Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Relazione

L'articolo 15 (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche) introduce esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nello specifico, si prevede che le disposizioni del nuovo cod...

Commento

L'articolo 15, ai sensi dall'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, introduce esclusioni nel settore...
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Giurisprudenza e Prassi

RICORSO SUBAPPALTO QUALIFICANTE - APPALTI MISTI - AMMESSO (105)

ANAC DELIBERA 2020

L’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto.

Dal combinato disposto degli artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che in relazione a ciascuna categoria di prestazione che costituisce oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante purché risulti in possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Comune di Scano di Montiferro e dalle Soc. 3M S.r.l., Elettrica Sistem S.r.l. e dalla costituenda ATI Ghiaccio S.r.l. e F.lli Deidda S.n.c. –– Lavori e forniture arredi “Scuole del nuovo millennio – Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse I “Scuole del nuovo millennio” - Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas” -Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso V. Emanuele e Tresnuraghes via Cesare Battisti - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 1.690.000,00 - S.A.: Comune di Scano di Montiferro

APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...