Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.
1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
AFFIDAMENTI INFRA 5.000 € - PROGATO AL 31-12-2024 UTILIZZO DI PCP
Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024
MALFUNZIONAMENTO PORTALE TELEMATICO - ESCLUSIONE O.E. (25.2)
La Sezione, con motivazioni condivise dal Collegio, ha di recente chiarito che:
-alla luce del disposto dell'art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, non è revocabile in dubbio che se l'operatore economico - il quale si avvale dei mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla stazione appaltante - non riesce a tramettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, lo stesso ha diritto ad essere rimesso in termini per la presentazione dell'offerta;
-"le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico", con conseguente attribuzione alla stazione appaltante del rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico;
resta fermo che alcuna rimessione in termini può essere invece riconosciuta in caso di comprovata negligenza del singolo operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità;
- "in sintesi il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell'offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell'offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell'operatore economico). Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico, il quale - benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell'offerta e dell'opportunità di attivarsi con congruo anticipo - non si è invece attivato per tempo" (TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383).
... Ciò posto, resta il fatto che – come comprovato da quanto dichiarato dall’ente gestore della piattaforma – la ricorrente non ha potuto prendere parte alla procedura perché non ha caricato un documento meramente eventuale (la più volte menzionata procura), indicato tuttavia come obbligatorio dalla stazione appaltante all'atto di definire la procedura di gara in sede di piattaforma informatica.
Siffatto documento, in effetti, è indicato come “eventuale” dall’art. 15 del disciplinare di gara.
Più nel dettaglio, l’art. 15.1 del disciplinare medesimo dispone che “La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore”.
Dunque, è evidente che – nel caso di specie – l’impossibilità per la ricorrente di presentare tempestivamente la propria domanda di partecipazione sia dipesa dall’errata individuazione della procura quale documento obbligatorio in sede di piattaforma di gara; laddove il medesimo documento, per espressa previsione della lex specialis (nonché per basilari considerazioni di ordine logico, posto che è ben possibile che il potenziale offerente scelga di non avvalersi di alcun rappresentante), è meramente eventuale.
Con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 (ma anche dell’art. 1 del disciplinare di gara), la stazione appaltante avrebbe dovuto dare seguito all’istanza di proroga dei termini della società ricorrente del 29 febbraio 2024 (reiterata il 4 marzo 2024), in modo da consentirle di presentare la propria offerta.
Ciò non è avvenuto e, dunque, non può che considerarsi illegittima l’esclusione della ricorrente dalla possibilità stessa di prendere parte alla procedura di gara per cui è causa.
ACCREDIA - L'AFFIDAMENTO NON DEVE AVVENIRE PER IL TRAMITE DELLE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIOMENTO DIGITALE (25)
Quesito di Accredia in merito alla necessità di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per la richiesta di accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche.
L'attività svolta da Accredia è configurabile come funzione pubblica ed è preordinata a consentire agli organismi interessati (tra cui rientrano anche alcune
Amministrazioni pubbliche) lo svolgimento della funzione di certificazione. La prestazione resa da Accredia si sostanzia, infatti, nella verifica e attestazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di una determinata attività di certificazione.
Da ciò deriva che la richiesta di accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dell'attività di laboratori di prova, laboratori di taratura, organismi di ispezione o altre forme di valutazione di conformità svolta ai sensi del Regolamento 765/2008/CE non configura l'affidamento di un servizio pubblico, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Per quanto esposto, nel caso in cui l'attività di accreditamento sia prestata in favore di amministrazioni pubbliche, Accredia non è tenuta ad adempiere agli oneri imposti agli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, né le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice.
MALFUNZIONAMENTO PORTALE - ONERE PROBATORIO - IPOTESI DI SOSPENSIONE O PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE (25.2)
Il meccanismo di sospensione e di proroga del termine di presentazione dell’offerta (previsto in precedenza dall’art. 79 c. 5-bis del Codice Appalti del 2016 e oggi dall’art. 29 del Codice Appalti 2023) opera soltanto se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
A) Malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante;
B) Incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico).
Viceversa, il meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.
Tanto premesso, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova dell’allegato malfunzionamento del sistema, il quale avrebbe determinato l’omessa tempestiva e rituale trasmissione dell’istanza di partecipazione, ma neppure ha dimostrato di avere assolto all’onere, come detto sulla stessa ricadente, di essersi attivata tempestivamente e con la dovuta diligenza al fine di porre in essere gli adempimenti necessari alla corretta trasmissione dell’offerta nel termine prescritto.
Ed invero, anche a non considerare che la stampa della schermata (cfr. allegato 004 del deposito documentale della Prefettura di Palermo del 15.01.2024), per il vero priva di data, recante l’elenco dei malfunzionamenti del sistema utilizzato per lo svolgimento della gara per cui è causa non segnala in data 11.12.2023 alcuna interruzione, dalla citata relazione tecnica, prot. 0006651 del 15.01.2024, redatta da Consip S.p.A. su richiesta della Prefettura (allegato 004 del deposito documentale del 16.01.2024), emerge altresì che la ditta ricorrente “…ha allegato all’offerta 36 documenti, di cui in busta Economica il solo documento “offerta.pdf.p7m” nella sezione “Eventuale ulteriore documentazione di carattere economico” in data 11/12/2023, tuttavia non ha mai generato e caricato il documento obbligatorio di Offerta Economica di Sistema”.
Osserva preliminarmente il Collegio che la tesi per cui il file (cfr. allegato 006 del deposito documentale del 16.01.2024 della Prefettura di Palermo), contenente i log del sistema potrebbe essere stato alterato, di per sé articolata in forma dubitativa, non è supportata da alcun elemento di prova. Tanto premesso, risulta che il sistema lungi dall’essere bloccato, dopo aver segnalato una prima volta all’utente (alle 12.01.40 dell’11 dicembre 2023) l’impossibilità di procedere, non essendo stati allegati i documenti di offerta previsti ha continuato nei successivi minuti a respingere i tentativi (l’ultimo è delle ore 12.45.26) della ricorrente di inviare l’offerta, ed a segnalare all’operatore (alle ore 12.06.01, 12.06.58, 12.11.00, 12.12.40, 12.19.50, 12.21.07, 12.21.54 e 12.34.26) la presenza di un errore che impediva la validazione dell’offerta.
In sostanza, nella vicenda all’esame, l’analisi della documentazione in atti non consente di ravvisare l’asserito blocco o malfunzionamento del sistema, bensì solo il mancato valido upload della domanda di partecipazione impedito dalla piattaforma per la presenza di un errore bloccante, a causa del quale la parte ricorrente non è riuscita ad inviare la domanda di partecipazione in tempo utile.
Da ciò deriva che la mancata presentazione della domanda di partecipazione nelle forme e nei termini stabiliti dalla lex specialis può ritenersi imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla ricorrente, che non ha provato di essersi attivata tempestivamente al fine di concludere le citate operazioni di upload nei tempi tecnici necessari, e non invece ad un malfunzionamento del sistema informatico, di talché la Prefettura ha correttamente provveduto a respingere l’istanza di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta presentata dalla cooperativa ricorrente.
A tali rilievi consegue, alla luce di quanto esposto in ordine al citato meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell'offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, che i provvedimenti gravati, in quanto fondati sul rilievo della presentazione dell’istanza di partecipazione oltre il termine di scadenza a causa della negligenza dell'operatore economico e con modalità non consentite, non possono ritenersi affetti dai vizi dedotti con i motivi all’esame, i quali devono, di conseguenza, essere respinti, siccome infondati.
PIATTAFORMA DIGITALE - NECESSARIA PER LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.
Indicazioni in merito al requisito relativo alla disponibilità di una piattaforma digitale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.
DIGITALIZZAZIONE - OBBLIGO PIATTAFORME CERTIFICATE ANCHE PER AFFIDAMENTI SOTTO I 5.000€
Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.
PRIME INDICAZIONI SU: DIGITALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, FASCICOLO VIRTUALE, PUBBLICITÀ LEGALE,TRASPARENZA, PIATTAFORME CERTIFICATE
Dal 1° gennaio digitalizzazione integrale degli appalti: arrivano indicazioni congiunte Anac-MIT
Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti e dagli impegni presi con il Pnrr.
Verranno meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale e l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva. La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel Pnrr avviate a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto stabilisce la delibera predisposta da Anac, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l’esaustività delle indicazioni relative all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
Dal 1° gennaio 2024, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di Anac renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all’articolo 28 del Codice.
Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da Anac la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del Cig (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.
Tale processo di digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
La rilevante novità per il sistema Paese, che si sostanzia nella concreta attuazione delle norme del nuovo Codice Appalti, ha suggerito l’adozione della presente Comunicazione al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.
REQUISITI TECNICI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DEGLI APPALTI
OGGETTO: Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, mi collego al corso mepa del 7 novembre (ultimo modulo del laboratorio operativo appalti pubblici) dove si fa spesso riferimento allo spid professionale persona giuridica e persona fisica, ma mai allo spid professionale, per sottoporre il seguente quesito. A seguire vi riporto risposta ricevuta da infocert in merito a una ns. richiesta di chiarimenti circa lo spid, come potrete leggere individuano 3 tipologie di spid professionale - Spid professionale - Spid persona giuridica - Spid persona giuridica uso professionale Per questi ultimi due precisano che al momento non sono accettate dai principali Service Provider A fronte di quanto sopra chiedo se dal primo gennaio 2024 per accedere al mepa e alle varie piattaforme possa essere sufficiente dotarsi come società di uno spid professionale (primo nell’elenco)? “Gentile cliente, lo Spid professionale differisce dallo Spid Persona giuridica. Lo SPID Uso Professionale è un tipo di account SPID per uso lavorativo, adatto a imprese, professionisti e lavoratori che necessitano di accedere a tutti i servizi del circuito SPID (pubblici e privati) per lo svolgimento dell'attività lavorativa; Proprio perché «professionale», è pensato per le organizzazioni che vogliono chiedere ai propri collaboratori di dotarsi di SPID per scopi lavorativi (es. accedere a documenti importanti e usufruire di servizi essenziali per l'attività lavorativa) evitando agli stessi l'utilizzo in contesti professionali di uno strumento (SPID Personale di tipo 1) pensato per un uso privato; E’ l’unico tipo di SPID della categoria professionale che consente l’accesso a tutti i servizi della PA, sia a quelli che richiedono espressamente un accesso con SPID Professionale ma anche a quelli che ancora non si sono adeguati e richiedono solamente lo SPID persona fisica. SPID Uso professionale (tipo 3) è identificato con il CF della persona fisica e nei siti della PA non vengono visualizzati i dati dell’azienda, ma solo quelli della persona fisica. Gli accessi ai siti della PA non saranno come utilizzatore privato ma come dipendente di un ente/organizzazione/impresa/società. SPID Persona Giuridica (tipo 2) e SPID Persona Giuridica Uso Professionale (tipo 4) sono identificati con la p. IVA dell’azienda e nei siti della PA vengono visualizzati i solo dati della persona giuridica. Al momento queste ultime due tipologie di SPID non sono accettate dai principali Service Provider (es. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate” grazie in anticipo
buongiorno, chiedo se è possibile che le sedute di apertura buste, amministrative, tecniche ed economiche possa avvenire sempre in modalità riservata, senza alcun coinvolgimento dell’operatore economico. Con il nuovo codice e con la digitalizzazione è cambiato qualcosa a riguardo? Grazie Saluti Debora Bordoli
Pareri tratti da fonti ufficiali
Vi scrivo per sapere se anche gli acquisti di importo inferiore a euro 5.000,00 ( per i quali già la normativa stabilisce che possano transitare al di fuori del MEPA) siano assoggettati all'obbligo dell'uso delle piattaforme telematiche e quindi solo tramite le piattaforma si possa acquisire il relativo CIG.
In riferimento alla risposta n.2196/2023 si chiede se l'obbligo di ricorso all'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro si applichi anche ai cd. acquisti economali (spese minute e le spese non programmabili e/o imprevedibili) che, almeno fino al 31.12.2023, potevano essere gestiti in deroga rispetto ad alcune delle norme relative alla contrattualistica pubblica.
Per appalti con importo inferiore a 5.000,00 euro, posso optare per il mercato libero anziché il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per affidamenti superiori a questa soglia, sono vincolata a utilizzare il MEPA. Considerando che, per beni destinati all'attività di ricerca, si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT), gli enti possono ricorrere al mercato libero (per operatori economici non abilitati sul MEPA) per acquisti superiori a 5000,00 euro. Desidero sapere se per l'affidamento e il relativo contratto è possibile utilizzare la PEC o se è obbligatorio ricorrere a una piattaforma telematica di acquisto, come le gare telematiche in modalità ASP.
Vista la delibera Anac n.582 del 13 dicembre 2023, come si concilia un affidamento diretto infra €5000 (no rotazione, no Mepa) che dovrebbe essere semplificato per definizione (v. comunicazione Anac del 30 ottobre 2018 e relazione accompagnatoria al nuovo codice in ordine all'art.49), con la procedura resa dalle piattaforme di approvvigionamento certificate che non contemplano una procedura semplificata infra €5000?