Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

 

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiori all'importo di cui all'articolo 48- bis , commi 1 e 2- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

 

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione dell'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

 

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l' esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all' eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risultasse definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.



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Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONI TRIBUTARIE NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: IL POTERE DELLA STAZIONE APPALTANTE SI SOSTANZIA IN UNA VALUTAZIONE DI DISCREZIONALITÀ TECNICA (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione dell'operatore economico per violazioni fiscali non definitivamente accertate costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Qualora la violazione superi le soglie previste dall'Allegato II.10 e la Stazione Appaltante fornisca adeguata motivazione circa l'incidenza della stessa sull'affidabilità dell'impresa, il provvedimento espulsivo risulta legittimo.

Inoltre, l'omessa dichiarazione in sede di offerta di pendenze tributarie note al concorrente integra la fattispecie del grave illecito professionale rilevante ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del Codice, a prescindere dalla prova di un intento fraudolento, in forza del principio di autoresponsabilità.

"Sul punto, questo Consiglio di Stato, nella Relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici, in data 7 dicembre 2022, ha chiarito che: “Il proposto comma 1 dell’art. 95 prevede le cause di esclusione “non automatiche” (in passato in massima parte disciplinate al comma 5 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).

La ragione della modifica rispetto alla denominazione di “cause di esclusione facoltativa”, sino a questo momento invalsa, riposa nella constatazione che essa si prestava ad ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico.

In realtà, il Legislatore del 2016, nel trasporre l’art. 57 della direttiva n. 24/2014, aveva correttamente fatto riferimento alla previsione ivi contenuta secondo la quale “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano” (cfr. la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016).

In sintesi, il “potere” demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata.

È stato pertanto considerato che l’aggettivo “non automatiche” (peraltro a più riprese utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9) meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione “automatica” annoverate nell’art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza)”.

Pertanto, la valutazione operata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione – in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate – è espressione di discrezionalità tecnica, dovendo essa valutare la sussistenza o meno del superamento delle soglie indicate nell’All. II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento."

AFFIDAMENTI DIRETTI: LA VERIFICA DEI REQUISITI SU VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE NON PUÒ FONDARSI SU AUTOMATISMI RISOLUTIVI

TAR VENETO VE SENTENZA 2026

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, la sussistenza di gravi violazioni tributarie non definitivamente accertate non determina di per sé la perdita del requisito generale, ma costituisce il presupposto per l'esercizio di una valutazione discrezionale che deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata.

È pertanto illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto che non offra contezza dell’apprezzamento circa la capacità economico-finanziaria della società, il rapporto tra debito tributario e valore dell'appalto e l'effettiva idoneità della violazione a compromettere l'affidabilità dell'operatore nell'esecuzione del servizio.

"Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il superamento della soglia di gravità prevista dall’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e non determina, di per sé, la perdita del requisito generale. Ne consegue che il provvedimento espulsivo richiede un’autonoma e motivata valutazione circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico (Cons. Stato, Sez. III, 24 luglio 2023, n. 7219).

Ciò risponde alla ratio della disciplina che attribuisce rilievo non solo alla violazione degli obblighi tributari quale indice di affidabilità morale del concorrente, ma anche all’effettiva capacità della stessa di eseguire il contratto, tenuto conto dell’entità dell’esposizione debitoria e della complessiva situazione economico-finanziaria dell’operatore (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2025, n. 4121).

L’oggetto della valutazione amministrativa non coincide, pertanto, con il fatto storico rappresentato dall’inadempimento tributario, bensì con il giudizio prognostico circa la futura affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto pubblico. Proprio perché tale giudizio implica l’esercizio di discrezionalità tecnica, esso deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata, non potendo essere sostituito da automatismi desunti dalla sola esistenza della violazione fiscale.

In questo senso depone la giurisprudenza - condivisa dal Collegio - secondo cui «la stazione appaltante, attraverso una piena valutazione del fatto storico, deve verificare che l’illecito professionale commesso dall’offerente sia grave e tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, fondandosi proprio su tali elementi il corredo motivazionale dell’esclusione» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610)."

VIOLAZIONI TRIBUTARIE: L'OBBLIGO INFORMATIVO GRAVANTE SULL'OPERATORE ECONOMICO È FUNZIONALMENTE LIMITATO A FATTI O PROVVEDIMENTI IDONEI A COSTITUIRE CAUSA DI ESCLUSIONE (96)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La violazione degli obblighi dichiarativi non rileva in termini generali, ma unicamente in relazione ai quei fatti e circostanze che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95.

"Ai sensi dell’art. 96 comma 14 d. lgs. n. 36/23: “l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”.

Discende pertanto da tale previsione normativa che la violazione degli obblighi dichiarativi non rileva in termini generali, ma unicamente in relazione ai quei fatti e circostanze “che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95”.

Rileva in particolare la previsione di cui all’art. 98 comma 3 lett. b) Codice, secondo cui l’illecito professionale si può desumere dalla: “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.

In particolare, per quel che attiene alle violazioni di carattere tributario (la cui omissione dichiarativa è oggetto del presente giudizio) le stesse rilevano nei termini seguenti:

a) violazioni gravi definitivamente accertate (causa di esclusione automatica): ai sensi dell’art. 94, co. 6 d. lgs. n. 36/2023, “è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”;

b) violazioni gravi non definitivamente accertate (causa di esclusione non automatica): ai sensi dell’art. 95, co. 2 d. lgs. n. 36/2023, “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”.

Così individuate le previsioni normative di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “La presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva pertanto ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. … Pertanto l’informazione omessa o fuorviante, ove non destinata ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, rileva non ex se, quale illecito professionale, ma ai soli fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale, riferito alle altre ipotesi indicate nelle diverse lettere del comma 3” (C.d.S, V, 7.11.2025, n. 8661)."

GRAVI VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI DEL CODICE, LA SCELTA ESPLUSIVA E' D'OBBLIGO (95)

TAR TOSCANA SENTENZA 2026

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.10, la violazione fiscale grave non definitivamente accertata costituisce causa di esclusione qualora l'operatore non fornisca prova della sospensione dell'efficacia dell'atto impositivo o della regolarizzazione della posizione debitoria, restando precluso alla Stazione Appaltante ogni apprezzamento discrezionale circa la fondatezza della pretesa erariale o la solvibilità del concorrente.

"[...] in primo luogo, non si può legittimamente pretendere che l’amministrazione che gestisce la gara si faccia carico di verificare la fondatezza o meno della pretesa impositiva formulata dall’amministrazione finanziaria: questo non è previsto dal Codice dei contratti ed è peraltro compito esclusivo dei giudici tributari. La stazione appaltante neppure è tenuta a valutare aspetti discrezionali diversi dai presupposti normativi, aspetti quali la serietà, l’affidabilità e la capacità finanziaria dell’operatore economico; anzi è a questo scopo che il Codice dei contratti predispone una serie di regole per delimitare il perimetro oggettivo degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere qualora emerga una violazione fiscale grave e non definitivamente accertata a carico di un concorrente.

In particolare, l’art. 95, comma 2 del d.lgs. 36/2023, e le disposizioni dell’Allegato II.10 stabiliscono tassativamente i casi in cui la violazione finanziaria, pur grave, ma non definitiva, non costituisca impedimento alla partecipazione alla gara; ovvero quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale favorevole anche se non definitiva ovvero un provvedimento di sospensione dell’esecutività in via giurisdizionale o amministrativa (art. 4, comma 2 dell’All. II.10).

Invero è proprio l’esecutività di un debito erariale superiore ad una determinata soglia, che pur non costituendo espressamente la causa di esclusione, ne è la ragione sostanziale, in quanto fatto evidentemente in grado di pregiudicare la solvibilità e quindi la continuità aziendale dell’appaltatore.

[...] nessuna disposizione di legge prevede che, in presenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata, la stazione appaltante debba valutare in concreto la capacità economica del concorrente o la sua affidabilità e moralità.

Dunque, secondo il testo dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ciò che la stazione appaltante deve “ritenere”, sulla base di mezzi di prova adeguati, è che il concorrente abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, che siano tali secondo i parametri indicati dalla stessa disposizione di legge (mediante rimando all’Allegato II.10) e che non siano irrilevanti stante la presenza delle circostanze esimenti sempre ivi indicate; senza che ciò comporti, in capo alla stazione appaltante, margini di apprezzamento ulteriori rispetto alla ricostruzione degli elementi di fatto individuati dal legislatore.

Come si legge sul punto nella relazione al Codice: “in sintesi il potere demandato alla stazione appaltante non riposa in una volizione ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata l’esistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata”."

ESCLUSIONE DISCREZIONALE PER VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE E PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'esclusione di un operatore economico per violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è legittima qualora la stazione appaltante fornisca adeguata motivazione circa la perdita del rapporto fiduciario, fondata sulla gravità del debito tributario e sulla condotta dichiarativa dell'impresa. In particolare, la reticenza informativa del concorrente in ordine a contestazioni tributarie pendenti, ancorché sub iudice, configura una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il giudizio di inaffidabilità professionale.

"d) il legislatore ha lasciato all’amministrazione il potere di valutare in concreto se la violazione sia tale da realizzare un'interruzione del rapporto di fiducia che lega aggiudicatario e Stazione appaltante, potere di valutazione e di scelta che deve necessariamente essere esercitato coinvolgendo il diretto interessato e dando conto, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a decidere in un senso; [...]

[...]

f) il TAR ha correttamente osservato che emerge per tabulas “come la stazione appaltante - piuttosto che appiattirsi su una mera constatazione delle violazioni non definitivamente contestate alla ricorrente, quantitativamente superiori alla soglia di gravità stabilita dal legislatore - abbia eseguito una specifica e motivata valutazione espressa (resa necessaria dalla natura facoltativa della causa di esclusione fatta valere nei confronti di -OMISSIS- e del conseguente carattere discrezionale del provvedimento all’uopo adottato) in ordine alla loro incidenza negativa sull’integrità ed affidabilità del concorrente, dando adeguatamente atto della concreta incidenza delle stesse sul rapporto fiduciario con l’operatore economico interessato”;

GARA IN LOTTI: LA SOGLIA DI GRAVITA DEL 10% PER VIOLAZIONI FISCALI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE E' CALCOLATA SUL VALORE DEI LOTTI OVE L'OE E' 1° CLASSIFICATO (II.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, la violazione fiscale diviene definitiva laddove il contribuente presenti istanza di rateizzazione senza tempestivamente impugnare l'atto impositivo, stante l'intervenuta piena conoscenza dello stesso. Negli appalti suddivisi in lotti, il limite del 10% stabilito dall'Allegato II.10 per la rilevanza delle violazioni non definitive deve essere rapportato al solo valore dei lotti per cui l'operatore risulti potenziale aggiudicatario, e non all'ammontare globale dei lotti per cui vi è stata mera partecipazione.

“la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso [...] non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).

“[...] in caso di appalti suddivisi in lotti: “la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre”, va intesa [...] nel senso dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore economico abbia utilmente concorso, collocandosi primo in graduatoria. [...] A opinare diversamente, sarebbe sufficiente per l’operatore economico che voglia “abbassare” la soglia di gravità delle contestate infrazioni, presentare artificiosamente offerte per tutti indistintamente i lotti di cui si compone l’appalto [...]. Tale modo di operare confligge con i principi di fiducia, lealtà, correttezza, ecc, posti a base delle procedure concorsuali”

CALCOLO DELLA SOGLIA DI GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE NELLE GARE SUDDIVISE IN LOTTI E DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO FISCALE (II.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, l'istanza di rateizzazione del debito tributario manifesta la piena conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente; ne consegue che il decorso del termine di impugnazione dalla data di tale istanza determina la definitività della violazione ai sensi dell'art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023, restando irrilevante la proposizione di un ricorso tributario tardivo. Con riferimento alle violazioni non definitive ex art. 95, comma 2, la soglia di gravità del 10% del valore dell'appalto deve essere calcolata sul valore dei lotti rispetto ai quali l'operatore abbia utilmente concorso.

"[...] ad avviso del Collegio, la dizione secondo cui, in caso di appalti suddivisi in lotti: “la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre”, va intesa non nel senso voluto dall’appellante – vale a dire, tutti i lotti per i quali essa ha presentato l’offerta – ma nel senso dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore economico abbia utilmente concorso, collocandosi primo in graduatoria."

REGOLARITÀ FISCALE E CERTIFICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRASTANTI: PREVALE L'ATTESTAZIONE PIÙ RECENTE (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il contrasto tra certificazioni fiscali emesse da diverse sedi dell'Agenzia delle Entrate va risolto in favore dell'attestazione più recente, la quale, essendo atto pubblico munito di fede privilegiata, esonera la stazione appaltante da ulteriori accertamenti istruttori.

"L’antinomia non può che essere risolta in favore della certificazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate [...] in quanto attestante una situazione più recente di quella contenuta nella certificazione proveniente dalla sede di Roma. [...] Tale certificazione attesta dunque la bontà dell’agere della stazione appaltante, che avendo riscontrato il puntuale adempimento [...] ha dato corso agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge di gara. [...] Nondimeno, la questione è irrilevante in questa sede, dovendo il conflitto in esame risolversi nel senso della prevalenza della certificazione contenente attestazioni più attuali, rispetto a quella avente ad oggetto attestazioni più risalenti nel tempo."

ANAC - VADEMECUM PER ACCERTARE LA REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI (94)

ANAC COMUNICATO 2026

Con il Comunicato del Presidente n. 5, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’11 marzo 2026, Anac ha voluto fornire agli operatori economici uno strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire loro di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione.

Per questo è stato diffuso a tutte le stazioni appaltanti, alle Società Organismo di Attestazione - SOA - e a tutti gli operatori economici il Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, che fornisce lo strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica da parte delle società della propria regolarità fiscale e contributiva.

Sottolineando l’importanza della corretta compilazione, da parte degli operatori economici, delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione, l’Autorità ha inteso favorire “comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro vigente”.

Anac ricorda che, in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico come anche in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione, gravano obblighi dichiarativi. Per questo, sul sito dell’Autorità è disponibile il Vademecum quale strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.


In allegato in formato pdf il Vademecum.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DELL'AGGIUDICATARIA: PER CONTESTARNE IL CONTENUTO, IL COMPETITOR DEVE ADIRE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA (7)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Al Giudice Amministrativo è precluso statuire in via principale in merito alla correttezza o meno dell'attestazione della regolarità fiscale, potendo conoscere di tale elemento esclusivamente incidenter tantum nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.

"In subiecta materia, infatti, il G.A. può conoscere esclusivamente incidenter tantum, id est senza efficacia di giudicato, del certificato unico di regolarità finanziaria (c.d. d.u.r.f.), cioè solo in quanto il regolare adempimento dei debiti tributari da parte dei concorrenti è un elemento che deve essere necessariamente valutato dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica dalle stesse indette, ma al di fuori di tale limitato e specifico ambito, al G.A. è precluso di statuire in via principale in merito alla correttezza o meno dell’attestazione della c.d. regolarità fiscale." (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 10665/2024).

ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: IMPLICA LA CONOSCIBILITA' DELL'ATTO E NON HA EFFETTI SOSPENSIVI (94.6)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2025

La presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.

Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, infatti, l’aver chiesto ed ottenuto senza alcuna riserva la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, pur non costituendo acquiescenza e, dunque, pur non avendo l’effetto di precludere ogni contestazione in merito all’an debeatur, “fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere” (in termini, da ultimo, Cass. n. 3414/2024).

Né potrebbe essere ritenuta idonea a impedire la “cristallizzazione” del debito e, dunque, la definitività dell’accertamento la presentazione della richiesta di rateizzazione, come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.

La definizione di violazione definitivamente accertata contenuta nell’art. 1 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, infatti, non fa alcun riferimento a tale atto, limitandosi a stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.

E infatti, come chiarito da T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 10/06/2025, n. 788, deve ritenersi che la presentazione di una istanza di rateizzazione “non incida affatto sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato oppure no a prescindere dalle eventuali istanze rivolte all'Agenzia delle Entrate e dal loro esito” in quanto “non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).

GRAVI VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: LA SOGLIA DEL 10% VA RAPPORTATA AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA NEL RTI (95.2)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2025

Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.

Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.

Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione ha considerato gravi le violazioni commesse da K. S.p.A. per un importo superiore a euro 3.958.270,00.

Infatti, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso l’RTI ricorrente è pari a euro 77.613.142,50 e, rapportando tale importo alla quota di partecipazione di K. al raggruppamento (51%), il valore di riferimento è di euro 39.582.702,68. Il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta quindi a euro 3.958.270,27.

È evidente, dunque, il superamento della soglia di gravità definita dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.

Né può essere preso in considerazione, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quanto disposto dall’art. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dell’ammontare degli imponibili.

Tale disposizione non è, infatti, richiamata dall’Allegato II.10, che definisce la soglia di gravità in relazione all’importo della violazione senza assegnare alcuna rilevanza agli importi iscritti a ruolo ai sensi della suddetta normativa.

PRINCIPIO DI CONTINUITA' DEI REQUISITI: ESCLUSO IL 1° CLASSIFICATO NON IN REGOLA AL MOMENTO DELLA VERIFICA (96.1)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2025

L’art. 94 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) stabilisce, riproducendo una disposizione già contenuta nell’art. art. 80 co. 4, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, che è escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. La norma rinvia, per la nozione di “violazioni gravi definitivamente accertate”, all’allegato II.10 del medesimo d.lgs. 36/2023 e precisa che la causa di esclusione non opera qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, sempre che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Correlativamente, l’art. 91 co. 3 lett. a) del Codice richiede agli operatori economici di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il possesso dei requisiti di ordine generale, i quali debbono poi essere mantenuti per l’intera durata della gara, come si ricava dal primo comma del successivo art. 96, in forza del quale le stazioni appaltanti escludono un operatore economico “in qualunque momento della procedura di appalto”, qualora risulti che questi incorra, “a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura stessa”, in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95.

La tesi della ricorrente, che pretenderebbe di circoscrivere la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale al momento iniziale della partecipazione alla gara, è perciò smentita dal dato positivo, che, nella sostanza, riproduce il quadro normativo previgente e consente pertanto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui i requisiti di partecipazione debbono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e, ancora, nella fase di esecuzione del contratto), con conseguente dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo e onere del concorrente di comportarsi secondo buona fede (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990, applicabile a ogni settore dell’attività amministrativa e dei rapporti fra cittadino e P.A.), comunicando alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 24 aprile 2024, n. 7, e i precedenti ivi richiamati).

Può anche aggiungersi che l’esclusione della ricorrente, come risulta dal provvedimento impugnato, è stata disposta dal Comune all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti, effettuati nei confronti degli operatori destinatari della proposta di aggiudicazione in quanto primi classificati nei due lotti che componevano l’affidamento in questione. Il momento scelto per la verifica coincide perfettamente con la scansione delineata dall’art. 17 co. 5 del d.lgs. n. 36/2023, che subordina appunto l’aggiudicazione al controllo dei requisiti: controllo da intendersi necessariamente riferito all’attualità e non al momento della presentazione della domanda, giacché nella logica della disciplina dei contratti pubblici non può ammettersi che la gara venga aggiudicata a un operatore, il quale, nel momento stesso dell’aggiudicazione, risulti sprovvisto dei requisiti richiesti.

La ricorrente imputa -inoltre- alla stazione appaltante di essere incorsa in vizi istruttori e motivazionali per avere disposto l’esclusione sulla base della sola e generica attestazione di irregolarità resa dall’Agenzia delle Entrate, ed acquisita tramite il F.V.O.E., senza svolgere alcun approfondimento in ordine all’an e al quantum dell’asserito debito tributario, nonché alla sua definitività.

Neppure tali profili di gravame colgono nel segno, in quanto la consultazione, da parte del Comune, del fascicolo virtuale dell’operatore economico al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione in capo ai concorrenti primi classificati costituisce pedissequa applicazione di quanto stabilito dall’art. 24 del nuovo Codice dei contratti, che identifica nel F.V.O.E. uno degli elementi che, integrando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, concorrono a comporre l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (art. 22 del Codice).

VIOLAZIONI FISCALI GRAVI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE - OBBLIGATORIA L'ESCLUSIONE (94.6)

ANAC PARERE 2024

In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e della definitività dell'accertamento, la fattispecie è sussumibile tra le cause di esclusione automatica ai sensi dell'art.94 comma 6 D.lgs.36/2023.

Il limite dei € 5.000 di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è da riferirsi all'importo complessivo delle violazioni accertate dall'Agenzia delle Entrate e la somma va considerata comprensiva di interessi, sanzioni e altri oneri.

Nel caso delle irregolarità fiscali di cui all'art. 94 co.6 il meccanismo escludente possiede natura vincolata e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine all'incidenza delle violazioni riscontrate sull'affidabilità dell'operatore economico.

L'iscrizione interdittiva nel Casellario ANAC nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a causa della dichiarazione non veritiera in ordine ad una violazione fiscale grave e definitivamente accertata vengono stabilite tenendo conto dei presupposti del dolo e della colpa grave di cui all'art. 18 e dei parametri di cui all'art. 21 del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di cui alla Delibera m. 271 del 20 giugno 2023.


DEBITI VERSO LA PA PER 5.000 EURO - IMPRESE ESCLUSE DALLA GARA (30.5 - 80.4)

MIN ECONOMIA E FINANZE CIRCOLARE 2018

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti ggiuntivi. (18A02545)

DEBITI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI E CERTIFICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRASTANTI: PREVALE L'ATTESTAZIONE PIU' RECENTE (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA

In materia di esclusione per violazioni tributarie non definitivamente accertate ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023, l'eventuale contrasto tra certificazioni difformi rilasciate dall'Agenzia delle Entrate deve essere risolto in favore dell'attestazione più attuale, che prevale su risultanze pregresse o risalenti nel tempo. "L’antinomia non può che essere risolta in favore della certificazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate [...] in quanto attestante una situazione più recente [...]. Inoltre, trattandosi di atto proveniente da una pubblica amministrazione, esso è munito di fede privilegiata, esonerando la stazione appaltante da ulteriori accertamenti" (Cons. Stato, Sez. V, n. 3508/2026).

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 29/02/2024 - VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE CHIARIMENTI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 94 COMMA 6 E 95 COMMA 2 DEL D. LGS 36/2023. RIGUARDO AL PRIMO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 5.000,00? DETTO IMPORTO FA RIFERIMENTO AD UNA SOLA CARTELLA DI PAGAMENTO, OPPURE ALLA SOMMATORIA DI PIU’ CARTELLE DI PAGAMENTO? INOLTRE SE SONO PRESENTI CARTELLE DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 DEVONO ESSERE INDICATE DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA? RIGUARDO AL SECONDO PUNTO, SI CONSIDERANO GRAVI VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO E SUPERIORE ALL’IMPORTO DI € 35.000,00? QUESTI DUE ELEMENTI DEVONO COESISTERE PER TROVARSI IN QUESTA FATTISPECIE DI VIOLAZIONE? E SE SONO PRESENTI OMESSI PAGAMENTI INFERIORI ALL’IMPORTO DI € 35.000,00 E AL 10% DEL VALORE DELL’APPALTO, QUESTI DEVONO ESSERE INDICATI DALL’OPERATORE ECONOMICO NEGLI ATTI DI GARA?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/08/2023 - VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE ED ESCLUSIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Con parere n. 1962 del 05/05/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha affermato che il termine “violazione” di cui all’art. 3 del D.M. 28/09/2022 e utilizzato per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, si riferisce non alla singola violazione ma al debito complessivo dell’operatore economico. Il Ministero è giunto a tale conclusione ricorrendo al criterio della gerarchia delle fonti: data la discrepanza tra l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (che menziona le “violazioni” al plurale”) e l’art. 3 del DM 28 settembre 2022 (che menziona invece il termine “violazione” al singolare) si è ritenuto che la prima delle due fonti, in quanto norma di rango primario, dovesse prevalere sulla seconda che è, invece, norma regolamentare e dunque di rango secondario. Ciò premesso, considerato che il contenuto dell’art. 3 del D.M. del 28/09/2022 è stato ora trasfuso integralmente nell’allegato II.10, art. 3, del d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto deve ora ritenersi anch’esso norma di rango primario, si chiede di precisare se l’articolo succitato quando utilizza il termine “violazione” per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità, intenda riferirsi alla singola violazione oppure all’insieme delle violazioni risultanti dal certificato dell’agenzia delle entrate.