Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

RELAZIONE L'articolo 25 disciplina le piattaforme digitali di e-procurement. I commi 1 e 2 disciplinano le piattaforme digitali di e-procurement che costituiscono l’insieme dei servizi e dei sistemi...

Commento

NOVITA’ • Le piattaforme digitali di e-procurement dovranno essere interoperanti con i servizi della Piattaforma nazionale degli appalti di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione dig...
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI TECNICI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DEGLI APPALTI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE DETERMINA 2023

OGGETTO: Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 22/11/2023 - SPID AZIENDALE E PROFESSIONALE

Buongiorno, mi collego al corso mepa del 7 novembre (ultimo modulo del laboratorio operativo appalti pubblici) dove si fa spesso riferimento allo spid professionale persona giuridica e persona fisica, ma mai allo spid professionale, per sottoporre il seguente quesito. A seguire vi riporto risposta ricevuta da infocert in merito a una ns. richiesta di chiarimenti circa lo spid, come potrete leggere individuano 3 tipologie di spid professionale - Spid professionale - Spid persona giuridica - Spid persona giuridica uso professionale Per questi ultimi due precisano che al momento non sono accettate dai principali Service Provider A fronte di quanto sopra chiedo se dal primo gennaio 2024 per accedere al mepa e alle varie piattaforme possa essere sufficiente dotarsi come società di uno spid professionale (primo nell’elenco)? “Gentile cliente, lo Spid professionale differisce dallo Spid Persona giuridica. Lo SPID Uso Professionale è un tipo di account SPID per uso lavorativo, adatto a imprese, professionisti e lavoratori che necessitano di accedere a tutti i servizi del circuito SPID (pubblici e privati) per lo svolgimento dell'attività lavorativa; Proprio perché «professionale», è pensato per le organizzazioni che vogliono chiedere ai propri collaboratori di dotarsi di SPID per scopi lavorativi (es. accedere a documenti importanti e usufruire di servizi essenziali per l'attività lavorativa) evitando agli stessi l'utilizzo in contesti professionali di uno strumento (SPID Personale di tipo 1) pensato per un uso privato; E’ l’unico tipo di SPID della categoria professionale che consente l’accesso a tutti i servizi della PA, sia a quelli che richiedono espressamente un accesso con SPID Professionale ma anche a quelli che ancora non si sono adeguati e richiedono solamente lo SPID persona fisica. SPID Uso professionale (tipo 3) è identificato con il CF della persona fisica e nei siti della PA non vengono visualizzati i dati dell’azienda, ma solo quelli della persona fisica. Gli accessi ai siti della PA non saranno come utilizzatore privato ma come dipendente di un ente/organizzazione/impresa/società. SPID Persona Giuridica (tipo 2) e SPID Persona Giuridica Uso Professionale (tipo 4) sono identificati con la p. IVA dell’azienda e nei siti della PA vengono visualizzati i solo dati della persona giuridica. Al momento queste ultime due tipologie di SPID non sono accettate dai principali Service Provider (es. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate” grazie in anticipo