Art. 153. Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 154 (Bandi e avvisi) disciplina le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicono e gestiscono i concorsi di progettazione. Si tratta di disposizione di carattere ordiname...

Commento

L'articolo 153 recepisce l'articolo 79 della direttiva 2014/24/UE, disciplinando le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici indicono e gestiscono i concorsi di progettazione. In partic...
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Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING - IL MERO PROMOTORE NON PUO' VANTARE AFFIDAMENTO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO - ESCLUSA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA PA (153.19)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.

Quanto alle poste risarcibili a titolo di responsabilità precontrattuale deve rammentarsi, come più volte affermato dalla giurisprudenza, che “nel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto” (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 12/07/2021, n. 5274).

Secondo i noti principi in tema di onere della prova ex art. 2967 c.c., che si applicano anche al giudizio amministrativo in tema di responsabilità precontrattuale, colui che chiede il risarcimento deve fornire la prova del danno - conseguenza, che si concretizza nelle perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate.

Ciò posto, pur dovendosi ascrivere la richiesta risarcitoria azionata in prime cure dal soggetto individuato come promotore in una procedura di project financing in termini di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. – rispetto alla quale, come innanzi evidenziato, può risultare irrilevante la legittimità dell’agere amministrativo, in ciò sostanziandosi uno dei profili qualificanti la differenziazione fra responsabilità da provvedimento illegittimo/atto illecito, ex art. 2043 c.c. e la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. – la pretesa risarcitoria risulta comunque infondata in quanto la società appellante non poteva nutrire un legittimo affidamento in ordine all’aggiudicazione della successiva procedura competitiva, rispetto alla quale la stessa ritiene di trovarsi in una posizione differenziata e qualificata, per essere promotore legittimato ad esercitare il diritto di prelazione.

Ciò in considerazione dei seguenti rilievi:

a) in ragione della circostanza che la delibera giuntale era affetta da un macroscopico vizio di incompetenza, facilmente riscontrabile da un operatore del settore;

b) per il rilievo che il perfezionamento procedura era comunque subordinato, in forza di quanto previsto nella stessa delibera giuntale oggetto di annullamento, alla conclusione della procedura esecutiva sul bene da concedere gratuitamente;

c) per l’ulteriore rilievo che la procedura competitiva non era stata neppure avviata, essendosi arrestato il procedimento alla fase di approvazione del progetto;

d) per la circostanza che si è intervenuti in autotutela a breve distanza di tempo dalla delibera giuntale che ne era oggetto, ovvero a distanza di circa un anno.

PROJECT FINANCING AD INIZIATIVA PRIVATA - OBBLIGO RISPETTO PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

ANAC DELIBERA 2022

Project financing avente ad oggetto la “Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U.” da realizzarsi per ARO 2 in C.da Torre della Guardia nel Comune di Andria (BT) – Contratto omissis in data 21.12.2017.Fascicolo Anac n. 1885/2017

La convenzione sottoscritta nell'ambito di una procedura di Project financing ad iniziativa privata non può prescindere dalla corretta valutazione delle "specifiche tecniche" e tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, compreso gli atti di programmazione a carattere regionale assunti nel corso della procedura stessa riferita al settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano i contratti pubblici secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

PROJECT FINANCING - VALUTAZIONE COMPLESSITA' - JUS VARIANDI (183)

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Project financing per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del cimitero comunale di omissis nonché della gestione economica e funzionale dei servizi cimiteriali sulla base della proposta presentata dalla società omissis

Nella procedura di project financing, caratterizzata da complessità anche per la durata del contratto di concessione, la pubblica amministrazione deve valutare il preminente interesse pubblico al variare delle circostanze di fatto che possono incidere anche sulle condizioni contrattuali primigenie ed attenersi alle procedure ed al complesso di disposizioni normative e regolamentari che disciplinano i contratti pubblici secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...