Art. 173 Conto finale dei lavori
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilita);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Giurisprudenza e Prassi
OMESSO COLLAUDO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE: RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO E PROFILI RISARCITORI
"È [...] evidente l’inadempimento del committente (e, per esso, del direttore dei lavori, quale suo rappresentante) degli obblighi contrattualmente assunti con l’appaltatore. E deve, inoltre, ritenersi che il mancato collaudo, protrattosi ben oltre il termine previsto dal capitolato e dalla legge (e per oltre otto anni, avuto riguardo al tempo della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione), integri un inadempimento grave nei termini sopra esposti, già in considerazione del carattere essenziale del collaudo nell’esecuzione del contratto di appalto e del fatto che, come correttamente dedotto in appello, in tal caso non può essere impedito all’impresa di chiedere la risoluzione del contratto, a fronte dell’ultimazione dei lavori, valutato l’interesse allo scioglimento del vincolo contrattuale.
[...]
Come più volte ribadito dal giudice di legittimità, in tema di appalto pubblico, l'amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento dell’estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'amministrazione (cfr. Cass. nn. 31595/23, 1509/15, 10377/12, 1494/2001)."
SOSPENSIONE PER VARIANTE PROGETTUALE - EFFETTI
[A] Sui requisiti necessari a considerare legittima la sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante. [B] Sulla tempestività delle riserve: sussistenza o meno dell’onere per l’Impresa di confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale. [C] Segue: sull’onere di iscrivere le pretese conseguenti a fatti c.d. «continutativi»; [D] segue: sulla possibilità o meno per l’Impresa di differire la quantificazione definitiva dei danni richiesti al momento della cessazione del c.d. fatto «continuativo». [E] segue: sulle differenze per l’iscrizione della riserva ove la sospensione dei lavori sia ab origine illegittima, ovvero diventi illegittima solo successivamente. [F] Sulla possibilità o meno che le perizie di variante eseguite dalla Stazione Appaltante per supplire a omesse verifiche all’origine possano costituire motivo di legittima sospensione. [G] Sulla sussistenza o meno di un potere discrezionale della Stazione Appaltante nell’applicare il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori per fatti ad essa imputabili. [H] Sulla possibilità o meno che la necessità di acquisire titoli autorizzativi occorrenti all’esecuzione dei lavori possa costituire motivo di legittima sospensione. [I] Sulla possibilità o meno che la necessità di predisporre varianti progettuali possa costituire motivo di legittima sospensione. [L] Sulle caratteristiche essenziali del progetto esecutivo e sulla necessità o meno delle indagini geognostiche. [M] Sulla assoggettabilità o meno all’onere della previa iscrizione di riserva delle domande dell'appaltatore volte al riconoscimento del «prezzo chiuso» ovvero di compensi revisionali
CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI
[A] Sulla clausola compromissoria dubbia e sull’orientamento da seguire in ordine all’applicazione dei contrapposti principi dell’”interpretazione conservativa” delle clausole contrattuali e dell’”interpretazione restrittiva” che porta alla giurisdizione statuale in luogo dell’arbitrato. [B] Nessuna norma prevede un onere di rinnovare o riproporre le riserve tempestivamente iscritte nei registri di contabilità. [C] Sul procedimento e sulla corretta modalità di redazione del “conto finale” dei lavori. [D] Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile. [E] Sulla valenza della dichiarazione rilasciata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [F] Sulla possibilità o meno di assimilare la consegna parziale all'illecita sospensione parziale ai fini del risarcimento del danno all’impresa. [G] I criteri di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, costituiscono soltanto criteri guida. [H] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo a fatti continuativi. [I] Sulla necessità di determinare analiticamente nel PSC le voci della sicurezza non soggette a ribasso d’asta
Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori
[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”
Pareri tratti da fonti ufficiali
Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la ditta appaltatrice, in occasione dell’emissione dei vari stati d’avanzamento, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità. Nell’esplicare le varie riserve, la ditta ha di volta in volta aggiunto nuove riserve e/o confermato quelle esplicate in precedenza. Successivamente, in qualita' di direttore dei lavori ho emesso in data 31.07.2008 i seguenti documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori: - libretto delle misure; - registro di contabilita'; - sommario del registro di contabilita'; - stato finale dei lavori. In data 05.08.2008 viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione di cui sopra, con l'aggiunta della relazione sul conto finale. Successivamente l'impresa viene invitata, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 554/99, alla sottoscrizione del conto finale. L'impresa, nel rispetto dei tempi previsti, sottoscrive lo stato finale e il registro di contabilità. In tale occasione la ditta firma, senza iscrivere riserve, lo stato finale mentre firma con riserva il solo registro di contabilità. Successivamente la ditta esplica le riserve nel registro di contabilità, aggiungendone di nuove e confermando quelle esplicate in precedenza. Alla luce di quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. 554/1999 si chiede: - Con la dizione “conto finale” riportata nel Regolamento deve intendersi di fatto lo “stato finale”? - In caso affermativo, dato che l’Impresa ha sottoscritto lo stato finale senza riserve, deve intendersi che la stessa ha definitivamente accettato il conto finale cosi come emesso, abbandonando di fatto le riserve formulate nel registro di contabilità?

