Articolo 13. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell’allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 13, commi 1-7, disciplina gli ambiti di applicazione del presente schema, le relative definizioni, i settori esclusi, le gare svolte all’estero, e le disposizioni per i lavori pu...

Commento

NOVITA’ • Sono individuati i seguenti contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice: - contratti esclusi; - contratti attivi - contratti a titolo gratuito anche se offrono opportunità...
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Giurisprudenza e Prassi

ACCREDIA - L'AFFIDAMENTO NON DEVE AVVENIRE PER IL TRAMITE DELLE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIOMENTO DIGITALE (25)

ANAC DELIBERA 2024

Quesito di Accredia in merito alla necessità di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per la richiesta di accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche.

L'attività svolta da Accredia è configurabile come funzione pubblica ed è preordinata a consentire agli organismi interessati (tra cui rientrano anche alcune

Amministrazioni pubbliche) lo svolgimento della funzione di certificazione. La prestazione resa da Accredia si sostanzia, infatti, nella verifica e attestazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di una determinata attività di certificazione.

Da ciò deriva che la richiesta di accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dell'attività di laboratori di prova, laboratori di taratura, organismi di ispezione o altre forme di valutazione di conformità svolta ai sensi del Regolamento 765/2008/CE non configura l'affidamento di un servizio pubblico, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Per quanto esposto, nel caso in cui l'attività di accreditamento sia prestata in favore di amministrazioni pubbliche, Accredia non è tenuta ad adempiere agli oneri imposti agli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, né le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice.

ATTO DI SEGNALAZIONE -LAVORI SVOLTI DAI PRIVATI E APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2023

L'ANAC segnala l’opportunità che, attraverso un apposito intervento normativo, l’applicazione delle regole di evidenza pubblica sia comunque richiesto laddove i lavori svolti dai privati siano realizzati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro.


SOCIETA' MISTA PUBBLICA - SOCIO OPERATIVO PRIVATO DEVE AVERE UNA PARTECIPAZIONE NON INFERIORE AL 30%

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Deve considerarsi che l’art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel prevedere che “Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”, mira non solo ad assicurare all’amministrazione un effettivo (e dunque utile) apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, ma pure a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico.

Come già ricordato nell’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia UE, il socio privato deve infatti essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale: del resto, il coinvolgimento del socio privato per il perseguimento di fini di interessi generali si giustifica proprio per la carenza in seno alla amministrazione pubblica delle competenze necessarie di cui ha la disponibilità il socio privato.

La partecipazione del socio privato operativo deve essere adeguata, idonea cioè a rendere possibile l’attuazione dell’oggetto sociale; tale adeguatezza è stata fissata dal legislatore nazionale, proprio ai fini del rispetto dei principi eurounitari, nella soglia minima di partecipazione del 30%.

Sul fronte dell’impegno economico ciò si traduce nella ricerca di capitale privato “terzo”, ossia nella netta e definitiva separazione tra l’onere finanziario assunto ab initio dall’amministrazione ed il rischio imprenditoriale del privato, che verrebbe potenzialmente (e progressivamente) annullato in presenza di una ulteriore partecipazione indiretta della parte pubblica del capitale della società mista, per effetto della contestuale partecipazione della prima al capitale sociale del partner operativo.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA SVOLGERSI ALL'ESTERO

ANAC DELIBERA 2023

Parere concernente il «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 03/08/2023 - EQUO COMPENSO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (41.15)

<p>Per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi di architettura/ingegneria, l’art. 41 c. 15 D. Lgs 36/2023 e relativo allegato I.13 prevedono che il corrispettivo, determinato ai sensi del D.M 17.6.2016, è posto a base di gara dell’affidamento. Questa norma è poi da coordinare con la L. 49/2023 in materia di equo compenso (richiamato anche dall’art. 8 D. Lgs 36/2023) che all’art. 1 prevede che si considera equo il compenso conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L 1/2012. Una prima interpretazione che abbiamo adottato, per assicurare il rispetto di entrambe le norme, è di porre a base di gara l’importo calcolato ai sensi del D.M 17.6.2016 e poi, a valle della gara, assicurarsi che l’importo risultante a seguito del ribasso offerto non sia inferiore al D.M 140/2012. Con la presente si chiede se si debbano attuare procedure preventive diverse o successive ulteriori. Si chiede infine come comportarsi nel caso in cui l’applicazione del D.M 140/2012 porti ad un importo superiore a quello derivante dall’applicazione del D.M 17.6.2016. </p>


QUESITO del 26/07/2023 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.

Nell&#x2019;ambito degli strumenti attuativi dello strumento urbanistico generale, in relazione alle opere di urbanizzazione funzionali all&#x2019;intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si chiede se il privato, operando in regime di convenzione, possa assumere la funzione di Stazione Appaltante relativamente alle procedure per l&#x2019;esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie sopra soglia e secondarie a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione. &#xD;&#xA;La difficolt&#xE0; di interpretazione nasce dal fatto che:&#xD;&#xA;&#x2022; l&#x2019;art. 13 al comma 7 prevede espressamente che &#x201C;le disposizioni del codice si applicano, altres&#xEC;, all&#x2019;aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permessi di costruire (&#x2026;)&#x201D; e rimanda all&#x2019;allegato I.12 per le modalit&#xE0; di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione;&#xD;&#xA;&#x2022; gli artt. 2 e 3 dell&#x2019;allegato I.12, tuttavia, fanno riferimento solo al caso in cui sia l&#x2019;Amministrazione ad indire la gara senza palesare l&#x2019;ipotesi in cui i privati assumano la funzione di stazione appaltante;&#xD;&#xA;&#x2022; l&#x2019;art. 2 comma 2 dell&#x2019;allegato II.4 specifica, tra l&#x2019;altro, che la qualificazione non &#xE8; necessaria &#x201C;per i soggetti privati tenuti all&#x2019;osservanza delle disposizioni del codice&#x201D;.&#xD;&#xA;