Art. 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non é disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.

2. Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva é accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore é tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia é accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, é condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera é demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si é espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore é tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto é formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore é riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso é accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. ]
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Giurisprudenza e Prassi

MANCATA PROROGA – SEGUE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPOSSIBILITA’ DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI

TAR BASILICATA SENTENZA 2020

Nel caso di specie si contesta l’errata applicazione dell’art. 125, lett. d), D.Lg.vo n. 50/2016, relativo alla procedura negoziata senza la pubblicazione del bando per ragioni di urgenza, in quanto l’A. con nota del 22.11.2018 aveva proposto alla dante causa I., che in data 17.12.2018 aveva affittato il suo ramo d’azienda alla ricorrente C. S.r.l., la proroga del precedente contratto mediante l’utilizzo dell’istituto del cd. “quinto d’obbligo” ex art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Va esaminato per prima il terzo motivo, in quanto, in caso di suo accoglimento, la ricorrente C. S.r.l. avrebbe diritto ad eseguire l’appalto di cui è causa, per l’illegittima mancata attuazione della proroga ex art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010, proposta dall’A. con la suddetta nota del 22.11.2018, dell’appalto in questione fino al termine della suindicata procedura aperta, indetta dalla della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, il cui bando è stato pubblicato l’11.4.2019.

Tale censura risulta, oltre che inammissibile, per l’omessa impugnazione della lettera invito del 27.2.2019 e la conseguente acquiescenza alla relativa procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, in quanto la ricorrente, subentrata al precedente contraente I. C. S.p.A. in seguito alla stipula del contratto di affitto d’azienda del 17.12.2018, ha presentato l’offerta in tale procedimento, anche infondata, attesochè, prescindendo dalla circostanza che con la citata nota del 22.11.2018 il Direttore dell’Area Amministrativa dell’A. ha solo formulato una proposta ed il competente organo Amministratore Unico non ha emanato il provvedimento conclusivo del procedimento, va rilevato che l’art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010 può essere applicato esclusivamente agli appalti di lavori, in quanto tale norma prevede espressamente la “variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto” e comunque “per le sole ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del Codice” ex D.Lg.vo n. 163/2006”, ma, nella specie, non ricorre alcune delle varianti in corso d’opera, contemplate dalla predetta norma.

Comunque, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 180 del 10.4.2017; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 757 dell’8.7.2011; TAR Bari Sez. I Sent. n. 751 del 2.4.2008), secondo cui non possono essere fatti valere vizi genetici e/o le condizioni legittimanti, come l’urgenza, della procedura negoziata da parte dei soggetti che hanno aderito senza riserve all’invito a partecipare a tale selezione comparativa, prestando acquiescenza a quella tipologia di gara scelta dall’Amministrazione committente.

Risulta infondato il primo motivo, il quale, in caso di suo accoglimento, determinerebbe la ripetizione della gara, in quanto la ricorrente si lamenta di non aver potuto formulare un’offerta congrua ed economicamente competitiva, cioè più precisamente un ribasso maggiore con la conseguente possibilità di aggiudicarsi la gara.

VARIANTI PROGETTUALI - PREVIA AUTORIZZAZIONE - OBBLIGATORIA

ANAC DELIBERA 2015

In relazione alla variante disposta è mancata da parte del responsabile del procedimento ogni valutazione circa eventuali errori di progettazione, in relazione ai quali la stazione appaltante è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art. 132 del d.lgs. 163/2006 e s.m., al fine di far valere la responsabilita' dei titolari degli incarichi di progettazione e del soggetto che ha effettuato la validazione del progetto appaltato. All’omessa valutazione di eventuali errori di progettazione si ritiene possa aver contribuito la coincidenza dei ruoli di RUP, direttore dei lavori e progettista ricoperti dal medesimo soggetto.

Si precisa che sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Oggetto: fascicolo 2584/2013 Lavori della strada regionale n. 1 pedesubappenninica 2° lotto – svincolo a livelli sfalsati sulla strada statale 16” (CIG n.0223465924)

VARIANTI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DECISE DALL'IMPRESA - EFFETTI

ANAC DELIBERA 2014

E’ legittima la procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.136 del d.lgs. 163/2006 qualora sia emerso che l'impresa abbia eseguito motu proprio alcune lavorazioni in difformita' al progetto esecutivo posto a base di gara.

Assai piu' grave è risultata la modifica apportata alla soluzione costruttiva del viadotto, dove l’Ati, sprovvista di qualsivoglia ordine di servizio (per quanto in atti), ha ridotto le luci in c.a. precompresso da n.5 a n.4, aumentando l’altezza delle travi precompresse e della soletta di solidarizzazione in cls (di cm 25). Sembra quindi configurarsi la violazione dell’art. 161, co. 1, del d.p.r. 207/2010: “nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 132 del Codice”.

Oggetto: Provincia di A – Lavori di completamento della strada di collegamento tra il Comune di B e la SS. 658 A C. Stazione appaltante: Provincia di A. Esponente: Francesca D legale rappresentante della E SrL, in qualita' mandataria dell’Ati appaltatrice. Importo lavori a base di appalto: 7.653.278,18 euro (Importo quadro economico € 11.000.196,67)

VARIANTI IN CORSO D'OPERA - COMUNICAZIONE ALL'ANAC

ANAC COMUNICATO 2014

Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014 - Modalita' di trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera.

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla dottrina e giurisprudenza riguardo alla figura dei c.d. "lavori extracontrattuali". [B] Sulla nozione di “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di conservare il registro di contabilità in cantiere. [B] Sull’introduzione di modificazioni ai lavori appaltati effettuate in seguito ad un mero ordine verbale del direttore lavori

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di fornire in visione in sede di gara il computo metrico estimativo. [B] Sui caratteri essenziali dell’appalto “a corpo” e sul suo rapporto con l’esecutività del progetto. [C] Sul livello di adeguatezza del progetto richiesto prima dell’entrata in vigore della l. 109 del 1994. [D] Nell’appalto ”a corpo” non è consentita una determinazione consensuale dell'opera che è invece ammissibile solo in particolari fattispecie, come, ad esempio, l'appalto-concorso, la trattativa privata o il dialogo competitivo. [E] Sul valore del giudizio espresso dall’organo di collaudo riguardo alle riserve dell’impresa. [F] L’esercizio dello "ius variandi" da parte dell’appaltatore è soggetto a particolari condizioni. [G] Sull’ipotesi di lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, sulle condizioni che devono sussistere affinché possano essere ammessi in contabilità e sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. [H] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori motivata in ordine alla "riscontrata necessità di apportare al contratto alcune modifiche qualitative e quantitative allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'installazione del costruendo edificio”. [I] Sui presupposti per l’adozione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 25, comma 3, della l. 109 del 1994

ESECUZIONE OPERE AGGIUNTIVE E COLLAUDO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

La vigente normativa in materia di appalti di LL.PP. (cfr. artt. 134 e seguenti del DPR n. 554/1999) non consente all’appaltatore di rifiutare l’esecuzione di opere anche aggiuntive rispetto a quelle dedotte in contratto e che si rendano necessarie per la collaudabilità finale dell’opera, salvo che ciò non dia luogo ad eccessiva onerosità del contratto. Al contrario, il meccanismo previsto dalla legge in tali casi è quello delle riserve (art. 165 del DPR n. 554/1999), il quale consente da un lato la prosecuzione dei lavori e dall’altro permette all’appaltatore di far risultare da un documento ufficiale (la contabilità dei lavori) la pretesa all’adeguamento del corrispettivo contrattuale. Né è previsto che la stazione appaltante possa procedere a “rimborsi immediati” di alcune lavorazioni, il sistema (art. 168 del DPR n. 554/1999) prevedendo invece il meccanismo dei pagamenti in base a stati di avanzamento lavori (c.d. SAL).

Con tale sentenza, il Tar Lecce ha respinto il ricorso proposto da una ditta per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara pubblica de qua per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del Codice dei contratti pubblici, nell’esecuzione di un precedente appalto. Nel caso la grave negligenza era consistita nella violazione dell’obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell’effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, quindi la violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Il Tar riteneva legittima l'esclusione atteso che la stazione appaltante (Comune resistente) aveva accertato l'inadempimento, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti). Altresì l'Amministrazione aveva accertato la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell’esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell’effettuazione del collaudo.

Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell’esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità. In sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva assolto all'onere di motivazione imposto dall'art. 38 lett. f) del D.l.vo n. 163/2006 e aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell’ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l’intervento con i materiali asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto. Di fronte a tale intimazione, la ditta aveva opposto un rifiuto, pretendendo il pagamento dei lavori in questione a prescindere dall’istituto delle riserve (al riguardo, la ditta ha utilizzato l’espressione "rimborso immediato", che non trova riscontro nella normativa sui LL.PP.), in quanto, a suo dire, la responsabilità del mancato completamento dell’opera non sarebbe ascrivibile a se medesima.

Esso concludeva che non poteva negarsi che, a fronte del complessivo comportamento tenuto dalla citata ditta nel corso del precedente appalto e dal quale è derivato il mancato completamento dell’opera pubblica da parte dell’appaltatore originariamente designato, il giudizio espresso dalla commissione di gara in ordine alla gravità della negligenza debba essere considerato sufficientemente motivato e congruo, dal che discende il rigetto del ricorso principale, sia per ciò che concerne la domanda impugnatoria, sia, conseguentemente, per ciò che riguarda la domanda risarcitoria.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/12/2007 - VARIANTI

Con la nota prot. n. 287 del 4 luglio 2007 codesto Ispettorato Tecnico pone alcune problematiche concernenti la disciplina della varianti. Viene rappresentato che ai sensi dell'art. 7bis della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, il parere sui progetti in linea tecnica viene espresso dal Responsabile del procedimento, dalla Conferenza speciale di servizi ovvero dalla Commissione regionale sui lavori pubblici a seconda che l'importo dei lavori sia rispettivamente inferiore o uguale alla soglia comunitaria; superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo; superiore a tre volte tale soglia. La suddetta normativa nulla prevede circa l'obbligo di assoggettare ad eventuale parere tecnico degli organi che si sono espressi sul progetto originario le perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell'art. 25 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Il regolamento n. 554/1999, all'art. 134, individua, invece la procedura prevista per le varianti ed in particolare, il comma 9, dispone che qualora le stesse non alterino la sostanza del progetto e non comportino spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto, l'approvazione viene effettuata con provvedimento del responsabile unico del procedimento; negli altri casi la perizia deve acquisire anche il parere dell'organo che si è espresso sul progetto originario e successivamente approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante. Sulla base di tali disposizioni non sembrerebbe, secondo codesto Ispettorato, che sia richiesto per l'approvazione delle perizie suppletive e di variante " parere tecnico" da parte degli organi che si sono espressi sul progetto originario "risultando il regime di ammissione delle varianti di natura autorizzatoria". A tale proposito la commissione regionale lavori pubblici ha ritenuto che rientri nelle proprie attribuzioni ai sensi del comma 9 dell'art. 134 del regolamento la competenza a rendere parere tecnico sulle perizie suppletive e di variante "qualora queste comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato". Tuttavia non vi è stato unanime consenso sul quadro economico cui fare riferimento al fine di definire il limite per la competenza "approvativa" del responsabile unico del procedimento; la maggioranza del consesso ha ritenuto che sia tale il quadro economico del progetto su cui è stato reso il parere tecnico piuttosto che quello deliberato e approvato dall'amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e quindi al netto del ribasso d'asta. Viene quindi chiesto: 1) se sulle perizie suppletive e di variante sia necessario acquisire, come sul progetto delle opere, " parere tecnico" ed, in caso affermativo, in base a quale specifica o implicita disposizione normativa; 2) se si ritiene conforme a norma fare riferimento al quadro economico del progetto sul quale è stato reso il parere tecnico per demarcare, per gli affetti dell'art. 134 del regolamento n. 554/99, il limite delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
GRUPPI DI CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE: Lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A (Dpr 207/2010); per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indic...