Articolo 52. Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 52 disciplina l’attestazione del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici e il successivo controllo in relazione alle procedure di affidamento diretto di importo...

Commento

NOVITA’ • Negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, il controllo sul possesso dei requisiti viene parecchio semplificato, con una procedura che arriva a prevedere solo periodici controlli a camp...
Condividi questo contenuto:

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 11/09/2023 - CONTROLLO REQUISITI PER AFFIDAMENTI DIRETTI

L'art del nuovo codice prevede che per affidamenti diretti sotto 40.000 non è necessario fare i controlli, ma ci avvaliamo delle autodichiarazioni. Qualora in corso di controllo a campione si dovessero rilevare delle difformità rispetto alle dichiarazioni rese si può recedere dal contratto, ma se si tratta di una singola fornitura, che è stata PAGATA e ci si accorge dopo mesi che le dichiarazioni rese non erano veritiere, CHE SI FA? non credo possiamo richiedere la restituzione degli importi......


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/08/2023 - INTERPRETAZIONE ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023 - CONTROLLO REQUISITI

Buon giorno, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, pare di intendere che gli affidamenti di appalto sotto i 40 mila euro siano immediatamente efficaci. Infatti si parla di risoluzione del contratto nel caso in cui emergessero, dalle verifiche a campione, il mancato possesso dei requisiti dichiarati. Detto articolo fa parte del Libro II – Parte I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE Il comma 5 dell’art. 17, invece, dispone (come nel vecchio Codice) la necessità di effettuare le verifiche sui requisiti prima di poter disporre l’aggiudicazione; e quindi, tanto più, prima di sottoscrivere il contratto. Poiché quanto disposto dall’art. 52 costituirebbe un sicuro snellimento di tutte le piccole procedure, si chiede cortesemente di avere conferma se dette disposizioni sono sostanzialmente “derogatorie” rispetto ai principi generali. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di un cortese riscontro.


QUESITO del 05/08/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 52, COMMA 1, 2° PAR. - VERIFICA A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito all'articolo in oggetto: 1 - l'effettuazione di un sorteggio per operare il controllo a campione, è obbligatorio? La parola "anche" farebbe propendere, ad avviso di questa SA, per una mera possibilità e non un obbligo; 2 - è prevista per legge una percentuale minima da dover necessariamente controllare a campione? 3 - qualora non vi fosse, sarebbe possibile indicarla, nel regolamento annuale, come "almeno pari all'1% delle pratiche annuali processate? 4 - che cosa occorra controllare, lo si decide nel predetto regolamento (Es.: solo DURC, CCIAA e AdE) oppure occorre controllare sempre tutto a prescindere dall'importo della pratica individuata (Es.: DURC, CCIAA, AdE, Tribunale, casellario ANAC, regolarita' diversamente abili, BNDA etc.) o ancora, è possibile effettuare i controlli in maniera diversa, sulla base degli scaglioni d'importo indicati al par. 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, qualora ancora utilizzabili? 5 - ogni quanto occorre effettuare i controlli a campione? Sarebbe possibile indicare ogni semestre? 6 - una modalità con valenza simile al sorteggio, ma molto più snella d'attuare, sarebbe quella d'indicare nel regolamento annuale che, il controllo a campione, verrà eseguito su ogni pratica, il cui ordinativo sia multiplo di un determinato numero (Es.: 30, 60, 90 etc.). Sarebbe condivisibile una procedura simile? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 04/08/2023 - OBBLIGO DGUE IN CASO DI VERIFICA TRAMITE FVOE SOTTOSOGLIA

Si chiede di sapere se la stazione appaltante , nell'ipotesi di affidamento diretto sottosoglia, debba necessariamente chiedere anche il DGUE elettronico, unitamente al preventivo di spesa, considerando che prima di procedere alla conclusione del contratto, provvederà alla verifica del possesso dei requisiti, da parte dell'operatore economico, tramite FVOE.


QUESITO del 25/07/2023 - CONTROLLO REQUISITI PER AFFIDAMENTI DIRETTI (50.1)

<p>Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Nell&#39;importo di 40.000 euro deve essere conteggiata anche la cassa professionale (nel caso di incarichi di architettura/ingegneria)? </p>


QUESITO del 14/07/2023 - D.LGS. N. 36/2023, ART. 52, COMMA 1 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER PROCEDURE INFRA € 40.000 + IVA.

<p>L’art. 52 co. 1 indica che, nelle procedure d’affidamento di cui all’articolo 50, co. 1, lett. a) e b) d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, gli Operatori Economici (OE) attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante (SA) verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ, CONSIP indica espressamente che: 1 - “vengono effettuate, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive... degli OE, controlli trimestrali a campione per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consultando anche le competenti autorità (INPS, INAIL, AdE, Tribunale etc.)”; 2 – vengono altresì effettuati controlli mirati, a seguito di specifiche segnalazioni da parte delle SA. In tale contesto, stante il vigente obbligo per numerose SA all&#39;utilizzo del MEPA si ritiene che, la stessa, si possa avvalere dei controlli a campione già eseguiti da CONSIP per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 5.000 + IVA ed € 40.000 + IVA. In sintesi: in un&#39;ottica di contenimento della spesa pubblica, per adempiere a quanto previsto dall&#39;art. 52 co. 1 del nuovo Codice, può l’SA avvalersi dei controlli a campione già svolti da CONSIP, evitando di doverne eseguire ulteriori? Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, una ditta risultata non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromessa dal gestore. </p>


QUESITO del 14/07/2023 - D.LGS. N. 36/2023, ART. 52, CO. 1 - CONTROLLO POSSESSO DEI REQUISITI PER PROCEDURE SUPERIORI AD € 40.000 + IVA CON MEPA.

<p>In caso di utilizzo del MEPA, non è chiara la differenza tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell’OE aggiudicatario negli affidamenti sotto gli € 40.000 + IVA e quelli d’importo superiore. Da una lettura combinata dell’articolo in oggetto, della relazione del Consiglio di Stato a pag. 80 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/11/2022, col quale vengono esentati dall&#39;obbligo all&#39;utilizzo del FVOE le procedure gestite interamente con piattaforme telematiche di negoziazione, le modalità operative corrette potrebbero essere le seguenti: 1 – per gli affidamenti diretti sotto gli € 40.000 + IVA, l&#39;SA non è mai obbligata a controllare l’OE aggiudicatario poiché fa esclusivamente fede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esso presentata; 2 – oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie, a prescindere che si tratti di affidamento diretto o procedura negoziata, l’SA è obbligata a verificare le dichiarazioni degli OE aggiudicatari tramite un controllo a campione, eseguibile anche tramite sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno. Ne consegue quindi che, qualora l’interpretazione prospettata fosse corretta l’SA, indicando ogni anno nei propri regolamenti interni di volersi avvalere, in caso d&#39;uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo degli OE ad esso iscritti (dichiarati sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html in una specifica FAQ), potrebbe evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Quanto precede a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP in considerazione del fatto che, un OE risultato non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe ovviamente sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa indicata. </p>