Art. 134 Variazioni ed addizioni al progetto approvato

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

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Giurisprudenza e Prassi

LODO ARBITRALE 2009

[A] Con l'art. 132, comma 3, del D.lgs 163 del 2006 il legislatore ha voluto evitare il fatto compiuto che qualcuno potrebbe porre in essere una variante senza il consenso e la preventiva, necessaria approvazione scritta della stazione appaltante. [B] Sugli adempimenti che è tenuto ad espletare il Direttore Lavori in caso di errore progettuale. [C] Sulle varianti ordinate dal direttore lavori in violazione di norme imperative e sulla sussistenza o meno di una responsabilità in eligendo ed in vigilando della stazione appaltante

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla natura perentoria o meno del termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario. [B] Sulle finalità della disciplina dell’accordo bonario. [C] Su talune prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali che sanciscono l'improponibilità del ricorso all’arbitrato senza che sia stato iniziato e portato a termine il procedimento per l'accordo bonario. [D] Sugli oneri di conferimento in discarica, dovuti a titolo di tributo regionale ex art. 3 l. 549 del 1995, e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi nel prezzo per il trasporto. [E] Sulla questione degli interventi attuati dall'appaltatore senza le previste autorizzazioni, che ha diviso giurisprudenza e dottrina del recente passato

LODO ARBITRALE 2009

[A] L'art. 109, comma 1, del D.P.R. 554 del 1999, ha introdotto un vero e proprio obbligo di stipula del contratto di appalto dopo l'aggiudicazione, che realizza tra i soggetti contraenti un'assoluta parità di posizione e diritto. [B] Sui principi che devono essere osservati nell’appalto “a corpo”. [C] Sulla possibilità o meno che all’appaltatore possano essere riconosciute somme maggiori anche in mancanza degli atti di variante e dell'impegno contabile ex art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2009

LODO ARBITRALE 2009

Sui lavori non previsti in contratto eseguiti in seguito all’emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'ente committente, senza che detto ordine di servizio indichi gli estremi della preventiva specifica approvazione dei lavori da parte dell'ente committente

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’iscrizione di riserva nel caso in cui la sospensione dei lavori inizialmente ritenuta legittima divenga poi illegittima a causa del suo eccessivo prolungarsi. [B] Sulla necessità di ricorrere ad una variante per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla dottrina e giurisprudenza riguardo alla figura dei c.d. "lavori extracontrattuali". [B] Sulla nozione di “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla dottrina e giurisprudenza riguardo alla figura dei c.d. "lavori extracontrattuali". [B] Sulla nozione di “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di conservare il registro di contabilità in cantiere. [B] Sull’introduzione di modificazioni ai lavori appaltati effettuate in seguito ad un mero ordine verbale del direttore lavori

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di fornire in visione in sede di gara il computo metrico estimativo. [B] Sui caratteri essenziali dell’appalto “a corpo” e sul suo rapporto con l’esecutività del progetto. [C] Sul livello di adeguatezza del progetto richiesto prima dell’entrata in vigore della l. 109 del 1994. [D] Nell’appalto ”a corpo” non è consentita una determinazione consensuale dell'opera che è invece ammissibile solo in particolari fattispecie, come, ad esempio, l'appalto-concorso, la trattativa privata o il dialogo competitivo. [E] Sul valore del giudizio espresso dall’organo di collaudo riguardo alle riserve dell’impresa. [F] L’esercizio dello "ius variandi" da parte dell’appaltatore è soggetto a particolari condizioni. [G] Sull’ipotesi di lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, sulle condizioni che devono sussistere affinché possano essere ammessi in contabilità e sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. [H] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori motivata in ordine alla "riscontrata necessità di apportare al contratto alcune modifiche qualitative e quantitative allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'installazione del costruendo edificio”. [I] Sui presupposti per l’adozione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 25, comma 3, della l. 109 del 1994

ESECUZIONE OPERE AGGIUNTIVE E COLLAUDO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

La vigente normativa in materia di appalti di LL.PP. (cfr. artt. 134 e seguenti del DPR n. 554/1999) non consente all’appaltatore di rifiutare l’esecuzione di opere anche aggiuntive rispetto a quelle dedotte in contratto e che si rendano necessarie per la collaudabilità finale dell’opera, salvo che ciò non dia luogo ad eccessiva onerosità del contratto. Al contrario, il meccanismo previsto dalla legge in tali casi è quello delle riserve (art. 165 del DPR n. 554/1999), il quale consente da un lato la prosecuzione dei lavori e dall’altro permette all’appaltatore di far risultare da un documento ufficiale (la contabilità dei lavori) la pretesa all’adeguamento del corrispettivo contrattuale. Né è previsto che la stazione appaltante possa procedere a “rimborsi immediati” di alcune lavorazioni, il sistema (art. 168 del DPR n. 554/1999) prevedendo invece il meccanismo dei pagamenti in base a stati di avanzamento lavori (c.d. SAL).

Con tale sentenza, il Tar Lecce ha respinto il ricorso proposto da una ditta per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara pubblica de qua per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del Codice dei contratti pubblici, nell’esecuzione di un precedente appalto. Nel caso la grave negligenza era consistita nella violazione dell’obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell’effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, quindi la violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Il Tar riteneva legittima l'esclusione atteso che la stazione appaltante (Comune resistente) aveva accertato l'inadempimento, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti). Altresì l'Amministrazione aveva accertato la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell’esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell’effettuazione del collaudo.

Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell’esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità. In sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva assolto all'onere di motivazione imposto dall'art. 38 lett. f) del D.l.vo n. 163/2006 e aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell’ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l’intervento con i materiali asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto. Di fronte a tale intimazione, la ditta aveva opposto un rifiuto, pretendendo il pagamento dei lavori in questione a prescindere dall’istituto delle riserve (al riguardo, la ditta ha utilizzato l’espressione "rimborso immediato", che non trova riscontro nella normativa sui LL.PP.), in quanto, a suo dire, la responsabilità del mancato completamento dell’opera non sarebbe ascrivibile a se medesima.

Esso concludeva che non poteva negarsi che, a fronte del complessivo comportamento tenuto dalla citata ditta nel corso del precedente appalto e dal quale è derivato il mancato completamento dell’opera pubblica da parte dell’appaltatore originariamente designato, il giudizio espresso dalla commissione di gara in ordine alla gravità della negligenza debba essere considerato sufficientemente motivato e congruo, dal che discende il rigetto del ricorso principale, sia per ciò che concerne la domanda impugnatoria, sia, conseguentemente, per ciò che riguarda la domanda risarcitoria.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/12/2007 - VARIANTI

Con la nota prot. n. 287 del 4 luglio 2007 codesto Ispettorato Tecnico pone alcune problematiche concernenti la disciplina della varianti. Viene rappresentato che ai sensi dell'art. 7bis della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, il parere sui progetti in linea tecnica viene espresso dal Responsabile del procedimento, dalla Conferenza speciale di servizi ovvero dalla Commissione regionale sui lavori pubblici a seconda che l'importo dei lavori sia rispettivamente inferiore o uguale alla soglia comunitaria; superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo; superiore a tre volte tale soglia. La suddetta normativa nulla prevede circa l'obbligo di assoggettare ad eventuale parere tecnico degli organi che si sono espressi sul progetto originario le perizie di variante e suppletive redatte ai sensi dell'art. 25 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Il regolamento n. 554/1999, all'art. 134, individua, invece la procedura prevista per le varianti ed in particolare, il comma 9, dispone che qualora le stesse non alterino la sostanza del progetto e non comportino spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto, l'approvazione viene effettuata con provvedimento del responsabile unico del procedimento; negli altri casi la perizia deve acquisire anche il parere dell'organo che si è espresso sul progetto originario e successivamente approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante. Sulla base di tali disposizioni non sembrerebbe, secondo codesto Ispettorato, che sia richiesto per l'approvazione delle perizie suppletive e di variante " parere tecnico" da parte degli organi che si sono espressi sul progetto originario "risultando il regime di ammissione delle varianti di natura autorizzatoria". A tale proposito la commissione regionale lavori pubblici ha ritenuto che rientri nelle proprie attribuzioni ai sensi del comma 9 dell'art. 134 del regolamento la competenza a rendere parere tecnico sulle perizie suppletive e di variante "qualora queste comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato". Tuttavia non vi è stato unanime consenso sul quadro economico cui fare riferimento al fine di definire il limite per la competenza "approvativa" del responsabile unico del procedimento; la maggioranza del consesso ha ritenuto che sia tale il quadro economico del progetto su cui è stato reso il parere tecnico piuttosto che quello deliberato e approvato dall'amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e quindi al netto del ribasso d'asta. Viene quindi chiesto: 1) se sulle perizie suppletive e di variante sia necessario acquisire, come sul progetto delle opere, " parere tecnico" ed, in caso affermativo, in base a quale specifica o implicita disposizione normativa; 2) se si ritiene conforme a norma fare riferimento al quadro economico del progetto sul quale è stato reso il parere tecnico per demarcare, per gli affetti dell'art. 134 del regolamento n. 554/99, il limite delle competenze del Responsabile Unico del Procedimento.