Art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

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Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTTORIO - POSSIBILE LA SANATORIA SULLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI (83.9)

ANAC PARERE 2023

Il meccanismo del soccorso istruttorio è utilizzato per sanare le incompletezze della documentazione di gara (ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica), nonché per colmare le omissioni nelle dichiarazioni e/o documentazione richieste dalla legge di gara, con il limite dell'ineludibile possesso dei requisiti di partecipazione alla data di presentazione dell'offerta. L'istituto rende quindi possibile la sanatoria delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti, purché l'operatore economico sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;

CEL - LAVORI ANALOGHI -PERIODO DI RIFERIMENTO - DATA ANTECEDENTE PUBBLICAZIONE DEL BANDO

ANAC DELIBERA 2021

Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, in assenza di diversa indicazione contenuta nell'avviso di manifestazione di interesse, il requisito relativo ai lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010 deve computarsi a ritroso rispetto alla data di trasmissione della lettera di invito.

Il CEL prodotto a comprova del requisito di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010, in quanto presenta natura costitutiva del requisito di partecipazione alla procedura di gara inerente l'esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, deve essere conseguito dal concorrente entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta.


COMPROVA REQUISITI LAVORI- CEL VA POSSEDUTO AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

La ricorrente afferma al riguardo: a) che il disciplinare di gara al punto 3.7. richiedeva il possesso di attestazione di qualificazione in “classifica I° o superiore” oppure, trattandosi i lavori ricadenti nella predetta categoria di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dei “requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010” consistenti nell’aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo non inferiore a quello del contratto da stipulare; b) che La società T. s.r.l., nel DGUE presentato all’atto della partecipazione alla gara si era limitata a rinviare all’articolo 90 del DPR 207/2010 per il possesso dei requisiti richiesti per eseguire le lavorazioni e solo a seguito della attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante ha prodotto i certificati di regolare esecuzione delle lavorazioni integranti il requisito di cui all’art. 90 cit.; c) che tali certificati sono stati tuttavia rilasciati in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della offerta e quindi non erano spendibili in gara; d) che la documentazione acquisita dalla Città Metropolitana in sede di soccorso istruttorio non è stata fornita in risposta alla domanda di accesso ma è stata prodotta in giudizio a seguito della notifica del ricorso principale;

Costituitesi in giudizio le parti resistenti hanno replicato che le lavorazioni necessario ai fini della qualificazione erano state eseguite prima della presentazione della offerta essendo, quindi, le relative certificazioni solo attestazioni probatorie di requisiti già perfezionati.

La tesi non convince, tuttavia, il Collegio.

Sul punto si è infatti già pronunciato il giudice amministrativo d’appello chiarendo che la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori e, segnatamente 1) dell'art. 86, comma 5 bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che: "l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2; 2) dell’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 secondo cui “l'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86"; 3) dell'art. 83, comma 4, d.p.r. cit. a mente del quale tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi ovvero economico - finanziari necessari per l'emissione delle attestazioni SOA, induce a ritenere che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo, coincidendo perciò il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori (Cons. Stato, V, 6135/2017).

Ancora le parti esistenti rimarcano il fatto che i documenti inerenti il possesso dei requisiti potrebbero essere acquisiti anche in sede di soccorso istruttorio senza che ciò comporti la violazione del principio della par condicio.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI SOPRA I 150.000 EURO - COMPROVA ORGANICO MEDIO ANNUO IN PRESENZA DI TRASFERIMENTI AZIENDALI

ANAC COMUNICATO 2021

Requisiti di qualificazione - Modalità di dimostrazione dell'adeguato organico medio annuo(art. 79, commi 10 e 11, del d.p.r. 207/2010). Chiarimenti sulle indicazioni e le puntualizzazioni fornite agli operatori di settore con i Comunicati del Presidente del 9 marzo e 31 maggio 2016

LAVORI - COMPROVA - POSSESSO CEL AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE - NECESSARIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come affermato da questo Consiglio di Stato, “non vi è dubbio che altro è l’esecuzione dei lavori e altro è ancora la documentazione dei lavori eseguiti: tuttavia, la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo. In ultimo, allora il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135).

Non può, pertanto, condividersi la tesi dell’appellante secondo la quale era sufficiente l’esecuzione, nel quinquennio di riferimento, dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, senza alcuna garanzia circa il buon esito degli stessi, potendo la concorrente produrre tale attestazione anche in un momento successivo alla partecipazione.

Come bene rilevato dal primo giudice, il principale tra gli argomenti posti a fondamento del ricorso, ovvero che andrebbero distinte la effettiva qualificazione (derivante dallo svolgimento dei lavori) dalla certificazione degli stessi (che costituirebbe solo un mezzo di prova della precedente), si rivela artificiosamente volto a scindere due elementi che, nell’economia della gara, devono coesistere e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La certificazione dei lavori regolarmente eseguiti è, difatti, elemento essenziale, in quanto attiene alla tutela della necessità che il requisito esperienziale sia certo e validato da parte dell’Autorità munita del potere di verificarne il presupposto e, quindi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda: altrimenti, l’ammissione della concorrente perderebbe qualunque predicato di stabilita e certezza, risultando condizionato non già soltanto alla mera prova di quanto dichiarato, ma della stessa regolare esecuzione dei lavori che attiene alla dimensione sostanziale della qualificazione della concorrente; dal che la violazione della par condicio tra tutte le concorrenti e della speditezza del procedimento di gara.


SIOS INFERIORE A 150.000 - SUFFICIENTE LA QUALIFICAZIONE EX ART. 90

TAR SICILIA SENTENZA 2020

La ditta ricorrente, pur risultata la miglior concorrente con il ribasso del 18,808%, è stata esclusa in quanto “Non risulta qualificata per la categoria OG11-cl. I, prevista dal bando di gara” (v. verbale n. 02); con conferma dell’esclusione a seguito del reclamo, in quanto “il bando di gara prevede espressamente la qualificazione SOA per la categ. OG11 Cl. I, e non anche, in alternativa la possibilità della qualificazione ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010” (v. verbale n. 03).

La questione da dirimere è, quindi, se la ditta possa ritenersi qualificata per la categoria OG11 Cl. I pur in assenza dell’attestazione SOA – come invece escluso dalla commissione di gara – in applicazione dell’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010.

Deve subito precisarsi che il citato art. 90 è da ritenersi ancora vigente, in quanto:

- a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016 non sono stati ancora adottati i decreti attuativi, come previsto dall’art. 217, co. 1, lett. u), dello stesso d. lgs. n. 50/2016;

- ai sensi dell’art. 216, co. 14, dello stesso d. lgs. n. 50/2016 (richiamato dall’art. 83, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016), fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III - (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), nel quale sono ricompresi gli articoli 90 e 92, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del d.P.R. n. 207/2010.

Vanno, altresì, richiamati:

- l’art. 92, co. 7, ultima parte, dello stesso d.P.R. n. 207/2010, secondo cui “... Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90;

- l’art. 107, co. 2, dello stesso d.P.R., il quale ricomprende tra le categorie relative a strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti (tra l’altro) alla categoria OG11;

- il D.M. 10 novembre 2016, n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89, co. 11, del d. lgs. n. 50/2016 – di conferma dell’elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nell’art. 12, co. 1, del d.l. n. 47/2014 – il quale ricomprende la categoria OG11 nell’elenco delle “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

Per quanto qui di specifico interesse, nel caso in esame per la categoria OG11 Cl. I il bando di gara prevede un importo inferiore a € 150.000,00 (€ 114.522,20 pari al 25,91%), scorporabile a qualificazione obbligatoria, su un importo soggetto a ribasso pari a € 424.000,00; con indicazione, per la OG11, dell’obbligo di qualificazione in proprio o mediante ATI.

Inoltre, il punto 3.26) del disciplinare di gara prevede testualmente la “Eventuale Dichiarazione ex art. 90 D.P.R. 207/2010”.

Pertanto, con riferimento alla singola lavorazione di importo inferiore a € 150.000,00 – seppure di importo superiore al 15 % dell’importo totale dei lavori – la lex specialis di gara non richiedeva espressamente il possesso dell’attestazione SOA, bensì, più in generale, richiedeva l’obbligo di qualificazione e faceva un espresso rinvio alla dichiarazione di cui all’art. 90, avente a oggetto il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo elencati nella stessa disposizione (cd. qualificazione semplificata).

A fronte di tale disciplina e della dichiarazione prodotta dalla ricorrente, il seggio di gara ha basato la disposta esclusione soltanto sulla carenza di attestazione SOA per la categoria OG11, senza effettuare alcun accertamento circa il possesso dei requisiti dichiarati dalla ricorrente ai sensi del richiamato art. 90.

Per contro, nel caso in esame:

- trova applicazione il su riportato art. 90, co. 1 – disposizione espressamente richiamata nel disciplinare di gara – che consente all’operatore economico che non sia in possesso dell’attestazione SOA di qualificarsi nella gara in presenza dei requisiti ivi elencati;

- la ricorrente ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010;

- sicché, è compito della stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, esaminare il contenuto di tale dichiarazione e verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati ai fini dell’applicazione del suddetto regime semplificato (in tal senso, v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 23 ottobre 2019, n. 12203; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 settembre 2018, n. 859; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24);

- non si ritiene, per contro, che la complessiva lex specialis contenga disposizioni impeditive dell’applicazione del regime semplificato previsto dall’art. 90; e, pertanto, la legge di gara resiste alle doglianze, mosse per vero in via subordinata.



IMPORTO SINGOLE LAVORAZIONI - INFERIORE A 150.000 - NON SERVE SOA

ANAC DELIBERA 2020

L’attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se l’importo delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto ai sensi dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi.

Oggetto Istanza di parere congiunta per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Nardolillo Lavori S.r.l. e dal Comune di Corridonia – Procedura di gara aperta tramite RDO su MEPA per l’affidamento di lavori di adeguamento antincendio del Palazzetto dello Sport in Via E. Mattei - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base di gara: euro 161.472,49 - S.A.: Comune di Corridonia (MC)

CEL - VALUTAZIONE E VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI – DISCREZIONALITA’ PA (86.5)

ANAC DELIBERA 2020

Negli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, ai fini della comprova dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti acquisiscono i Certificati di esecuzione dei lavori che attestino la realizzazione di interventi, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, analoghi ai lavori in affidamento. Nella valutazione e verifica dei lavori eseguiti, al fine di ascriverli alle categorie di lavori in affidamento indicate nel bando di gara, nell’esercizio dell’attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, la stazione appaltante acquisisce anche documentazione istruttoria a comprova della tipologia dei lavori eseguiti, in conformità a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. Nelle procedure negoziate, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di avvio di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, i requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R. n. 207/2010 devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata.

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da GRM Costruzioni S.r.l. – Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per interventi di efficientamento energetico dell’immobile comunale destinato a sede del municipio sito nella via Trapani n. 1 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 568.665,48 - S.A.: Comune di Buseto Palizzolo (TP)

CATEGORIE SIOS INFERIORE 150.000 - QUALIFICAZIONE SENZA SOA (84)

ANAC DELIBERA 2020

In caso di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, l’operatore economico esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto dimostrando il possesso della qualificazione richiesta in forza dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

La lettera di invito, ove preveda come necessaria, ai fini della partecipazione alla procedura, l’attestazione SOA per categorie di lavori SIOS di importo inferiore a euro 150.000,00, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove non consenta di dimostrare, in alternativa alla attestazione di qualificazione, il possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Comune di Poggibonsi – Procedura di gara negoziata previo espletamento di manifestazione di interesse per l’affidamento di “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi – Staggia Senese” - Importo a base di gara: euro 827.303,88 – S.A.: Comune di Poggibonsi (SI)

LAVORI SOTTO I 150.000 - DISPONIBILITÀ DI UN ADEGUATO STABILIMENTO DI PRODUZIONE - NON RIENTRA IMPLICITAMENTE SULL'ATTREZZATURA TECNICA

ANAC DELIBERA 2020

Considerato che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione soa, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016), che, al comma 1, lett. c), annovera il possesso di “adeguata attrezzatura tecnica”; visto il comma 3 del richiamato art. 90 che prevede che “i requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo (…)” considerato che l’art. 79, comma 8, d.p.r. n. 207/2010 definisce il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, richiesto ai fini della qualificazione soa (art. 79, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 207/2010), come consistente “nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative” (art. 79, comma 8, d.p.r. n, 207/2010), il cui possesso è comprovato dall’operatore economico tramite l’esibizione della documentazione specificamente individuata nel manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; considerato che la necessità di dimostrare la disponibilità “di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria” è previsto quale requisito ulteriore, e aggiuntivo rispetto a quello dell’adeguata attrezzatura tecnica, dall’art. 79, comma 20, d.p.r. n. 207/2010; ritenuto che, alla luce del combinato disposto dell’art. 90 e dell’art. 79, commi 8 e 20, d.p.r. n. 207/2010, il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, che deve essere posseduto ai fini della partecipazione all’appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00, euro non può ritenersi comprensivo della disponibilità di un adeguato stabilimento industriale per la produzione dei beni oggetto della categoria; considerato altresì che il necessario rispetto del dm 17.01.2018 “norme tecniche per costruzioni”, applicabile ai lavori pubblici (art. 52 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) salvo deroghe (art. 63 d.p.r. cit.), è comunque rispettato tramite l’approvvigionamento, per il cantiere, di forniture di acciaio provenienti da produttori operanti nel rispetto delle richiamate norme tecniche per le costruzioni, e, se oggetto di trasformazione, provenienti da soggetti terzi dotati di un centro di trasformazione attestato ai sensi delle stesse norme.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ste.pa S.r.l. – Completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico di via Roma - Importo a base di gara euro: 741.650,36 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Montecalvo Irpino

SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LAVORI ACCESSORI – NECESSARIO SUBAPPALTO QUALIFICANTE

TAR PIEMONTE SENTENZA 2020

Va anzitutto premesso che la prestazione principale della gara, come specificato al punto 2.2. del Disciplinare, è il servizio di ristorazione (avente un valore di oltre 12 milioni di euro) e che la progettazione e i lavori di manutenzione sono prestazioni secondarie, il cui valore è stimato dalla stazione appaltante in € 224.500.

In relazione all’esecuzione dei lavori predetti, il Disciplinare di gara, all’art. 6.3.1, richiedeva il “possesso di SOA in categoria OG1 – classifica 1 e categoria OS28 classifica 1, o in alternativa i requisiti di cui all’art. 90, c. 1, dpr 207/2010”.

La ricorrente si limita a dedurre il mancato possesso delle qualificazioni SOA da parte dell’aggiudicataria, nulla deducendo circa il mancato possesso dei requisiti alternativi di cui all’art. 90, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, né impugna – sul punto – il disciplinare di gara, dal che l’inammissibilità del motivo.

In ogni caso, il motivo è anche infondato, avendo S. dichiarato in sede di gara la propria intenzione di subappaltare integralmente le prestazioni accessorie. Né rileva il fatto che la stessa non abbia indicato il nominativo del subappaltatore, non essendo tale indicazione richiesta dal Disciplinare di gara, il quale, al par. 14.2, richiedeva esclusivamente l’elenco delle prestazioni subappaltabili con la quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Sotto questo profilo, anche il Disciplinare è esente dal denunciato vizio di illegittimità, essendo sufficiente la mera indicazione delle prestazioni da subappaltare, con rinvio dell’individuazione del subappaltatore qualificato alla fase esecutiva, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: “ai sensi della disciplina vigente, non occorre la preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, né si rientra nel campo oggettivo nel quale opera la necessaria indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016”; “in sede di presentazione dell'offerta non è necessaria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice anche in caso di subappalto necessario, e cioè allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; V, 23 giugno 2016, n. 2803)” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5745; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07 gennaio 2019, n. 146).

BENI CULTURALI – QUALIFICAZIONE SOA SOTTO I 150.000 EURO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Come affermato in giurisprudenza, le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si suddividono in due gruppi: a) specializzate, generalmente con l’acronimo OG e in alcuni casi OS; b) superspecializzate, generalmente con l’acronimo OS, oltre a OG11. Al di sopra della soglia di Euro 150.000,00, le categorie superspecializzate esigono l’attestazione SOA in capo all’appaltatore, e il subappalto non può superare il 30% dell’importo. Per le categorie specializzate, invece, la qualificazione può essere sostituita dal subappalto, purché l’importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella classifica della categoria prevalente. Al di sotto della soglia di Euro 150.000,00, è prevista la possibilità di eseguire i lavori delle categorie specializzate e superspecializzate senza l’attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall’ art. 90 comma 1, d.P.R. n. 207/2010.

Per la categoria di lavori classificata OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, l’art. 12 (Lavori di importo inferiore a 150.000 euro) del D.M. n. 154/2017 costituisce una specifica applicazione della regola generale contenuta all’art. 90, comma 1, d.P:R. n. 207/2010.

Così ricostruito il quadro normativo applicabile alla categoria di lavori classificata OG2, classe I, per un importo complessivo inferiore a 150.000,00 Euro, l’eventuale interpretazione della lex specialis – là dove chiede letteralmente il “possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismo di attestazione (SOA)” – nel senso di impedire l’applicazione del regime semplificato previsto dall’art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 ai fini della qualificazione degli operatori economici ne determinerebbe la nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contenuto nell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (in continuità con il previgente comma 1 bis dell’articolo 46 del d.lgs. n. 163/2016), non potendo la legge speciale di gara stabilire cause di esclusione “ulteriori” rispetto a quelle normativamente fissate.

Ne consegue che il possesso del requisito in esame ben poteva essere dimostrato, nel caso di specie, con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010, fermo rimanendo il potere-dovere della stazione appaltante di verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in gara dal concorrente ai fini dell’applicazione del regime semplificato suddetto (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate).

REQUISITI ART. 90 – NON SPENDIBILI SE QUOTA ASSUNTA SINGOLA RTI E’ INFERIORE A 150.000 €

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

L’ambito applicativo oggettivo dell’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”, è, per l’appunto, letteralmente circoscritto ai soli lavori contenuti entro detto importo (“pari o inferiore a 150.000 euro”), con la conseguenza che tale disposizione, prendendo a riferimento l’intero ammontare del contratto, non consente un’interpretazione che legittimi, al riguardo - come, invece, vorrebbe parte ricorrente - una considerazione frazionata dell’oggetto del contratto, per giunta in grado di sottrarre le commesse alla doverosa applicazione degli artt. 60 e ss. dello stesso decreto, in ossequio al principio di qualità di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

É, pertanto, del tutto inconferente, nel caso di specie, il richiamo di tale norma, atteso che l’appalto di che trattasi, tanto nel suo valore complessivo (pari ad euro 1.500.000,00) quanto con riferimento alla sola categoria di opere OG11 (di complessivi euro 566.659,66), è superiore a detta soglia, e non potendo l’A.T.I. ricorrente artatamente frazionare l’importo di gara e valutare i requisiti della A alla sola quota di partecipazione che la stessa intenda eseguire, in violazione del principio per il quale il possesso dei requisiti va parametrato all’importo dei lavori nel suo complesso, facendo corretta applicazione della disposizioni di settore (in tal senso, anche il parere ANAC n. 200 del 5 dicembre 2012).

A ciò si aggiunga, inoltre, come, diversamente opinando si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge.

Una soluzione ermeneutica, che intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe, dunque, di aggirare quelle prescrizioni che, invece, impongono il possesso dei requisiti in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione (Consiglio di Stato, sezione V, 28 settembre 2011, n. 5406).

QUALIFICAZIONE PER SCORPORABILE DI VALORE SUPERIORE A 150.000 E SUBAPPALTO (84)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2019

L’art. 109, comma 2, DPR 207/2010 recita: “Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.”. I limiti di cui all’art. 108, comma 3, sono pari a 150.000 euro ed il valore dello opere scorporabili dell’appalto in discussione è pari a 155.000 euro.

Lo stesso art. 109 citato prevede che laddove l’impresa partecipante alla gara abbia la qualificazione per l’opera prevalente, ma non per quella specializzata debba ricorrere al subappalto con ditta in possesso della qualificazione richiesta nel limite del 30% dell’importo.

L’altra possibile soluzione è quella di costituire un A.T.I. con una società in possesso della qualificazione per le opere scorporabili.

La soluzione indicata dall’art. 90 DPR 207/2010 riguarda solamente lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Nel bando invece si opera una illegittima commistione tra i due criteri, consentendo prima il ricorso al subappalto e poi per l’importo residuo, inevitabilmente inferiore a 150.000 euro si dà la possibilità di esecuzione al possessore della qualificazione per l’opera principale laddove possegga i requisiti semplificati di cui al citato art. 90.

La soglia delle opere scorporabile necessaria per stabilire a quale dei due criteri si debba ricorrere per valutare la qualificazione tecnica dipende dall’importo riportato nel bando per le stesse.

Nel caso in esame, trattandosi di un importo superiore alla soglia di cui all’art. 108, comma 3, DPR 207/2010, era necessario ricorrere al subappalto all’associazione temporanea con altra impresa.

Il bando stesso è contraddittorio al punto C1 in quanto da un lato afferma che: “Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’art 92 del DPR 207/2010, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella Categoria prevalente (OG1) per classifica adeguata alla realizzazione dei lavori di cui trattasi (così come indicati nella suddetta tabella), nonché il possesso di adeguata qualificazione (attestazione SOA), relativamente alla categoria scorporabile SIOS (OS32), e prevista a qualificazione obbligatoria, almeno per la percentuale non affidata/affidabile in subappalto al fine del rispetto dei limiti di cui all’art 105, commi 2 e 5, del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che in caso di subappalto, nei limiti del 30% dell’importo della categoria OS32, il concorrente potrà qualificarsi per la parte restante mediante possesso dei requisiti ex art 90 del DPR 207/2010 e in tal caso, fermo restando tutto quanto sopra, i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; pertanto, in tal caso, il concorrente dovrà essere qualificato per la categoria OG1, tramite regolare attestazione SOA in classifica II.”; dall’altro immediatamente dopo: “l’operatore economico NON in possesso dei requisiti inerenti la cat. OS32 non potrà affidare totalmente in subappalto le lavorazioni di detta categoria (in quanto eccederebbe il limite max del 30% dell’importo della categoria) e pertanto – almeno per la parte non subappaltabile – dovrà partecipare in forma di costituito/costituendo raggruppamento.”.

Il ricorso alla qualificazione semplificata che prescinde dall’attestazione SOA può essere utilizzata solo per lavori di importo non superiore a 150.000 euro, ma il valore di riferimento è l’importo presente nel bando che non può essere ridotto con l’utilizzazione prima della facoltà del subappalto per essere portato sotto soglia e poi con i requisiti semplificati previsti dall’art. 90.

La previsione in tal senso del bando è illegittima così come sono illegittimi gli atti della Commissione di gara di ammissione alla gara e di successiva aggiudicazione”.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA - LAVORI ANALOGHI – LASSO DI TEMPO DA CONSIDERARE (84.4.B – 216.14)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2018

L’art. 8 della lettera d’invito, nell’indicare il contenuto del “plico – B – documentazione amministrativa”, alla lett. a), testualmente richiede la “Attestazione (in originale o copia autenticata), rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 5/10/2010, n. 207, regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le categorie di lavorazione e le classifiche d’importo devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Considerato l’importo dei lavori, è ammesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, l’attestato di buon esito di lavori analoghi per importo pari a quello a base d’asta”.

La lex di gara, dunque, non indica il lasso di riferimento temporale dei servizi analoghi.

La lacuna va colmata con la normativa primaria: ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, “… il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione”.

(…) È ben vero che la lettera d’invito richiama l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e che quest’ultimo fa riferimento al quinquennio antecedente l’indizione della gara; tuttavia, come correttamente osservato dalla Difesa della controinteressata, il rinvio deve intendersi limitato alla facoltà prevista dal ridetto art. 90 di dimostrare - nel caso di appalti di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro (come nel caso di specie) – il possesso del requisito mediante l’attestazione di aver eseguito con buon esito lavori analoghi per importo pari o superiore a quello posto a base di gara.

Tale conclusione emerge dal chiaro tenore letterale della lettera d’invito che esplicitamente richiama l’art. 90 al solo fine di ammettere “…l’attestato di buon esito di lavori analoghi per importo pari a quello a base d’asta”, “Considerato l’importo dei lavori…”.

A ciò aggiungasi che, essendo l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, l’antinomia normativa fra quest’ultimo (che prevede il quinquennio) e l’innanzi indicato art. dell’art. 84, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 (che prevede il decennio) va risolta a favore della normativa primaria in ragione del criterio di gerarchia delle fonti.

Alla luce di quanto fin qui osservato, in definitiva, deve ritenersi che la lettera d’invito richiede lo svolgimento di servizi analoghi nel decennio antecedente l’indizione della gara e, pertanto, la censura è infondata, avendo l’aggiudicataria dimostrato il possesso del requisito richiesto.

QUALIFICAZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150.000 EURO - LAVORAZIONE SCORPORABILE NON SUPERSPECIALISTICA - QUALFICAZIONE EX ART. 90 D.P.R. 207/2010

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2018

Occorre premettere che le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si suddividono in due gruppi: (i) specializzate, generalmente con l’acronimo OG e in alcuni casi OS (v. allegato A al DPR 207/2010; art. 12 comma 2-b del DL 47/2014); (ii) superspecializzate, generalmente con l’acronimo OS, oltre a OG11 (v. DM 248/2016; art. 89 comma 11 del Dlgs. 50/2016; art. 12 comma 1 del DL 47/2014).

Al di sopra della soglia di € 150.000 (v. art. 108 comma 3 del DPR 207/2010) le categorie superspecializzate esigono l’attestazione SOA in capo all’appaltatore, e il subappalto non può superare il 30% dell’importo (v. art. 105 comma 5 del Dlgs. 50/2016). Per le categorie specializzate, invece, la qualificazione può essere sostituita dal subappalto, purché l’importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella classifica della categoria prevalente (v. art. 12 comma 2-b del DL 47/2014; art. 92 comma 1 del DPR 207/2010).

Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l’attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate).

Si deve ritenere che della medesima disciplina di favore possano beneficiare a maggior ragione le categorie specializzate. Non sarebbe infatti ragionevole ipotizzare che, da sopra soglia a sotto soglia, l’ordinamento preveda un salto tra il massimo rigore e la massima semplificazione proprio per le categorie superspecializzate, che sono quelle più bisognose di controlli a causa della rilevante complessità tecnica, e mantenga invece fermi in posizione intermedia i requisiti delle categorie specializzate, che hanno un grado di complessità tecnica inferiore.

Un indizio formale in questo senso è contenuto nella parte finale dell’art. 12 comma 2-b del DL 47/2014, che, pur essendo riferito alle categorie specializzate, dichiara applicabile l’art. 92 comma 7 del DPR 207/2010, relativo alle categorie superspecializzate. La norma non è formulata in modo del tutto chiaro, perché contiene anche un riferimento al comma 1 dell’art. 12 del DL 47/2014, riguardante le categorie superspecializzate. Tuttavia, non sarebbe utile precisare che l’art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 si applica alle categorie superspecializzate, trattandosi appunto di una norma scritta per tali categorie. Si deve invece ritenere che per il legislatore questa norma rappresenti uno strumento di carattere generale per superare le rigidità della qualificazione quando i lavori rimangano sotto soglia.

Non vi sono argomenti sistematici che contraddicano questa ricostruzione. È vero che per le categorie specializzate l’attestazione SOA può essere sostituita, sopra e sotto soglia, dal subappalto delle lavorazioni, ma di questa facoltà non si può fare un perno interpretativo per sostenere che i requisiti semplificati di capacità tecnica pareggerebbero per le categorie superspecializzate la funzione del subappalto nelle categorie specializzate. Da un lato, infatti, il subappalto è principalmente un aggravio per i singoli concorrenti, sia in termini organizzativi sia per la sottrazione di una parte del fatturato della gara, e dunque non può essere considerato equivalente alla facoltà di sfruttare da soli la capacità tecnica maturata in proprio. Dall’altro, non vi è alcun interesse pubblico a favorire, sotto soglia, le imprese che lavorano nelle categorie superspecializzate rispetto a quelle che lavorano nelle categorie specializzate.

Occorre precisare che la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto (in questo senso sembra chiaro l’art. 12 comma 2-b del DL 47/2014).

LAVORI ANALOGHI - APPALTI INFERIORI A € 150.000 - VALUTAZIONE PA

ANAC DELIBERA 2018

Per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all’importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 del dPR 207/2010; ciò con riferimento alle singole lavorazioni e anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l’obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l’art. 90 del dPR 207/2010 e l’eventuale interpretazione del bando nel senso di impedire l’applicazione della norma citata ne determinerebbe la nullità per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione (TAR Toscana, Sez. I, 9 maggio 2013, n. 739; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017).

Spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti, con particolare riferimento al rapporto di analogia che deve intercorrere tra i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente e i lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a) del dPR 2017/2010 e nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da …. – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di demolizione e ricostruzione tribuna est ed adeguamenti strutturali ed impiantistici dello stadio Del Duca – Opere di completamento - Importo a base d’asta: euro 633.000,00 - S.A.: Comune di …..

LAVORI ANALOGHI - RICHIESTA COMPETENZE PER LAVORAZIONI SPECIALISTICHE - LEGITTIMA

ANAC DELIBERA 2018

Per gli appalti di importo inferiore ai 150.000 euro, “in caso di qualificazione in gara, spetta alla stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall’impresa nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, sulla base di un riscontro concreto ed oggettivo che tenga conto della specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica”. Per quanto concerne il rapporto di analogia tra lavori eseguiti e lavori da eseguire di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, l’Autorità ha chiarito che “tale analogia da intendere come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, il cui accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante cui spetta di valutare “la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara” (Parere di precontenzioso n. 8 del 16 gennaio 2014).

Nel caso di specie, l’ente committente ha richiesto una particolare competenza in materia di strutture antincendio e l’esecuzione di lavorazioni specialistiche atte a garantire la sicurezza, con caratteristiche dettate dalla normativa comunitaria di settore, non ritenendo adeguate le esperienze in materia di carpenteria generale offerte dall’impresa. La valutazione non può ritenersi irragionevole in quanto motivata da una logica esigenza di maggiore affidabilità dovuta alla natura delle opere richieste.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da …………. S.a.s./ Comune di ………... Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di interventi di adeguamento antincendio nel plesso scolastico “G. Rodari” di ……….(…..). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 45.180,17 euro.

Prec. 357/17/L

QUALIFICAZIONE SOA – CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE – REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVO E PARTECIPAZIONE

ANAC DELIBERA 2017

Qualora i lavori oggetto di affidamento risultano di importo superiore ai 150.000 euro, l’attestazione di qualificazione SOA in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 d.p.r. 207/2010.

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Unione Terre di Castelli -Procedura aperta per l’affidamento, per conto del Comune di Spilamberto, dei lavori di riqualificazione del complesso immobiliare di Via Santa Maria (ex ospedale di S. Maria e Chiesa di S. Maria degli Angioli) – porzione di fabbricato di proprietà comunale. Importo a base di gara euro: 285.740,63. S.A.: Unione Terre di Castelli C.U.C.

SOA - LAVORI ANALOGHI - CATEGORIA DI VALORE PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

TAR BASILICATA SENTENZA 2017

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 11, e 216, comma 15, D.Lg.vo n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale deve essere definito l’elenco delle opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12 D.L. n. 47/2014 conv. nella L. n. 80/2014”, il quale: al comma 1 individua i lavori “di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”, comprendendo anche quelli della categoria OG11, di cui è causa, ed alla lett. b) del comma 2 statuisce che, se tali lavori sono superiori al 15% dell’importo totale dell’appalto, sono subappaltabili entro il limite massimo del 30%, facendo però salva l’applicazione dell’art. 92, comma 7, DPR n. 207/2010, il quale stabilisce che il concorrente, non in possesso della qualificazione nei citati lavori, “deve possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente”, puntualizzando che, il bando di gara, se prevede le suindicate lavorazioni “di importo non superiore a 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento” dell’importo totale dell’appalto, deve indicare “per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90” del DPR n. 207/2010.

Quest’ultima norma, inserita nel Capo III (artt. 76-91) relativo ai requisiti di qualificazione che devono essere accertati dalle SOA, al comma 1, statuisce che “gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica”; specificando espressamente che “nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti”.

Dal sopra descritto combinato disposto di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), D.L. n. 47/2014 conv. nella L. n. 80/2014 ed agli artt. 92, comma 7, e 90, comma 1, DPR n. 207/2010 si desume che un’impresa edile può eseguire lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se è in possesso della attestazione SOA per lavori analoghi, che risulta sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti della diversa categoria di valore pari o inferiore a 150.000 euro (con riferimento a tale fattispecie, cfr. pure il parere precontenzioso ANAC n. 13 del 29.7.2014).

RICHIESTA REQUISITI E RELATIVA COMPROVA - CONSULTAZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA

ANAC DELIBERA 2015

L’Albo delle imprese di fiducia dell’IACP di B è stato istituito con delibera del C.d.A. n. 97 del 17.3.2006 (pubblicato sulla G.U.R.S.0 del 7.4.2006) ed è stato successivamente aggiornato negli anni, da ultimo nell’anno 2012, con riferimento all’elenco utilizzato per le procedure svolte nell’anno 2013, come da elenchi pubblicati sul profilo di committente dell’Ente.

Sia il regolamento che l’elenco predisposto, approvato e pubblicato dall’Ente non riportano alcuna indicazione circa l’iscrizione delle imprese per categoria di specializzazione e, per ciascuna categoria, per classe di importo, in conformita' all’allegato A ed all’art. 61, comma 4 del d.p.r. n. 207/2010 per le imprese in possesso di attestazione SOA ed in conformita' all’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. ed all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 per gli operatori economici non muniti di attestazione SOA.

Non si comprende, pertanto, quale criterio possa essere stato utilizzato dall’Ente per individuare le imprese da invitare alle procedure in relazione alla categoria/specializzazione di lavoro posseduta dall’impresa ed oggetto del cottimo. L’elenco pubblicato riporta, infatti, una mera elencazione delle imprese contenente, per ciascuna, la denominazione, la sede legale ed il numero di iscrizione.

Quindi, per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve richiedere, oltre al possesso dei requisiti d’ordine generale cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m., documentati mediante dichiarazione sostitutiva e verificati secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 48 del d.l.gs. n. 163/2006 e s.m. E’ fatta salva la possibilita' di consultazione dell’Albo delle imprese di fiducia costituito dalla Stazione appaltante nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m..

OGGETTO: fascicolo 365/2014 1) Lavori urgenti di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare potenziale pericolo per la pubblica incolumita' delle palazzine site nel Comune di Motta d’Affermo (ME) 2) Lavori di messa in sicurezza delle pensiline, cornicioni, parapetti e balconi delle palazzine “A-B” site in via Quasimodo del Comune di Brolo (ME). Esponente: Impresa A. Stazione appaltante: IACP di B

APPALTI LLPP INFERIORI A 150000 EURO - REQUISITI

ANAC PARERE 2015

Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, d.p.r. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (parere di precontenzioso n. 13 del 29.07.2014).

Legittimo il bando di gara che prevede come facoltativo il possesso dell’attestazione SOA in alternativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 90, d.p.r. 207/2010.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da A.. di A. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori concernenti il complesso scolastico ex Verga – Bonifica manufatti contenenti amianto – Importo a base di gara: euro 139.249,50 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – S.A.: Comune di B. (NO)

MEZZI DI PROVA PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI

ANAC PARERE 2014

In un appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nell’ambito della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, cosi' come indicati dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, ai fini della dimostrazione del requisito del costo per il personale dipendente non inferiore al 15%, rientrano le dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o modello unico) e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi. Il modello unico non puo' essere supplito dal modello di reddito X. (elaboratore della contabilita' della ditta), in quanto documento interno di contabilita'.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – “Lavori cimiteriali necessari alle singole tumulazioni e per la manutenzione ordinaria, pulizia e assistenza ai funerali — Piantumazione stagionale essenze decorative, falcio lato strade e pertinenze comunali, interventi urgenti immediati entro 15 min., lavori e interventi con reperibilita' 24/24 ore nel territorio del Comune di A. — Biennio 2014-2015". Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base di gara: euro 126.452,79 – S.A. Comune di A..

Art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti

REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

AVCP PARERE 2014

Con riferimento a lavori di importo inferiore a 150.000 euro, tra i requisiti di ordine tecnico - organizzativo, l’art. 28 del d.P. R. n. 34/2000, (oggi trasfuso nell’art. 90 del d. P.R. n. 207/2010) richiede l’esecuzione diretta di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un “importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare”. Al riguardo, tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, è indispensabile il rapporto di analogia da intendersi “.. come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri”, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti, esclusivamente entro i limiti della ragionevolezza (cfr. AVCP Deliberazione n. 165 del 2003).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (OR) – “Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per adeguamento e messa a norma campo sportivo” – Data di pubblicazione del bando: 29.3.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 74.000,00 – S.A.: Comune di A. (OR).

Art. 90, D.P.R. n. 207/2010 – requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00euro. Esclusione dell’O.E. per mancata dimostrazione

APPALTO INFERIORE A 150.000 EURO - SUBAPPALTO DI CATEGORIE SECONDARIE

AVCP PARERE 2014

Negli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l’art. 90 del d. P. R. n. 207/2010 consente la partecipazione degli operatori economici che dimostrino, tra l’altro, di aver eseguito nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando “lavori analoghi” per un importo corrispondente a quello dell’appalto da aggiudicare. Per detti appalti si impone il possesso di una professionalita' qualificata che si traduce in rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, valutabile dalla stazione appaltante sotto il profilo della “minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria ad accertare la coerenza tecnica che da' titolo per la partecipazione alla gara” (cfr. antecedente al Codice degli appalti- AVCP deliberazione 11 giugno 2003 n. 165).

Nelle gare di importo inferiore a 150.000 euro, le lavorazioni riconducibili alle categorie rientranti nella previsione generale dell’art. 109, comma 2 del d. P. R. 207/2010 (e sottratte all’elenco delle categorie di cui all’ art. 118, comma 2 e all’art. 37, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, queste, subappaltabili solo nei limiti percentuali prescritti dall’art. 170, comma 1 del Regolamento), possono essere interamente subappaltate ad imprese qualificate per la loro esecuzione (cfr. AVCP parere 10 ottobre 2012 n. 165; Id., parere 16 maggio 2012 n. 79; Id., parere 15 gennaio 2009 n. 1). Conseguentemente, è illegittimo un bando di gara laddove limiti alla misura massima del 30% la facolta' di subappalto delle opere riconducibili ad una categoria secondaria e scorporabile.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. Appalti s.r.l. – “Lavori urgenti di manutenzione della strada provinciale n. 335 ex s.s. n. 265 dei Ponti della Valle tratti dal km 16+300 al km 17+00 e dal km 20+200 al km 20+500 nel territorio comunale di Valle di Maddaloni” – Importo a base d’asta di euro 107.815,35 – S.A.: Provincia di B.

Appalto di importo inferiore a 150.000 euro – artt. 90, 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – subappalto di categorie secondarie.

AVVALIMENTO OG11 E QUALIFICAZIONE IMPRESA

AVCP PARERE 2013

Nel caso di specie, la mancata produzione dell’attestato SOA della ditta ausiliaria riguarda una Categoria cd. superspecializzata (OG11-impianti tecnologici), in quanto elencata nell’art. 107 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, di importo inferiore ad euro 150.000 ma singolarmente superiore al 15% dell’importo complessivo dell’opera (euro 63.338,25=28,51% del totale). La Categoria prevalente è invece la OG1 (€ 158.825,00). Ne deriva che ai sensi dell’art. 92 comma 7 del Regolamento, trattandosi di lavorazione superspecialistica di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori ma inferiore ai 150.000 euro, il concorrente puo' dimostrare i requisiti secondo quanto previsto dall’art. 90 del Regolamento medesimo.

Ne deriva che la mancata aggiudicazione in favore della ditta risultata prima in graduatoria diventa illegittima se fondata unicamente sulla dedotta assenza dell’attestato SOA nella Categoria OG11, posto che tale certificazione non è necessaria ai fini della qualificazione nelle ipotesi previste dal richiamato art. 92 comma 7 del Regolamento.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla societa' A Costruzioni sas di A L. e dal Comune di B di C (CS) – “Procedura aperta per l’affidamento in appalto di lavori di PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Ob. Op. – Titolo Integrazioni Ristrutturazione, Riqualificazione e Ampliamento di un Edificio Comunale da destinarsi a Centro per l’Accoglienza degli Immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione internazionale e protetti umanitari” - Importo a base d’asta € 232.163,20 – S.A.: Comune di B di C (CS)

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI SOTTO I 150,000 EURO - DUPLICE MODALITA'

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7°, lett. n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 22330/13/AGC/PREC), avanzata dalla Società A RESTAURO OPERE D’ARTE s.r.l. - “Lavori di restauro affreschi, tele, ancona dorata, parti lapidee della Basilica di Santa Maria in B – Cappelle 6 e 9”.- Importo a base d’asta di euro 109.800,00 - Comune di C (BG)

E’ di tutta evidenza che la suddetta previsione di gara non impone - al fine di documentare i requisiti di qualificazione - il possesso dell’attestazione SOA, contemplandone solo la possibilità “alternativa”: ciò, in perfetta coerenza rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 40 D.lgs n. 163/2006 e art. 60 del Reg. DPR 207/2010 - che rendono obbligatoria l’attestazione solo per gli appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro - oltre che in ossequio alle norme di cui all’art. 90 DPR 207/2010 ed all’art. 10 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (in materia di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che riguardano – appunto – i requisiti richiesti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL CESSIONARIO - UTILIZZO DEI REQUISITI DEL CEDENTE

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A – “Opere di imperiosa urgenza da effettuare nei tre plessi scolastici dell'istituto comprensivo B” - Importo a base di gara € 46.547,95 – S.A.: Comune di A

In caso di cessione di azienda (o di trasformazione) il cessionario ben potra' spendere nella gara il requisito di capacita' tecnico-professionale maturata dall’azienda del cedente.

Conseguentemente, posto che i requisiti posseduti dalla societa' cedente sono compresi nella cessione perche' connessi all’attivita' propria del ramo ceduto, e tra i suddetti requisiti vanno sicuramente annoverati quelli di ordine tecnico-organizzativo quale è il requisito dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve ritenersi che nel caso di specie la societa' cessionaria integra il requisito previsto dall’art. 90 co. 1 lett. a) D.P.R. cit., solo se dimostra, attraverso l’esperienza del cedente, e – quindi direttamente – i lavori analoghi cui fa riferimento la norma.

LA QUALIFICAZIONE PER LAVORAZIONI SCORPORABILI DI VALORE INFERIORE A 150.000 VA EFFETTUATA A MEZZO SOA SE APPALTO E' COMPLESSIVAMENTE DI VALORE SUPERIORE A 150.000

AVCP PARERE 2012

L’equivoco nel quale è caduta la stazione appaltante sta nell’avere ritenuto applicabile l’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 (attuale art. 90 D.P.R. 207/2010), in considerazione del solo importo dei lavori rientranti nella categoria OS33, laddove, invece, come piu' volte ribadito da questa Autorita', il mancato possesso dell’attestazione SOA e la conseguente possibilita' di partecipare agli appalti di lavori pubblici qualora in possesso di determinati requisiti da dichiarare in sede di domanda di partecipazione o di offerta (e non successivamente), sussiste esclusivamente nei casi in cui sia l’importo dei lavori, e non l’importo dei lavori nella singola categoria, ad essere pari o inferiore a 150.000 euro.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Raddusa – “Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in Contrada San Nicolo’ nel Comune di Raddusa ” – Importo a base di gara euro 366.115,70 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - S.A.: Comune di Raddusa (CT)

Artt. 92, 107 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 (gia' artt.95, 72 e 74 D.P.R. n.554/1999) – Requisiti del concorrente, subappalto di categorie scorporabili ed esercizio del potere di cui all’art.46 del D.Lgs. n.163/2006.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - ATI VERTICALE

AVCP PARERE 2012

Nel raggruppamento di tipo verticale i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori riconducibili alla categoria prevalente, mentre, per i lavori scorporati, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria scorporabile e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Cio' significa che la mandante del raggruppamento, chiamata ad eseguire le lavorazioni nella categoria scorporabile di importo inferiore ai 150.000, ben poteva partecipare alla gara de qua in forza dell'articolo articolo 90 D.P.R. n. 207/2010 (art. 28 D.P.R. 34/2000).

Tale conclusione si giustifica anche alla luce di una interpretazione dell'art. 90 D.P.R. 207/2010 (art. 28 D.P.R. 34/2000) in senso "comunitariamente orientato" e rivolto a rispettare il principio generale della massima partecipazione alle selezioni per l'affidamento di appalti pubblici, tenuto conto altresi' della circostanza che l'amministrazione, attraverso il deposito dell'equipollente certificazione, non viene a trovarsi in una posizione di rischio circa l'eventuale affidamento dell'appalto ad un soggetto professionalmente inadeguato, potendo pur sempre verificare la veridicita' del contenuto di quanto attestato dalla concorrente. (TAR Toscana, Firenze, sentenza del 15 gennaio 2007 n. 12).

In ultimo si richiama la Determinazione 18 luglio 2011, n. 15/2001 dell'Autorita' nella parte in cui chiarisce che "qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore ai 150.000 euro, le imprese che assumono l'esecuzione di dette lavorazioni, nel caso in cui non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all'importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti e dimostrare di avere la disponibilita' di adeguata attrezzatura".

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' A. S.p.A. – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza e caratterizzazione sull’area dell’ex inceneritore SASPI – Area Vasta B. – P.O. 2007-2013 – Asse II – Linea intervento 2.5 – Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”– Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Data di pubblicazione del bando: 13.12.2011 – Importo a base d’asta: euro 379.618,13 – S.A.: Comune di B..

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI DI LLPP SOPRA I 150.000 EURO

AVCP PARERE 2011

L’art. 28 del D.P.R. 34/2000 trova applicazione esclusivamente per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, mentre nel caso di specie l’importo complessivo dell’appalto è di € 169.980,00. Cio' significa che l’impresa non avrebbe potuto dichiarare il possesso dei requisiti di cui al citato art. 28 e cio' a prescindere dall’importo dei lavori di cui alla categoria OG3, che nel caso di specie, a fronte di un importo complessivo di 169.980,00 Euro, è prevedibilmente inferiore ai 150.000,00 Euro.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle strade, reti e sottoservizi di proprieta' e/o interesse del Comune di A. – Anno 2011 - Importo a base d’asta € 169.980,00 (Iva esclusa) - S.A.: Comune di A. (NA).

APPALTO INFERIORE A 150.000 EURO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

Negli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve effettuare, con verifica concreta e puntuale, la valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare.

Sebbene la predetta valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare, sia rimessa alla discrezionalita' della stessa stazione appaltante, si deve tener conto che non è sufficiente compiere un riscontro fra la categoria di iscrizione SOA posseduta e quella richiesta in appalto, dovendo la S.A. effettuare una puntuale e concreta verifica sul possesso, in capo al concorrente, dell’esperienza pregressa.

Nei casi in esame, l’esclusione dell’impresa istante effettuata unicamente in base al riscontro fra la categoria posseduta dal concorrente e quella richiesta in appalto non è conforme ai disposti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. P.R. 34/2000, disposizione che deve essere interpretata, a parere di questa Autorita', nel senso che i lavori eseguiti dal concorrente devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l – lavori per la manutenzione delle caditoie stradali e relativi scarichi, da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 32.000,00. S.A. Comune di P..

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l. – lavori di manutenzione dei viali e risanamento conservativo dei civici cimiteriali da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 38.000,00. S.A. Comune di P..

QUALIFICAZIONE IMPRESE NEGLI APPALTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quinquies, del testo coordinato della legge 109/1994, per i lavori di importo pari o inferiori a 150.000 euro il requisito richiesto per partecipare agli appalti di lavori pubblici, per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, è costituito dalla presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, all’albo camerale; per le imprese non artigiane, i requisiti richiesti sono quelli di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000, nella misura del cinquanta per cento dell’importo in appalto, concernente i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e il comma 1 del citato art. 9 della Legge 109/94, impone comunque il possesso di una professionalita' qualificata, che è stata definita dall’Autorita' (deliberazione n. 165/2003), come un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare: “analogia intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.” Detta analogia va valutata dalla Stazione Appaltante. Relativamente all’attivita' per la quale l’impresa istante è iscritta nell’Albo Artigiani, riconducibile alle lavorazioni della categoria OG1, di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000, si precisa che la relativa declaratoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Pertanto, l’attivita' edile esercitata dall’impresa in qualita' di impresa artigiana, in analogia con quanto avviene relativamente alle lavorazioni da appaltare, avrebbe dovuto essere soggetta a previa specifica verifica da parte della stazione appaltante.

Stante quanto sopra rilevato, tenuto conto che si verte in una procedura di cottimo, si ritiene che la S.A. avrebbe dovuto, prima di procedere all’esclusione dell’impresa, accertare la effettiva capacita' della stessa, mediante la richiesta dei certificati di esecuzione lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla F. C. – lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nella casa di riposo per anziani “ D. L. R.”. S.A. Comune di M..

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - LAVORI ANALOGHI

CGA SICILIA SENTENZA 2008

In un appalto per l’affidamento di lavori pubblici e’ legittima la previsione del bando di gara che richieda che, per le imprese sprovviste di SOA e di iscrizione ultrabiennale agli albi e registri di cui al cit. art. 8, comma 11- quinquies, lett. a) e b), i requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 34/2000 siano "riferiti a lavori analoghi o similari a quelli" da appaltare, come infatti si legge nel punto 11 del bando della gara di cui si sta trattando.

Al di fuori dei casi di formali condizioni di qualificazione costituite dalla SOA o dalle suddette iscrizioni, il significato della previsione della lett. c) del teste' citato comma 11-quinquies dell’art. 8 è quello di imporre la verifica in concreto dell’esperienza del singolo concorrente.

Se è vero che, in difetto di ulteriori e piu' specifiche previsioni del bando di gara, la norma da ultimo ricordata non pone limiti di oggetto al rilievo dei lavori che il concorrente abbia eseguito direttamente nell’ultimo quinquennio ex art. 28 cit., del tutto logica e razionale risulta tuttavia l’ulteriore specificazione, discrezionalmente introdotta nel bando di gara dalla stazione appaltante, secondo cui i lavori che possano addursi a comprova della propria qualificazione debbano essere analoghi o similari a quelli da appaltare. Siffatta specificazione, lungi dal violare la legge o il bando-tipo che ne riprende il contenuto, puo' considerarsi una logica e ragionevole modificazione che ben puo' essere introdotta rispetto al bando-tipo, anche ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. Sicilia 2 agosto 2002, n. 7.

IMPRESE NEO COSTITUITE - REQUISITI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Per le imprese di recente costituzione, esistenti da meno di cinque anni, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, bisogna considerare gli anni di effettiva esistenza dell’ impresa.

Pur se limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione, previsti dal bando, devono essere comunque dimostrati dall’ impresa neo costituita; pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività. Ne consegue che l’impresa in grado di dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l’articolo 28 del DPR 34/00 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di partecipazione ivi previsti, di rapportare l’entità di alcun requisito alla media del quinquennio.

Una eventuale esclusione si porrebbe, infatti, in violazione del principio di libera concorrenza e comporterebbe una restrizione della stessa, contraria ad ogni principio generale di libera partecipazione al mercato degli appalti.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, corna 7, lettera n)del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa I. Costruzioni S.r.l. Lavori di rifacimento servizi igienici al piano terreno del’edificio scolastico adibito a scuola elementare comunale. SA. Comune di B.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO

AVCP PARERE 2007

Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro è necessario il possesso di una professionalità qualificata, da dimostrarsi ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, in relazione alle lavorazioni dedotte in appalto.

Si precisa che l’impresa priva dei requisiti di cui all’articolo 28 del d. P.R. 34/2000, in relazione alle lavorazioni scorporabili, deve aver indicato, in sede di gara, l’intenzione di voler subappaltare dette lavorazioni, eseguibili da soggetti in possesso della specifica qualificazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dal Comune di T. – lavori di ristrutturazione di via M. I.

DICHIARAZIONI INCOMPLETE - ESCLUSIONE GARA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

L’ incompletezza della documentazione presentata da una ricorrente in sede di presentazione della domanda non rientra nella fattispecie di falsa dichiarazione, bensì nell’impossibilità per la stessa di essere ammessa alla gara per la mancanza di un documento essenziale.

Nella fattispecie in esame la ricorrente aveva omesso la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti che doveva essere conforme al bando; tale omissione doveva essere ravvisata in sede di valutazione di ammissibilità dell’offerta, con conseguente esclusione della ricorrente alla gara.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Ai fini della partecipazione agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro è necessaria e sufficiente la dimostrazione del possesso di una professionalità qualificata che la S.A. deve valutare, di volta in volta, sulla base di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto.

Detta verifica non può limitarsi al riscontro pedissequo fra la categoria richiesta dal bando e quella posseduta dal concorrente, dovendosi far riferimento a riscontri oggettivi fra l’esperienza specifica pregressa ed i lavori dedotti in appalto.

L’esclusione dell’impresa dal cottimo fiduciario in esame, basata unicamente sul riscontro fra la categoria di iscrizione SOA posseduta e quella richiesta dall’invito, non è conforme all’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, dovendo la stazione appaltante effettuare una puntuale e concreta verifica sul possesso, in capo al concorrente, dei requisiti prescritti per l’appalto di che trattasi.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.r.l.– cottimo fiduciario per l’esecuzione dei lavori di miglioramento statico e realizzazione tensostruttura per attività fisiche in II circolo didattico in P. S.A. Comune di P.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - REQUISITI

AVCP PARERE 2007

In un appalto di importo inferiore a 150.000 euro, giustamente la Pubblica amministrazione ha disposto la verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

In applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 48 comma 1, correttamente la S.A., ha disposto l’esclusione dell’impresa che a comprova il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, non ha presentato alcuna documentazione di comprova.

Nella valutazione dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, si precisa che il concorrente deve dimostrare di aver fatturato lavori per un importo non inferiore all’importo a base d’asta, così come indicato nel bando di gara.

Ne consegue che l’impresa istante avrebbe dovuto dimostrare l’esperienza pregressa in lavori attraverso l’importo dei lavori fatturati nel quinquennio, per un importo almeno pari a quello posto a base d’asta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla F. s.r.l. – lavori di realizzazione marciapiede di via C., tratto compreso tra via M. e via C. . S.A. Comune di R., Direzione II.

QUALIFICAZIONE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AI 150.000 EURO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Si fa presente che negli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese si qualificano ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

Per determinate attività ed in base a specifica normativa di settore, per l’esecuzione delle attività dedotte in appalto è necessario il possesso di specifici requisiti.

Relativamente alle attività di bonifica, l’articolo 212, comma 5, del d. Lgs. n. 152/2006 dispone che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito sia per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, sia per l’espletamento delle attività di bonifica dei siti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l. – lavori di bonifica di siti degradati per abbandono essenzialmente di rifiuti inerti di demolizione o di beni ingombranti dismessi. S.A. Comune di C. del C.

QUALIFICAZIONE SENZA SOA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, per la dimostrazione del requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000 – importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare - occorre far rinvio a quanto prescritto dall’articolo 18, comma 14, del medesimo decreto. Detta norma prevede che i lavori pregressi possono essere dimostrati dall’impresa anche usufruendo dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico. In tal caso, la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi.

L’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme alle norme la revoca dell’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa istante, per non aver la stessa dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d. P.R. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal F. s.r.l. – lavori di completamento della casa comunale. 2° lotto. S.A. Comune di B.

QUALIFICAZIONE LAVORI INFERIORE 150.000

ITALIA DELIBERAZIONE 2007

E’ conforme l’esclusione dell’impresa istante dall’appalto di che trattasi, per non aver dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla FIN. APPALTI s.r.l. - lavori di sistemazione del cortile scuole elementari per creazione di uno spazio sportivo attrezzato polivalente. S.A. Comune di Solarussa.

QUALIFICAZIONE SOA E RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In riferimento alla categoria SOA. La lex specialis poiché la categoria OS25 era quella prevalente e, ai sensi degli artt. 8 e 13 della legge n. 109/94 e dell’art. 95 del d.P.R. n. 554/99, i lavori appartenenti alla categoria prevalente non sono scorporabili e le imprese partecipanti all’ATI devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione relativi alla categoria prevalente. Il bando si limitava, quindi, a consentire che i lavori eseguiti sulle strutture sommerse potessero essere eseguiti da imprese mandanti in Ati, senza però escludere la necessità dell’attestazione SOA. Il giudice di primo grado ha, erroneamente, espressamente attribuito portata “dirimente” all’applicabilità dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2004, anche se non richiamato dal bando. Tuttavia, tale disposizione si applica agli “appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000” e non è questo il caso in esame.

Quantificazione del danno per illegittima aggiudicazione. La giurisprudenza ha anche precisato che il danno derivante ad una impresa dal mancato affidamento di un appalto è quantificabile nella misura dell’utile non conseguito (10 %), solo se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta (come nel caso di specie) è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile, (Cons. Stato, V, 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607). In applicazione di detto principio, il danno risarcibile deve essere ridotto al 5 % dell’importo offerto e corrisponde ad euro 27.727,95 (5 % di euro 544.559,19).

Tale somma deve intendersi già attualizzata e deve essere aumentata, in via equitativa, ad Euro 35.000,00 in considerazione dell’ulteriore danno, consistente nell’incidenza del mancato svolgimento del rapporto con la p.a. sui requisiti di qualificazione e di valutazione, invocabili in successive gare (cfr., sempre, Cons. Stato, VI, 9 novembre 2006 n. 6607); l’aumento è in questo caso particolarmente rilevante, in considerazione della specificità dei lavori (OS25) in questione e della difficoltà di svolgere lavori dello stesso tipo ai fini della formazione di una pregressa esperienza dell’impresa.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Dal combinato disposto dell’art. 24, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 28 del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. si evince che i soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata e che le imprese possono partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (per le quali non è obbligatoria l’attestazione SOA) dimostrando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti dal suddetto art. 28.

Contrasta, pertanto, con le citate disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici l’operato della stazione appaltante che, nei bandi di gara concernenti trattative private, non richiede la dimostrazione da parte delle imprese concorrenti del possesso dei requisiti di cui al citato art. 28 del D. P. R. n. 34/2000 e s. m. e, conseguentemente, aggiudica l’appalto ad imprese prive di detti requisiti.

Oggetto: Procedure di Appalto lavori pubblici relative a:

1. Completamento palestra comunale. Importo lavori €. 24.992,02 (asta pubblica+ trattativa privata);

2. Impianti sportivi di via Fabbricata. Importo lavori €. 80.756,93 (trattativa privata);

3. Captazione e adduzione per alimentare fontane pubbliche. Importo lavori €. 69.135,50 (asta pubblica);

4. Recupero Palazzo Cocchiaro da adibire a centro polivalente di ricerca ed esposizione delle tipicità autoctone. Importo lavori €.383.939,73 (asta pubblica);

5. Ristrutturazione ed adeguamento del civico cimitero. Importo lavori €. 69.242,83 (trattativa privata).

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2003

Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, il successivo art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prevede che le imprese possono partecipare agli appalti “…qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare…”. L’art. 8, comma 1, della legge n. 109/94 impone comunque, qualunque sia l’importo dei lavori da appaltare, il possesso di una professionalità qualificata in capo all’esecutore di lavori pubblici.

A salvaguardia dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori da appaltare, l’Amministrazione comunale ha quindi previsto, come già detto, quale requisito di partecipazione alla gara, in via alternativa:

a) il possesso di attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, senza tuttavia dettare alcuna specifica indicazione di categorie di lavori corrispondenti a quella richiesta (ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori) al punto 3.3. del bando;

b) dichiarazione di avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di lavori similari a quelli da appaltare.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 19/12/2016 - DIMOSTRAZIONE REQUISITO LAVORI ANALOGHI

Nel caso di dimostrazioni di lavori analoghi per un lavoro di importo inferiore a € 150.000, è possibile la dimostrazione degli stessi tramite fatture se non si è in possesso dei CEL? Grazie mille per l'attenzione, distinti saluti.


QUESITO del 14/10/2016 - QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI

esiste ancora l'analogia dei lavori nel nuovo codice degli appalti? (Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003), un'impresa qualificata per l'OG11 può svolgere lavori dove è richiesta l'OS4? e se i lavori OS4 sono di importo superiore a € 150.000 ma inferiori al 10% c'è l'obbligo di possedere la qualifica o si possono indicare interamente subappaltabili?


QUESITO del 16/03/2017 - REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO E REQUISITI DIREZIONE TECNICA

Vorrei sapere se per appalti inferiori a 150.000 €: - per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo rimane valido l'art.90 dpr 207/2010 - per l'apporto del direttore tecnico vale ancora il comma 14 art.18 dpr 34/2000 o ci sono state novità in merito con le linee guida ANAC????


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/09/2022 - SCORPORO CATEGORIA OG2 MINORE 10 % E MINORE 150.000 €

Affidamento di lavori avente ad oggetto categoria OS23. Sono presenti lavori di miglioramento statico su beni culturali cat. OG2 per un importo inferiore sia al 10% che a 150.000 €. E’ necessario scorporare la categoria OG2 (indipendentemente dall’importo e dalla percentuale) o è possibile inserirla in prevalente con facoltà di subappalto? In caso sia necessario lo scorporo la qualificazione in OG2 deve avvenire con art. 90 DPR 207/2010 o con art. 12 DM 154/2017 ? Grazie


QUESITO del 12/04/2022 - QUALIFICAZIONE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE A 150.000 EURO

Per appalti di lavori pubblici di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ai fini della qualificazione si applica l'art. 90 DPR 207/2010 tuttora vigente. Si chiede se i lavori analoghi sono solo quelli eseguiti per committenti pubblici e comprovati con i Certificati di esecuzione lavori rilasciati dal RUP (delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019) oppure si possono valutare lavori analoghi eseguiti per committenti privati, giusta art. 86 del DPR 207/2010?


QUESITO del 11/04/2022 - QUALIFICAZIONE LLPP – APPLICAZIONE ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010 E S.M.I.

In caso di appalto di lavori per un ammontare complessivo a base d’appalto pari o superiore ad € 150.000,00 e data una singola categoria di lavorazione scorporabile (ex art. 3, comma 1, oo-ter), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un importo inferiore ad € 150.000,00, un operatore economico può partecipare alla gara dimostrando per la predetta categoria il possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.? In particolare, si chiede di comprendere se detto regime “semplificato” possa applicarsi anche nel caso in cui la singola categoria scorporabile non integri una S.I.O.S. ex art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. DIREZIONE TECNICA - SOCIALE Il Direttore Ing. M. Cristina Cocciolo


QUESITO del 29/03/2022 - VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DPR 207/2010 PER LAVORI ENTRO GLI € 150.000 + IVA. SUL MEPA

La Stazione Appaltante (SA), per la verifica dell'attestazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non deve compiere alcun controllo in merito se non quello di accertare, mediante accesso al sito ANAC, l'esattezza di tale documentazione. Per quanto concerne invece i lavori o i singoli lotti prestazionali di un'opera più complessa, di importo inferiore agli € 150.000 + IVA, come può l'SA operare altrettanto celermente la verifica del possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010? Sulla piattaforma MEPA ad esempio è presente, nel passaggio n. 4 denominato "inviti dei fornitori", la specifica sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore" nella quale viene evidenziato che, l'operatore economico, può partecipare agli appalti di lavori pubblici per una determinata categoria, entro l'importo di € 150.000 + IVA poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma: è sufficiente effettuare tale verifica su MEPA? In caso contrario, cosa deve di preciso verificare l'SA ed eventualmente tramite quale piattaforma? Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 07/12/2020 - QUALIFICAZIONE EX ART. 90 DPR 207/10 LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A €150.000

Buonasera, la presente per chiedere cortesemente: in un appalto di lavori di importo pari ad €164.000 di cui €130.000 categoria prevalente OG3 ed €34.000 categoria scorporabile OG10 è ammissibile un impresa NON in possesso di SOA ma dei: requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG3 e requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG10? Grazie e cordiali saluti Maura


QUESITO del 15/11/2018 - SUBAPPALTO E QUALIFICAZIONE (COD. QUESITO 407)

Totale lavori 456.064,65 Categoria prevalente OG1 379.850,00 – 83,29% Categoria scorporabile OG11 76.214,65 – 16,71% - categoria D.M. 10.11.2016 n. 248 – subappaltabile al 30% della categoria OG11? è corretto? Come si deve interpretare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 248/2016? Il subappalto del 30% del contratto (di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016) comprende anche il 30% dell’OG11 ( e quindi totale subappaltabile euro 136.819,40) oppure è oltre (e quindi totale subappaltabile euro 159.683,80)? Inoltre in caso di ATI, l’impresa mandante per la Categoria OG11 (di importo inferiore a 150.000 euro) può qualificarsi con i requisiti di lavori analoghi, manodopera ed attrezzatura (ex art. 90 DPR 207/2010) invece che con la SOA. Grazie


QUESITO del 28/04/2018 - LAVORI ANALOGHI (COD. QUESITO 290)

Per un appalto di Euro 173.998,47 con queste categorie: OS18A Euro 81.785,84 Strutture metalliche (ringhiere e manufatti in metallo "non standard" da realizzare in officina) OG1 Euro 55.314,66 Lavori edili e stradali (pavimentazioni strada pedonale) OS32 Euro 18.513,40 Strutture in legno (manufatti "non standard" da realizzare in officina) OG13 Euro 18.384,57 Opere di ingegneria naturalistica (livellamenti di terreno e viminate) e dovendo indicare le categorie/lavorazioni analoghe, si chiede conferma che non esistono categorie/lavorazioni analoghe per la OS18A, OS32 e OG13; mentre per la OG1 le analogie possono essere con le categoria OG2 ed OG3 relativamente a "lavori edilizi e stradali"


QUESITO del 26/04/2018 - QUALIFICAZIONE APPALTO PASSEGGIATA DEI BACI. CUP H47H17000350004 (COD. QUESITO 287)

Si richiede assistenza per l'impostazione della qualificazione dell'appalto, essendo questa di non facile interpretazione. L'importo complessivo dell'appalto è pari a 173.998,47 La CUC Asmecomm ha proposto questa qualificazione. Tra parentesi viene messo quanto invece suggerito da Reg Liguria. Dove non c'è parentesi, i dati Asmecomm e Regione coincidono cat. importo percent. scorporabile qualif. SOA Avvalimento Subappalto obbligo obbligo OS18A 81.785,84 47,00% --- no(si) no(si) no 30% importo categ OG 1 55.314,66 31,79% si no(si) no si 30% importo appalto(100% categ) OS32 18.513,40 10,64% si no(si) no no 30% importo categ(100% categ) OG13 18.384,57 10,57% si no(si) no si 100% importo categ Il subappalto comunque è nel limite del 30% complessivo dell'appalto (quindi l'OE dovrà scegliere cosa vorrà subappaltare senza superare il 30%). L'obbligo di SOA per la OS18A a mio parere scatta solo se l'OE si qualifica per più di 150mila Eur. Per cui se fa ATI e sta sotto, non necessita SOA.


QUESITO del 31/01/2018 - APPALTO MISTO PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE. (COD. QUESITO 191) (59.1 - 59.1BIS)

Dobbiamo realizzare una tettoia in legno lamellare di grandi dimensioni (12x24metri) per l'area sportiva . L’importo complessivo dei lavori è di circa 126.000,00, suddivisi nelle seguenti categorie: - € 92.000,00 rientranti nella categoria l’OS32 (prevalente) - € 34.000,00 nella categoria OG1 (scorporabile). La progettazione definitiva sarà eseguita dai tecnici del Comune. Domanda 1: Possiamo fare un appalto misto progettazione (esecutiva) e realizzazione dei lavori, considerato che la categoria OS32 è superspecialistica, per cui l’elemento tecnologico è prevalente (legno lamellare)? (ved. casi aggiunti con l’articolo 38 del D.lgs. 56/2017 (nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice). Domanda 2: Sempre relativamente allo stesso appalto, possiamo pretendere il possesso obbligatorio della SOA nella categoria OS32? Oppure anche per le opere super specialistiche la SOA può essere richiesta solo se il valore della categoria supera i 150.000euro?


QUESITO del 23/01/2018 - OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI RILASCIARE I CEL (COD. QUESITO 170) (84.4.B)

Vorrei sapere se la Stazione appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare, ai sensi dell'art. 83 del DPR 207/2010, esclusivamente i lavori iniziati ed ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione con la SOA. A tal fine vorrei sapere se sussiste l'obbligo di rilascio dei CEl nei confronti di ditte che non hanno sottoscritto il contratto con una SOA e se si può richiedere copia del contratto con la SOA ai fini della determinazione del periodo temporale di riferimento per l'emissione dei CEL.


QUESITO del 23/11/2017 - QUALIFICAZIONE PER SCORPORABILE INFERIORE AD € 150.000,00 - ART 84 D.LGS. 50/2016 E ARTT 90 E 92 DPR 207/2010 (COD. QUESITO 100)

Appalto di lavori di importo complessivo superiore ad EURO 150.000,00. E' presente una lavorazione scorporabile ( >10% dell'importo dell'appalto) a qualificazione obbligatoria (no SIOS) di importo inferiore ad EURO 150.000.La ditta concorrente, per la suddetta scorporabile, deve qualificarsi con SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010 nel caso: 1) si presenti in ATI verticale e quindi la lavorazione viene assunta da una delle mandanti; 2) si presenti come ditta singola. E se anche la lavorazione prevalente fosse di importo inferiore ad EURO 150.000,00, per detta lavorazione occorre la SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010?


QUESITO del 10/10/2017 - REQUISITI PER ESECUZIONE LAVORI SU BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE (COD. QUESITO 33)

Buon giorno, in relazione all'art. 248, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente), si chiede se: - tale disposizione va rispettata ai soli fini della partecipazione del concorrente alla gara di lavori in questione, oppure se va rispettata anche al fine di rilasciare l'autorizzazione al subappalto per lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, su beni del patrimonio culturale. - nel caso vada rispettata anche ai fini del subappalto… il subappaltatore che eseguirà lavorazioni marginali seppure funzionali all'intervento di restauro nel suo complesso (ad esempio impermeabilizzazione del tetto, realizzazione di massetti in cemento o altro) dovrà necessariamente essere in possesso dell’attestato di buon esito di lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti? Si segnala la difficoltà per le piccole imprese che operano in subappalto per lavori di importo marginale di acquisire l’attestazione suddetta. Si accettano indicazioni e suggerimenti.... Grazie


QUESITO del 17/09/2015 - QUALIFICAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

Riallacciandomi al quesito n. 4564 del 02.09.2015, chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento. L’art. 92, comma 7, ultimo periodo, testualmente recita: “Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedono lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’art. 107, comma 2(ora art. 12, comma 1, L.80/2014), di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al 15 % ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90” Non ho trovato simili previsioni nel caso delle categorie SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e comprese tra il 10 e il 15% dell’importo dei lavori, oppure nel caso delle categorie a qualificazione obbligatoria non superiori a 150.000 ma superiori al 10% dell’importo dei lavori. Ciò implica che per tali casistiche è necessario richiedere l’attestazione SOA per la qualifica corrispondente, trattandosi di appalto complessivamente di importo superiore a € 150.000, oppure ci si può in ogni caso riferire, per i requisiti di qualificazione, all’art. 90 del DPR 207/2010?


QUESITO del 15/08/2013 - AVVALIMENTO - REQUISITI TECNICI

Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito. In Direzione Tecnica è pervenuta una richiesta di autorizzazione al subappalto (controsoffitti e pareti in cartongesso) in favore di una società che è sorta da poco, precisamente l'atto costitutivo è del 20/05/2013. Per tale motivo, la società non possiede i requisiti elencati dall'art. 90 del DPR 207/2010 tranne che (forse) per il possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica. Dato che la società in questione è una srl con tre soci, di cui due sono a loro volta srl, sarebbe possibile per l'operatore economico, in favore del quale si chiede l'autorizzazione al subappalto, servirsi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 DPR 207/2010 eventualmente posseduti dalle due socie srl, facendo presente la recente costituzione? In caso contrario, in assenza dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010, dovrei negare l'autorizzazione al subappalto? Ci sono possibilità per le imprese sorte di recente, come nel caso prospettato,di essere subappaltarici?


QUESITO del 06/06/2013 - QUALIFICAZIONE

Cosa si intende per lavori analoghi riportato nell'art.90 - comma 1 - lettera a) del D.P.R. n.207/2010 ? I lavori eseguiti nel quinquennio precedente, riportato nell'art.90 - comma 1 - lettera b) del D.P.R.207/2010 è sempre riferito a lavori analoghi a quelli da appaltare ?


QUESITO del 12/11/2012 - QUALIFICAZIONE

Un progetto per la realizzazione di lavori stradali per un importo di pari ad € 290.000 prevede lavori appartenenti alla categoria OG3 per € 251.459 (86,71%) e lavori appartenenti alla categoria OG4 per € 38.538 (13,29%). Nel bando di gara vanno indicate sia la OG3 come prevalente che la OG 4 come scorporabile ? In caso affermativo la OG3, pur figurando tra quelle a qualificazione obbligatoria, può essere eseguita da una impresa qualificata per la sola categoria prevalente per l'importo dell'intero appalto (classifica I), in quanto la OG 4 è inferiore ad € 150.000 ?


QUESITO del 02/02/2012 - QUALIFICAZIONE PER UNA SCORPORABILE

Ai fini della qualificazione ex art. 90, dpr 207/2010, l'effettuazione di lavori analoghi poteva essere dimostrata dall'impresa alla stazione appaltante mediante, per es., certificati di esecuzione lavori rilasciati da pubbliche amministrazioni. Dopo la legge 183/2011 di "decertificazione" della p.a., ciò è ancora possibile? o l'impresa deve limitarsi a dichiarare presso quale amministrazione ha eseguito i lavori, così che la stazione appaltante verifichi la veridicità della dichiarazione mediante richiesta agli uffici pubblici competenti? Grazie


QUESITO del 13/12/2011 - QUALIFICAZIONE SOTTO € 150.000,00 - ADEGUATA ATTREZZATURA

E' ammesso, nell'ambito della discrezionalità della stazione appaltante, ai fini dell'applicazione dell'art.90, dpr 207/2010, richiedere che l'adeguata attrezzatura tecnica sia dimostrata non con un semplice elenco delle attrezzature possedute, ma con le modalità indicate all'art. 79, c. 8 dpr 207/2010? grazie


QUESITO del 11/11/2011 - QUALIFICAZIONE NELLE SUPERSPECIALIZZATE

Ai sensi dell’art. 90, D.P.R. 207/2010 per qualificare un’impresa per interventi inferiori a 150.000 euro in os13 è necesario che l’impresa abbia in disponibilità adeguato stabilimento (riferimento art. 79, c. 20) o tale prescrizione è da applicarsi solo in caso di qualificazione tramite SOA? Grazie


QUESITO del 03/08/2011 - QUALIFICAZIONE

Per lavori su beni vincolati inferiori ad €150.000,00 l'art.90 del dpr 207/2010 non prevede più l'obbligo di lavori analoghi con attestato sovrintendenza. Abbiamo compreso correttamente?


QUESITO del 09/12/2010 - CATEGORIE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO - QUALIFICAZIONE SOA

Il nostro Ente deve indire una gara d'appalto di lavori. L'importo complessivo è pari ad euro 760.000,00 di cui 723.500,00 per lavori a base d'asta ed euro 36.500,00 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente è la OG1 classifica II (euro 501.175,00). Le altre categorie sono: la OS21 per euro 143.115,00 e la OG13 per euro 115.710,00. Il quesito é: Per quanto riguarda la categoria 0S21 (sios) a qualificazione obbligatoria e supabbaltabile con il limite del 30%, è corretto chiederne la qualificazione con SOA (come saremmo orientati a fare) oppure, poiché l'importo è inferiore ai 150.000,00 euro, è possibile che il possesso dei requisiti sia dimostrato con l'elenco dei lavori svolti nell'ultimo quinquennio, con i bilanci etc etc (ossia nelle modalità permesse dalla normativa per gli appalti sotto i 150.000,00 euro).


QUESITO del 24/03/2010 - QUALIFICAZIONE LAVORI - ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI RILASCIO

Devo predisporre la gara per l’affidamento della realizzazione di un parco pubblico in una ara verde dell’amministrazione, il cui costo complessivo è di €. 24.897,28 di cui €. 18.580,00 per “verde e arredo urbano” ed €. 6.317,28 per “impianti tecnologici”. Dovendo procedere ad individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ovvero all’affidamento in economia (cottimo fiduciario) previa consultazione di almeno 5 operatori, come da art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006, posso assimilare la categoria prevalente sopra individuata (OS24) con la OS1 (movimento terra) e con la OG3 (strade), stante la non obbligatorietà della qualificazione in quanto importo inferiore a €. 150.000,00?


QUESITO del 27/01/2009 - SUBAPPALTO

sembra pacifico che, per il subappalto nell'ambito delle categorie indicate nel bando come scorporate, il subappaltatore debba sempre possedere la qualificazione soa,in quanto il riferimento va all'importo totale dei lavori e non a quello della singola categoria scoporata. ma non ci e' chiaro se cio' valga anche per la categoria prevalente. percio' si formula il seguente quesito. situazione : appalto di importo superiore a 150.000, in cui la categoria prevalente ha importo superiore a 150.000 euro. 1) il subappaltatore che deve eseguire lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, nell'ambito della categoria prevalente, deve possedere la SOA per la categoria prevalente o e' sufficiente che possieda la qualificazione ex art. 28 dpr 554/1999 per potere eseguire detti lavori? 2) e se la categoria prevalente fosse una os 7?


QUESITO del 25/08/2008 - QUALIFICAZIONE

Con la presente si chiede se, per appalti di lavori con importo minore di 150.000 € (fermo restando l'applicabilità dell'art. 28 del DPR 34/2000), la qualificazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia data anche da qualsiasi attestazione SOA per qualsiasi categoria di lavori o invece sia necessaria l'attestazione SOA per la categoria corrispondente ai lavori previsti in appalto. A tal proposito si chiede inoltre di indicare la normativa che chiarisca il concetto sopracitato.


QUESITO del 10/12/2007 - SUBAPPALTO - REQUISITI

1)PUO' UN'ATTESTAZIONE SOA ESSERE VALIDA PER UNA DITTA CHE SI E' TRASFORMATA IN ALTRA MODIFICANDO ANCHE LA P.IVA?; 2)AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE 150.000 CHE REQUISITI POSSO CHIEDERE AD UNA DITTA COSTITUITASI NEL MAGGIO 2007?;


QUESITO del 13/11/2007 - QUALIFICAZIONE

Dovendo predisporre un bando di gara per un appalto di importo complessivo superiore a € 150.000,00 Euro, nel caso vi siano lavorazioni ulteriori, oltre alla categoria prevalente, di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 come ci si deve comportare nella redazione del bando? 1) non evidenziare come scorporabili le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 ricomprendendole all'interno della categoria prevalente; oppure 2)evidenziare tali lavorazioni come categorie scorporabili in quanto superiori al 10% dell'importo complessivo d'appalto e in tal caso ai fini della qualificazione: - chiedere comunque l'attestato SOA per chi voglia qualificarsi anche in tale specifica categoria scorporabile - consentire la qualificazione in tale categoria ai sensi dell'art.28 D.P.R. 34/2000.


QUESITO del 12/04/2007 - BENI CULTURALI - LAVORI IN ECONOMIA

Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.


QUESITO del 28/03/2007 - REQUISITI PARTECIPAZIONE - APPALTI SOTTOSOGLIA

Si chiede di conoscere quale documentazione deve essere presentata dalle imprese prive di qualificazione SOA, per dimostrare di essere in possesso del seguente requisito: "costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da appaltare.


QUESITO del 12/03/2007 - REQUISITI PARTECIPAZIONE - APPALTI SOTTOSOGLIA

Per un'appalto lavori di importo inferiore a 150.000 euro, composto nel caso specifico dalla categoria prevalente OG1 e da altre categorie speciali OS3 , OS30 e OS18 , non subappatabili ai sensi dell'art. 37 comma 11, il soggetto in possesso di attestazione SOA per almeno una delle categorie attinenti alla natura dei lavori può partecipare alla gara o per le restanti lavorazioni deve possedere i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000?


QUESITO del 04/12/2006 - QUALIFICAZIONE

Chiedo di consoscere un parere in ordine all'ammissibilità della prescrizione del bando per l'affidamento di appalti di manutenzione immobili e infrastrutture comunali che preveda il possesso della SOA quale requisito per la partecipazione anche quando per valore d'appalto tale SOA non sia obbligatoria. Tale richiesta portrebbe non rispondere ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità a cui si devono ispirare i bandi. Grazie


QUESITO del 10/11/2006 - QUALIFICAZIONE - SUBAPPALTO

Appalto riferito al I lotto della pista ciclo pedonale: l'impresa ha assunto un appalto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile nella categoria OG 13 (Categoria unica); ha inoltrato richiesta di subappalto a favore di un'impresa qualificata in 0g 3 per un importo pari ad € 125.000,00 per l'esecuzione dei lavori di Pavimentazione ecologica previsti nell'appalto. Il direttore dei lavori ritiene che la ditta qualificata in og3 possa eseguire anche le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto. Si chiede di sapere se tale subappalto sia autorizzabile.


QUESITO del 23/06/2006 - QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

Si deve procedere ad indire bando di gara (asta pubblica)per lavori di manutenzione straordinaria di palazzo storico, su cui la Sovrintendenza si è già espressa favorevolmente.L'ammontare dei lavori è di € 38.000. Si chiede se, trattandosi di opera inferiore a 150.000€, sia consentita la partecipazione anche di imprese senza certificazione OG2, ritenendo sufficiente la dimostrazione di esecuzione di lavori simili nel quinquennio antecedente, anche di tipo OG1. Grazie, distinti saluti.


QUESITO del 22/04/2006 - REQUISITI QUALIFICAZIONE - IMPRESA STRANIERA

In riferimento alla risposta al quesito n. 1549 del 05/12/2005, se ho ben capito una impresa individuale artigiana senza dipendenti non può risultare affidataria di subappalto di lavori pubblici, non potendo soddisfare il requisito di cui all'art.28 comma 1 lettera b) del DPR 34/00. Pertanto ne deduco che non si deve tenere conto alcuno della retribuzione del titolare.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...