Parere tratto da fonti ufficiali

Opere urbanizzazione
QUESITO del 05/09/2006

Il nuovo codice degli appalti, approvato con D.Lgs. 163/2006, all’art. 32, comma 1, lettera g), conferma la disciplina della gara per le opere di urbanizzazione all’interno di un Piano di Lottizzazione quando l’importo delle stesse superi la soglia di rilievo comunitario (cinque milioni di euro). Per contro, allorché si tratta delle opere di urbanizzazione sotto soglia, l’art. 122, comma 8, del codice degli appalti prevede che il titolare del permesso di costruire possa eseguire direttamente solo le opere di urbanizzazione primaria correlate all’intervento assentito. Quindi, quale è il regime delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia previste in una convenzione? L’art. 32 del codice infatti trova applicazione, a parere dello scrivente, solo per le opere sopra soglia, mentre l’art. 122 riguarda espressamente solo le opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che, sempre a parere di chi scrive, le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia saranno soggette alla disciplina prevista dalla convenzione di lottizzazione con possibilità, se previsto, di una loro esecuzione diretta da parte del lottizzante (vedasi art. 16, comma 2, del DPR 380/2001). Un recente commento apparso per Il Sole 24 Ore ritiene invece che alle opere secondarie di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria si debba applicare il principio della gara ad evidenza pubblica stante l’opera della deroga di cui all’art. 122, comma 8, del codice, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria. La tesi non è condivisa dallo scrivente in quanto la deroga è solamente una deroga della procedura per le opere di urbanizzazione primaria e non coinvolge la libertà di azione per il privato lottizzante sotto soglia.

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