Articolo 126. Penali e premi di accelerazione.

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 126 disciplina il sistema di penalità, relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, e premialità, finalizzate a incentivare la tempestiva esecuzione de...

Commento

NOVITA’ • Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissa...
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Giurisprudenza e Prassi

PREMIO DI ACCELERAZIONE - COMPETE ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, nel settore dell’attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente o prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie concernente l’interpretazione di diritti e di obblighi derivanti dal contratto (Cass. S.U. n. 23468 del 2016; Cass. S.U. n. 13660 del 2019).

La stipulazione del contratto comporta la formale assunzione degli impegni negoziali e dà luogo alla fase esecutiva del rapporto, la quale, ponendo le parti in posizioni sostanzialmente paritetiche, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario (Cons. Stato, n. 4349 del 2023).

Solo nel caso in cui la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 16459 del 2020). Sulla base degli enunciati principi, il Collegio ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione che investe unicamente profili patrimoniali relativi all’attribuzione del premio di accelerazione per il completamento anticipato dei lavori rispetto al termine contrattuale, ossia profili che riguardano la fase esecutiva del rapporto, senza che la valutazione delle ragioni dell’attribuzione possa ritenersi attratta nell’azione autoritativa della pubblica amministrazione.

In tema di appalto di opere pubbliche, il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto.

La previsione del suddetto premio di accelerazione nell’ambito della contrattualistica pubblica risale all’art. 145, comma 9, del d.P.R. n. 207/2010, disposizione attualmente abrogata, secondo cui “in casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ad un termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all’esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte”.

Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma attiene a compensi che stanno a sé ed hanno una propria autonoma causa, e costituisce oggetto di una obbligazione contrattuale del committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell’opera, essendo previsto non già come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, bensì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l’opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto (Cass. n. 17782 del 2015; Cass. n. 7204 del 2011; Cass. n. 20703 del 2007).

La connotazione strutturale e funzionale del premio di accelerazione nel senso sopra precisato ne determina, nel suo nucleo essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie, la dipendenza da un dato oggettivamente verificabile, quale per l’appunto è l’ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine convenzionalmente fissato, e ciò in coerenza con l’autonomia della causa su cui si fonda quell’obbligazione accessoria, eventuale ed aggiuntiva rispetto al restante regolamento contrattuale. Si richiede, dunque, all’appaltatore, il quale preventivamente accetta l’alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi, un maggior sforzo produttivo profuso per l’accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all’evidenza non disgiunto dall’impiego della diligenza qualificata prescritta dall’art. 1176, comma 2, c.c., così configurandosi la sua obbligazione come avente ad oggetto la realizzazione dell’opera non solo a regola d’arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine stabilito, determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento della fattispecie (Cass. n. 2820 del 2020).


Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 26/01/2024 - PENALI E PROSSIMITA' TERRITORIALE

Il Disciplinare di una gara indetta per la fornitura di ricambi per la manutenzione del parco macchine aziendali (rifiuti) inserisce la seguente penale: Articolo 13 – Termine di consegna e penali. Nel caso in cui l’affidatario ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all’art. 11 e fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, la ECO.LAN. S.p.A. applicherà una penale pari € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Premesso che attribuisce all’Offerta Tecnica 70 punti (30 a quella economica), tra cui 20 punti per chi assicura la consegna urgente di tutti i ricambi (entro 24 ore) e ben 30 punti per la distanza (in km) più breve rispetto alla propria sede. Ora, può essere considerata legittima una penalità cosi elevata? Non esistono delle regole a tal proposito? Se il ritardo è di una settimana, può un’azienda sborsare 700 euro di penali per un filtro che magari costa 20 euro? E’ ammissibile una cosa del genere? O piuttosto tutti questi paletti circa i tempi e le distanze favoriscono chiaramente un fornitore vicino e che si conosce e al quale mai ovviamente si assegnerebbe una penale del genere? Noi non possiamo di certo controllare che tali sanzioni vengano applicate nell’esecuzione del contratto, ma inserendo questi deterrenti, si riduce drasticamente la partecipazione alla gara. E’ ovviamente quasi impossibile fornire tutti i ricambi in 24 ore, premesso che nel disciplinare hanno già previsto che una parte di questi ricambi sia da fornire in modalità urgente, ossia entro le 24 ore. Non inseriscono questi paletti le aziende di trasporto, che avrebbero una ragione per farlo perché assicurano il trasporto pubblico, invece lo fa si chi occupa di rifiuti.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/07/2023 - D.LGS. 36/3023, ART 126, COMMA 2 - PREMI D'ACCELERAZIONE.

<p>Al fine di meglio comprendere l'applicazione operativa della norma in oggetto, si chiede di chiarire se i premi d'accelerazione: 1 - siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; 2 - siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma; 3 - debbano essere fatturati a parte dall'operatore economico, rispetto al contratto principale. </p>