Articolo 125. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
La direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. Il periodo di scadenza è da intendersi riferito ai giorni di calendario, come desumibile dai “considerando” 13 e 23 della citata direttiva europea 2011/7/UE.
La circolare è volta a fornire le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pattuizione di un termine maggiore di 30 gg per il pagamento), nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.
INTERESSI MORATORI - PRESCRIZIONE IN CINQUE ANNI
Nella stessa giurisprudenza si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 33 e ss. pro tempore D.P.R. n. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1 luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17197, Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276).
Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse.
La norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605).
APPALTATORE CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - DEVE PROVARE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA OBBLIGAZIONE
Con specifico riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
L'applicazione di tale regola al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale di dell'inadempimento del contratto) implica, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAIZONI - PAGAMENTI DI NATURA COMMERCIALE E NON
La circolare intende fornire chiarimenti ed indicazioni in merito ai seguenti quattro profili applicativi della normativa vigente: − la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni; − la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002; − l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa; − l’audit interno e le funzioni di controllo dei ministeri.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Mi confermate che le PPAA non possono procedere a pagamenti in acconto, ma che occorre necessariamente l'emissione della fattura poiche non si può collegare la fattura ad un mandato emesso prima della sua ricezione? se sì qual è la normativa di riferimento? Abbiamo società con sede all'estero (Francia e Irlanda e Inghilterra) che per i soggiorni studio all'estero pretendono di ricevere acconto del 40% rispetto all'importo totale adducendo la motivazione che, essendo fondi provenienti dalle famiglie, possiamo procedere ai pagamenti prima dell'emissione della fattura, è corretto? fattura che sarà emessa in formato cartaceo e non in formato elettronico, è corretto? grazie
Buongiorno, siamo aggiudicatari di una gara alla quale abbiamo partecipato in RTI con altra impresa. Tutti i documenti presentati sono stati redatti in nome e per conto di tale raggruppamento temporaneo, dopo la relativa costituzione con atto notarile. Anche le polizze fideiussorie e assicurative sono state intestate a nome del RTI. Dovendo ora presentare la fideiussione per la richiesta di anticipazione, come prevista dal contratto, chiediamo se è possibile presentarle singolarmente, una per ognuno dei due componenti partecipanti al RTI (con annessa richiesta di anticipazione singola o da parte del RTI), oppure se è obbligatorio formalizzare un'unica fideiussione intestata all'intero RTI.
Quesito MARZO - La scrivente è una società pubblica, in house, soggetta quindi alla verifica ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 per i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 Ciò premesso, la medesima società ha aderito ad una Convenzione Quadro in Consip per la fornitura di energia elettrica e metano, selezionando l’opzione di pagamento attraverso RID. Si chiede se tale tipologia di pagamento sia illegittimità oppure se sia possibile effettuando la verifica contestualmente all’avvenuto pagamento tramite RID, attivando, in caso affermativo, la segnalazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo
Siamo aggiudicatari di una importante gara di forniture e sevizi del valore di 16.000.000,00 di euro. Nella partecipazione, in RTI, abbiamo dichiarato di non procedere con subappalto. Con l'aggiudicazione, la S.A. decide "nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti di legge (artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023) e speciali (art. 100 del d.lgs. 36/2023) richiesti e considerati altresì i contenuti della delibera ANAC n. 262/2023 in merito alla piena funzionalità del FVOE 2.0 – di dare immediatamente seguito alla presente, in applicazione dei contenuti dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 76/2020 come convertito nella l. 120/2020, ai fini di procedere all’attivazione della fornitura in via d’urgenza e alle relative attività propedeutiche, ivi inclusa la richiesta dei documenti per la stipula, la cui valutazione sarà poi posta all’attenzione del DEC, viste le stringenti tempistiche da rispettare legate alle progettualità PNRR cui si accede". Successivamente, dalle riunioni propedeutiche alla realizzazione di quanto commissionato, è emerso che la S.A., a seguito di eventi alluvionali, non ha più la piena ed efficiente disponibilità dei locali e degli impianti precedentemente individuati per l'installazione dei supercomputer oggetto della gara. Non ha mai formalizzato in forma scritta tale condizione, soltanto adesso, a distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio in urgenza, ha provveduto a "richiedere idoneo preventivo ai fini dell’attivazione di modifica contrattuale sulla base delle previsioni di cui all’art. 120 del d.lgs. 36/2023 richiamato all’art. 7 del contratto in essere" per la fornitura e installazione di apparecchiature e impianti NON precedentemente previsti nell'oggetto della gara ma "utili a garantire al sistema di Supercalcolo di integrarsi correttamente nella nuova posizione individuata". In questa richiesta, la S.A. specifica di "segnalare eventuali attività che si intende subappaltare" (considerato quanto dichiarato nel DGUE originario, cioè di non voler subappaltare, è possibile procedere in questo caso al subappalto?). Per sua natura, questa integrazione dovrebbe prevedere una gestione tecnica ed economica a SAL, mentre il contratto originario prevede esclusivamente il collaudo finale e, a esito positivo, la liquidazione delle competenze economiche. Considerato anche il grande ritardo accumulato rispetto alle iniziali tempistiche di evasione, le preventivate scadenze di pagamento ai fornitori comporteranno una importante anticipazione finanziaria da parte dei componenti il RTI. E' possibile operare una modifica contrattuale che, oltre all'integrazione della fornitura e installazione di cui sopra (che dovremo necessariamente affidare in subappalto, con conseguente anticipazione anche delle somme da liquidare al subappaltatore), cambi anche i termini di pagamento prevedendo, oltre all'anticipazione prevista dal codice, pagamenti a SAL per l'intera fornitura anziché l'iniziale liquidazione a collaudo finale?
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.
<p style="text-align: justify;">Con la presente sono a chiedere se, a parere di codesta spettabile Amministrazione, nell'ipotesi di consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 3, c. 9 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 il termine di 15 giorni decorrente dall'inizio effettivo dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, c. 1, D.lgs. n. 36/2023 debba intendersi decorrere dalla data del verbale di consegna parziale o dalla data del successivo verbale di consegna definitiva. </p>
Si chiedono indicazioni sulla possibilità di concedere o meno l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura alla luce di quanto disposto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del codice ... i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.". In particolare si chiede, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502), se i servizi di ingegneria e architettura siano da considerarsi servizi di natura intellettuale e come tali debbano essere esclusi dall'anticipazione del prezzo.
Sono a richiedere se, in caso di consegna parziale dei lavori, l'anticipazione del prezzo debba essere calcolata sull'intero valore dell'appalto o pro quota sulla parte dei lavori consegnata, salvo poi integrare al momento della eventuale consegna della restante parte dei lavori stessi. Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti
In relazione al c. 5 art. 125 DLgs n. 36/2023 - dunque in ambito di pagamenti in acconto - si chiede di sapere se l'esecutore può procedere all'emissione della fattura anche in assenza del certificato di pagamento (pertanto solamente a stato di avanzamento lavori adottato), oppure è obbligato ad attendere, per l'emissione della stessa, l'adozione del certificato di pagamento. Lo si chiede in quanto la terza frase del comma sembrerebbe non in sintonia con le ultime due frasi, le quali si rintracciato invece nella vigente L. 238/2021 (c. 1-sexies art. 10).
Nel caso di un contratto di servizio affidato in house dalla P.A. alla propria Azienda Speciale, è necessario, ai fini della richiesta ed erogazione dell'anticipazione del prezzo per lavori da effettuarsi tramite corrispettivo a misura, costituire apposita garanzia fideiussoria commisurata al prezzo dell'anticipazione o è possibile derogare, stante la particolare natura dell'affidamento in house, regolato dal d.gls. 201/2022, alla costituzione della stessa? Ovvero, la P.A. potrà erogare l'anticipazione sui lavori commissionati e remunerati tramite corrispettivo a misura senza necessità di costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 125 D.lgs. 36/2023, da parte della propria azienda in house?
L'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione". Sempre il primo comma, al terzo capoverso, stabilisce che per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e deve essere corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Pertanto, si chiede se a seguito di una richiesta di un'anticipazione del 20 per cento ai sensi del predetto articolo, questa deve essere commisurata all'importo dei lavori (primo capoverso) o al cronoprogramma dei pagamenti come previsto nel già menzionato terzo capoverso, limitatamente ai contratti di lavori di durata superiore ad un anno o comunque che abbiano una durata che interessi due annualità contabili successive (ad es. 2024 e 2025). Es. lavori per euro 1.000.000,00, di cui previsti euro 200.000,00 di lavori e pagamenti nel 2024. L'importo massimo riconoscibile dell'anticipazione sarà pari a euro 200.000,00 (20% di 1.000.000,00) o euro 40.000,00 (20% di 200.000,00)?
Volevo chiedere a questo Servizio di Supporto come comportarsi quando una RTI chiede alla S.A. l'anticipazione del prezzo. Deve essere prodotta un unica polizza intestata alla RTI oppure devono essere prodotti tante polizze quanti sono i componenti della RTI costituita e aggiudicataria e inviata dalla capogruppo?
In relazione all'erogazione dell'anticipazione del prezzo, di cui all'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023), si chiedono chiarimenti in ordine all'inciso" da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". In particolare si chiede se la collocazione cronologica (entro quindici giorni) sia perentoria, in quanto motivata dalla diversa natura dell'anticipazione rispetto agli acconti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori: la prima correlata alla fase di avvio dei lavori, i secondi all'esecuzione delle lavorazioni. In caso contrario, l'impresa beneficiaria potrebbe avvalersi del diritto all'anticipazione in maniera arbitraria sia omettendo di prestare la garanzia richiesta nei termini, sia presentando istanza in qualsiasi fase dei lavori, anche avanzata.
Con la presente si chiede se sussiste per la SA l'obbligo di emettere il Certificato di Pagamento per forniture e servizi, privi di caratteristiche di periodicità, specie per importi inferiori a € 40.000 e senza corresponsione di acconti stante il disposto dell'art. 125, cc. 5 e 6 del D. Lgs. n. 36/2023. Si chiede se in tali casi è sufficiente una formale nota di autorizzazione all'emissione della fattura e se corretto procedere alla liquidazione della fattura pervenuta che l'affidatario emette quasi contestualmente all'invio dei bene, fermo restando la
Si chiede di confermare o meno se, per un appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia legittimo, in forza della previsione di cui all'art. 48 co. 4 d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), prevedere l'anticipazione del prezzo ex art. 125 co. 1 del decreto medesimo, anche nell'ipotesi in cui detto appalto afferisca ai settori speciali disciplinati dal Libro III del Codice, osservando che l'art. 141 co. 3 lett. i) non contempla un richiamo al citato art. 125.
L'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Premesso quanto sopra si chiede se l'IMPORTO TOTALE GARANTITO dalla polizza fideiussoria debba ricomprendere l'importo dell'anticipazione escludendo l'IVA, integrato ovviamente dal tasso d'interesse, oppure l'IVA debba essere inclusa nell'importo totale garantito.
Nel Capitolato speciale di appalto è specificato che 'le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso, compresi gli oneri della sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, raggiungono il valore minimo di euro 500.000'. Il quesito che pongo è il seguente: nel calcolo della rata minima, fermo restando il recupero del 20% dell'anticipazione sul credito dovuto, concorre al raggiungimento della quota SAL? Spiegandomi meglio occorre contabilizzare un importo dei lavori eseguiti di circa 500.000 più il 20% di ulteriori lavori per fare in modo che il credito all'appaltatore risulti sempre superiore alla rata di 500.000 oppure il recupero è una semplice detrazione economica sulla rata di acconto che a quel punto porterà un credito per l'appaltatore inferiore ai 500.000 euro?