie difese - il costo complessivo del servizio messo a gara non può considerarsi una mera sommatoria dei costi del trasporto secondario sinora eseguito presso i distretti delle soppresse Ulss 12 V…, Ulss 13 M….e Ulss 14 C….

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono sufficientemente determinate (risultano specificati sia il fabbisogno annuo presunto, stimato in 400.000 viaggi, che le eventuali prestazioni richiedibili in aumento o diminuzione rispetto ai valori stimati) e consentono la formulazione dell’offerta da parte dei potenziali aspiranti alla gestione del servizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che le clausole della lex speciali impugnate dalla ricorrente non siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, evidenziando al più una mera difficoltà soggettiva, in capo all’odierna ricorrente, di formulare un’offerta competitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

QUINTO D’OBBLIGO – NON SI COMPUTA AL VALORE STIMATO DELL’APPALTO – NEMMENO PER SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (35.4 - 106.12)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2020

Il “quinto d’obbligo” come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario che costituisce una sopravvenienza, si sottrae alla previsione dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento della predisposizione degli atti di gara ed in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della stazione appaltante – che evidentemente ne valuta ab initio l’utilità per l’interesse pubblico perseguito –, sia pur rimesse dette clausole, nella loro concreta applicazione, ad una successiva valutazione facoltativa dell’amministrazione. Tale ricostruzione risulta confermata dal fatto che il “quinto d’obbligo” rientra tra le modifiche contrattuali, oggetto di variante, e quindi si differenzia nettamente dai patti aggiunti al contenuto del contratto che si inseriscono nella fase di formazione del medesimo ed ai quali la norma in esame si rivolge.

Inoltre la sua inclusione negli atti di gara, ma non nel contratto, finirebbe per creare una distonia rilevante tra valore della gara e valore del contratto. Infatti l’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici prevede che tale diritto potestativo ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione appaltante, mentre il valore della gara risulterebbe fin dall’inizio ancorato ad un importo solo ipotetico e sicuramente divergente dalle offerte dei concorrenti, dal cui confronto concorrenziale dovrebbe di norma scaturire la difformità tra valore della gara e valore del contratto.

In considerazione di ciò nessuna norma del Codice dei contratti pubblici, e tanto meno l’art. 106, comma 12, richiede che il ricorso al “quinto d’obbligo” assuma rilevanza ai fini della determinazione del valore dell’appalto oggetto di gara. E non se ne può dunque tenere conto neppure per le soglie di rilevanza comunitaria.

Né, infine, rileva che nella fattispecie l’art. 6 del capitolato speciale d’appalto prevedesse “… un aumento o una diminuzione della fornitura … fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle medesime condizioni del contratto …”, giacché il richiamo esplicitamente fattovi dalla lex specialis di gara nulla aggiunge all’àmbito di efficacia dell’istituto del “quinto d’obbligo”, per trattarsi di meccanismo che comunque opera ex lege, sì da non rientrare tra le voci “opzioni o rinnovi” previste di volta in volta dall’ente appaltante all’atto dell’indizione della gara”.

COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA

PCM ORDINANZA 2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

CONVENZIONE – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO - SULLA BASE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il bando di gara ha chiarito che «trattandosi dell’affidamento di una convenzione, l’importo di ciascun lotto si intende come importo massimo, fino al raggiungimento del quale la OMISSIS potrà richiedere i servizi oggetto dell’appalto. Conseguentemente, le quantità relative al numero dei servizi annui per ciascun lotto, indicate nella documentazione di gara, rappresentano una stima e devono essere intese come meramente indicative». In una gara per la stipula di una convenzione od accordo quadro, il valore del lotto non può costituire un importo a base d’asta, ma solamente il calcolo derivante dalla stima delle richieste di esecuzione del servizio che perverranno dalla committente nel periodo di durata della convenzione. L’unico dato certo è costituito dal prezzo fisso dei servizi a chiamata, di cui non è contestata la congruità. L’asserita incertezza dei ricavi, dipendente dal numero effettivo dei servizi che saranno espletati su richiesta, e dunque astrattamente portato inevitabile del modello convenzionale costruito sulla prestazione “secondo necessità”, è però contenuta in ragione del fatto che la convenzione è basata su stime oggettive, ed in particolare sui volumi storici del 2016, rimeditati tenendo conto del mercato di riferimento e dell’evoluzione delle tecnologie che ha determinato qualche modifica nella preferenza del tipo dei servizi “a richiesta”, quali emergono dalle voci di capitolato. Ora, fermo che, in analisi ultima, è insito nella struttura della convenzione che il volume massimo delle prestazioni fornibili sia solo potenziale (Cons. Stato, V, 29 novembre 2017, n. 5613), ritiene il Collegio condivisibile l’assunto dell’appellante che contesta la ragionevolezza degli esempi prospettati dalle società circa i servizi suscettibili di richiesta (troupe di tipo 1 o troupe a tempo pieno), con conseguente possibilità di effettuare una valutazione di massima della convenienza economica dell’appalto. Si può ammettere che l’incertezza dei volumi futuri renda più difficile la formulazione dell’offerta, ma in tali casi non può che soccorrere l’esperienza, che consente al singolo operatore di valutare la convenienza di prestare un servizio su richiesta ad un prezzo comunque certo e predeterminato.

VALORE DELL’APPALTO - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO PER RICORRERE A PROCEDURE SOTTOSOGLIA (35.6)

ANAC DELIBERA 2020

Il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 35 d.lgs. 50/2016. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, tenendo presente la specifica previsione dell’art. 35, comma 9, d.lgs. 50/2016.

Oggetto: Richiesta di parere del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni

VALORE STIMATO DELL’APPALTO –CLAUSOLE ESCLUDENTI – INDIVIDUAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

In merito alla asserita tardività del motivo III del ricorso introduttivo, il quale investe la quantificazione dell’importo a base di gara e, dunque, una clausola della “lex specialis”, in tesi, immediatamente lesiva e, quindi, da impugnare doverosamente nell’immediato, senza poter attendere l’esito (favorevole o meno) della gara, si osserva quanto segue:

i. le società ricorrenti contestano che la base d’asta individuata dalla S.A. sia “enormemente sovrastimata come del resto già evidenziano i ribassi che hanno potuto offrire sia l’aggiudicataria (43,1%), che le deducenti (55,7%)”, il che sarebbe sintomatico di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui dispone la S.A., che non può però operare arbitrariamente senza tener conto, come sarebbe avvenuto nella specie, dell’obbiettivo costo del servizio e di ogni utile elemento conoscitivo ricavabile anche da analoghe gare bandite nel passato, le quali proverebbero che il costo medio giornaliero per risorsa impiegata sarebbe notevolmente inferiore rispetto agli euro 383,21, desumibili sulla base del prezzo posto a base di gara; la sovrastima della base d’asta avrebbe comportato una “indebita svalutazione dell’elemento prezzo”, nonostante il notevole divario tra il prezzo offerto dal RTI delle ricorrenti e quello del RTI aggiudicatario (v. pag. 5 – 9 ric.);

ii. secondo la nozione estensiva di “clausola escludente”, delineata in via ricostruttiva dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018, n. 4, che sul punto richiama la giurisprudenza formatasi in argomento all’interno delle coordinate a suo tempo fissate dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2003, possono farsi rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” (ovvero dei “bandi e degli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi”, di cui all’art., 120, comma 5, c.p.a.) le seguenti fattispecie:

a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);

b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2001);

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);

d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);

e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.);

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421);

iii. la clausola che fissa la base d’asta sul quale le imprese sono tenute ad offrire i rispettivi ribassi, a rigore, non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di elaborazione giurisprudenziale sopra elencate; trattasi di importo che non ha impedito la formulazione di un offerta e la cui “irragionevolezza” ed “eccessività” (nei termini contestati dalla ricorrente) non ha impedito alla stessa di formulare un’offerta conveniente e ragionevole, ma ha rivelato soltanto “ex post”, alla conclusione della competizione, la sua portata lesiva per avere fortemente ridotto la distanza, in termini di punteggio, tra le offerte economiche degli operatori concorrenti, nonostante, in termini assoluti, l’importo proposto dal costituendo RTI delle odierne ricorrenti fosse di molto inferiore a quanto offerto dal RTI – OMISSIS – (…);

iv. può dunque concludersi, sulla scorta di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, che, al momento della pubblicazione del bando, il RTI – OMISSIS –, nonostante potesse percepire immediatamente il carattere (in tesi) eccessivo del valore stabilito da – OMISSIS –, non poteva però considerare la clausola immediatamente lesiva in quanto in quel momento era del tutto incerto ed aleatorio l’esito della gara e non poteva certamente escludersi un esito vittorioso (come dimostra in modo evidente il ridottissimo “gap” tra i punteggi finali rispettivamente conseguiti dal RTI – OMISSIS – e dal RTI – OMISSIS –);

v. diversamente opinando si imporrebbe all’offerente di denunciare la clausola del bando “…sulla scorta della preconizzazione di una futura ed ipotetica lesione, al fine di tutelare un interesse (quello strumentale alla riedizione della gara), certamente subordinato rispetto all’interesse primario (quello a rendersi aggiudicatario), del quale non sarebbe certa la non realizzabilità” (Ad. Plenaria cit. par. 19.2.2.);

vi. il Collegio non può pertanto che concludere nel senso che “debba trovare persistente applicazione l’orientamento secondo il quale le clausole non escludenti del bando vadano impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione (id est: aggiudicazione a terzi), considerato altresì che la postergazione della tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto già stabilito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003, non si pone certamente in contrasto con il principio di concorrenza di matrice europea, perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del procedimento nella sua connessione con i tempi del processo.” (Cons. Stato, Ad. Plen. 4 del 2018).

ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - 7 AFFIDAMENTI DIRETTI - ILLEGITTIMO

ANAC DELIBERA 2019

Con riferimento agli incarichi di progettazione, l’Autorità stabilisce che l’importo presunto della prestazione debba essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, con l’applicazione delle procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (del. n. 5 del 18.01.2006.); “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (del. n. 3 del 08 gennaio 2015). “Ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi” (parere n. 49 del 10.06.2015), stima, che, nello specifico, deve evidenziare l’insieme delle attività necessarie ad una progettazione univoca e completa dell’opera affinché risulti funzionale e fruibile.

Né possono accogliersi le considerazioni, secondo cui “la finalità precipua dell’intera attività posta in essere dagli uffici comunali è stata proprio e solo quella di garantirne la tempestività e l’efficacia, oltre che l’economicità”.

“Si deve evidenziare che l’affidamento interno del progetto esecutivo, comprensivo dell’incarico dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che garantisce così l’unitarietà del processo progettuale, non può che aver comportato una diminuzione dei costi, oltre che la valorizzazione di una professionalità interna utilizzabile anche per il futuro e non facilmente monetizzabile”.

Preme evidenziare, tuttavia, che l’internalizzazione della progettazione appare solo formale, in quanto, la gran parte delle attività progettuali (strutturali, impiantistiche, architettoniche), risulta essere stata oggetto di affidamenti diretti ai diversi professionisti, residuando in capo all’amministrazione solo il coordinamento delle varie fasi della stessa.

Stante la possibilità prevista nel nostro ordinamento di procedere all’affidamento dei servizi a soggetti interni, esterni, nonché a gruppi di lavoro misti formati da personale interno ed esterno, avente lo scopo anche di valorizzare le competenze del personale dipendente, tuttavia non sufficienti per l’intero servizio, ciò appare in controtendenza con quanto dichiarato dal Comune che asserisce la “recente assunzione di un tecnico abilitato”.

L’Autorità, infatti, “non ha escluso la possibilità di costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un’adeguata professionalità e da professionisti esterni, nei casi in cui la stazione appaltante non disponga o non siano disponibili tutte le professionalità occorrenti allo sviluppo compiuto della progettazione: richiedere che la stessa l’affidi tutta l’attività all’esterno determinerebbe un ingiustificato aggravio di spesa. Tuttavia ciò che costituisce connotato necessario per l’ammissibilità della costituzione di detti gruppi misti è la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti e il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell’unitario progetto, e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o comunque condizionate da coerenza con dette scelte (si veda al riguardo la determinazione AVCP n. 3 del 21.4.2004). (…) presupposto di tale modalità di progettazione quello di evitare un ingiustificato aggravio di spesa che comporterebbe il totale affidamento all’esterno delle attività progettuali.” (delibera n. 4 del 08 gennaio 2015).

Orbene, sul punto rilevano anche i costi, sostenuti a seguito della siffatta operazione di frazionamento, ritenuta, invece, conveniente anche sotto il profilo dell’economicità dalla stazione appaltante.

Secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, nel calcolo della parcella professionale (CP= ∑(V×G×Q×P) il paramento P (P = 0,03 + 10/V 0.4) che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, è influenzato dal valore dell’opera, ed espresso in una percentuale che cresce al diminuire dell’opere e viceversa. Ciò stante, si rileva in linea generale che il frazionamento di un servizio in una pluralità di affidamenti comporta un aumento delle spese tecniche poiché riferite a importi parziali per i quali il parametro percentuale P è maggiore di quello dell’importo totale, con conseguente aumento della spesa complessiva.

Ciò posto, non possono trovare accoglimento le apodittiche affermazioni secondo cui “il Comune di M. ha ottenuto dei risparmi e ridotto sensibilmente i tempi di espletamento delle prestazioni in parola, rispetto a metodi alternativi di affidamento”, in assenza di specifica ed analitica indicazione sui richiamati risparmi di spesa realizzati con il frazionamento.

OGGETTO: Comune di Marcon – Affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura con formale internalizzazione del progetto esecutivo della costruzione della scuola primaria del capoluogo. Importo totale degli affidamenti cumulativamente considerati: 211.540 euro

DETERMINAZIONE DELLA BASE D’ASTA - PRINCIPIO DI QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE - VERIFICA DELLA REALE CONGRUITÀ

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Questo Consiglio con sez. V, sentenza 28 agosto 2017 n. 4081 ha affermato la necessità di determinare la base d’asta facendo riferimento a criteri verificabili, evidenziando che : “…la base d’asta stessa, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (id., Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2168).

Va rimarcato, infine, come, anche nella disciplina del nuovo codice degli appalti, le stazioni appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente (cfr. art. 97 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara (cfr. art. 30, co. 1 d.lgs. 50/2016).

Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5887) “La determinazione del prezzo posto a base di gara non può, quindi, prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, pena “intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese” (T.A.R. Sicilia, Palermo, 18.03.2011, n. 2360), profili tutti giudizialmente scrutinabili.

Ed in vero, “in un giudizio avverso il bando di gara, … la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il giudizio, che il Tribunale compie, giungere alla determinazione del prezzo congruo” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 ottobre 2011, n. 992).

Invero, secondo le stesse Linee Guida espresse dall’ANAC con delibera n. 20 gennaio 2016, al punto 11, “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”.

Ancora, la rilevanza della correttezza della determinazione della base d’asta con attinenza alla situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899).

STIMA VALORE CONCESSIONE – INDICAZIONE ELEMENTI PER CORRETTA FORMULAZIONE OFFERTA

ANAC PARERE 2019

Deve essere ribadito, in linea generale e per il futuro, il principio per cui è necessario che gli atti di gara rechino la stima presunta del valore della concessione oppure rechino, laddove l’amministrazione non sia in grado, per motivi oggettivi, di indicare il valore presunto dell’affidamento, di fornire tutti gli elementi conosciuti, utili alla formulazione di un’offerta seria ed informata.

OGGETTO: Riesame delibera n. 574/19 – Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A. – Servizio di ristoro mediante installazione e gestione di distributori automatici/bevande presso la Casa Circondariale di Cagliari – Uta – S.A. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale Cagliari - Uta “Ettore Scalas” - Importo a base d’asta: non indicato PREC 70/19/S

COMMISSIONE EUROPEA - PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA

COMMISS. CEE COMUNICATO 2019

la Commissione ha individuato disposizioni non conformi in diversi articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente il codice dei contratti pubblici e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 564 (in appresso “il codice italiano dei contratti pubblici” o “il decreto legislativo 50/2016”), e nell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in appresso “il DPR 380/2001”)

ANTICIPAZIONE 20% - SI APPLICA AI SOPRA SOGLIA E AI SOTTO SOGLIA (35.18 - 36)

ANAC DELIBERA 2018

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, al comma 18, dell’articolo 35 rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia” viene istituzionalizzata l’anticipazione del 20% calcolata non più sull’importo contrattuale, come nella corrispondente previsione del vecchio Regolamento all’art. 140 D.P.R. 207/2010, ma sul “valore stimato dell’appalto”. È precisato, per altro, che tale anticipazione deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La portata generale dell’obbligo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore.

L’art. 35 D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 36.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da …. Lavori di realizzazione del raccordo S.R. 20 con la S. P. per ... Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 2.034.045,93 euro.

PREC. 201/18/L

DIFFERENZA TRA PROROGA E RINNOVO CONTRATTUALE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2018

Costituiscono rinnovi i contratti successivi al contratto originario con i quali, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585).

Il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali…la proroga, invece, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682).

Si può, dunque, parlare di proroga solo nel caso in cui vi sia l’integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto il quale rimane per il resto regolato dall’atto originari.

AFFIDAMENTO DIRETTO – APPALTI < 40.000 EURO – SINGOLI PAGAMENTI > 40.000 EURO – PROCEDURA NEGOZIATA 5 OPERATORI (35.12.A - 36.2.A)

ANAC DELIBERA 2018

L’affidamento in questione si configura come affidamento diretto (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). L’affidamento diretto è consentito dal codice dei contratti (art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016), nel cui ambito di applicazione ricade la fattispecie, soltanto per appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

Pertanto, ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 35 (Calcolo del valore del contratto ai fini della soglia), comma 12, lett. a), secondo cui gli importi dei pagamenti effettuati nel periodo di circa un anno, compreso tra il mese di maggio 2016 ed il mese di marzo 2017, vanno sommati, il valore del contratto risulta superiore a 40.000 euro. In relazione a ciò, la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 attivare una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori.

APPALTI SOTTO SOGLIA - PRINCIPIO DI ROTAZIONE - ESIGENZA DI EVITARE IL CONSOLIDARSI NEL TEMPO DI RENDITE DI POSIZIONE IN CAPO AL GESTORE USCENTE (35 - 36.1)

TAR FRIULI SENTENZA 2018

Ai sensi dell'art. 36, 1° comma, D. Lgs. n. 50 del 2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto "del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese". La norma, com’è noto, persegue l'esigenza di evitare il consolidarsi nel tempo di rendite di posizione in capo al gestore uscente, che potrebbe godere, nella gara successiva, di un’indebita posizione di vantaggio, derivante dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. La giurisprudenza, ormai unanime, sottolinea inoltre che tale effetto, favorevole all’impresa uscente, potrebbe verificarsi soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato, e precisa che, in siffatti contesti, andrebbe tendenzialmente escluso l’invito a partecipare alla procedura rivolto al soggetto titolare del precedente rapporto contrattuale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4125 del 2017), onde consentire una più equilibrata distribuzione temporale delle prospettive di aggiudicazione a favore delle imprese qualificate. Va però osservato che il richiamo al principio di rotazione richiede pur sempre che l’oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali. In altri termini, l’applicazione del disposto di cui all’art. 36, 1° comma, D. Lgs. n. 50 del 2016, proprio perché rivolta a tutelare la dimensione temporale della concorrenza, è pur sempre condizionata al verificarsi di una specifica situazione di continuità degli affidamenti, tale per cui un identico servizio, una volta raggiunta la scadenza contrattuale, in seguito viene ciclicamente affidato mediante un nuova gara. La norma intende perciò evitare che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione.

CLAUSOLE AMBIGUE - FAVOR ADMISSIONIS

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

A fronte della formulazione ambigua della normativa di gara, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che l’impresa partecipante che abbia, comunque, in buona fede manifestato la volontà di adeguarsi alle previsioni non univoche del bando, formulando l’offerta in adesione a una delle possibili interpretazioni della lex specialis, non può essere sanzionata con l’espulsione dalla procedura di gara (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5155). É stato, anche affermato che le offerte devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, purché sia possibile giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; sez. III, 27 marzo 2013, n. 1487).

BASE D'ASTA SOTTOSTIMATA IMPONE L'IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DEL BANDO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

La giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo specificato che l’impugnazione immediata è ammessa – e imposta – per le ipotesi, tra le altre, di disposizioni abnormi o irragionevoli, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, n. 980/2003, n. 4414/2005 e n. 3489/2010); nonché di condizioni negoziali indicate nello schema di contratto, che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, n. 6135/2011; C.G.A., n. 474/2016).

Ed è stato altresì rimarcato che, in sostanza, la linea di tendenza giurisprudenziale successiva all’Adunanza Plenaria e fedele ai suoi insegnamenti ed alle sue premesse in punto di interesse sostanziale, afferma un principio che può compendiarsi nell’impugnabilità immediata, non solo delle clausole che “impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, e che comportino sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale”, giusto quanto affermato nella decisione n. 1/2003, ma anche delle clausole che rendono la partecipazione (possibile ma) inutile, contra ius, eccessivamente gravosa sul piano tecnico ed economico (Cons Stato, III, n. 591/2015 e n. 1809/2017; IV, n. 4180/2016).

VALORE APPALTO – NORMATIVA APPLICABILE – SOMMATORIA DELLA TOTALITA’ DEI LOTTI (35.9)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2018

Il comma 9 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, dispone che per i contratti relativi a lavori e servizi:

“a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto”.

Quanto precedentemente precisato, induce il Collegio a ribadire la già anticipata illegittimità dell’avversato bando di gara, atteso che l’indizione della selezione è avvenuta con il ricorso alla procedura in economia, preclusa – nella fattispecie – in ragione dell’eccedenza dell’importo di gara rispetto alla soglia di rilevanza comunitaria.

Tale elemento avrebbe dovuto imporre all’amministrazione il ricorso ad “ordinaria” procedura di affidamento.

PROROGA CONTRATTUALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO NUOVE PRESTAZIONI - ILLEGITTIMITA' (63)

TAR VENETO VE SENTENZA 2018

È indubbio che la proroga delle prestazioni oggetto del contratto precedentemente stipulato (per un ulteriore anno, a prezzi rinegoziati) disposta unitamente all’affidamento delle nuove prestazioni (e cioè il noleggio dei sistemi antidecubito per i fabbisogni delle strutture residenziali accreditate) si configura non già come una variante al contratto originario (i nuovi elementi introdotti dalla delibera mutano, infatti, significativamente il previgente regolamento negoziale, con conseguente conformazione di un nuovo assetto normativo), ma costituisce l’affidamento diretto di un servizio che confligge con i principi in tema di evidenza pubblica, di trasparenza dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, principi questi che non possono subire compressioni a causa dell’inerzia dell’Amministrazione (che, come emerge dal provvedimento impugnato, già nel novembre 2016 aveva incaricato un apposito gruppo tecnico per redigere il capitolato ai fini dell’indizione della nuova gara).

La proroga comprensiva del nuovo affidamento, dunque, non può trovare giustificazione nell’art. 311, IV comma del DPR n. 207/2010, norma questa che consente alla S.A. – in deroga al principio generale della immodificabilità del contratto di esigere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Né la proroga comprensiva del nuovo affidamento potrebbe giustificarsi alla stregua dell’art. 63 del DLgs n. 50/2016, in quanto la procedura negoziata ivi prevista si sostanzia in una vera e propria trattativa privata e rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità (cfr., ex pluribus, CdS, III, 18.1.2018 n. 310).

Trattasi, infatti, di procedura che, derogando all’ordinario obbligo dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede, proprio perché riveste carattere di eccezionalità, un particolare rigore nella individuazione e nell’apprezzamento dei presupposti che possono legittimarne il ricorso. In tali ambiti, l’obbligo motivazionale non deve atteggiarsi a mera estrinsecazione di un apparato preconfezionato al solo scopo di giustificare le scelte discrezionalmente operate dall’Amministrazione, ma deve oggettivamente offrire l’indicazione dei pertinenti presupposti legittimanti, e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria implicazione causale, tale da imporre il ricorso all’affidamento diretto.

Orbene, nel caso di specie non soltanto l’Amministrazione ha omesso qualsiasi motivazione in merito alla pretermissione della procedura concorsuale, ma nemmeno appaiono sussistenti i presupposti previsti dalla norma per il ricorso alla trattativa privata“.

PROROGA DURATA DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI E LIMITI (35.4 - 106.11)

ANAC DELIBERA 2018

Con l’avvento del d.lgs. 50/2016 per procedere con la proroga occorre, oltre alla sussistenza dei presupposti giuridici già ribaditi, alla previsione della stessa negli atti di gara con inclusione del relativo valore nell’importo complessivo dell’affidamento, in virtù di quanto indicato dall’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 da leggere in combinato disposto con l’art. 106 co. 11 dello stesso decreto.

Art. 106 co. 11: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Art. 35 co. 4: “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”.

Oggetto: Provincia di A - 1. Servizio di gestione clima, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa a norma e la riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idricosanitari, degli impianti elettrici e correnti deboli, a servizio degli edifici della Provincia. Lotto 1- Lotto 2 e lotto 3. Proroga tecnica contrattuale stagioni di servizio 2017/2018 e 2018/2019. 2. Affidamento del Servizio concernente la progettazione esecutiva del nuovo appalto di Global service. 3. Affidamenti della manutenzione del verde pubblico.

SUDDIVISIONE APPALTO E PROROGA (30 - 35.4 - 35.6 - 106.11

ANAC DELIBERA 2018

Il Comune di A, in conformità ai principi di efficacia ed economicità enunciati dagli art. 27 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, avrebbe potuto più correttamente gestire l’E tramite una gara unica o un numero limitato di gare suddivise in lotti aventi ad oggetto prestazioni omogenee, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto o di un accordo con gli operatori economici, anziché procedere all’improprio frazionamento degli appalti di servizi e forniture, affidati ciascuno in base a procedure separate, per lo più negoziate, parametrate sugli importi risultanti dal frazionamento, in violazione dell’art. 29 comma 4 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. 50/2016 o all’improprio utilizzo delle proroghe negli affidamenti di appalti di servizi e forniture, in contrasto con l’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e con l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016.

Sull’illegittimità delle proroghe degli affidamenti di appalti di servizi e forniture, a meno che non si tratti di proroghe cd. tecniche, ci si riporta al Comunicato del Presidente dell’Autorità dell’11.5.2016 e, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, al disposto dell’art. 106 comma 11 dello stesso decreto, che disciplina l’unica forma di proroga di appalti ammissibile, ovvero l’opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara, che deve essere espressamente prevista nel bando e deve essere computata ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto (art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016).

OGGETTO: Gestione dell’area attrezzata per la prima accoglienza denominata «E» di A.

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE SETTORI SPECIALI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE SETTORI ORDINARI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE PER LE CONCESSIONI

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE SETTORE DIFESA E SICUREZZA

COMMISS. CEE REGOLAMENTO 2017

Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

ILLEGITTIMA FORMULA VALUTAZIONE OFFERTA FONDATA SUL PREZZO - SINDACABILITA' IMPORTO TOTALE DELLA PROCEDURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Illegittimo il bando per il servizio postale, in quanto la base d'asta deve essere credibile e non formulata su stime irrealistiche e disancorate dalla realtà dei valori di mercato.

La conseguenza di ciò, è una significativa svalutazione dell’incidenza dell’elemento prezzo in una procedura di affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, a fronte di un rapporto tra il prezzo tra l’aggiudicataria e la seconda graduata tale per cui la differenza in termini percentuali si attesta a circa il 25%, la distanza in termini di punteggio tra queste due concorrenti, sui 40 massimi per l’offerta economica, è risultata inferiore a 5 punti.

Questo appiattimento è stato determinato da una formula di attribuzione dei punteggi per questa componente che ha posto a base di raffronto non già i ribassi percentuali offerti dai concorrenti, ma le offerte stesse in valore assoluto rispetto alla base d’asta. Quindi, oltre ad una base di raffronto sproporzionata, nei termini finora esposti, l’appiattimento dei punteggi sopra evidenziato è derivato dal fatto che per la relativa attribuzione non si è proceduto al raffronto tra i ribassi percentuali sulla base d’asta, con il porre a base del rapporto tra le offerte il ribasso maggiore, ma tra la base d’asta – risultata eccessiva - ed i singoli prezzi.

LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DEL CONCORRENTE NON AGGIUDICATARIO - PRINCIPIO DI ROTAZIONE - VIOLAZIONE (164)

TAR TOSCANA SENTENZA 2017

Appare preferibile l’indirizzo giurisprudenziale (si veda, al proposito, T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 27 luglio 2016, n. 1916) che ha ammesso la legittimazione e l’interesse del concorrente partecipante alla gara risultato non aggiudicatario ad impugnare l’aggiudicazione effettuata in violazione del principio di rotazione; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di orientamento giurisprudenziale più aderente alla ratio del principio di rotazione che è quella di evitare situazioni di “consolidamento” in capo al precedente gestore, ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche già invitati alla gara.

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un principio di “correzione” che opera anche all’interno della gara e non solo all’esterno (come riduttivamente sostenuto da T.A.R. Lombardia, sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 2015); i soggetti garantiti dall’applicazione del principio di rotazione sono pertanto anche i soggetti che abbiano preso parte alla gara, apparendo sostanzialmente ultroneo prospettare la necessità che l’ammissione alla gara del gestore precedente abbia imposto l’esclusione di un possibile concorrente non invitato alla procedura.

GESTIONI AEROPORTUALI - CONCESSIONE SOGGETTA ALLA APPLICAZIONE DEL CODICE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2017

Ad avviso di Enac spa, le concessioni di gestione aereoportuali costituirebbero un settore speciale, sottratto in quanto tale dall’ambito di operatività del cd. “codice dei contratti pubblici”, la cui disciplina nazionale sarebbe da rinvenirsi – quanto alle procedure di gara e per quel che rileva in questa sede –negli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione. La tesi, autorevolmente sostenuta nella vigenza del D.Lgs. 163/2006, in cui mancava una disciplina specifica per i contratti di concessione, salvo il rinvio ai principi generali di cui all’art. 30 del medesimo d.Lgs. 163/2006, non è confortata dall’attuale quadro normativo di derivazione eurounitaria. Va osservato che lo stesso art. 704 del Codice delle Navigazioni concernente le concessioni di servizi aventi ad oggetto la gestione di aeroporti, prevede al comma 2 che “Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione”; operando pertanto, e a prescindere anche dal principio di primazia del diritto eurounitario, anche formalmente, un rinvio mobile alla “normativa comunitaria” vigente al momento dell’applicazione delle medesima disposizione, che è oggi integrata, come è noto, anche dalla Direttiva 2014/23/UE sui “contratti di concessione”. Quanto al cd. Codice dei Contratti pubblici, non si rinviene alcuna norma dalla quale desumere una “sottrazione” per specialità dell’intero comparto delle concessioni aeroportuali dalla sua sfera di applicazione.

In osservanza del cd. principio di autosufficienza della codificazione (cfr. art. 1 co. 1 lett. d della Legge delega 11/2016), il D. Lgs. 50/2016 determina, con precise disposizioni, il suo ambito oggettivo di applicazione, specificando le tipologie di contratti esclusi (cfr. titolo II del D.Lgs. 50/2016; in particolare artt. 17 e 18 concernenti esclusioni specifiche per alcune tipologie di concessioni di servizi) e prevede norme peculiari per particolari concessioni (cfr. 178 D.Lgs. 50/2016 sulle concessioni autostradali), da nessuna delle quali è evincibile una esclusione per la tipologia, particolarmente complessa, delle concessioni di gestione aeroportuali.

Nel caso di specie, la questione della applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 - la cui mancata osservanza non è peraltro contestata neanche da parte resistente - va comunque risolta in senso negativo, come anticipato, poiché quella di cui si controverte è una concessione “sotto soglia” europea ex art. 35 D.lsg. 50/2016. La predetta norma, in attuazione dell’art. 8 par. 1 della Direttiva 2014/23/UE e salvo l’aggiornamento delle relative soglie intanto sopravvenuto per effetto dei provvedimenti a cadenza biennale adottati dalla Commissione Europea, stabilisce che le disposizioni del codice si applicano solo ai contratti pubblici – ivi comprese le concessioni di servizi come definite dall’art. 1 lett. vv, per le quali non pone sub-articolazioni quantitative ulteriori – il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alla soglia di 5.225.000; limite che, nel caso di specie, non risulta superato neanche dal valore cumulato dei due lotti in cui è suddiviso l’oggetto della gara in controversia (il valore stimato per le concessioni di gestione dell’aeroporto di Reggio Calabria e di Crotone è infatti pari complessivamente a 3.540.000 euro; né parte ricorrente ha formulato una contestazione specifica in merito alla intenzionale elusione del principio della soglia minima di cui all’art. 35 co. 6 D.lgs. 50/2016).ù

Ai contratti sotto soglia restano peraltro pienamente applicabili i principi di cui all’art. 30 co. 1 nonché quello di rotazione e di favor partecipationis delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. art. 36 D.Lgs. 50/2016).

Pur sottolineando che la disposizione di cui all’art. 167 del D.lsg. 50/2016 costituisce una innovazione normativa nodale della disciplina complessiva delle concessioni, poiché consente - mediante l’obbligo informativo analitico sul “metodo di calcolo del valore stimato”, posto in capo al concedente, a cui favore gioca l’asimmetria cognitiva in relazione ai servizi messi a gara - la formulazione di una consapevole proposta di progetto, che come tale sia idonea a perseguire l’equilibrio economico finanziario in cui si sintetizza lo “scambio” contrattuale tra impresa e amministrazione, deve ritenersi nondimeno che essa costituisca – anche per la sua collocazione normativa – una norma di dettaglio, applicabile come tale esclusivamente alle concessioni sopra soglia comunitaria; circostanza, come sopra indicato, non rinvenibile nel caso in esame.

Deve (..) ritenersi fondata la censura in esame, nella parte in cui si contesta la omessa indicazione del valore stimato nel bando di gara e la sua specificazione unicamente sulla scheda anagrafica pubblicata sul sito web dell’ANAC. Con tale omissione, risulta essere stato violato il principio fondamentale di pubblicità e trasparenza, espressamente richiamato dallo stesso art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che per gli adempimenti pubblicitari rinvia “alle modalità indicate nel presente codice” (cfr. artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016, di rilievo in questa sede), poiché l’indicazione del valore economico dell’oggetto messo a gara costituisce un elemento essenziale del relativo bando; né alla pubblicità sulla piattaforma digitale dell’ANAC può attribuirsi efficacia surrogatoria o alternativa rispetto alle modalità di pubblicazione del bando dettagliatamente indicate nelle norme sopra richiamate.

Nell’indicazione di un criterio di preferenza a favore dell’operatore che partecipi per entrambi i lotti, anche qualora le singole offerte da esso presentate su ciascun lotto abbiano ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle offerte di altri concorrenti, con il solo limite – genericamente indicato – che “entrambe le offerte risultino idonee e convenienti in relazione all’oggetto della concessione”, l’amministrazione si è riservato un così ampio potere discrezionale, difficilmente sindacabile in concreto, tale da pregiudicare ex ante la consapevole partecipazione degli operatori che per dimensioni e capacità possano competere solo su uno dei lotti. Ponendo un criterio preferenziale, in linea assoluta, per il livello quantitativo (ovvero la partecipazione per entrambi i lotti) rispetto alla qualità tecnica di ciascun offerta, ad onta della analitica indicazione ex ante dei parametri di valutazione delle singole offerte contenute nella lex specialis, la clausola di cui al punto 2.2. del disciplinare di gara collide con il principio generale di garanzia della “qualità” della prestazione indicato tra quelli chiave cui va informata la selezione pubblica ex art. 30 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e, nello specifico, anche con il principio del favor partecipationis delle medie e piccole imprese (cfr. art. 30 co. 7 D.lgs. 50/2016) di cui la suddivisione in lotti costituisce una specifica applicazione, pregiudicando la possibilità da parte degli operatori che partecipino per un solo lotto di formulare un’offerta che abbia la concreta chance di competere rispetto ad offerte cumulative per entrambi i lotti formulate da imprese di dimensioni e capacità tecniche diverse.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO – ETEROINTEGRAZIONE – NORMA IMPERATIVA

ANAC PARERE

L’art. 26-ter del d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013 e l’art. 8, commi 3 e 3-bis del d.l.192/2014, convertito dalla l. 21/2016), recanti l’obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l’anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 20% sono norme imperative che, in forza del principio dell’eterointegrazione, si inseriscono di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente da Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. e Alderighi Impianti S.r.l. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di “completamento del comparto benessere nell’ambito del complesso Piscine termali THEIA annesse allo Stabilimento Sillene in Chianciano Terme (SI) via della Foresta snc”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: euro 967.615,74. Data invito: 24 febbraio 2016.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 18/01/2017 - ANTICIPAZIONE PREZZO

Buona sera, mi trovo ad eseguire un appalto aggiudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice il contratto è stato sottoscritto in data 04/04/2016. Abbiamo richiesto all'ENTE l'anticipazione di legge che ci è stata erogata nei modi e forme previste dal precedente codice. Abbiamo quindi richiesto che la stessa venisse trattata come previsto dal nuovo codice essendo quest'ultimo a vantaggio delle imprese, sia nel calcolo dell'importo sia e soprattutto nei modi di restituzione. l'Ente ci ha risposto che essendo stato sottoscritto il contratto prima dell'entrata in vigore del nuovo testo tali condizioni non potevano essere applicate, nonostante avessimo fatto presente dell'abrogazione dell'articolo riferito al dlgs 163/2006. Infatti l'ente continua a sostenere che quanto da noi richiesto è in contrasto con la "successione delle leggi" . Vi è però di più. Abbiamo letto che con il comunicato dell'11 Maggio del presidente ANAC lo stesso ha puntualizzato che il vecchio ordinamento si applica a quegli affidamenti per i quali sia disposta anche (tra le tante cose) la consegna dei lavori. Nel nostro caso specifico invece la consegna dei lavori è avvenuta dopo l'entrata in viogre del Nuovo Codice ed esattamente il 04/05/2016. Nonostante anche questa situazione l'Ente continua ad ostinarsi a non voler procedere con quanto da noi richiesto, ritenendo errata la nostra interpretazione del comunicato 11 Maggio 2016. Desideravo quindi richiederVi un parere in merito. Grazie Saluti.


QUESITO del 07/02/2017 - LE SOMME A DISPOSIZIONE E IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI

l'art. 36 prevede che per lavori oltre 40.000 € e fino a 150.000 si può procedere a negoziazione tramite invito ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'albo di fiducia dell'Ente. Vorrei sapere se l'importo di . 150.000 sono solo lavori o comprensivi delle somme a disposizione.


QUESITO del 26/02/2017 - CONTRATTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Buona sera, mi trovo a gestire un contratto di lavori di circa €. 250.000, l'aggiudicatario ha avanzato istanza di anticipazione, ma dalla lettura del codice sembrerebbe che l'art. 35 c.18 lo destini solamente ai contratti sopra soglia. Considerato che nel successivo art. 36 non si fa menzione, desideravo un parere in merito se l'anticipazione deve essere erogata anche nei contratti sotto soglia. Grazie Saluti


QUESITO del 18/06/2017 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO PER I CONTRATTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Vorrei gentilmente sapere se il comma 18 dell'art. 35 del Codice degli Appalti si applica solo agli appalti di rilevanza comunitaria o ad appalti di qualsiasi importo. Grazie.


QUESITO del 04/07/2023 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Un aggiudicatario ; per la fornitura di una flotta veicolare, chiede l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. La richiesta avviene dopo 10 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto e avvio dell'esecuzione e poche settimana dalla prevista consegna , la quale si realizzerà nel rispetto delle tempistiche contrattuali e che maturerà il diritto al pagamento del corrispettivo. La motivazione di tale richiesta di anticipazione risiede unicamente - a detta dell'aggiudicatario - nella circostanza che il pagamento del corrispettivo come da contratto avverrà a 60 giorni data ffm, mentre l'anticipazione del 20% a vista fattura. Si precisa che il pagamento dell'anticipazione a vista fattura non previsto contrattualmente. Si chiede quindi la legittimità della richiesta considerato che l'anticipazione è prevista entro 15 giorni dall'effetiivo inizio della prestazione e risponde ad un'esigenza di garantire disponibilità finanziarie necessarie per l'avvio delle attività; mentre in tal caso, la prestazione è di fatto terminata.


QUESITO del 07/05/2024 - PROROGA CONTRATTUALE

QUESITO DI MAGGIO Collegandomi alla stessa questione del quesito di marzo, relativo alla proroga temporale del contratto. Ci troviamo con lo stesso quesito non risolto. Contratto che alleghiamo in cui Trenitalia ha esercitato sia la proroga temporale di 36 mesi, dunque si tratta di un contratto di ben 6 anni (3 + 3) ai medesimi patti e condizioni: la revisione dei prezzi dal terzo anno è così misera rispetto ai reali incrementi del 40-50% che è inutile pure considerarla. E ha anche esercitato l’opzione economica del 100%, dunque raddoppiando l’ammontare del contratto di fornitura. Detto questo, Trenitalia si rifiuta di modificare i prezzi, e dinanzi ad un nostro tentativo di concertazione, in cui chiedevamo sostanzialmente di mettere in pausa solo 3 codici su 2 contratti capestri che abbiamo in piedi (identici per i due lotti aggiudicati), perché sono i 3 codici in cui perdiamo moltissimo – allegando anche le offerte dei fornitori – ci hanno semplicemente detto che avrebbero fatto un unico ordine programmato di svariati codici, al fine di farci coprire le perdite di quei tre codici con altro materiale. Ci hanno anche anticipato che se dovessimo rifiutarci di fornire anche solo quei tre codici, mantenendo in piedi la fornitura per tutto il resto, ci farebbero una segnalazione all’anac. Ora, a me sembra dall’art 12bis che in merito alle quantità degli articoli, ci sia un limite del 20% in più o in meno rispetto alla quantità presunta da contratto. Se così fosse, io potrei rifiutarmi di fornire quei 3 codici, se loro avessero già ordinato più del 20% della quantità di quei codici stabilita a contratto? Ma se hanno fatto anche l’opzione del 100% come lo calcolo questo 20%? La domanda è: posso utilizzare questo escamotage di questo 20% e dunque rifiutarmi di fornire quei 3 codici, rimanendo comunque ligia alle disposizioni del contratto? Altra domanda è: Può l’anac accogliere una segnalazione per la mancata fornitura di tre codici a contratto, anche se noi dimostriamo con offerte alla mano che c’è una evidente eccessiva onerosità sopravvenuta e siamo al quarto anno di contratto ? Parliamo di un codice ad esempio che vendiamo a Trenitalia a 108 euro e compriamo a 150, a cui aggiungere anche i costi di trasporto e costo lavoro.. E se dovessero fare la segnalazione, noi cosa possiamo fare?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/09/2024 - EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

In relazione all'erogazione dell'anticipazione del prezzo, di cui all'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023), si chiedono chiarimenti in ordine all'inciso" da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". In particolare si chiede se la collocazione cronologica (entro quindici giorni) sia perentoria, in quanto motivata dalla diversa natura dell'anticipazione rispetto agli acconti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori: la prima correlata alla fase di avvio dei lavori, i secondi all'esecuzione delle lavorazioni. In caso contrario, l'impresa beneficiaria potrebbe avvalersi del diritto all'anticipazione in maniera arbitraria sia omettendo di prestare la garanzia richiesta nei termini, sia presentando istanza in qualsiasi fase dei lavori, anche avanzata.


QUESITO del 03/06/2024 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER ANTICIPAZIONE LAVORI EX ARTICOLO 35, COMMA 18 DLGS. 50/2016

L'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Premesso quanto sopra si chiede se l'IMPORTO TOTALE GARANTITO dalla polizza fideiussoria debba ricomprendere l'importo dell'anticipazione escludendo l'IVA, integrato ovviamente dal tasso d'interesse, oppure l'IVA debba essere inclusa nell'importo totale garantito.


QUESITO del 17/04/2024 - APPALTO INTEGRATO EX D.LGS. 50/2016

si chiede se il pagamento dell'anticipazione possa decorrere dall'avvio della progettazione esecutiva (inizio della prestazione contrattuale) o debba necessariamente decorrere dal concreto inizio lavori.


QUESITO del 02/11/2023 - DETERMINAZIONE VALORE PRESUNTO GARA SERVIZIO TESORERIA

Posto il dettato dell'art. 35 comma 14 del d.lgs. 50/2016 secondo cui per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo per il valore stimato dell'appalto per i servizi bancari e altri servizi finanziari è determinato da onorari, commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione; si chiede se il contributo (avente finalità istituzionale) versato dal tesoriere tramite iban sul c/c comunale debba essere ricompreso nel valore stimato dell'appalto.


QUESITO del 28/07/2023 - INDICAZIONI IN MERITO ALL’INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL DLGS N.50/2016

L'esecutore de Servizio di Igiene Urbana che svolge il servizio per il comune di Bisceglie, ha chiesto l'anticipo del 20% sul valore del contratto di appalto pluriennale se pur, tale clausula, non sia stata prevista in contratto; Si chiede pertanto Vs. gentile parere giuridico sulla fattibilità nel riconoscere il diritto all'anticipazione in ragione della tipologia del Servizio che si configura come un contratto a canone sulle prestazioni espletate mensilmente con elevato costo di manodopera , ovvero se l'anticipazione vada riconosciuta annualmente in ragione agli impegni correnti assunti calcolata solo sui costi di investimento.


QUESITO del 23/06/2023 - RINNOVO CONTRATTO APPALTO SERVIZI D.LGS. N. 50/2016

Procedura aperta per affidamento servizi con durata dell'appalto di 12 mesi. Previste in disciplinare n. 2 distinte opzioni di rinnovo di 12 mesi ciascuna. Valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo dei n. 2 rinnovi. E' ammissibile? Grazie


QUESITO del 20/03/2023 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E EFFETTIVO INIZIO PRESTAZIONI

L'art. 35, comma 18, del Codice prevede l'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Nel caso di lavori, si chiede se l'installazone della recinzione di cantiere può essere considerata quale "effettivo inizio della prestazione", oppure se questa debba riguardare l'avvio delle lavorazioni principali (ad esempio, gli scavi).


QUESITO del 14/03/2023 - LOTTI PRESTAZIONALI DI LAVORI, COMPOSTI DA PIÙ DI UNA CATEGORIA SOA.

<p>In una gara di lavori, come noto, la singola categoria SOA può essere oggetto di lotto prestazionale (Es.: lotto 1 - OG1 edile; lotto 2 - OS30 elettrico; lotto 3 - OS3 idraulico). Sarebbe anche possibile impostare una gara di lavori suddivisa in lotti prestazionali, contenenti ciascuno più di una categoria SOA (ES : lotto 1 - OG1 edile + OS18A strutture in acciaio; lotto 2 - OG9 fotovoltaico + OS30 elettrico)? In tal modo, in una procedura negoziata effettuata tramite RdO MEPA, si riuscirebbe ad individuare ed invitare ditte che, per il lotto 1, siano in grado di effettuare sia lavori edili che la produzione ed il montaggio di strutture in acciaio mentre, per il lotto 2, siano in grado sia di fornire ed installare un impianto fotovoltaico ed eseguire anche opere elettriche. Si chiede un autorevole parere a riguardo. </p>


QUESITO del 05/03/2023 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE EX ART 35 D.LGSL. 50/2016

In caso di modifiche contrattuali (es. varianti) l'operatore economico può richiedere l'anticipazione contrattuale anche su questa somma relativa a lavori aggiuntivi (in aggiunta a quella già ottenuta in fase di inizio cantiere alcolata sul contratto originario)? E' rilevante se trattasi di atto di sottomissione (stesso CIG) o atto aggiuntivo (quindi con un nuovo CIG)? Distinti saluti.


QUESITO del 28/02/2023 - CALCOLO VALORE APPALTO - ART.35 CO. 5 D.LGS. 50/16

L' art. 35, comma 5 cita che: «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta». Si chiede di specificare cosa si intende per unità operativa distinta? Ad esempio l'Istituto a cui appartengo è composto da una sede principale e due sedi secondarie tutte responsabili del proprio appalto e con proprie disponibilità finanziarie, in questo caso il valore stimato dell'appalto deve essere riferito a tutte le sedi oppure a ciascuna sede singolarmente?


QUESITO del 10/01/2023 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO EX ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RITENUTA A GARANZIA 0,50 %

Sull'importo dell'anticipazione in oggetto va applicata la ritenuta a garanzia ex articolo 30, comma 5 bis del codice dei contratti pubblici ?


QUESITO del 05/01/2023 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO ART. 35 , COMMA 18 D. LGS. 50/2016 E ART. 207, COMMA1, D. L. 34/2020

Per una procedura negoziata ex art. 63, comma 3, lett. b) del d. lgs 50/2016, avviata in esecuzione di un'opzione contrattualmente prevista e la cui determina ed il conseguente invito sono stati avviati entro il mese di dicembre 2022, ed il cui contratto sarà stipulato il 12/01/2023, in relazione alla possibilità di concessione dell'anticipazione contrattuale dell'importo, si chiede supporto sulle seguenti questioni: 1. con riferimento alle norme indicate in oggetto, è possibile inserire nel contratto nella clausola relativa al pagamento, una previsione di anticipazione senza inserire l'esatta misura (percentuale) in cui la stessa sarà concessa, ma solo un rimando alle norme di legge che la determinano; 2. nella fattispecie esposta, trova ancora applicazione la normativa che prevede la facoltà di concedere l'anticipazione fino al 30%? Si ringrazia per consueta competente attenzione riservata.


QUESITO del 03/01/2023 - ENTITÀ CONTRIBUTO ANAC

<p>Ho constatato che il contributo ANAC viene calcolato sul valore stimato dell'appalto e, dunque, valore a base d'asta più opzioni e rinnovi (ex art. 35 DLgs 50/2016) e non sul valore a base d'asta, in contrasto, a me pare, con quanto viene affermato nei Decreti in cui vengono fissati gli importi del contributo, da ultimo n. 830 del 2021, in cui si fa riferimento all'"importo a base di gara", che è cosa ben diversa, corrispondendo al solo valore del lotto senza opzioni. Come mai l'importo a base di gara viene confuso con il valore stimato della gara? </p>


QUESITO del 13/12/2022 - SUDDIVISIONE DI UN APPALTO IN LOTTI

In riferimento al quesito in oggetto, si articola la presente istanza di parere come di seguito indicata: posta in via di premessa la disciplina di cui all´art. 35 del d.lgs 50/2016 in tema di divieto di artificioso frazionamento degli appalti quale principio cardine a tutela della concorrenza, si chiede un parere in merito al corretto agire amministrativo per la determinazione del valore stimato degli acquisti di derrate alimentari, in particolare cosa si intenda per fornitura omogena (sul cui concetto si rinvia a quanto sotto) il cui valore stimato totale annuo debba essere preso a riferimento per la corretta determinazione e scelta della procedura di affidamento a prescindere dalla successiva scelta di suddividere in lotti qualitativi o quantitativi da appaltare separatamente o quali lotti autonomi di un’ unica gara. Nello specifico si chiede di evidenziare apposito riscontro con riguardo al caso in cui una stazione appaltante presenti un fabbisogno annuo di derrate alimentari superiore alla soglia comunitaria, ma le cui diverse tipologie di prodotti alimentari (es. frutta, verdura, carne, prodotto ittici, latticini, ecc…) risultino singolarmente di importo inferiore all´anzidetta soglia. In tal caso si chiede se la stazione appaltante dovrà optare per singole e distinte procedure autonome relative alle singole tipologie di prodotti alimentari in base alla procedura di gara europea, con la sola eccezione dei lotti singolarmente inferiori a 80.000 euro e complessivamente fino al 20% dell’importo stimato totale di derrate, ovvero potrà prendere a riferimento i singoli importi delle diverse tipologie di prodotti alimentari procedendo con affidamenti autonomi mediante procedure sotto soglia comunitaria. Al fine di contribuire ad una disamina piú completa dei quesiti sopra esposti, pare opportuna una menzione al concetto di omogeneità o eterogeneità delle prestazioni e come questo possa essere definito alla luce di parametri quali i CPV di riferimento indicati dal Vocabolario comune degli appalti e le differenti realtá merceologiche del mercato di riferimento. In altri termini al fine di stabilire se un progetto per un servizio o di forniture si presenti come omogeneo o eterogeneo, si chiede se appare corretta la prassi di tener conto sia dei CPV (utilizzando le prime due cifre del codice) sia della realtà del mercato di riferimento. In talune ipotesi le prime due cifre del CPV potrebbero non corrispondere alla normale gamma di prodotti offerti sul mercato da parte degli operatori economici dello specifico settore di interesse e quindi, in tali casi, dovrà essere svolta un’attenta analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento proprio per ricostruire la realtà di quel singolo settore e quindi comprendere a che livello stimare complessivamente il fabbisogno annuale di derrate alimentari. Il criterio pertinente per individuare il concetto di omogeneità ai fini della verifica del livello su cui calcolare la stima ai fini della corretta determinazione della procedura di gara è, dunque, la probabilità che tutti i servizi/forniture in questione siano offerti dallo stesso operatore. In ragione delle menzionate considerazioni dovrebbe esservi “omogeneità” qualora da un’analisi di mercato risulti che gli operatori economici sono soliti offrire determinate forniture come facenti parte di un unico “pacchetto”. La stazione appaltante sará quindi chiamata a verificare se determinati prodotti sono soliti essere offerti da differenti OE anche se appartenenti alle medesime due cifre dei CPV; per poi poter svolgere procedure di gara secondo le regole stabilite per l’importo della tipologia di fornitura omogenea. La stazione appaltante potrà comunque all’interno della progetto di fornitura omogenea suddividere nuovamente in lotti quantitativi e qualitativi, nel rispetto della regola 80/20 (singolo lotto inferiore a 80.000 euro e non oltre il 20% del valore dell´appalto) di cui all’art 35 del Codice. Ció premesso ed analizzando la tabella dei codici CPV si può verificare che la maggioranza dei generi alimentari si trova sotto i codici 03 e 15. Questi codici però contengono molti altri prodotti non alimentari, come pure prevedono prodotti che si ripetono tra i due gruppi. La suddivisione sulla base delle prime due cifre del codice non appare quindi, nel caso concreto, sufficiente alla determinazione di “fornitura omogena”, necessitando di estendere l´analisi anche alle caratteristiche del mercato di riferimento per ricostruire la realtà del singolo settore e, quindi, il concetto di omogeneitá o meno. Alle luce di quanto considerato, si chiede se sia corretta tale ultima interpretazione, con la conseguenza che in caso di fabbisogno annuo di derrate alimentari complessivamente superiore alla soglia comunitaria , ma comprendente forniture omogenee diverse tutte singolarmente sotto soglia UE, queste potrebbero essere oggetto di procedure di gara separate mediante le procedure semplificate sotto soglia.


QUESITO del 25/11/2022 - VOCI RIENTRANTI NEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO EX ART. 35, COMMA 4 DEL CODICE

Buonasera, in un appalto per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, si chiede di chiarire se il contributo previdenziale (cassa al 4%) riconosciuto al professionista rientra nelle voci che compongono il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice. In base alla lettera dell'art. 35, comma 14, lett. c) del Codice l'importo del contributo sembrerebbe non essere computato nel suddetto valore stimato dell'appalto. Tuttavia, il Bando tipo n. 3 dell'ANAC, al paragrafo 4.2 stabilisce che "N. B. la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara". Si chiede pertanto di chiarire il contributo previdenziale del 4%, escluso dalla base d'asta, debba invece essere compreso nel calcolo del valore stimato dell'appalto.


QUESITO del 29/09/2022 - CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35 D.LGS. 50/2016) PER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE

L'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 definisce le modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto. Negli appalti di somministrazione di personale di cui al capo IV del d.lgs. 81/2015 la stazione appaltante versa all'agenzia di somministrazione due importi: a) il costo contrattuale del personale somministrato, NON SOGGETTO AD IVA; b) il compenso per l'agenzia di somministrazione (una percentuale sul costo di cui alla lettera a), SOGGETTO AD IVA Il predetto articolo 35, al comma 14, stabilisce particolari modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto per alcuni appalti di servizi (es. servizi assicurativi e bancari). Nulla viene disposto per la somministrazione di lavoro. Siccome la parte sub a) (costo contrattuale del personale somministrato) è per l'agenzia di somministrazione un "costo" non comprimibile in quanto fisso che deve essere trasferito tal quale al lavoratore e agli enti previdenziali, riteniamo che il valore stimato dell'appalto debba essere calcolato solamente sulla voce b) con il quale l'agenzia di somministrazione deve fare fronte a tutti i costi di sua competenza (costi di ricerca del personale, costi della formazione, costi generali e amministrativi, ecc.) e nel quale ricavare il proprio utile d'impresa. Questo similmente a quanto avviene per i servizi finanziari (es. mutuo) per i quali vengono considerati ai fini del valore stimato dell'appalto "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi" e non certo l'importo del prestito da restituire. Chiediamo conferma della nostra interpretazione, oppure se nel valore dell'appalto debba essere compreso anche il valore degli stipendi ed oneri previdenziali del personale somministrato. Cordiali saluti.


QUESITO del 21/09/2022 - ART. 35 COMMA 11 DEL CODICE DEL QUALE SE NE CHIEDE UN'INTERPRETAZIONE PIÙ CHIARA.

L'art. 35 comma 11 del Codice risulta di difficile lettura: se ne chiede pertanto l'interpretazione autentica, in una modalità di più facile comprensione, se possibile soffermandosi in particolare nell'ultima parte, nella quale viene citato il poco chiaro limite del 20%. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 13/09/2022 - APPALTO MISTO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 11. ESEMPIO PRATICO.

L’art. 35 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi deroga, in caso di appalto misto, le previsioni normative contenute nei commi 9 e 10 del medesimo articolo risultando però di difficile comprensione. Si chiede pertanto di fornire conferma alla sua corretta interpretazione, in riferimento al seguente esempio pratico: unica gara d’appalto misto (Es.: tramite RdO MEPA) suddivisa in tre lotti, il cui VALORE STIMATO POSTO A BASE DI GARA al netto dell’IVA è pari ad € 1.160.000 di cui € 900.000 per lavori (lotto 1), € 75.000 per la fornitura di beni (lotto 2) ed € 70.000 per servizi (lotto 3). A seguito della presentazione delle offerte, parrebbero quindi concretizzarsi due distinte possibilità: CASO 1 – a seguito della presentazione di offerte a ribasso oppure con un RIALZO MEDIO entro il limite del 20%, il valore complessivo dei tre lotti aggiudicati risulterebbe inferiore alla soglia di € 1.392.000 (pari ad € 1.160.000 base di gara stimata + 20%); in tale condizione, la norma parrebbe prevedere la possibilità di divenire ad una distinta aggiudicazione per ciascuno dei tre lotti. CASO 2 - a seguito della presentazione di offerte con un RIALZO MEDIO in misura maggiore del 20% citato dalla norma (Es.: 22%), il valore complessivo dei tre lotti aggiudicati sarebbe SUPERIORE al limite di € 1.392.000 (pari ad € 1.160.000 base di gara + 20%). Cosa accadrebbe in tale situazione? Qualora l’interpretazione sinora esposta, relativa al predetto comma 11 risulti invece errata, si chiede di correggerla tramite l’utilizzo di un esempio pratico. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 08/09/2022 - ART. 35. COMMA 11 DEL CODICE DI DIFFICILE COMPRENSIONE.

Il comma 11 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi, risulta di difficile comprensione per i seguenti dubbi che si chiede di dirimere: 1 - cosa s'intende che le Stazioni Appaltanti ".. possono aggiudicare l'appalto... senza applicare le disposizioni del presente Codice"? Con tale affermazione, ricorrente anche in altri contesti, si indica forse la possibilità di affidare gli appalti tramite procedure semplificate quali quelle previste per il sotto soglia comunitaria? 2 - non è chiaro il successivo riferimento all'importo di € 1.000.000 + IVA per i lavori, il quale parrebbe relativo all'obbligo d'utilizzo della procedura aperta oltre tale limite ad oggi superato dal D.L. 76/2020 e smi che consente, fino al 30/06/2023, l'utilizzo della più semplice procedura negoziata sino ad € 5.382.000 + IVA. Sarebbe possibile interpretarlo in tal senso?; 3 - se quanto precede è vero, di conseguenza, anche l'ulteriore cifra indicata in € 80.000 +IVA per beni e servizi risulterebbe anacronistica: nello specifico essa parrebbe derivare dal calcolo della misura pari al doppio del previgente limite previsto per gli affidamenti diretti, fissato in € 40.000 + IVA. Qualora così fosse, sempre in ragione delle deroghe previste dal D.L. 76/2020 e smi andrebbe rideterminata, fino al 30/06/2023, nella misura pari al doppio di € 139.000 + IVA (attuale limite per gli affidamenti diretti di beni e servizi) ossia € 278.000 + IVA. Sarebbe possibile interpretarlo in tal senso?; 4 - infine, il calcolo del 20% indicato nelle ultime righe del comma 11, non risulta in alcun modo comprensibile e se ne chiede pertanto una spiegazione più semplice, eventualmente corredata anche da esempi pratici. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 08/09/2022 - APPALTO MISTO IN UN'UNICA PROCEDURA DIVISA IN DISTINTI LOTTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. A QUALE SOGLIA RIFERIRSI?

L'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che qualora un'opera prevista, una prestazione di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti, il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma dei singoli lotti. Ciò premesso, in un appalto misto effettuato in un'unica procedura in cui compaiano: lotto 1 lavori, lotto 2 servizi e lotto 3 forniture, una volta effettuata la somma dei predetti lotti che individua il valore complessivo dell'appalto, quale soglia comunitaria occorre prendere come riferimento delle tre per comprendere se agire sopra o sotto soglia comunitaria essendo, ad esempio nel caso di gare svolte da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (per tutti i beni) o centrali della Difesa (solo per i beni non menzionati nell'allegato VIII del Codice), tutte diverse tra loro (€ 5.382.00 + IVA per i lavori, € 140.000 + IVA per i servizi ed € 215.000 + IVA per le forniture)? Sarebbe possibile prendere come riferimento la soglia più alta delle tre ossia quella relativa ai lavori? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 06/09/2022 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER CONSORZIO

Nel caso di affidamento lavori ad un Consorzio, fermo il fatto che l'anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 deve essere corrisposta al Consorzio, la relativa polizza fidejussoria può essere predisposta e presentata dalle imprese esecutrici indicate dal Consorzio (invece che da questo), con il benestare del Consorzio stesso?


QUESITO del 05/08/2022 - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI: METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEI LAVORI

Con deliberazione della Giunta Regionale, è stato approvato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione, manutenzione e ampliamento dei cimiteri, in forza del quale è prevista l’erogazione di finanziamenti in favore di interventi sotto la condizione, avente carattere escludente, che i medesimi siano stati inclusi nel Programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente proponente, in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento. Premesso che, come noto, l’art. 21 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento nel programma triennale di quei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, all’esito della procedura di cui sopra sono sorti molteplici problemi interpretativi tra gli enti richiedenti in merito alle modalità di calcolo del valore stimato dei lavori ai fini di valutare la sussistenza dell’onere in capo alla stazione appaltante di inserire l’intervento nel Programma triennale suddetto. Tenuto conto di quanto precede, si chiede di sapere se, ai fini del calcolo della soglia dei 100.000,00 euro, si debba calcolare il valore stimato dei lavori ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 ovvero se lo stesso debba ricomprendere gli importi delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del lavoro medesimo (cfr. articolo 3 comma 6 DM 14/2018).


QUESITO del 27/07/2022 - APPALTO MISTO IN UN'UNICA RDO MEPA SUDDIVISA IN DISTINTI LOTTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Nella casistica riportata nel parere n. 1426 ossia appalto misto effettuato in un'unica RdO MEPA suddivisa in lotti totalmente eterogenei (Es.: il primo riferito a lavori, il secondo a beni e l'ultimo a servizi), nella quale non vi sono elementi che fanno emergere l'unitarietà della gara che diventa quindi riconducibile a tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con l'aggiudicazione, qual'è il valore stimato dell'appalto per l’individuazione del limite di soglia comunitaria? Se ne dedurrebbe che, in questo particolare caso, ogni singolo lotto debba essere preso in considerazione col proprio, è corretto? Se quanto precede è vero è possibile affermare che, il predetto caso, si manifesta quale eccezione alla regola generale per la quale, nelle gare effettuate tramite un’unica RdO MEPA con elementi che che fanno emergere l'unitarietà della stessa, ma suddivise in lotti omogenei riferiti alla medesima categoria merceologica (Es.: unica RdO di lavori per la ristrutturazione di una palazzina, suddivisa in tre lotti prestazionali di cui il primo riferito alla categoria OG1, il secondo ad OS 3 e l'ultimo a OS 30), il valore stimato dell’appalto da considerare per il superamento della soglia comunitaria è definito dalla somma dei tre lotti? Per concludere si ritiene che la procedura indicata nella prima parte del quesito, ancora oggetto di dibattito da parte di dottrina e giurisprudenza sia decisamente caotica, poco funzionale nonché caratterizzata da un’elevata possibilità di generare errori procedurali che farebbero soccombere la Stazione Appaltante in caso di ricorso. Non se ne comprende pertanto l’utilità anche in ragione del fatto che, essendo esigenze totalmente eterogenee riferite a differenti categorie merceologiche (lavori, servizi e forniture), potrebbero essere gestite con tre distinte pratiche più lineari senza il rischio di incorrere nel frazionamento artificioso: è corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 11/07/2022 - CALCOLO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS.50/2016

<p>In riferimento alla questione in oggetto chiedo cortesemente se l’importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.</p>


QUESITO del 27/06/2022 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE APPALTO DI LAVORI E MANUTENZIONE

<p>Nel caso di aggiudicazione di lavori che preveda non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la sua manutenzione e conduzione per i 5 anni successivi alla presa in consegna dell'immobile, l'anticipazione contrattuale dovuta ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti va calcolata sull'intero importo contrattuale (realizzazione opera + manutenzione) oppure sull'importo relativo alla sola realizzazione? Oppure, più correttamente forse, è possibile dar luogo a due distinte (anche temporalmente) anticipazioni contrattuali, relative la prima alla esecuzione dei lavori, la seconda alla manutenzione, considerato che si avranno due distinte gestioni tecnico contabili (2 verbali di consegna, 2 ultimazioni, ecc.) pur all'interno dello stesso, unico, contratto?</p>


QUESITO del 23/06/2022 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI ART 35 COMMA 18 DEL CODICE APPALTI

In ordine all’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del codice degli appalti si pongono i seguenti quesiti: 1) Nel caso di un appalto pluriennale di un servizio ( durata cinque anni) l’anticipazione va calcolata sull’importo totale del contratto o sull’importo annuale? 2) Qualora l’anticipazione si possa concedere con riferimento all’importo annuale del contratto, la stessa va corrisposta per ogni singola annualità o solo con riferimento alla prima? 3) Le modalità di recupero dell’anticipazione sono stabilite dalla stazione appaltante in totale autonoma, senza possibilità di sindacatura da parte dell’appaltatore?


QUESITO del 23/05/2022 - RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER ULTERIORI TRE ANNI. REVISIONE PREZZI PER RINNOVO CONTRATTO CCNL

Il Comune ha un contratto per la gestione del nido comunale affidato con gara a procedura aperta ex art 60 del D Lgs 50/216 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c 3 Negli atti di gara era prevista la ripetizione come indicato nell’art. 3 DURATA DEL CONTRATTO “ Durata dell’affidamento: Tre anni educativi: 18/19 19/20 20/21 con opzione di ripetizione per ulteriori tre anni educativi esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione Appaltante.” L’aggiudicazione è stata fatta per l’importo complessivo netto pari ad € 489.171,90 per i primi tre anni educativi effettivi oltre a eventuali € 489.171,90 per i successivi tre anni educativi opzionali L’appalto è in scadenza e l’amministrazione è intenzionata a proseguire l’affidamento per ulteriori tre anni come previsto negli atti gara In questa sede (rinnovo o proroga contrattuale ? ) la ditta ha chiesto un aumento del 5,9 per cento dovuto al rinnovo del contratto CCNL Alla cooperativa è stato concesso l’adeguamento dei prezzi su base Istat come previsto nel seguente articolo del capitolato: “ Art. 27 Revisione dei prezzi Il corrispettivo dell’aggiudicazione si intende invariato per il periodo di validità del contratto ed è riferito esclusivamente al periodo effettivo di svolgimento del servizio Ai sensi dell’art 106, c. 1 lett. a del Codice, a decorrere dal terzo anno è prevista la possibilità di adeguamento nella misura corrispondente al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente, su richiesta scritta della ditta appaltatrice E’ esclusa l’applicabilità dell’art 1664 cc e di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi. “ In base ad alcune pronunce del consiglio di stato sembrerebbe non ammissibile la revisione dei prezzi dovuta all’aumento del costo del lavoro né, in particolare, al rinnovo del contratto CCNL. 1 Ma al momento della ripetizione è ammissibile una rinegoziazione delle condizioni economiche dell’appalto ed in particolare per l’aumento del costo del lavoro dovuto al rinnovo del contratto CCNL di categoria ? 2 La ripetizione del contratto deve essere intesa come rinnovo o come ”proroga ordinaria o contrattuale” ? Tale eventuale diverso inquadramento incide sulla eventuale revisione dei prezzi ? Per la ripetizione è sufficiente una determina del rup ? Deve essere chiesto un nuovo cig?


QUESITO del 11/04/2022 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E SUBAPPALTO

<p>L'art, 35, comma 8, del codice prevede l'anticipazione del 20% a favore dell'appaltatore, e l'art. 105, comma 13, stabilisce che la SA paghi direttamente il subappaltatore, nel caso di pm impresa. ipotizziamo che i lavori eseguitie contabilizzati sul primo sal siano stati eseguiti interamente e soltanto dal subappaltatore; il pagamento della SA sarà a favore sia del subappaltatore che dell'appaltatore. il recupero dell'anticipazione potrà, anzi dovrà, inevitabilmente riguardare anche la somma da corrispondere al subappaltatore, qualora la quota da corrispondere all'appaltatore sia inferiore rispetto alla somma da recuperare relativa all'anticipazione. infatti, è indispensabile vhe laSA recuperi, per ogni sal, l'intero importo relativo all'anticipazione e che, pertanto, la SA intervenga anche sul pagamento a favore dei subappalatatori. si chiede se questo modo di procedere sia corretto, considerato anche che il subappalto non ha più il limite del 30%</p>


QUESITO del 12/01/2022 - ISTITUTO DELL'INCREMENTO FACOLTATIVO DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DAL 20% AL 30% TERMINATO AL 31/12/2021.

Si chiede conferma che il facoltativo istituto relativo all'incremento dell'anticipazione del prezzo dal 20% al 30%, introdotto dal Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 poi successivamente modificato dal Dl 183/2020 ed infine convertito con legge 21/2021, sia definitivamente decaduto alla data del 31/12/2021. Qualora così non fosse, si chiede con quale norma lo stesso sia stato prorogato ed il relativo nuovo termine temporale. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 11/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO WELFARE DA PARTE DI AZIENDA SPECIALE- DETERMINAZIONE BASE DI GARA

L'AZIENDA SPECIALE AFOL MB, COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 114 C. 1 L. 267/2000, INTENDE PROCEDERE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OE PER L'AFFIDAMENTO DE4L SERVIZIO WELFARE AZIENDALE DESTINATO AI DIPENDENTI PER UNA DURATA DI 2 ANNI. L'IMPORTO CONTRATTUALE SOGGETTO A RIBASSO SARA' COSI' SUDDIVISO: 1.SOMME DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA (EURO 8.000,00 UNA TANTUM); 2. CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DAL SECONDO ANNO PARI A EURO 1000,00; 3. PERCENTUALE STIMATA PER LA COMMISSIONE DI GESTIONE (FEE) CHE L'OE APPLICHERA' AL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE MESSO A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI, VOLTO ALLA REMUNERAZIONE DI TUTTI I VARI SERVIZI WELFARE RICHIESTI ALL'OE PARI A EURO 36.000,00 (IPOTESI DI COMMISSIONE DEL 3% SUL CONTO WELFARE NEL BIENNIO PARI A EURO 12000.000,00). IL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTO WELFARE è EURO 1.200.000,00. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI CHIEDE SE IL VALORE DEL CONTO WELFARE PARI A EURO 1.200.000,00 DEBBA ESSERE CONSIDERATO RIENTRANTE NELL'IMPORTO A BASE DI GARA (NECESSARIO PER INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA EFFETTUARE) O SE PER QUESTO POSSA CONSIDERARSI SOLAMENTE L'IMPORTO DI EURO 45.000,00 SOGGETTO A RIBASSO DA RICONOSCERE COME CORRISPETTIVO ALL'OE AGGIUDICATARIO.


QUESITO del 02/12/2021 - RICHIESTA CHIARIMENTO AL PARERE N. 1066. SOGLIE COMUNITARIE ORDINARIE DEL SETTORE DIFESA PER SOLI SERVIZI.

Il parere n. 1066 ha ben chiarito i limiti di soglia comunitaria relativi all'acquisizione di forniture di beni per i settori ordinari della Difesa. Non risulta però ben chiara la soglia da applicare relativamente ai soli SERVIZI per i quali si chiede definitivamente di chiarire se, per un'articolazione periferica del Ministero della Difesa, la soglia di rilevanza comunitaria sia € 139.000,00 + IVA ovvero 214.000,00 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 05/11/2021 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - IMPORTO GIA' PREVISTO NELLA SOMMA INIZIALE - INCREMENTO DEL 20% - DISCREZIONALITA' PA

Si chiede se la frase relativa all'istituto in oggetto che indica che "l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della SA" significhi: 1- l'OE chiede il 30% di anticipo e, qualora l'SA se non abbia disponibili tutte le somme, sia obbligata comunque ad erogare il 20% e non il restante 10% necessario al raggiungimento del 30%; 2- l'SA, qualora non abbia disponibili le risorse, non sia obbligata nemmeno a corrispondere né il 30% né il 20% dell'anticipo ma solo, eventualmente, una quota parte minore (Es. 8%), in relazione alle risorse disponibili in quel momento.


QUESITO del 08/10/2021 - CHIARIMENTO SU IMPORTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER FORNITURA E SERVIZI.

In merito alla tematica in oggetto si chiede se per un'articolazione periferica del Ministero della Difesa (Brigata Alpina Julia sede di Udine) la soglia di rilevanza comunitaria sia € 139.000,00 ovvero 214.000,00. Quanto sopra nella considerazione che l'Allegato 3 al Codice degli Appalti non menziona espressamente per il Ministero della Difesa, a differenza di altri Ministeri, l'inclusione delle sue articolazioni periferiche.


QUESITO del 08/10/2021 - RDO MEPA AGGIUDICATA NON PER TUTTI I LOTTI.

Qualora in un'RdO MEPA suddivisa in lotti, ne vengano aggiudicati solo alcuni ed il valore complessivo di quello/quelli non aggiudicati sia inferiore alla cifra limite prevista dalla L.108/21 per l'affidamento diretto, può la Stazione Appaltante avvalersi di tale procedura semplificata per assegnare il/i lotto/lotti andati deserti? Oppure è obbligata a dover effettuare un secondo esperimento di procedura negoziata, sempre tramite RdO MEPA, al fine di poterlo/poterli aggiudicare?


QUESITO del 22/09/2021 - INSERIMENTO IMPORTI

Gli importi da inserire nella "scheda B" del programma biennale acquisti servizi/forniture sono comprensivi di iva?


QUESITO del 24/06/2021 - QUESITI SU ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI ART 35 COMMA 18 DEL CODICE APPALTI

Tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 35, comma 18 del codice che estende ai servizi e alle forniture l'anticipazione del prezzo già prevista per i lavori (comma modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) siamo a richiedere i seguenti chiarimenti con particolare riferimento ai contratti di forniture di beni e servizi: 1. l'anticipazione viene considerata un diritto soggettivo. L'ente pubblico, pur essendo obbligato, può negarla per motivi legati alla tenuta finanziaria? 2. (in stretta relazione al punto 1) l'ente pubblico può concedere una % di anticipazione minore per motivi legati alla tenuta finanziaria? 3. l'anticipazione va calcolata sul valore stimato dell'appalto su base annuale? 4. gli appaltatori che hanno ceduto il credito non dovrebbero poter accedere all'anticipazione; è un'interpretazione corretta? 5. l'incremento dell'aliquota dell'anticipazione dal 20% al 30% è obbligatoria o è facoltativa?


QUESITO del 10/06/2021 - SOGLIE COMUNITARIE PER SERVIZI POSTI IN ESSERE DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DELLA DIFESA PERIFERICHE.

In riferimento all'art. 35, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai soli SERVIZI posti in essere da una Stazione Appaltante (SA) "periferica" aggiudicatrice della Difesa si chiede se, le soglie comunitarie da applicare, siano pari ad € 139.000 + IVA oppure € 214.000 + IVA. Per amministrazione aggiudicatrice "periferica" della Difesa deve intendersi una SA che: 1 - tecnicamente opera, sotto il profilo della vigente contabilità ordinaria, esclusivamente con spesa delegata per il tramite di un Funzionario Delegato (FD) o, in limitate casistiche, come Ente Ordinatore Primario di Spesa (EOPS) per la gestione della c.d. "spesa primaria decentrata"; 2 - non è classificata come ordinatore primario di spesa centrale (OP) al pari di una Direzione Generale (DG) o Direzione Tecnica (DT) quali ad esempio sono lo Stato Maggiore o il Segretariato Generale della Difesa poiché rientranti propriamente nella classificazione degli Organi Centrali (OC); 3 - è fisicamente collocata non a Roma presso gli OC, bensì presso Reparti operativi e/o addestrativi "periferici", dislocati su tutto il territorio nazionale; 4 - agisce per acquisire SERVIZI a favore di questi ultimi e non a vantaggio dei citati Organi Centrali. Tutto ciò premesso si chiede conferma che, per le predette fattispecie di SA "periferiche" operanti in qualità di FD ed EOPS, la soglia comunitaria di riferimento per i SERVIZI deve intendersi pari ad e 214.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 05/06/2021 - LOTTO OPZIONALE IN UNA RDO MEPA: LIMITI E CONDIZIONI

Questa SA ritiene funzionale e producete il poter indicare, in una procedura negoziata senza bando ai sensi della L. 120/20 relativa a lavori e conforme ai pareri n. 758, 790, 816, 819 e 820, il poter indicare un lotto quale "OPZIONALE" disciplinando, nelle condizioni amministrative che, lo stesso, verrebbe aggiudicato definitivamente solo qualora: 1- a seguito delle dinamiche di gara si ottenga uno sconto complessivo, anche riferito agli altri lotti, che ne consenta la copertura; 2- a seguito della definizione della precisa spesa pervengano ulteriori risorse per poterla aggiudicare. Tale lotto verrebbe considerato nel valore complessivo stimato dell'appalto relativo quindi a tutti i lotti. Tale procedura permetterebbe di evitare il dover effettuare una successiva procedura per definire l'esigenza del lotto opzionale, riducendo quindi i tempi di definizione dell'intera pratica. Sarebbe possibile attuare tale procedura?


QUESITO del 29/04/2021 - RICHIESTA ANTICIPAZIONE DEL 30% DEI PAGAMENTI - FIDEIUSSIONE A COPERTURA DELL'IVA – NON AMMESSA

A seguito del pare n. 908 questa SA ha richiesto chiarimenti in materia all'AdE, la quale ha rimandato alla risoluzione n. 79/E del 21/12/2020 in risposta a specifica istanza d'interpello nella quale, a pag. 5, viene indicato che la risposta fornita "prescinde dalla questione extrafiscale relativa alla determinazione dell'importo della fideiussione". Si chiede se, a tutela della PA ed a garanzia del proseguio celere dell'appalto nonché al fine di prevenire la casistica di eventuale fallimento dell'OE a seguito di percezione dell'anticipo, impossibilitato quindi ad emettere nota di credito con relativa incapacità, da parte della SA, di recuperare il 22% dei quanto pagato con fattura (se non a seguito di rimborso da parte dell'AdE di non note tempistiche), se sia fattibile il richiedere alla ditta l'emissione del deposito cauzionale anche a copertura dell'IVA versata all'erario. Magg.Filippo STIVANI.


QUESITO del 21/04/2021 - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 30 % DEI PAGAMENTI. MODALITÀ OPERATIVE CORRETTE.

A seguito dell'aggiudicazione di un lotto di gara un OE ha richiesto l'effettuazione di quanto in oggetto, in subordine al rilascio di una specifica fideiussione di pari importo. Si chiede se, a livello operativo, sia corretto e sufficiente attuare quanto segue: l'OE, prima di avviare i lavori, emetterà una fattura elettronica di importo pari al 30 % del valore contrattuale comprensiva di IVA indicando, nella causale in maniera specifica, l'applicazione di tale istituto; l'SA, formalizzati gli atti amministrativi necessari ad autorizzare il pagamento, eseguirà lo stesso versando il netto mano alla ditta mentre l'IVA all'erario in applicazione dello split payment. A lavori conclusi ed a seguito dell'emissione di verbale di collaudo, l'SA provvederà al pagamento del restante 70 % con analoghe modalità. È corretto tale ragionamento oppure occorre adempiere ad ulteriori obblighi preliminari per l'attuazione dell'istituto in parola?


QUESITO del 10/04/2021 - SOGLIE COMUNITARIE PREVISTE PER I SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 50/2016, ART. 35, CO. 1, LETT. D), ALLEGATO IX.

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 35, comma 1, lett. d), introduce una nuova soglia comunitaria rispetto al D.Lgs. 163/2006 pari ad € 750.000 + IVA, riferita agli appalti per i servizi indicati all'allegato IX. Ciò premesso si chiede di chiarire se, nelle categorie indicate da tale allegato, possano rientrare: 1 - nei servizi di telecomunicazione citati al CPV 64000000-6, i servizi internet e/o relativi al traffico dati e voce; 2 - nei servizi alberghieri e di ristorazione indicati ai CPV 55520000-1 (servizi di catering), 55510000-8 (servizi di mensa), 55512000-2 (servizi di gestione mensa), il servizio di fornitura derrate alimentari con consegna a domicilio per funzionamento mense ed il servizio lavaggio stoviglie e vassoi per funzionamento locali refettorio; 3 - nei servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività citati ai CPV da 75200000-8 a 75231000-4, di concerto coi servizi di cui al precedente punto 2, la gestione degli apprestamenti civili tramite vitto e/o alloggio fornito da strutture alberghiere e di ristorazione, al personale impiegato in operazioni fuori sede sul territorio nazionale; 4 - nei servizi sociali in materia d'istruzione di cui ai CPV da 80000000-4 a 80660000-8, i servizi di gestione di asili nido e/o scuole materne. Il chiarimento in parola sarebbe utile ai fini dell'individuazione delle corrette soglie comunitarie e relative procedure di gara da adottare per l'affidamento dei citati servizi, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 63, comma 5 del Codice (affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di analoghi) e dell'istituto del rinnovo contrattuale di cui al parere n. 907. Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 25/03/2021 - BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ.

Si chiede se esiste un elenco di quali beni debbano essere necessariamente acquistati in consip o mepa perché rientranti in tale categoria. In particolare, posto che nella categoria MEPA Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio rientrano anche le videocamere, in cui è da inquadrare anche una body cam, si chiede se per tale prodotto acquistato anche con accessori (es. docking station e software per gestione scarico dati ecc...) vada o meno obbligatoriamente acquisito in mepa (o convenzione ovviamente) indipendentemente dal prezzo maggiore o inferiore a 5000 euro oppure si può procedere per forniture inferiori a 5000 euro anche tramite preventivo e quindi scrittura privata fuori mepa. Grazie


QUESITO del 11/02/2021 - NUMERO MINIMO DI DITTE DA INVITARE AD UNA GARA DI CONCESSIONI DI SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.

In una gara per la concessione quinquennale di servizi (necessaria ad esempio per garantire la gestione di una delle seguenti attività: bar/bouvette, lavanderia a gettoni, distributori automatici di snacks e bevande, barberia etc.) di importo al di di sotto della soglia comunitaria individuata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice in € 5.350.000 + IVA, si chiede quanto segue: 1 - qual'è il numero minimo di operatori economici da dover obbligatoriamente invitare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.? 2 - Occorre fare riferimento ai numerici minimi previsti per la fornitura di beni e/o servizi oppure a quelli indicati per i lavori? 3 - E' possibile applicare la L. 108/21 Semplificazioni bis anche alle gare effettuate per le concessioni di servizi, istituto dell'affidamento diretto compreso? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 10/12/2020 - RINNOVO CONTRATTO

Buongiorno, chiedo delucidazioni in merito al rinnovo di un contratto di servizi biennale: la durata del rinnovo può essere di un anno o deve essere necessariamente della stessa durata del contratto iniziale? (naturalmente se previsto negli atti di gara) grazie


QUESITO del 27/11/2020 - CONCESSIONE SERVIZI

Con l’intenzione di avviare una gara per l’affidamento della CONCESSIONE di servizi di gestione parcheggi, valutato il valore della concessione come inferiore alla SOGLIA di cui all’art. 35 del Codice (e quindi ascrivibile ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice), si chiede se anche per le CONCESSIONI si possa applicare la disposizione dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (convertito il legge 120/2020) e quindi la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite avviso pubblico di ricerca di manifestazioni di interesse. Questo in alternativa alla procedura ordinaria sotto soglia di cui all’art. 36 comma 9 del Codice.


QUESITO del 05/11/2020 - MODIFICA DELLE OPZIONI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN CORSO D'ANNO

La modifica/inserimento di rinnovi o altre opzioni all’interno di una procedura di acquisto di beni e servizi programmati comporta una modifica al piano di programmazione e rende quindi necessaria l'autorizzazione dell’organo competente dell’ente? In altre parole, nel caso in cui si debbano inserire (o modificare in aumento) altre opzioni non conteggiate in fase di programmazione è ammissibile che il valore complessivo dell’acquisto inserito in Simog sia maggiore del valore complessivo inserito nel piano di programmazione?


QUESITO del 13/10/2020 - CHIARIMENTI SU SOGLIE COMUNITARIE NEL SETTORE DIFESA

La Direttiva 2014/24/UE indica che per gli appalti pubblici di sole forniture aggiudicate da Stazioni Appaltanti della Difesa il limite è pari a euro 139.000 + IVA con riferimento ai soli materiali indicati nell'allegato III della Direttiva (zolfo, sughero, legno, carta, cartoni, vetro, ghisa etc ) mentre per i restanti prodotti non compresi in tale elenco il limite è di euro 214.000 + IVA: è corretta l'interpretazione? Per quanto riguarda invece i servizi vale sempre il limite di euro 214.000 + IVA poiché la Direttiva non menziona alcuna restrizione, è corretta l'interpretazione? Magg . Filippo STIVANI


QUESITO del 31/08/2020 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ART.6 DL SEMPLIFICAZIONI

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Grazie


QUESITO del 23/05/2020 - ANTICIPO DEL 20% AI SENSI DELLA L. 32/2019.

Relativamente all'argomento in oggetto si chiede se tale istituto sia subordinato all'espressa richiesta dell' OE e subordinata anche alla presentazione da parte di quest'ultimo di una fideiussione di pari importo maggiorata dagli interessi legali. In questo caso tale fideiussione é da intendersi extra a quella relativa al deposito cauzionale definito. Oppure se si sottoscrive quest'ultimo si può corrispondere l'anticipo senza ulteriori richieste di sottoscrizione di polizze?


QUESITO del 25/10/2018 - IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO STIMATO IN CASO DI RISERVA DI PROROGA IN UNA GARA-PONTE (COD. QUESITO 391) (35 - 106.11)

In scadenza dell'attuale servizio di X, un'Amministrazione intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la stipula di un contratto ponte, funzionale all’attivazione di Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore per il Servizio X, per merceologia vincolata dal DPCM 24/12/ 2015. Si intende affidare per i 3 mesi previsti dal soggetto aggregatore per la conclusione della propria procedura (€ 50000)+EVENTUALI ulteriori 3 mesi (€50000), ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.lgs 50/2016, in caso di ritardo della procedura del soggetto aggregatore. Oneri della sicurezza: 250 euro. Quale formulazione è corretta? a)l’importo da porre a base di gara è di € 100000 (€ 50000 per il periodo base di tre mesi e € 50000 per l’eventuale rinnovo), esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250, IVA esclusa. b)l’importo da porre a base di gara è di € 50000, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250 , IVA esclusa; l’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 Dlgs 50/2016 è pari a € 100250 (importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’eventuale proroga). c)altro


QUESITO del 31/08/2018 - FORNITURA VOUCHER SOCIALI VALORE APPALTO (ACQUISIZIONE CIG) (COD. QUESITO 362) (35)

Con riferimento al valore di acquisizione CIG e conseguentemente al valore ex art 35 Dlgs 50/2016 non mi è chiara la determinazione n. 9/2010 di AVCP (ora Anac) così come ripresa anche dall'Allegato 43 del Bando Servizi Mepa. In particolare parrebbe che non dovrebbe essere considerato nel valore dell'appalto l'importo dei voucher sociali erogati e dunque il valore dell'appalto dovrebbe essere esclusivamente la commissione applicata. Esempio: voucher 200.000,00 euro (non soggetto ad iva). Commissione massima a base gara 8% (soggetto iva). Valore appalto secondo ANAC e Mepa = 16.000,00 euro. cauzione contratto = 1.600 euro In astratto potrebbe essere preso uno smartcig e pure si potrebbe fare affidamento diretto. E' corretto? come si relaziona questo al rispetto della traccibilità dei flussi finanziari e del rispetto art 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti)?


QUESITO del 11/08/2018 - ART. 21 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (COD. QUESITO 402) (21.3 - 21.6 - 35.4)

L’art. 21 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e l’art. 21 comma 6 prevede l’adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Vedendo comportamenti difformi tra diversi enti pubblici, dove alcuni interpretano questi importi IVA ESCLUSA ed altri IVA INCLUSA, si chiede Vostro parere se, appunto, gli importi indicati, debbano essere intesi al netto o al lordo dell’IVA.


QUESITO del 04/04/2018 - MODALITÀ DETERMINAZIONE VALORE DELL'APPALTO. (COD. QUESITO 264) (35)

L'Amministrazione Comunale di Lavagna intende affidare la gestione di un impianto sportivo (bocciodromo). L'analisi del competente Servizio comunale ha determinato come priva di rilevanza economica la gestione dell'impianto in questione. Ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 detta gestione si configura come appalto di servizi. Quesito: tenendo conto che l'affidamento prevede: 1. la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone in favore del Comune (canone oggetto di rialzo in sede di offerta) 2. la realizzazione di investimenti sulla struttura esistente a carico dell'aggiudicatario sulla base diinterventi già definiti dal Comune e di un importo già stimato, da realizzarsi nella durata prevista dell'appalto 3. la possibilità da parte dell'aggiudicatario, di realizzare ulteriori investimenti nella struttura , consentendo in tal modo di ottenere un ulteriore periodo (già stabilito negli atti di gara)di affidamento rispetto alla scadenza prevista In considerazione di quanto sopra, si chiede quali siano le modalità di determinazione del valore dell'appalto, in particolar modo ai fini dell'acquisizione del CIG.


QUESITO del 14/03/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA (COD. QUESITO 238) (35.1 - 36.2.B)

Si chiede di conoscere se per l'affidamento di servizi sociali il comune (iscritto all'AUSA) può gestire autonomamente la gara per importi fino a € 750.000, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice appalti.


QUESITO del 04/03/2018 - RICHIESTA DI ANTICIPO SUI LAVORI (COD. QUESITO 263) (35.18)

In quali casi la ditta aggiudicatrice può chiedere l'anticipo del 20% sul pagamento dei lavori? Questa richiesta deve essere motivata? Ci sono dei casi in cui l'anticipo può essere negato?


QUESITO del 31/01/2018 - IMPORTO SMART CIG UGUALE ALL' IMPORTO DEL CONTRATTO? (COD. QUESITO 193) (35.4)

Sarei grato di sapere se l' importo dello SMART GIG deve essere uguale all' importo del contratto o può essere superiore. Ringrazio anticipatamente. Distinti saluti. Diego Ducco - Assistente Gare e Contratti - Azienda Mobilità e Trasporti di Genova


QUESITO del 08/01/2018 - QUESITO SU RINNOVO, PROROGA, .... OPZIONI (COD. QUESITO 148) (35.4 - 106.1.A - 106.11)

Dall'esame della normativa si evidenzia quanto segue: al punto 4.2 del bando tipo la facoltà di rinnovo è prevista alle medesime condizioni, ma ci pare che il rinnovo in senso stretto preveda oltre al prolungamento della durata la modifica di almeno un altro elemento, trattandosi, in caso contrario, di proroga contrattuale. E' corretto? Quindi quella che il bando tipo definisce come rinnovo contrattuale alle medesime condizioni è da intendersi come proroga contrattuale e quella che il bando tipo definisce quali modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) è da intendersi come rinnovo in senso stretto (con modifiche ulteriori oltre alla sola durata del contratto)? Resta ferma la disciplina della proroga c.d. tecnica.


QUESITO del 29/11/2017 - QUESITO IMPORTI GARE (COD. QUESITO 113) (35.4 - 35.6 - 63.5 - 106.1.E - 106.11 - 106.12)

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 co. 4 Codice, necessario per individuare in maniera corretta la soglia ai sensi del comma 6, deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: importo totale pagabile al netto di IVA + eventuali rinnovi + qualsiasi forma di eventuale opzione (proroga tecnica art. 106 co. 11, quinto d'obbligo art. 106 co. 12). Sentita più volte ANAC, sono state date indicazioni in base alle quali nel valore del CIG non sono da ricomprendere la proroga tecnica e il quinto d'obbligo. A questo punto ci chiediamo quanti valori devono apparire nei documenti di gara: base d'asta, valore stimato ex art. 35, valore ai fini CIG ed eventuale contribuzione... Con il rischio che il CIG risulti essere sotto soglia e la procedura effettuata con le regole del sopra soglia. Gli Enti quale strada deve prendere per non incorrere in sanzioni ed operare in maniera trasparente?


QUESITO del 21/10/2017 - CLAUSOLA SOCIALE ART. 50 D.LGS 50/2016 E S.M.I (COD. QUESITO 53) (50 - 35)

Ad una gara su aervizi di trasporto pubblico per importo sotto soglia di 100.000€ il dipendente della ditta oggi impegnata nel servizio ha presentato ricorso al TAR chiedendo l'annullamento in quanto non presente la clausola sociale (ex art. 50 dlgs 50/2016). Ma la clausola sociale è obbligatoria solo per gare sopra soglia e si ai sensi di cosa??


QUESITO del 10/10/2017 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SINGOLI LOTTI INFERIORI A EURO 40.000,00 (COD. QUESITO 34) (95.3 - 95.4.C -36.2.B - 35.9.A)

Con la presente si richiede se può procedersi con il criterio del prezzo più basso, in applicazione dell'art. 95 c.4 lett. c) primo periodo d.lgs. 50/16 s.m.i, e quindi senza ulteriori oneri motivazionali, nel caso di procedura divisa in lotti, nella quale ciascun lotto è di importo inferiore a euro 40.000 (e la sommatoria dei lotti rimane sotto soglia, consentendo di procedere ex art. 36 c.2 lett. b) D.lgs. 50/16. L'interpretazione, per converso, di quanto previsto dall'art. 35 c. 9) lett. b) consente di procedere con il criterio del minor prezzo in tali fattispecie?


QUESITO del 09/10/2017 - CIG DI GARA E QUINTO D'OBBLIGO (COD. QUESITO 31) (106.12 - 35.4)

Si chiede, al fine del CIG di gara da prendere su ANAC (SIMOG), se lo stesso debba già ricomprendere anche l'ipotesi del 5° d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 Grazie


QUESITO del 25/08/2016 - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO - ART. 37 – AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (35 - 37 - 142 - 143)

3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?


QUESITO del - FAQ SUL PERIODO TRANSITORIO - ART. 37 – AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (35 - 37.1)

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?


APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...