1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
SPIEGAZIONE
L'articolo 24 concerne il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.
Un altro punto cardine della digitalizzazione, con la banca dati dei contratti pubblici, è il fascicolo virtuale de...
NOVITA’ DEL CORRETTIVO
• Al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni del Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,...
RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – ATTESA PIENA OPERATIVITA’ FVOE – PROROGA 30 GIUGNO 2025 (24.3)
NAZIONALE CIRCOLARE 2024
Rilascio del certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)- Integrazione
RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO SOLO TRAMITE BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (24.3)
MIN GIUSTIZIA CIRCOLARE 2024
Rilascio del certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)
FVOE - IMPLEMENTATO CON I DEBITI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI
ANAC PRASSI 2024
Il fascicolo virtuale 2.0 è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti.
AVCPASS - MANCATA ATTIVAZIONE PROFILO E PASSOE - NO MOTIVO DI ESCLUSIONE (24)
TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2024
Il quinto motivo sulla portata asseritamente escludente della mancata abilitazione sul portale ANAC dell’architetto ………., mandante del raggruppamento dei progettisti è, invece, infondato. Il “Sistema Ex AVCpass”, sostituito dal 27/10/2022 dal servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) è, infatti, previsto dal disciplinare di gara solo quale strumento di trasmissione dei documenti da parte degli operatori economici. L’iscrizione nel sistema AVCPass e la indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge e nemmeno erano richieste dal bando, a pena di esclusione, né l’esclusione avrebbe potuto essere contemplata dalla legge di gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, dato che, secondo la deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (seguita dalle deliberazioni n. 850 del 3 agosto 2016 e n. 175 del 21 febbraio 2018) e secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2017, n. 2036 e id., V, 26 settembre 2017, n. 4506), detti adempimenti non sono richiesti a pena di esclusione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 21 agosto 2020, n. 5164).