Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-20162. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, “può” o “possono”? attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. comma modificato dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020, di conversione del DL 76/2020; NB nel modificare il primo periodo è stato soppresso, per evidente errore, il verbo servile “può” senza il quale la frase resterebbe incompiuta; nulla esclude tuttavia soluzioni diverse come “deve” oppure una diversa coniugazione del verbo “attivare”, es. “attiva”
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - SCELTA DELLO SPONSOR – AMPIA DISCREZIONALITÀ DELL’ AMMINISTRAZIONE (19)
L’art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), inserito nel Titolo II del codice dei contratti pubblici, dedicato ai “Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione”, a sua volta, prevede che l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione “è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sui sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
E’ disciplinata, in questo modo ridotto, una procedura estremamente semplificata in cui, pur nel rispetto dei principi fondamentali dell’imparzialità e della parità di trattamento, predomina la trattativa individualizzata sull’obiettiva comparazione delle proposte.
Alla luce di questa sinteticità espositiva della legge – compensata dalla circostanza del particolare rilievo della fiducia e dell’intuitus personae in ragione delle finalità promozionali del contratto – la scelta del partner privato può orientarsi verso il proponente che oggettivamente presenti un ragionevole affidamento di migliore e, comunque più sicura, valorizzazione del bene culturale. Non a caso, del resto, il Codice dei beni culturali e del paesaggio dedica alla sponsorizzazione di beni culturali l’art. 120, collocato tra le disposizioni sui principi della valorizzazione dei beni culturali.
Questo comporta una valutazione che, benché non libera, è inevitabilmente connotata da ampia discrezionalità e che ha per risultato da attentamente calcolare la prospettiva de futuro – in principio incerta come assai spesso per le comuni sponsorizzazioni – del sinallagmatico conseguimento di un valore aggiusto, o di un costo risparmiato, per il compito pubblico di valorizzazione culturale di beni culturali in mano pubblica: il che deve far equilibratamente fronte alla valorizzazione economica del prodotto o dell’immagine dell’imprenditore che intende assumere il ruolo contrattuale di sponsor e che a tal fine mira, attraverso il suo intervento finanziario (sponsorizzazione pura, o finanziaria) od operativo (sponsorizzazione tecnica) ad accrescere il valore e la capacità attrattiva commerciale dei suoi prodotti che vengono associati al bene culturale oggetto materiale del contratto, facendo leva sulla capacità simbolica insita nel fatto stesso dell’accollamento d’immagine, cioè del collegamento virtuale tra il bene culturale e il suo marchio o prodotto.
Nella prospettiva di una competizione tra imprenditori, come quella nascente dopo una fruttuosa «ricerca di sponsor» svolta alla luce del ricordato art. 19 del codice dei contratti pubblici, l’amministrazione interessata dovrà selezionare l’aspirante sponsor che presenti, sotto i ricordati profili, il maggior grado di affidabilità contrattuale, di economia tra le prestazioni e di risultato culturale.
Nel caso di partenariati dove l’impegno del privato si sostanzia nella realizzazione a proprie spese di un intervento sui beni, al pari di quanto previsto per le vere e proprie sponsorizzazioni c.d. tecniche di cui all’art. 19, comma 2, del codice (quando “lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese”, di deroga alle «disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori servizi, e forniture» ferma restando la necessità «di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori» nonché «la qualificazione dei progettisti e degli esecutori») i profili di più marcata tecnicità entrano in modo rilevante nella valutazione comparativa delle proposte: il che, ovviamente, può avvenire a condizione che esse siano in qualche misura confrontabili.
SPONSORIZZAZIONE BENI CULTURALI (19)
OGGETTO: Sponsorizzazione di beni culturali - articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - nota circolare.-
In considerazione delle novità apportate dal nuovo codice rispetto alla precedente disciplina, esplicitata nelle Linee guida di cui al d.m. 19 dicembre 2012, pubblicate nella G. U. 12 marzo 2013, n. 60, si ritiene opportuno fornire, con la nota circolare allegata, i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso a tale istituto da parte degli uffici ministeriali.
In particolare, si prendono in considerazione i profili concernenti la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il favor per l'accoglimento, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (del quale viene fornito un modello), la ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale, la scelta dello sponsor, la stipula del contratto di sponsorizzazione, la disciplina di cui all'articolo 151 in tema di sponsorizzazione di beni culturali e di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali, fornendo alcuni cenni riguardo al regime contabile. Vengono inoltre evidenziate quali parti (consistenti in sostanza nelle nozioni di carattere generale) delle citate Linee guida conservano validità ed efficacia anche a seguito dell'introduzione della nuova procedura semplificata.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se le sponsorizzazioni passive ai sensi degli artt. 19 e 151, che non prevedono alcun esborso da parte della Stazione Appaltante, debbano essere previste nel Programma delle opere o dei beni e servizi a seconda della tipologia.