Parere tratto da fonti ufficiali

Risoluzione contratto - Risarcimento danni
QUESITO del 17/04/2009

Il quesito di cui si tratta concerne l’applicazione dell’art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999 (in materia di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto) e dell’art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000 (in materia di penali per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale) nella fattispecie relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto d’appalto di opera pubblica, da parte della Stazione appaltante, per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore come da art.119 del D.P.R. n.554/1999. Considerato che: - i lavori non sono stati completati e l’avanzamento degli stessi ammonta a circa a un terzo dell’importo contrattuale; - l’iter del procedimento di risoluzione ha avuto origine oltre il termine di ultimazione; - l’ammontare delle penali inciderebbe in misura sostanziale sull’importo dei lavori eseguiti, pari al 10% dell’importo contrattuale; SI CHIEDE di sapere se la Stazione appaltante è tenuta a quantificare: 1) i danni derivanti dall’affidamento a nuovo soggetto, come da art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999; OVVERO 2) le penali, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la data di avvenuta risoluzione contrattuale, salvo la quantificazione del maggior danno. Il quesito si fonda sulla circostanza che il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento sono dell’avviso che debba essere applicato il caso n.1 (in quanto l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, presuppone il completamento dell’opera), mentre il collaudatore è del parere di adottare cautelativamente il caso n.2.

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