Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro; soglia implicitamente rettificata in Euro 206.000 dalla norma self-executing art.2 del Regolamento CE del 4/12/2007 N. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self-executing:

- Regolamento CE del 4/12/2007 n. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 ;

- Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000;

- Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000;

- Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 134.000, anziché Euro 130.000; in Euro 207.000, anziché Euro 200.000;

- Regolamento UE del 24/11/2015 n.2170/2015 con effetto dal 01/01/2016 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 135.000, anziché Euro 134.000; in Euro 209.000, anziché Euro 207.000)

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Relazione

Relazione all’articolo 99 Riproduce l’art. 67 della direttiva 18, tenendo conto della disciplina vigente, recata dall’art. 59 , d.P.R. n. 554 del 1999. Adeguamento ai pareri Il comma 2 reca una mod...
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Giurisprudenza e Prassi

REGIONE PUGLIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALCUNI ARTICOLI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2009

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 2, e gli art. 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualita' delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

Le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia – che sono oggetto della prima questione – ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarita' della potesta' legislativa, in via esclusiva, allo Stato. Al fine dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perche' tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto», sicche' «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria puo' giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).

Quanto alla seconda questione, relativa ai concorsi di progettazione banditi da privati, non puo' essere condivisa la tesi che la disciplina dettata dall'art. 8 della legge regionale abbia carattere premiale ed incentivante e non investa la materia dell'ordinamento civile. L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 non incentiva, ma obbliga. Esso infatti stabilisce che «ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo». I privati quindi non hanno la possibilita' di aderire volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati a far uso della stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disposizione censurata. Ne' vi è un collegamento tra la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale ed il meccanismo premiale di cui al successivo art. 10. Ne consegue che tale normativa introduce una limitazione dell'autonomia privata. La disciplina dettata dalla citata disposizione della legge regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Va dichiarata, pertanto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 promossa, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Ben puo' la Regione esercitare la potesta' regolamentare per attuare le disposizioni della propria legge, dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 di cui alla presente sentenza.

REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE - ELEMENTI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

AVCP PARERE 2008

Il principio secondo il quale l’amministrazione non può operare una illegittima commistione, preclusa sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, trova applicazione anche nell’espletamento dei concorsi di progettazione, in relazione ai quali, a norma dell’articolo 105 del d. Lgs.163/2006, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del codice dei contratti.

Nel caso in esame, nella fase di prequalificazione dei candidati che potranno essere ammessi a partecipare al concorso, è stata inserita l’offerta economica per l’onorario inerente la prestazione professionale che verrà successivamente affidata al primo classificato.

Ciò è in contrasto con i principi sopra riportati, in quanto l’offerta economica non rientra tra i criteri di selezione della capacità ed idoneità di un candidato.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di B. – concorso di progettazione per la costruzione del Polo scientifico e tecnologico di B. – redazione di una proposta di edificazione per gli edifici esistenti nell’ex area industriale A., di un progetto preliminare per gli edifici esistenti nell’ex area industriale Magnesio nella zona produttiva di B. Sud e per l’adeguamento funzionale degli edifici esistenti all’interno del lotto ex-A.. S.A. Provincia Autonoma di B..

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COMPENSI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. In simili casi, peraltro, le stazioni appaltanti devono provvedere con fondi propri alla corresponsione dei compensi professionali, correlando il pagamento del corrispettivo alle fasi dello sviluppo della progettazione e non alla fase esecutiva dei lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di S. – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di V. della L.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/06/2012 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE - PROCEDURA DI GARA

Il Comune di Valle Aurina intende indire un concorso di progettazione ai sensi dell'art. 99 comma 2 lett. a) Dlgs. 163/2006, mediante procedura ristretta. Si tratta di una gara europea articolata nel seguente modo: nella prima fase i concorrenti presentano un loro progetto già realizzato. La commission sceglierà tra questi candidati i migliori 10 che poi verrano invitati a presentare un progetto preliminare. Al vincitore verrà affidata anche la progettazione esecutiva e, ai sensi dell’art. 91, co. 6 Dlgs. 163/2006, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza. Il bando richiede i requisiti di cui all’art. 38 e gli ulteriori requisiti per l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a pena di esclusione dei candidati. Il Consiglio dell’ordine degli archittetti di Bolzano contesta il bando nel punto in cui si richiedono anche i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione a pena di esclusione. Un simile bando è sbagliato? Se fosse sbagliato, possono essere richiesti i requisiti per gli ulteriori livelli di progettazione solamente ai 10 candidati selezionati a pena di esclusione? Se i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione non possono essere richiesti a pena di esclusione quali altre possibilità ci sono affinchè al vincitore possano essere affidati gli ulteriori servizi tecnici mediante procedura negoziata diretta?


QUESITO del 02/05/2012 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA

Questa A. C. intende bandire un concorso di progettazione per l'elaborazione del progetto preliminare e affidare successivamente il progetto definitivo per eseguire l'opera mediante appalto integrato. Si chiede se nell'ambito della stessa procedura è possibile affidare oltre che la stesura del progetto definitivo anche la direzione lavori e sicurezza.


QUESITO del 12/03/2007 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE - IMPORTO APPALTO

un concorso di progettazione in cui: complessivo premi pagati euro 90.000,00 importo lavori 8.700.000,00 nel bando esclusa aggiudicazione al vincitore delll'appalto di servizi. il suddetto concorso è da considerare sotto o sopra soglia comunitaria? quale norma si deve applicare intema di pubblicita' e computo termini (ricevimento domanda, ricevimento offerta)?