Art. 173 Conto finale dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilita);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

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Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE PER VARIANTE PROGETTUALE - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sui requisiti necessari a considerare legittima la sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante. [B] Sulla tempestività delle riserve: sussistenza o meno dell’onere per l’Impresa di confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale. [C] Segue: sull’onere di iscrivere le pretese conseguenti a fatti c.d. «continutativi»; [D] segue: sulla possibilità o meno per l’Impresa di differire la quantificazione definitiva dei danni richiesti al momento della cessazione del c.d. fatto «continuativo». [E] segue: sulle differenze per l’iscrizione della riserva ove la sospensione dei lavori sia ab origine illegittima, ovvero diventi illegittima solo successivamente. [F] Sulla possibilità o meno che le perizie di variante eseguite dalla Stazione Appaltante per supplire a omesse verifiche all’origine possano costituire motivo di legittima sospensione. [G] Sulla sussistenza o meno di un potere discrezionale della Stazione Appaltante nell’applicare il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori per fatti ad essa imputabili. [H] Sulla possibilità o meno che la necessità di acquisire titoli autorizzativi occorrenti all’esecuzione dei lavori possa costituire motivo di legittima sospensione. [I] Sulla possibilità o meno che la necessità di predisporre varianti progettuali possa costituire motivo di legittima sospensione. [L] Sulle caratteristiche essenziali del progetto esecutivo e sulla necessità o meno delle indagini geognostiche. [M] Sulla assoggettabilità o meno all’onere della previa iscrizione di riserva delle domande dell'appaltatore volte al riconoscimento del «prezzo chiuso» ovvero di compensi revisionali

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulle condizioni che devono sussistere affinché la mancata sottoscrizione del conto finale o la mancata riproposizione delle riserve in calce allo stesso comporti una presunzione di accettazione da parte dell'impresa di detto documento. [B] Sul contratto aleatorio che rimette interamente in capo all'impresa i costi e maggiori oneri derivanti anche da sospensioni ingiustificate ed immotivate dei lavori. [C] Nell'appalto di opere pubbliche il Direttore dei lavori può essere considerato in ragione dei suoi compiti e delle sue attribuzioni come "organico" all'Ente

LODO ARBITRALE 2010

Sulla mancata conferma delle riserve nel conto finale da parte dell’appaltatore e sulla decadenza o meno delle riserve

CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla clausola compromissoria dubbia e sull’orientamento da seguire in ordine all’applicazione dei contrapposti principi dell’”interpretazione conservativa” delle clausole contrattuali e dell’”interpretazione restrittiva” che porta alla giurisdizione statuale in luogo dell’arbitrato. [B] Nessuna norma prevede un onere di rinnovare o riproporre le riserve tempestivamente iscritte nei registri di contabilità. [C] Sul procedimento e sulla corretta modalità di redazione del “conto finale” dei lavori. [D] Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile. [E] Sulla valenza della dichiarazione rilasciata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [F] Sulla possibilità o meno di assimilare la consegna parziale all'illecita sospensione parziale ai fini del risarcimento del danno all’impresa. [G] I criteri di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, costituiscono soltanto criteri guida. [H] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo a fatti continuativi. [I] Sulla necessità di determinare analiticamente nel PSC le voci della sicurezza non soggette a ribasso d’asta

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla clausola contrattuale che subordina la devoluzione alla cognizione arbitrale di ogni controversia ad un previo tentativo di amichevole composizione tra stazione appaltante ed impresa. [B] Sugli effetti della transazione riguardo ai danni successivi ed imprevedibili. [C] Sui limiti all’onere di apporre le riserve sul certificato di collaudo e sulla differenza rispetto alle riserve da iscrivere nel conto finale. [D] Sul danno per ridotto utilizzo dei materiali cagionato dall’anomalo andamento dei lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] L’opzione, concessa all'appaltatore, di chiedere, in caso di sospensione dei lavori protrattasi oltre i riferiti limiti di tempo, lo scioglimento del contratto senza indennità con relativo diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, attengono esclusivamente a sospensioni "legittime". [B] Sulle conseguenze che derivano dalle reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, una volta accertata l'infondatezza di tali scambievoli specifici addebiti. [C] Sul principio di “postnumerazione” che vige negli appalti pubblici e sugli effetti ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e del conto finale

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante. [B] Il risarcimento del danno da sospensione illegittima deve essere ridotto laddove l’impresa abbia comunque omesso di attivarsi nei confronti del responsabile del procedimento richiedendo lo scioglimento del contratto. [C] Sull'eccezione secondo la quale il credito per rata di saldo non possa essere considerato esigibile in quanto esso deve seguire all'esito positivo del collaudo e al certificato di regolare esecuzione dei lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul termine decadenziale di cui all'art. 33, c. 2, del D.M. 145 del 2000 per promuove l’arbitrato in caso di mancato accordo bonario. [B] Sulla mancata sottoscrizione del conto finale o sulla sottoscrizione senza che l’appaltatore confermi le domande già formulate nel registro di contabilità. [C] Sul caso in cui, nel contesto dell'economia del contratto, la parte ineseguita sia di per sé obbiettivamente esigua se rapportata all'economia complessiva della prestazione. [D] Sul caso in cui la Stazione appaltante approva una perizia di variante fissando un termine incongruo per la realizzazione delle nuove opere. [E] Sul diritto potestativo esercitabile dalla stazione appaltante con la riduzione di un quinto dell’importo contrattuale

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla decadenza o meno delle riserve in caso di mancata conferma delle stesse nel conto finale. [B] Sulla mancata ripetizione della riserva dopo la prima iscrizione sul registro di contabilità in corrispondenza dei successivi allibramenti. [C] Sulla possibilità o meno di esaminare nel merito le riserve concernenti l'indisponibilità dell'area di cantiere e le difficoltà di accesso allo stesso, laddove queste non siano riportate nel registro di contabilità. [D] Sulla dottrina e la giurisprudenza riguardo all’obbligo di iscrivere nuovamente le riserve nel registro di contabilità dopo il primo atto. [E] Sulla nozione di "primo atto dell'appalto idoneo a ricevere" le riserve. [F] Sulla possibilità o meno di esercitare le riserve in forme diverse dall'iscrizione nel registro di contabilità ove non vi sia la materiale disponibilità dello stesso da parte dell'appaltatore. [G] Sulla mancanza di un accesso all'area di cantiere adeguato rispetto alle dimensioni dei mezzi e sulla possibilità o meno di assimilare tale fatto ad un errore progettuale. [H] Qualsiasi impedimento riscontrabile in sede di consegna dei lavori deve essere tempestivamente fatto valere apponendo apposita riserva nel suddetto verbale. [I] Sui casi in cui in un appalto “a corpo” possono essere riconosciuti compensi “a misura” in seguito a varianti progettuali. [L] Sul c.d. “contenuto minimo della riserva”. [M] Sul momento in cui sorge l’onere di tempestiva iscrizione di riserva in presenza di “atti continuativi”. [N] Sull’errata determinazione degli oneri della sicurezza indicati nel bando di gara e sul diverso importo che discenderebbe in base alla normativa vigente. [O] L'ordinamento non indica alcuna percentuale da applicare all'importo totale dei lavori al fine di calcolare la quota degli oneri di sicurezza. [P] Sui casi in cui è ammessa l’introduzione di riserve mediante l’inoltro in una raccomandata AR

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/10/2008 - SAL

Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la ditta appaltatrice, in occasione dell’emissione dei vari stati d’avanzamento, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità. Nell’esplicare le varie riserve, la ditta ha di volta in volta aggiunto nuove riserve e/o confermato quelle esplicate in precedenza. Successivamente, in qualita' di direttore dei lavori ho emesso in data 31.07.2008 i seguenti documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori: - libretto delle misure; - registro di contabilita'; - sommario del registro di contabilita'; - stato finale dei lavori. In data 05.08.2008 viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione di cui sopra, con l'aggiunta della relazione sul conto finale. Successivamente l'impresa viene invitata, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 554/99, alla sottoscrizione del conto finale. L'impresa, nel rispetto dei tempi previsti, sottoscrive lo stato finale e il registro di contabilità. In tale occasione la ditta firma, senza iscrivere riserve, lo stato finale mentre firma con riserva il solo registro di contabilità. Successivamente la ditta esplica le riserve nel registro di contabilità, aggiungendone di nuove e confermando quelle esplicate in precedenza. Alla luce di quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. 554/1999 si chiede: - Con la dizione “conto finale” riportata nel Regolamento deve intendersi di fatto lo “stato finale”? - In caso affermativo, dato che l’Impresa ha sottoscritto lo stato finale senza riserve, deve intendersi che la stessa ha definitivamente accettato il conto finale cosi come emesso, abbandonando di fatto le riserve formulate nel registro di contabilità?