Art. 19. Contratti di sponsorizzazione

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Relazione

L'articolo 19 (Contratti di sponsorizzazione) disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a questi assimilabili quando lo sponsor non è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudi...

Commento

L’articolo 19 esclude dall’ambito di applicazione del Codice i contratti di sponsorizzazione, dettando al contempo alcune disposizioni atte a disciplinarne alcuni obblighi minimi per le sponsorizzazio...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Anche ANAC, nella delibera n. 625 del 7.6.2017, ha previsto che “nelle sponsorizzazioni, l'importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell'avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall'abbinamento del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare”.

L’omessa quantificazione del valore della controprestazione non rappresenta una lacuna meramente formale, riflettendosi infatti sul principio di buona amministrazione, avendo potenzialmente esposto il Comune al rischio di concedere allo sponsor un’utilità superiore a quella acquisita, e sulla par condicio, non avendo consentito l’utilizzo di un criterio di scelta del contraente che valorizzi la gestione degli impianti pubblicitari, e cioè spazi pubblici affidati mediante concessione, al fine del loro sfruttamento economico, che anche in base a quanto disposto dall’art. 167 c. 1 del Lgs. n. 50/16, presuppone l’indicazione del loro “valore stimato”.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - SCELTA DELLO SPONSOR – AMPIA DISCREZIONALITÀ DELL’ AMMINISTRAZIONE (19)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), inserito nel Titolo II del codice dei contratti pubblici, dedicato ai “Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione”, a sua volta, prevede che l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione “è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sui sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.

E’ disciplinata, in questo modo ridotto, una procedura estremamente semplificata in cui, pur nel rispetto dei principi fondamentali dell’imparzialità e della parità di trattamento, predomina la trattativa individualizzata sull’obiettiva comparazione delle proposte.

Alla luce di questa sinteticità espositiva della legge – compensata dalla circostanza del particolare rilievo della fiducia e dell’intuitus personae in ragione delle finalità promozionali del contratto – la scelta del partner privato può orientarsi verso il proponente che oggettivamente presenti un ragionevole affidamento di migliore e, comunque più sicura, valorizzazione del bene culturale. Non a caso, del resto, il Codice dei beni culturali e del paesaggio dedica alla sponsorizzazione di beni culturali l’art. 120, collocato tra le disposizioni sui principi della valorizzazione dei beni culturali.

Questo comporta una valutazione che, benché non libera, è inevitabilmente connotata da ampia discrezionalità e che ha per risultato da attentamente calcolare la prospettiva de futuro – in principio incerta come assai spesso per le comuni sponsorizzazioni – del sinallagmatico conseguimento di un valore aggiusto, o di un costo risparmiato, per il compito pubblico di valorizzazione culturale di beni culturali in mano pubblica: il che deve far equilibratamente fronte alla valorizzazione economica del prodotto o dell’immagine dell’imprenditore che intende assumere il ruolo contrattuale di sponsor e che a tal fine mira, attraverso il suo intervento finanziario (sponsorizzazione pura, o finanziaria) od operativo (sponsorizzazione tecnica) ad accrescere il valore e la capacità attrattiva commerciale dei suoi prodotti che vengono associati al bene culturale oggetto materiale del contratto, facendo leva sulla capacità simbolica insita nel fatto stesso dell’accollamento d’immagine, cioè del collegamento virtuale tra il bene culturale e il suo marchio o prodotto.

Nella prospettiva di una competizione tra imprenditori, come quella nascente dopo una fruttuosa «ricerca di sponsor» svolta alla luce del ricordato art. 19 del codice dei contratti pubblici, l’amministrazione interessata dovrà selezionare l’aspirante sponsor che presenti, sotto i ricordati profili, il maggior grado di affidabilità contrattuale, di economia tra le prestazioni e di risultato culturale.

Nel caso di partenariati dove l’impegno del privato si sostanzia nella realizzazione a proprie spese di un intervento sui beni, al pari di quanto previsto per le vere e proprie sponsorizzazioni c.d. tecniche di cui all’art. 19, comma 2, del codice (quando “lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese”, di deroga alle «disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori servizi, e forniture» ferma restando la necessità «di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori» nonché «la qualificazione dei progettisti e degli esecutori») i profili di più marcata tecnicità entrano in modo rilevante nella valutazione comparativa delle proposte: il che, ovviamente, può avvenire a condizione che esse siano in qualche misura confrontabili.

SERVIZI DI RICERCA - DEROGA CODICE APPALTI

ANAC DELIBERA 2018

La disposizione, che conferma la disciplina dei contratti di ricerca e sviluppo già prevista nel previgente art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, è stata oggetto di esame da parte dell’Autorità (Pareri sulla normativa AG42/2013 e AG 52/2016), la quale ha osservato che la deroga alla normativa di evidenza pubblica ricorre tutte le volte in cui l’affidamento dei servizi di ricerca sia disposto non nell’interesse esclusivo dell’amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest’ultima, ma anche per l’accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell’art. 163 del Trattato CE.

L’Autorità ha quindi distinto tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ricompresi nell’allegato IIA del (previgente) d.lgs. 163/2006, ossia quelli i cui benefici sono a diretto vantaggio della stazione appaltante ed i cui risultati sono utilizzati dalla stessa nell’esercizio della propria attività istituzionale, come tali sottoposti alla disciplina del Codice e quelli che, invece, sono sottratti a tale disciplina (in passato previsti dall’art. 19, comma 1 lett. f), in quanto diretti a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività, chiarendo che per questi ultimi trovano comunque applicazione i principi di cui all’art. 27 del Codice (oggi sostituito dall’art. 4 d.lgs. 50/2016) (del. 72/2009).

Dunque la deroga all’evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente nel caso in cui attraverso il servizio di ricerca si persegua una finalità scientifica a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività, quindi ove non ricorrano entrambe le condizioni previste nel richiamato art. 158 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando – come sottolineato dall’Autorità – il rispetto anche in tale caso dei principi sanciti dal citato art. 4 del Codice.

Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di confermare – in relazione all’Accordo in esame – che lo stesso configura un affidamento di servizi di ricerca sottoposto alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, ricorrendo nella fattispecie le due condizioni previste a tal fine dal citato art. 158: i) i risultati dei servizi previsti nell’Accordo appartengono esclusivamente ad RFI ai fini dell’esercizio della sua attività, (ii) il pagamento del corrispettivo è posto interamente a carico di RFI e peraltro già versato dalla stessa società in favore di ISPRA nel 2005 (come evidenziato nelle premesse dell’Accordo).

Oggetto: Accordo stipulato tra RFI ed ISPRA in data 16 gennaio 2018 - affidamento a terzi di servizi di ricerca e sviluppo - applicazione dell’art. 158 del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

SPONSORIZZAZIONE BENI CULTURALI (19)

MIN BENI CULTURALI NOTA 2016

OGGETTO: Sponsorizzazione di beni culturali - articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - nota circolare.-

In considerazione delle novità apportate dal nuovo codice rispetto alla precedente disciplina, esplicitata nelle Linee guida di cui al d.m. 19 dicembre 2012, pubblicate nella G. U. 12 marzo 2013, n. 60, si ritiene opportuno fornire, con la nota circolare allegata, i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso a tale istituto da parte degli uffici ministeriali.

In particolare, si prendono in considerazione i profili concernenti la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il favor per l'accoglimento, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (del quale viene fornito un modello), la ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale, la scelta dello sponsor, la stipula del contratto di sponsorizzazione, la disciplina di cui all'articolo 151 in tema di sponsorizzazione di beni culturali e di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali, fornendo alcuni cenni riguardo al regime contabile. Vengono inoltre evidenziate quali parti (consistenti in sostanza nelle nozioni di carattere generale) delle citate Linee guida conservano validità ed efficacia anche a seguito dell'introduzione della nuova procedura semplificata.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/04/2023 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E SPONSORIZZAZIONE

<p>Si chiede un parere relativamente alla legittimità di utilizzare, nell’ambito di un affidamento di lavori con Procedura aperta di cui all’art. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, come elemento di valutazione (tra gli altri) la sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dall’Amministrazione comunale e connesso alla valorizzazione dell’edificio oggetto d’intervento. Nell’ambito dell’offerta tecnica verrà richiesta la descrizione dell’evento e delle attività che l’operatore economico intende mettere in atto. Mentre nell’offerta economica verrà richiesto di indicare l’importo stimato per l’espletazione delle attività di sponsorizzazione. In questo modo viene garantita la separatezza tra offerta tecnica ed economica e la segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione della valutazione dell’offerta tecnica da parte di commissione all’uopo nominata. Si chiede, pertanto, un parere in merito all&#39;utilizzabilità della sponsorizzazione, che sembra riferita ad un apposito e specifico contratto (art. 19 del D.Lgs. 50/2016) quale elemento di valutazione dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa. </p>


QUESITO del 28/04/2020 - INSERIMENTO DELLE SPONSORIZZAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE

Si chiede se le sponsorizzazioni passive ai sensi degli artt. 19 e 151, che non prevedono alcun esborso da parte della Stazione Appaltante, debbano essere previste nel Programma delle opere o dei beni e servizi a seconda della tipologia.


LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...