Art. 200 Conto finale dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.]
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Giurisprudenza e Prassi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul momento da cui decorre il termine per l’iscrizione di riserva qualora alcune lavorazioni siano state contabilizzate dal direttore lavori in “partita provvisoria”. [B] Sull’onere di tempestiva riserva in presenza di “fatti continuativi”. [C] Sui casi in cui, una volta iscritta riserva in seguito all’emissione dello stato di avanzamento, è consentito esplicitarla nel conto finale anziché nel medesimo SAL

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/10/2008 - SAL

Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la ditta appaltatrice, in occasione dell’emissione dei vari stati d’avanzamento, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità. Nell’esplicare le varie riserve, la ditta ha di volta in volta aggiunto nuove riserve e/o confermato quelle esplicate in precedenza. Successivamente, in qualita' di direttore dei lavori ho emesso in data 31.07.2008 i seguenti documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori: - libretto delle misure; - registro di contabilita'; - sommario del registro di contabilita'; - stato finale dei lavori. In data 05.08.2008 viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione di cui sopra, con l'aggiunta della relazione sul conto finale. Successivamente l'impresa viene invitata, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 554/99, alla sottoscrizione del conto finale. L'impresa, nel rispetto dei tempi previsti, sottoscrive lo stato finale e il registro di contabilità. In tale occasione la ditta firma, senza iscrivere riserve, lo stato finale mentre firma con riserva il solo registro di contabilità. Successivamente la ditta esplica le riserve nel registro di contabilità, aggiungendone di nuove e confermando quelle esplicate in precedenza. Alla luce di quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. 554/1999 si chiede: - Con la dizione “conto finale” riportata nel Regolamento deve intendersi di fatto lo “stato finale”? - In caso affermativo, dato che l’Impresa ha sottoscritto lo stato finale senza riserve, deve intendersi che la stessa ha definitivamente accettato il conto finale cosi come emesso, abbandonando di fatto le riserve formulate nel registro di contabilità?