Articolo 125. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14. Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
APPALTATORE CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - DEVE PROVARE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA OBBLIGAZIONE
Con specifico riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
L'applicazione di tale regola al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale di dell'inadempimento del contratto) implica, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAIZONI - PAGAMENTI DI NATURA COMMERCIALE E NON
La circolare intende fornire chiarimenti ed indicazioni in merito ai seguenti quattro profili applicativi della normativa vigente: − la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni; − la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002; − l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa; − l’audit interno e le funzioni di controllo dei ministeri.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Mi confermate che le PPAA non possono procedere a pagamenti in acconto, ma che occorre necessariamente l'emissione della fattura poiche non si può collegare la fattura ad un mandato emesso prima della sua ricezione? se sì qual è la normativa di riferimento? Abbiamo società con sede all'estero (Francia e Irlanda e Inghilterra) che per i soggiorni studio all'estero pretendono di ricevere acconto del 40% rispetto all'importo totale adducendo la motivazione che, essendo fondi provenienti dalle famiglie, possiamo procedere ai pagamenti prima dell'emissione della fattura, è corretto? fattura che sarà emessa in formato cartaceo e non in formato elettronico, è corretto? grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
In relazione all'erogazione dell'anticipazione del prezzo, di cui all'articolo 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023), si chiedono chiarimenti in ordine all'inciso" da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". In particolare si chiede se la collocazione cronologica (entro quindici giorni) sia perentoria, in quanto motivata dalla diversa natura dell'anticipazione rispetto agli acconti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori: la prima correlata alla fase di avvio dei lavori, i secondi all'esecuzione delle lavorazioni. In caso contrario, l'impresa beneficiaria potrebbe avvalersi del diritto all'anticipazione in maniera arbitraria sia omettendo di prestare la garanzia richiesta nei termini, sia presentando istanza in qualsiasi fase dei lavori, anche avanzata.
Con la presente si chiede se sussiste per la SA l'obbligo di emettere il Certificato di Pagamento per forniture e servizi, privi di caratteristiche di periodicità, specie per importi inferiori a € 40.000 e senza corresponsione di acconti stante il disposto dell'art. 125, cc. 5 e 6 del D. Lgs. n. 36/2023. Si chiede se in tali casi è sufficiente una formale nota di autorizzazione all'emissione della fattura e se corretto procedere alla liquidazione della fattura pervenuta che l'affidatario emette quasi contestualmente all'invio dei bene, fermo restando la
Si chiede di confermare o meno se, per un appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, sia legittimo, in forza della previsione di cui all'art. 48 co. 4 d.lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), prevedere l'anticipazione del prezzo ex art. 125 co. 1 del decreto medesimo, anche nell'ipotesi in cui detto appalto afferisca ai settori speciali disciplinati dal Libro III del Codice, osservando che l'art. 141 co. 3 lett. i) non contempla un richiamo al citato art. 125.
L'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Premesso quanto sopra si chiede se l'IMPORTO TOTALE GARANTITO dalla polizza fideiussoria debba ricomprendere l'importo dell'anticipazione escludendo l'IVA, integrato ovviamente dal tasso d'interesse, oppure l'IVA debba essere inclusa nell'importo totale garantito.
Nel Capitolato speciale di appalto è specificato che 'le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso, compresi gli oneri della sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, raggiungono il valore minimo di euro 500.000'. Il quesito che pongo è il seguente: nel calcolo della rata minima, fermo restando il recupero del 20% dell'anticipazione sul credito dovuto, concorre al raggiungimento della quota SAL? Spiegandomi meglio occorre contabilizzare un importo dei lavori eseguiti di circa 500.000 più il 20% di ulteriori lavori per fare in modo che il credito all'appaltatore risulti sempre superiore alla rata di 500.000 oppure il recupero è una semplice detrazione economica sulla rata di acconto che a quel punto porterà un credito per l'appaltatore inferiore ai 500.000 euro?