Parere tratto da fonti ufficiali

Sal
QUESITO del 14/10/2008

Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la ditta appaltatrice, in occasione dell’emissione dei vari stati d’avanzamento, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità. Nell’esplicare le varie riserve, la ditta ha di volta in volta aggiunto nuove riserve e/o confermato quelle esplicate in precedenza. Successivamente, in qualita' di direttore dei lavori ho emesso in data 31.07.2008 i seguenti documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori: - libretto delle misure; - registro di contabilita'; - sommario del registro di contabilita'; - stato finale dei lavori. In data 05.08.2008 viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione di cui sopra, con l'aggiunta della relazione sul conto finale. Successivamente l'impresa viene invitata, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 554/99, alla sottoscrizione del conto finale. L'impresa, nel rispetto dei tempi previsti, sottoscrive lo stato finale e il registro di contabilità. In tale occasione la ditta firma, senza iscrivere riserve, lo stato finale mentre firma con riserva il solo registro di contabilità. Successivamente la ditta esplica le riserve nel registro di contabilità, aggiungendone di nuove e confermando quelle esplicate in precedenza. Alla luce di quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. 554/1999 si chiede: - Con la dizione “conto finale” riportata nel Regolamento deve intendersi di fatto lo “stato finale”? - In caso affermativo, dato che l’Impresa ha sottoscritto lo stato finale senza riserve, deve intendersi che la stessa ha definitivamente accettato il conto finale cosi come emesso, abbandonando di fatto le riserve formulate nel registro di contabilità?

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