IL GIUDICE NON PUÒ SOSTITUIRSI ALLA STAZIONE APPALTANTE NEL BILANCIAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI (35.4)
In materia di accesso difensivo agli atti di gara, l'attività di comparazione tra il diritto alla tutela giurisdizionale e la salvaguardia dei segreti tecnici o commerciali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa riservata alla Stazione Appaltante. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione abbia consentito un accesso oscurato omettendo di adottare un'esplicita e motivata determinazione sul bilanciamento degli opposti interessi, il giudice amministrativo, stante il divieto di sindacato sostitutivo, non può disporre l'ostensione diretta dei documenti, ma è tenuto a rimettere la decisione all'autorità amministrativa ordinandone il riesame.
"Il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, che costituisce l'essenza della discrezionalità amministrativa, è attività riservata alla stazione appaltante e sottratta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, coma 3 e 34, comma 1 lett. c, cpa, al sindacato sostituivo del giudice amministrativo. Laddove, come nel caso che ci occupa, sia mancato il bilanciamento tra i valori in gioco e non risulti evidente a quale di questi assegnare prevalenza, il giudice non è, quindi, legittimato a surrogarsi all'amministrazione nel contemperamento degli interessi, dovendo piuttosto ordinare all'autorità amministrativa il riesame del caso"
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

