Art. 121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - RISOLUZIONE CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNI

Il quesito di cui si tratta concerne l’applicazione dell’art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999 (in materia di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto) e dell’art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000 (in materia di penali per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale) nella fattispecie relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto d’appalto di opera pubblica, da parte della Stazione appaltante, per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore come da art.119 del D.P.R. n.554/1999. Considerato che: - i lavori non sono stati completati e l’avanzamento degli stessi ammonta a circa a un terzo dell’importo contrattuale; - l’iter del procedimento di risoluzione ha avuto origine oltre il termine di ultimazione; - l’ammontare delle penali inciderebbe in misura sostanziale sull’importo dei lavori eseguiti, pari al 10% dell’importo contrattuale; SI CHIEDE di sapere se la Stazione appaltante è tenuta a quantificare: 1) i danni derivanti dall’affidamento a nuovo soggetto, come da art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999; OVVERO 2) le penali, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la data di avvenuta risoluzione contrattuale, salvo la quantificazione del maggior danno. Il quesito si fonda sulla circostanza che il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento sono dell’avviso che debba essere applicato il caso n.1 (in quanto l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, presuppone il completamento dell’opera), mentre il collaudatore è del parere di adottare cautelativamente il caso n.2.