Articolo 53. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
RELAZIONE
L’articolo 53 disciplina le garanzie provvisorie e definitive.
La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame “ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte e riprende ne...
NOVITA’
• Di norma nelle procedure sottosoglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste per l’affidamento dei contratti sopra-soglia. Solo nei casi di procedure negoziate,...
QUESITO del 01/08/2023 - GARANZIA DEFINITIVA - IMPORTO ED ESONERO
LE GARANZIE DEFINITIVE SONO DEL 5% DEL VALORE BASE D'ASTA (ART 53) O 10% COME PREVISTO DALL'ART 117? QUALI MOTIVAZIONI UTILIZZARE PER ESCLUDERE LA GARANZIA DEFINITIVA?
QUESITO
del 25/07/2023 -
RIDUZIONE GARANZIA DEFINITIVA SOTTOSOGLIA (ART. 53, C. 4, D.LGS. 36/2023)
<p>L'art. 53, c. 4, D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Anche l'art. 117, c. 14 può essere utilizzato sotto soglia? oppure l'unica regola applicabile per detti appalti è il citato art. 53? </p>
QUESITO
del 24/07/2023 -
D.LGS. 36/2023, ART. 53, COMMA 4 - GARANZIA DEFINITIVA NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA. (53.4)
<p>Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1 - debba essere costituita, dall'operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell'IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all'art. 117, comma 2; 2 - possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall'art. 106, comma 8. </p>
QUESITO
del 24/07/2023 -
D.LGS. 36/2023, ART. 53, COMMA 4 - GARANZIA DEFINITIVA NON RICHIESTA IN CASI DEBITAMENTE MOTIVATI.
<p>L'art. 53 comma 4 indica la possibilità, per la Stazione Appaltante (SA), di non richiedere la costituzione del deposito cauzionale definitivo nelle procedure sotto soglia, “in casi debitamente motivati”. Dalla lettura della relazione del Consiglio di Stato, emerge la volontà di semplificare quanto più possibile, queste tipologie d’appalti. La facoltà di non richiedere la cauzione/fidejussione, parrebbe addirittura prevalere sull’alternativa possibilità di esigerla in misura pari al 5% dell’importo contrattuale. La parte che però lascia perplessi, riguarda la dicitura “in casi debitamente motivati” che appare troppo generica e, qualora non maggiormente esplicata, si potrebbe tradurre in una mancata applicazione della fattispecie dell’esonero. Tale dizione, risulta oggettivamente meno rigida, rispetto alle circostanziate casistiche del sopra soglia di cui all’art. 117, comma 14 (Es.: operatori economici di comprovata solidità etc.) oltre a non essere subordinata né ad un ulteriore miglioramento del prezzo, né delle condizioni d’esecuzione. L’SA, parrebbe quindi poter disporre di un’ampia discrezionalità sull’argomento. Per quanto precede si chiede se, tra i “casi debitamente motivati”, in subordine ai quali poter non richiedere il deposito cauzionale definitivo possano figurare, ALTERNATIVAMENTE TRA LORO, i seguenti: 1 – l’aver già diligentemente svolto altre prestazioni contrattuali a favore dell’SA o di altre SA; 2 – essere in possesso di SOA; 3 – essere iscritti al MEPA nell’attinente bando da diversi anni (il che implica che l’OE, ha collaborato con altri enti pubblici, senza aver adottato comportamenti che ne abbaino determinato la sospensione dal portale); 4 – possedere un adeguato capitale sociale, indicato in visura camerale; 5 - proporre un ulteriore miglioramento del prezzo o delle condizioni d’esecuzione. Si chiede di indicare eventuali altre motivazioni, al fine di scongiurare la mancata applicazione della norma in parola. </p>
QUESITO
del 19/07/2023 -
GARANZIA DEFINITIVA PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
Si chiede di chiarire se, nei casi di cui all’art. 53, co. 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 - e, dunque, qualora la stazione appaltante, ad esito di procedura di affidamento finalizzata alla stipula di contratto di importo inferiore alle soglie europee, intenda comunque richiedere la garanzia definitiva - trovino applicazione le riduzioni di cui all’art. 106, co. 8, del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede, altresì, di chiarire se la garanzia definitiva possa essere richiesta anche per procedure di affidamento il cui importo massimo stimato sia inferiore ad Euro 40.000,00.
QUESITO
del 13/07/2023 -
INCREMENTO GARANZIA DEFINITIVA IN APPALTO SOTTO SOGLIA EUROPEA
Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia.