Art. 152. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 153 (Ambito di applicazione), definisce l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione e detta regole procedurali. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale non comport...

Commento

L'articolo 152, in recepimento della direttiva 2014/24/UE, articolo 78, e in linea con il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera oo), della legge delega n. 11 del 2016, che promuove la quali...
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Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING - VALUTAZIONE COMPLESSITA' - JUS VARIANDI (183)

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Project financing per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del cimitero comunale di omissis nonché della gestione economica e funzionale dei servizi cimiteriali sulla base della proposta presentata dalla società omissis

Nella procedura di project financing, caratterizzata da complessità anche per la durata del contratto di concessione, la pubblica amministrazione deve valutare il preminente interesse pubblico al variare delle circostanze di fatto che possono incidere anche sulle condizioni contrattuali primigenie ed attenersi alle procedure ed al complesso di disposizioni normative e regolamentari che disciplinano i contratti pubblici secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - OMOGENEITÀ SOSTANZIALE TRA LE PREGRESSE ESPERIENZE E OGGETTO DI GARA.

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal RTP Ing. Leonardo Paonessa – Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e relazione archeologica ai fini della realizzazione dei lavori denominati “Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza dei tratti terminali delle fiumare della costa ionica della Provincia di Reggio Calabria” - Importo a base d’asta: euro 214.439,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nella valutazione dei servizi resi, sono da evitare esclusioni legate a motivi di pura forma e resta perciò necessario verificare, in caso di incertezze nella comparazione, l’esistenza di una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara. Tale valutazione è espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale che spetta alla stazione appaltante. Nel caso di specie, emerge che la S.A. abbia provveduto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ad effettuare la specifica valutazione dei servizi dichiarati dall’istante nella categoria “Idraulica”, e abbia verificato l’inesistenza di una sostanziale omogeneità delle prestazioni rese rispetto a quanto richiesto dal bando di gara, in particolare rilevando che le prestazioni professionali rese per i servizi riguardanti “il rifacimento, il potenziamento e la pulizia dei fossi di regimentazione idraulica di un centro abitato” presentavano un contenuto oggettivo diverso dai servizi relativi alla “bonifica e sistemazione idraulica di corsi d’acqua”;

ACQUISIZIONE CIG NEI SETTORI SPECIALI

ANAC COMUNICATO 2019

Oggetto: Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

SOTTOSCRIZIONE PROGETTO OPERE NON CIVILI – SOLO INGEGNERI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

Relativamente alla sottoscrizione dell’offerta migliorativa da parte di un architetto anziché da un ingegnere, la società rileva che nell’appalto prevalgano nettamente le opere di edilizia civile per le quali è certamente abilitato l’architetto, mentre la componente impiantistica incide per il solo 10%, senza considerare che la contestata offerta migliorativa non conteneva progetti ed elaborati tecnici, ma una mera descrizione della soluzione da adottare per la realizzazione dell’impianto del gas medicale. Inoltre l’equivocità della legge di gara, che parlava di sottoscrizione dell’offerta da parte di un ingegnere e/o architetto, dovrebbe giustificare il soccorso istruttorio.

Sul punto il Collegio ritiene di non discostarsi dal proprio orientamento di recente confermato, secondo cui “nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettaioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici” (cfr. TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968; Id. 14 settembre 2016, n. 4299).

In estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231).

Ora, è vero che il Disciplinare di gara (pag. 10) prevedeva espressamente che la documentazione relativa all’offerta tecnica dovesse essere timbrata e firmata “da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/o architetto)”, ma tale riferimento doveva essere letto secondo diritto nel senso, cioè, che occorreva comunque la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato - un ingegnere ovvero un architetto a seconda del contenuto dell’offerta tecnica - con la conseguenza che nel caso di interventi di carattere non edilizio, e quindi non di competenza di un architetto, la proposta dovesse essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo, non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta (in tal senso deve intendersi l’alternativa “e/o di cui al Disciplinare) come operante un rinvio alle predette norme di legge.

DM TARIFFE SERVIZI PROGETTAZIONE – CARATTERE VINCOLANTE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

È precisato che gli esiti dell’applicazione dello schema di calcolo non possono essere intesi alla stregua di un tariffario professionale sostitutivo dei Decreti del Ministero della Giustizia, configurandosi invece colo come strumento, per le tipologie d’intervento 4.1.1. e 4.1.2, per procedere alla valutazione e controllo della spesa a valere sul PSR 2014/2020, di prestazioni effettuate, del grado di complessità, e dell’importo dell’opera. Nel caso di preventivo che superi i valori previsti dal foglio di calcolo, i maggiori costi rispetto alla spesa ammessa restano c totale carico del beneficiario, ancorché soggetti alle verifiche del competente soggetto attuatore.”.

Pertanto, deve concludersi per legittimità della scelta della Regione Campania di dotarsi del detto strumento di semplificazione, tanto più che la metodologia di calcolo risulta essere stata elaborata tenendo quale primo parametro di riferimento il DM 143/2013 (ancorché questo fosse già stato sostituito dall’omologo D.M. 17.6.2016, previsto dal sopravvenuto Decr. Leg.vo 50/2016), ovvero la disciplina nazionale in tema di corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, pur richiamata dai ricorrenti.

Del resto, in una fattispecie analoga, recentemente il Cons. di Stato sez. V (cfr. sentenza n. 2094 del 29.3.2019), ha ritenuto che, da parte della Regione Abruzzo non vi fosse affatto “l'elaborazione di nuovi parametri per l'individuazione dei compensi professionali da corrispondere ai professionisti contraenti, ma solamente la determinazione, del tutto legittima, della quota - parte del finanziamento a valere sul FSC da destinare alle attività accessorie alla realizzazione dell'opera; scelta giustificata dall'intento di realizzare il maggior numero di interventi possibili, senza, peraltro, comprimere in maniera eccessiva i corrispettivi dovuti ai professionisti che contribuiscono all'esecuzione dell'intervento.”

APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. u) del Codice: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubb...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...