Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attività.

Relazione

Relazione all’articolo 100 Riproduce l’art. 68 della direttiva 18/2004. Adeguamento ai pareri Sono apportate modifiche di drafting (alle lettere a), b), e c), chieste dal Consiglio di Stato e dalla...
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