Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, é facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 – disposizione da coordinare con l'art.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; per le spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 del D.L. 179/2012, come convertito dalla L. 221/2012, in vigore dal 19/12/2012, si veda ora il comma 5bis del presente articolo. Comma quindi sostituito dall’art. 26 comma 1 lett.b del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, la sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016; per l’ambito di applicazione si veda anche quanto disposto dall’ art. 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014

[5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.] comma, introdotto all'art. 26, comma 1, lettera b), DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, che sostituirà il vigente comma 7 a partire dal 01/01/2016; termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015

[5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.] comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera b del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, lo sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016; termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto é stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

per l’ambito di applicazione si veda anche quanto disposto dall’ art. 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.l) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

7-bis. abrogato. comma introdotto dalla L 201 del 22/12/2008, di conversione del D.L. 162/2008,, in vigore dal 23/12/2008, e successivamente abrogato dall’art.4, comma 2, lett.l) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; l’obbligo sancito dal presente comma non trova applicazione per le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall’art. 45, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009 - NB da coordinare con quanto disposto dall'art.253 comma 20-bis

Relazione

Relazione all’articolo 122 Per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, la l. n. 109 del 1994 e il relativo regolamento di attuazione hanno seguito la strada di disciplinarli in materia unifor...
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Giurisprudenza e Prassi

OPERATORE ECONOMICO NON INVITATO MA IN POSSESSO DEI REQUISITI - LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - SUSSISTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Se, in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di individuare gli operatori economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l’interesse, ricorrere nei confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell’individuazione dei soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall’art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell’aggiudicazione in favore di quest’ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato.

Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE - LIMITI ALL'INVITO DEL PRECEDENTE AFFIDATARIO (36.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.

Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).

APPALTI DI LAVORI SOTTOSOGLIA – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – AVVISO ESPLORATIVO – SELEZIONE TRAMITE SORTEGGIO – MANCATA RICEZIONE INVITO TRASMESSO TRAMITE PEC - AUTOTUTELA

ANAC DELIBERA 2017

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia reso nota, tramite la pubblicazione di un avviso esplorativo, l’intenzione di aggiudicare una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione stabilendo, altresì, il criterio di selezione (sorteggio in seduta pubblica) e il numero massimo delle imprese da invitare (20), la mancata ricezione dell’invito da parte di un operatore economico sorteggiato, dovuta ad anomalie del sistema, non è imputabile al destinatario.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da INPS – Direzione regionale Marche – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la realizzazione di impianto di climatizzazione dei piani primo e secondo della Direzione Provinciale INPS di Pesaro – Importo a base di gara: euro 155.556,99 - S.A.: INPS – Direzione regionale Marche

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AL MILIONE DI EURO - ESCLUSIONE AUTOMATICA ILLEGITTIMA

ANAC DELIBERAZIONE 2016

E’ illegittima la disposizione del disciplinare di una gara per la progettazione di importo largamente superiore a 1 milione di euro, che rinvia all’art. 122, comma 9, la cui previsione è dettata per le gare di importo inferiore o uguale a un milione di euro nell’ipotesi di appalti di lavori.

E’ illegittima, per patente violazione dei principi comunitari a tutela della concorrenza e operatori economici, l’esclusione degli operatori economici avvenuta, per sospetta anomalia dell’offerta, senza contraddittorio e in mancanza di una attenta valutazione delle giustificazioni delle imprese esercitata nelle forme procedimentali previste dal Codice dei contratti pubblici all’art. 87.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Consorzio stabile A scarl – Comune di B - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione e l’esecuzione di un appalto di lavori di consolidamento statico delle cavità ipogee sottostanti via Firenze, via Acquedotto, via Galatina e via Siena – Importo a base di gara: € 1.826.448,44 - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Controinteressata: C srl da Moliterno (PZ)

INDAGINE DI MERCATO - NUMERO DI SOGGETTI AMMESSI

ANAC DELIBERA 2016

L’indagine di mercato va considerata una fase prodromica all’espletamento della procedura negoziata ex articolo 57, comma 6 nella quale, tramite confronto concorrenziale, si procede all’individuazione dell'operatore economico che ha proposto le condizioni migliori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, per l’affidamento dell’appalto attraverso aggiudicazione e stipula del contratto.

L’art. 122 comma 7 del Codice, per le procedure semplificate impone il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza attraverso l’adozione della procedura di selezione disciplinata dall’art. 57 comma 6. Per le procedure di importo superiore ai 500.000 euro, il numero minimo di soggetti da invitare è pari a dieci.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da … Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici di razionalizzazione della rete fognaria di…. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 664.528,64 S.A…..

CRITERIO PER SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE - LEGITTIMA CLAUSOLA TERRITORIALITA'

ANAC DELIBERA 2016

Nell’avviso esplorativo preventivo con cui chiede la manifestazione dell’interesse delle imprese ad essere invitate alla procedura negoziata da indire, tra i criteri che saranno utilizzati per la selezione, si può prevedere che siano privilegiate le esperienze contrattuali pregresse dell’impresa con la stazione appaltante e l’idoneità operativa rispetto al luogo d’esecuzione dei lavori, purché sia rispettato il principio della rotazione.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da …/Centrale Unica di committenza - Comune di …. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di “lavori di riqualificazione dell’area naturalistica manulata con realizzazione di un percorso didattico all’interno dell’oasi. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 40.855,00 S.A. Centrale Unica di committenza - Comune di ….

FAQ SUL D.LGS. 50/2016 NEL PERIODO TRANSITORIO (37 - 38 - 47 - 84 - 213 - 216)

ANAC COMUNICATO 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ANAC PARERE 2015

Rientra nella discrezionalita' dell’amministrazione valutare l’opportunita' di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonche' delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche il momento nel quale è avvenuta la richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di gara e di concedere una proroga al termine di presentazione dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal Consorzio Stabile D.. scarl - “Adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza-completamento relativo alle scuole elementari e materne B. di viale dei C.” - Importo a base di gara: euro 467.552,44 – S.A.: Comune di A.

GARA TELEMATICA - REGOLE E PRINCIPI PER LA VALIDITÀ DELLA PROCEDURA

TAR MOLISE SENTENZA 2015

Laddove nella PEC sono indicati gli indirizzi di posta certificata di tutti gli operatori economici invitati alla gara , tale modalita' prescelta dal Comune per invitare alla procedura negoziata le imprese che avevano preventivamente manifestato interesse in tal senso, viola il principio di segretezza delle offerte che impone di garantire l’anonimato delle imprese concorrenti sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per evitare forme di coordinamento e di collegamento tra imprese che possono, in vario modo, condizionare l’esito della gara e quindi vulnerare il generale principio del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. nonchè quelli che presidiano lo svolgimento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento a quelli di efficacia, correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione.

Espressione di tale generale principio è anche la regola complementare prevista in materia di disciplina del diritto di accesso agli atti di gara che all’art. 13, comma 2, lett. b) prevede che il diritto di accesso sia, per l’appunto, differito “nelle procedure ristrette e negoziate e in ogni ipotesi di gara informale in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentar offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime”.

LLPP SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – ONERI DI PUBBLICITÀ

ANAC PARERE 2015

È legittimo l’operato della stazione appaltante che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, di un appalto di lavori sotto soglia comunitaria, abbia proceduto ad una modifica della graduatoria degli offerenti senza pubblicare sul sito informatico o comunicare al singolo concorrente l’avviso della riapertura della procedura ove abbia rispettato il principio di pubblicità delle sedute di gara e abbia proceduto a pubblicare i risultati della procedura sul proprio sito informatico.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da B. S.r.l. – Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di incrementi dei livelli di servizio delle SSPP del gruppo Nord mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili – II stralcio – annualità 2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d’asta: euro 963.380,30 – S.A.: Provincia di A.

APPALTO INTEGRATO SOTTO SOGLIA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ANAC PARERE 2015

In generale, nell’ipotesi di appalto integrato la progettazione definitiva viene redatta dal concorrente che partecipa alla gara e presentata in sede di offerta, residuando al committente il compito di redigere la progettazione preliminare che viene posta a base di gara unitamente ad un capitolato prestazionale (corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili), con la conseguenza che la valutazione dell'offerta dovrà avvenire anche sulla base delle soluzioni progettuali proposte dai concorrenti.

Nel caso di specie, si tratta di appalto integrato di lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/2006, in quanto oggetto dell’affidamento è la redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo complessivo in sede di offerta, per la realizzazione di nuovi spazi scolastici.

Pertanto, trova applicazione quanto previsto all’art. 122 d.lgs.163/2006 relativamente ai termini minimi per la ricezione delle offerte, il quale al comma 6 della lett. e) prescrive «in tutte le procedure … quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze».

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall’Ordine degli architetti, paesaggisti e conservatori della Provincia di A. – Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione di nuovi spazi scolastici in Via Iotti in B. (MN) – Importo complessivo a base di gara euro: 1.890.000,00 (euro 1.004.000,00 1° lotto) – S.A.: Comune di B..

ESCLUSIONE AUTOMATICA - OFFERTE INFERIORI A 10 - NON AMMESSA

ANAC PARERE 2015

La facolta' di esclusione automatica non è esercitabile nelle procedure negoziate per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro ove siano ammesse offerte in numero inferiore a dieci. In tali casi, la scelta della stazione appaltante deve essere nel senso di esercitare la facolta' prevista all’art. 86, comma 3, del Codice oppure di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’impresa che abbia presentato l’offerta economica con il massimo ribasso.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dall’impresa edile F – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’acquisto e recupero di immobili nel centro storico, da rendere disponibili per famiglie, prevalentemente con bimbi in eta' scolare, integrato da interventi di ospitalita' diffusa per il turismo stagionale e per il sistema dei centri per la didattica nel Comune di Jacurso - Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 194.855,63 – S.A.: Centrale Unica di Committenza presso l’U

SCELTA DEI CONCORRENTI DA INVITARE

ANAC DELIBERA 2015

In ordine ai 5 soggetti inviati alla gara, di cui uno è stato escluso per carenza di requisiti generali e la cui offerta economica è rimasta inutilizzata dalla commissione giudicatrice, sono stati effettuati due ordini di verifiche: con una prima, attraverso Telemaco, si è rilevato che due concorrenti, che pero' non hanno presentato offerte, sono risultati entrambi riconducibili alla persona del signor P. Circostanza che avrebbe comportato ex se l’esclusione dalla gara; non appare comunque irragionevole ipotizzare che la mancata partecipazione sia dovuta proprio alla consapevolezza del tassativo divieto a partecipare congiuntamente alla gara. Cio' tuttavia rileva sul piano del rispetto dei precetti recati nell’art.122, comma 7-bis, del codice, all’epoca in vigore, dove si fa riferimento all’invito da rivolgere ad almeno cinque soggetti; non a caso infatti, la mancata concorrenza di fatto prodottasi, ha comportato un ribasso di aggiudicazione irrisorio e a tutto svantaggio dell’amministrazione comunale.

Con una seconda verifica, sono stati consultati gli affidamenti comunali per un periodo sufficientemente esteso, da cui è emersa un’apprezzabile frequenza degli inviti alle procedure negoziate o in economia rivolti alle medesime imprese invitate alla gara in esame. Ancora una volta si è provata la scarsa competitivita' assicurata nell’appalto della prestazione.

Oggetto: L. Appalto per la costruzione della sede CNA e Polizia Municipale nonche' di alienazione ex Casa del lavoro.

PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - ACCORDI CONVENZIONALI

ANAC DELIBERA 2015

L’accordo stipulato tra il Comune di C. ed E. (oggi A.) ai sensi della L.R. n. 20/2000 per la costruzione del Termovalorizzatore rientra tra gli accordi convenzionali stipulati con Amministrazioni Pubbliche nell’ambito della disciplina dei piani di riqualificazione urbana. Tale tipologia di accordi prevede che, a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengano realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Tali opere sono opere pubbliche, la loro realizzazione rientra nella nozione di appalto pubblico di lavori, pertanto l’affidamento dell’esecuzione delle suddette opere soggiace alla disciplina contenuta negli artt. 32, comma 1, lett. g), 121, comma 1, e 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006.

Oggetto: fascicolo 295/297/2012 – Costruzione e gestione termovalorizzatore di C.

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO - PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA

ANAC PARERE 2015

L’opera che il privato, secondo le intenzioni esplicitate nell’Accordo di programma, intenderebbe offrire alle amministrazioni si rivelerebbe, in sostanza, un affidamento di opera pubblica privo della necessaria previa gara ovvero un’opera di interesse pubblico realizzata interamente da privato su un bene pubblico, con sub- affidamenti di lavori mediante stipula di contratti di diritto privato, a soggetti di cui non sono stati verificati i requisiti di qualificazione e, in particolare, i requisiti di capacita' organizzativa e tecnico realizzativa. A tal riguardo, si rileva solo incidenter tantum che la Corte costituzionale con sentenza 28 marzo 2006, n. 129 e con sentenza 13 luglio 2007, n. 269 ha affermato l’illegittimita' costituzionale delle norme regionali che non prevedono l’obbligo di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica di tutti i lavori infrastrutturali di interesse generale, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Sulla base di queste considerazioni, non vi è dubbio che la realizzazione di opere ricomprese nei “programmi complessi” debba essere disciplinata in applicazione analogica dell’istituto delle opere a scomputo previsto all’art. 32, comma 1, lett. g) per le opere sopra soglia, e agli artt. 121 e 122, per le opere sotto soglia. Salvo il caso, opportunamente citato dalla Determinazione 4/2008 e qui valutato nelle premesse come mancante, in cui la scelta del soggetto con cui concludere la convenzione urbanistica discenda non gia' da una proposta autonoma del privato interessato, ma derivi da un reale confronto concorrenziale posto in essere preventivamente dall’amministrazione.

L’inosservanza della disciplina pubblicistica non soltanto presenta gli innegabili svantaggi della mancata esposizione concorrenziale degli affidamenti, ma soprattutto sottrae gli appalti de quibus alla verifica pubblicistica dei requisiti di capacita' organizzativa e tecnico realizzativa degli operatori privatamente coinvolti, oltre ad esporre la realizzazione dell’opera a rischi collusivi, eventualmente anche in conflitto di interessi con le finalita' pubblicistiche cui l’opera medesima è orientata.

Oggetto: Regione A – Opere strategiche di interesse nazionale – Opere complementari del centro intermodale di Segrate – Potenziamento della strada provinciale 103 “Antica di Cassano”: viabilita' di accesso al centro intermodale di Segrate – I Lotto, II stralcio – Quesito circa la legittimita' dell’affidamento della realizzazione diretta dell’opera con stipula di contratti di diritto privato senza applicazione del Codice dei contratti pubblici.

APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE O PARI 1 MILIONE DI EURO - ESCLUSIONE AUTOMATICA

TAR LIGURIA SENTENZA 2014

La questione dedotta nel presente giudizio concerne l’applicabilita' del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006. Tale disposizione stabilisce che, “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”. (..) Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la regola generale introdotta dal legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia - individuate attraverso il meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 - ad un giudizio che investa la loro attendibilita' e serieta', ossia che accerti la reale possibilita' dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 16). Per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, la normativa nazionale, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte cosi' elevato da eccedere la capacita' di intervento dell’amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis il meccanismo dell’esclusione automatica. Tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante puo' intraprendere la procedura di esclusione automatica, ai sensi del citato art. 122, comma 9, solamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione (T.A.R. Brescia, n. 16/2010 cit.). Ne deriva che, nel caso di oggettivo contrasto o incoerenza tra le prescrizioni dei vari atti che costituiscono la legge di gara (come si verifica laddove il meccanismo dell’esclusione automatica non sia previsto dal bando, ma solo dal disciplinare), il dubbio sull’applicazione del meccanismo medesimo dovra' essere risolto sulla base dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alla procedura selettiva, quindi a favore dell’ammissione dell’offerta sospettata di anomalia (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2007, n. 594).

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - SCELTA DEL CONTRAENTE

ANAC PARERE 2014

In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la stazione appaltante non dispone di insindacabile discrezionalita' nella scelta dei soggetti da invitare, dovendo procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza: è conforme alla normativa di settore l’operato della S.A. che abbia reso noto con un avviso preinformativo il criterio di selezione delle imprese da consultare, individuate in numero di quindici.

L’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 consente l’affidamento mediante procedura negoziata ad inviti, senza previo bando, degli appalti ricadenti sotto una certa soglia di valore. Cio' non significa, pero', che in tali casi la scelta delle imprese da invitare ricada nell’ambito di una insindacabile discrezionalita' dell’amministrazione; infatti, la disposizione in parola, in relazione ai criteri di scelta delle imprese da invitare, rinvia al comma 6, dell’art. 57, a mente del quale le stazioni appaltanti devono, fra l’altro, procedere alla selezione utilizzando criteri trasparenti che consentano, a turno, a tutte le imprese interessate, di accedere alle commesse di volta in volta approvate (ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2941). E’ previsto, infatti, che l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad un milione di euro avvenga, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza e che per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro la stazione appaltante inviti almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006).

Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha operato in assenza di forme, ma ha autolimitato la propria discrezionalita' individuando, e rendendo noto con un avviso preinformativo, il criterio di selezione delle imprese da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza sopra enunciati. E, senza discostarsi da quanto normativamente prescritto, ha previsto che le imprese da consultare dovessero essere addirittura quindici. Non si ravvisa, pertanto, nel suo operato alcuna deviazione dalla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla B. Romano & C. snc – “Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di completamento ed adeguamento degli impianti di smaltimento reflui urbani a servizio delle frazioni e del capoluogo” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 321.380,24 – S.A.: Comune di A. (Macerata).

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - Discrezionalita' della stazione appaltante - Limiti e criteri di scelta del contraente - Individuazione.

LL.PP. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2014

Malgrado l'art. 122, comma 7 dello stesso decreto stabilisca che " i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6", il rinvio a detta ultima norma serve esclusivamente a delineare la generale cornice di riferimento entro la quale la stazione appaltante deve operare, quando si verte in tema di contratti sotto soglia comunitaria. In altri termini, in caso di appalto sotto soglia, la stazione appaltante puo' legittimamente determinarsi ad affidare il contratto facendo ricorso ad una modalita' di aggiudicazione che, rispetto a quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006, reca in se' elementi di specialita' tali da enucleare una procedura di aggiudicazione dotata di autonomia concettuale e giuridica per le stazioni appaltanti e per gli operatori che vi partecipano. Siffatti elementi di specialita' si rintracciano nel necessario rispetto di principi di matrice comunitaria quali quello di non discriminazione, di parita' di trattamento ecc, e si desumono anche dalla particolare modalita' di invito alla gara, che coinvolge almeno dieci soggetti o almeno cinque operatori a seconda dell'importo complessivo dell'appalto, in luogo della selezione di almeno tre operatori economici, contemplata e richiesta dalla norma di cui all'art.57, comma 6.

Il richiamo alla procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del medesimo decreto non puo', pero', operare anche con riguardo ai presupposti applicativi che ne legittimano il ricorso, ivi compreso il riferimento all'estrema urgenza, poiche' unico presupposto applicativo a base della scelta di procedere ai sensi dell'art.122, comma 7 è che si verta in tema di appalto sotto soglia comunitaria. Deve, pertanto, ritenersi che, una volta isolato quale elemento "individualizzante" della gara la circostanza che si tratti di appalto sotto soglia comunitaria, la stazione appaltante gode di una certa discrezionalita' nella scelta della procedura per l'aggiudicazione del contratto coerentemente con l'obiettivo di una semplificazione della procedura stessa ma pur sempre in ossequio a superiori principi di matrice comunitaria.

PROCEDURA NEGOZIATA - RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2013

Secondo una condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 6/12/2012 n. 2941) - che, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, deve, in ogni caso, predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all'appalto, tenendo conto del principio di rotazione.

ESCLUSIONE AUTOMATICA - PREVISIONE ESPLICITA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

AVCP PARERE 2013

La formulazione dell’art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006 non lascia alcun margine di dubbio che la previsione dell'esclusione automatica sia una mera opzione lasciata alla facolta' delle SS.AA., che possono prevederla o meno nel bando di gara o lettera invito. A conferma di cio' si legga T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 20 luglio 2011, n. 1419 secondo cui “Nel caso in cui, nel bando di gara, non sia espressamente previsto un richiamo all'art. 122 comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la stazione appaltante è tenuta ad assoggettare a contraddittorio le offerte potenzialmente anomale”. Analogamente T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 11 gennaio 2010, n. 16 secondo cui “Ai sensi del combinato disposto degli art. 86 comma 1 e 122 comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 l'esclusione automatica - quale eccezione alla regola generale - deve essere espressamente contemplata dalla "lex specialis". Trattandosi di riserva che limita il confronto competitivo e potenzialmente incide sulla "par condicio" delle imprese partecipanti, la stazione appaltante puo' intraprendere la procedura di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 122, d.lgs. n. 163 del 2006 solamente facendolo risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione”. Nella fattispecie in esame non risulta un richiamo esplicito da parte della lettera di invito alla esclusione automatica delle offerte anomale. Nello stesso senso T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 02 aprile 2007, n. 594 secondo cui “Ai sensi dell'art. 122, d.lg. n. 163 del 2006, ove la stazione appaltante intenda avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte in un gara per l'affidamento di un appalto di opere pubbliche, deve rendere noto espressamente detto intendimento nel relativo bando”.

Anche questa Autorita', del resto, con la determinazione n. 4/2012 (bando –tipo) ha precisato che “La regola posta dall’art. 87, comma 1, del Codice – secondo cui all’esclusione puo' provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra l’eccezione dell’esclusione automatica che puo' essere prevista nel bando nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso, le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 86 e siano rispettati i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall’art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall’art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro)”.

Deve ritenersi che le operazioni di gara siano legittime e conformi all’art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e che la stazione appaltante abbia correttamente proceduto, in autotutela, all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in capo ad D. srl. Non sussiste il danno ingiusto e, quindi, non è prospettabile la responsabilita' precontrattuale.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla D. srl - “Realizzazione delle opere per la riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di E. – 1^ stralcio – lotto 2” - Importo a base di gara € 582.016,71 – S.A.: Comune di Citta' di E..

Art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006. Anomalia. Esclusione automatica. Previsione esplicita della lex specialis di gara.

OEPV - DISCREZIONALITA' ATTRIBUZIONE PESI

AVCP PARERE 2013

La stazione appaltante nelle gare da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa gode di ampia discrezionalita' nella scelta del peso da attribuire a ciascun elemento di valutazione, in relazione alle peculiarita' specifiche dell’appalto e dell’interesse pubblico perseguito, che puo' essere sindacata solo se manifestamente illogica o irragionevole. “Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale, è che tanto il prezzo quanto gli aspetti di carattere qualitativo dell’offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel “considerando” n. 46 della citata direttiva n. 18/2004, è ritenuta quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo. In sintesi, dunque, puo' affermarsi che, quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purche' la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualita', necessariamente correlato alla specificita' di ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e piu' conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell’offerta. L’impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi, in particolare del prezzo, deve essere, nei riguardi del peso complessivo, in rapporto di prevalenza a favore dei criteri qualitativi rispetto ai criteri quantitativi, al fine di non frustrare la ratio stessa dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, che postula l’ottimale ponderazione del rapporto qualita'/prezzo” (cfr. AVCP determinazione n. 7 del 24.11.2011). Nel caso di specie la stazione appaltante ha attribuito 75 punti agli elementi qualitativi e 25 a quelli quantitativi (prezzo 20 punti e tempo 5 punti), conseguentemente la stessa ha esercitato la propria discrezionalita' nei limiti sopra indicati.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.– Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa - Importo a base di gara € 2.253.409,09 – S.A.: G..

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA - PROCEDURA VERIFICA ANOMALIA

AVCP PARERE 2012

Trattandosi di appalto di lavori pubblici sotto soglia, da aggiudicarsi con procedura negoziata al prezzo piu' basso, debba trovare applicazione, in via etero integrata, l’art. 122 co. 9 D.Lgs. 163/2006 e pertanto, essendo le offerte ammesse pari a 7 (ossia inferiori a 10), la stazione appaltante non applichera' l'esclusione automatica, ma il procedimento di verifica di cui all’art. 86 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di T. “Affidamento dei lavori di miglioramento strutturale e funzionale del plesso scolastico Mons. Raffaello delle Nocche e area esterna” –. Importo a base di gara € 140.328,63– Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - S.A.: Comune di T..

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - LIMITI ALLA SINDACABILITA'

TAR PIEMONTE SENTENZA 2012

Risulta, conseguentemente, inutile indagare se la s.a. abbia inteso procedere in base alla regola generale di cui all’art. 57, comma 2, lett. c), ovvero in base all’art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, dato che non sono in discussione le ragioni, di urgenza o meno, che hanno indotto l’Amministrazione a seguire l’una o l’altra disciplina, ma altri aspetti, il cui sindacato puo' svolgersi a prescindere dall’ascrivibilita' della procedura negoziata in concreto svolta all’una o all’altra fattispecie, dato – tra l’altro – che la s.a. ha comunque invitato alla gara un numero di operatori economici del settore di specifico interesse superiore o almeno pari a quello minimo stabilito rispettivamente dall’art. 57, comma 6, e dall’art. 122, comma 7 del decreto.

La procedura per individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui siano presenti sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte, non è, dunque, codificata, ma rimessa alla prudente valutazione della s.a., la quale puo', dunque, scegliere discrezionalmente non solo il metodo di “indagine di mercato” da attuare, ma anche le sue concrete modalita' di svolgimento, con l’unico limite che venga garantito il rispetto dei principi su indicati.

Ne deriva che anche la scelta relativa alle modalita' di svolgimento del metodo di individuazione e alla pubblicita' da assicurare allo stesso, come quella del numero di operatori da invitare, deve tenere conto dell’importanza dell’appalto per il mercato interno, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua “appetibilita'” per i potenziali concorrenti.

REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Commento: la norma di riferimento (art. 32, comma 1 lett. g dlgs 163-06) prevede la realizzazione di lavori pubblici da parte di soggetti privati, che titolari di permesso di costruire, assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

La norma è applicabile esclusivamente all’esecuzione di opere realizzate a scomputo del contributo per il rilascio del permesso e non afattispecie diverse; il testo precisa, infatti, che l’esecuzione di tali opere è a scomputo totale o parziale del contributo, mentre non vi è, di contro, alcun riferimento alla realizzazione, da parte di soggetti privati, di opere coperte solo in parte dal medesimo contributo e che si avvalgono, quindi, anche di un finanziamento pubblico diretto.

La norma costituisce una deroga, puntualmente delimitata e, pertanto, da ritenersi non estendibile ad altre circostanze, al principio generale, sancito dall’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui un’amministrazione pubblica non puo' cedere, nella realizzazione di opere pubbliche, la propria funzione di stazione appaltante, se non ad altri soggetti pubblici puntualmente indicati dal medesimo articolo (SIIT o amministrazioni provinciali), sulla base di un apposito disciplinare.

Inoltre, appare evidente come la circostanza che il privato concorra alla spesa solo fino ad un determinato importo verrebbe a comportare una mancanza di interesse dello stesso a vigilare opportunamente per limitare eventuali varianti in corso d’opera, le cui maggiori spese ricadrebbero, salvo diversa previsione, a carico dell’amministrazione comunale; nel caso specifico, tra l’altro, cio' è chiaramente stabilito dall’art. [omissis] della Convenzione sottoscritta tra amministrazione comunale e soggetto attuatore.

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova scuola secondaria di 1° grado. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 8 e art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. Segnalazione in materia di realizzazione opere a scomputo ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm .

PROCEDURE INFORMALI - RISPETTO PRINCIPI COMUNITARI

AVCP DELIBERAZIONE 2012

L’art. 122, comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 prevede che l’affidamento, operato tramite procedura informale, deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, contemperando altresi' l’efficienza dell’azione amministrativa con le esigenze di assicurare concorrenza tra gli operatori economici.

È previsto, quindi, che le amministrazioni, individuino i soggetti da invitare alle procedure informali previa indagine di mercato, ovvero attingendo i nominativi da elenchi di operatori economici appositamente istituiti, soggetti ad aggiornamento almeno annuale e con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione; si rimanda al riguardo a quanto indicato dall’Autorita' con Determinazione n.2 del 6 aprile 2011.

L’art. 57, comma 6, cui l’art. 122, comma 7-bis rinvia in relazione alle procedure da adottare, richiama il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Si osserva come nel caso in esame tali principi non appaiono rispettati, infatti non è stata fornita alcuna indicazione circa modalita' e criteri con cui sono stati individuati i soggetti invitati alle gare, mentre palesemente non rispettato appare il principio della rotazione degli operatori economici, essendo stati invitati i medesimi soggetti per entrambi gli affidamenti.

Oggetto: 1) Progetto per la riqualificazione ambientale del Parco della Biodiversita' Mediterranea di Catanzaro. Importo a base d'asta Euro 308.528,67.

2) Progetto di riqualificazione ambientale Valle dei Mulini presso il Parco della Biodiversita' Mediterranea di Catanzaro. Importo a base d'asta Euro 220.795,99.

SUBAPPALTO CATEGORIA PREVALENTE NEI LIMITI DEL 20% - LIMITI

AVCP PARERE 2012

L’art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006 contiene una previsione specificamente dedicata al subappalto, statuendo nella sua testuale formulazione, quanto segue: “I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.”

A fronte di tale perspicua e cogente disciplina normativa, in grado quindi di integrare la disciplina di gara anche con effetto pregiudizievole della partecipazione alla stessa, la ditta istante ha dichiarato di voler subappaltare i lavori inerenti alla categoria OG1 per una quota del 30 % (Allegato A), quindi superiore a quella indicata dalla norma teste' riprodotta, ancorche' tale lavorazione sia qualificata “prevalente” dalla disciplina di gara (v. lettera di invito, punto 4, lettera a.1).

L’esclusione in esame è quindi da ritenersi legittima.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A– Procedura negoziata per l’affidamento di “Lavori urgenti di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' non strutturale presso l’Istituto I.T.I.S. “B” in C” - Importo complessivo lordo € 405.089,67 - S.A.: Provincia D, E, F.

MODIFICHE SOSTANZIALI AL BANDO - RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA DELL'OFFERTA

AVCP PARERE 2012

Secondo costante orientamento giurisprudenziale (seppure con espresso riferimento agli appalti di lavori sopra soglia comunitaria), “quando l'amministrazione opera modifiche sostanziali del bando gia' pubblicato, l'avviso di parziale rettifica del bando di gara e la riapertura dei termini hanno il carattere di vera e propria rinnovazione della "lex specialis", con conseguente obbligo del rispetto del termine minimo di cinquantadue giorni, fissato dall'art. 70, d.lgs. n. 163 del 2006 per la ricezione delle offerte”.

Nel caso di specie, trattandosi di procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici al di sotto di 500.000,00 euro, la disciplina dei termini di scadenza delle offerte va rinvenuta nell’art. 122, comma 6, lett. a), che prevede un termine minimo di 26 giorni dalla pubblicazione del bando in GURI alla scadenza del termine di ricezione delle offerte. Ne deriva che, tenuto conto della natura sostanziale delle modifiche apportate con la rettifica del bando, la S.A. avrebbe dovuto riaprire i termini di ricezione delle offerte garantendo ai concorrenti ulteriori 26 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica, con scadenza quindi al 25 settembre 2011 e non al 9 settembre 2011.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ditta A S.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento di lavori, escluso gli impianti tecnologici, per la manutenzione e l’assistenza degli immobili dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. B ” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo complessivo lordo € 486.000,00 – S.A.: Istituto Nazionale Tumori B – Fond. B.

OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - UNICO CENTRO DECISIONALE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Questa Autorita' ha piu' volte evidenziato (es. Determinazioni n. 7 del 16/07/2009 e n. 4 del 02/04/2008), che è da ritenersi inammissibile, da parte del titolare del permesso di costruire, la partecipazione indiretta ad una gara mediante soggetti con i quali sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’art 2359 c.c. (Societa' controllate e Societa' collegate) o tali da configurare un unico centro decisionale. Cio' a salvaguardia del generale principio di imparzialita' che deve essere anche a fondamento dell’azione del privato titolare del Permesso di Costruire il quale, in quanto “altro soggetto attuatore” rispetto alla P.A., è tenuto ad appaltare opere pubbliche a terzi nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici come prevista dal D.lgs 163/06. Il TAR Puglia – Bari, con la Sentenza 1909 del 22/07/2009, ha evidenziato, inoltre, che le situazioni di conflitto di interesse possono essere rinvenute allorquando esistano contrasto e incompatibilita' anche solo potenziali tra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

I controlli effettuati sulla A Sas hanno potuto appurare che il titolare della ditta individuale aggiudicataria dei lavori, solo in data 20/10/2009, si è dimesso dalla carica di socio accomandante della A ed al suo posto sono subentrati tre figli (uno in qualita' di socio accomandatario e due in qualita' di soci accomandanti). Pertanto, in virtu' della sua partecipazione al capitale sociale e, soprattutto, del suo ruolo di socio accomandante, non solo poteva essere a conoscenza prima degli altri concorrenti dell’imminente avvio di una procedura di selezione, nonche' dell’oggetto e delle modalita' con la quale la stessa sarebbe stata espletata, ma avrebbe potuto condizionare anche le scelte in merito alle predette modalita', alla tempistica o agli operatori economici da invitare.

Infatti, da quanto si è potuto constatare, l’invio delle lettere di invito alla procedura negoziata ai cinque operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante è avvenuto il 23/10/2009, ossia appena tre giorni dopo la data di cessazione del Sig. B dalla carica di socio accomandante della San Giorgio Sas; fatto che non puo' che destare il ragionevole dubbio che l’uscita di B dalla societa' sia stata artatamente studiata per poter partecipare alla selezione.

Oggetto: Comune di (VR)- fraz. D - Lavori di realizzazione di una scuola materna in localita' Possoi, nel quadro del PUA "San Giorgio".

OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - COSTRUZIONE BOCCIODROMO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

In via generale, le opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturale e sanitarie, aree verdi di quartiere) sono per loro natura strutture a servizio di una parte del territorio (Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 1995, n. 162).

Occorre, in altre parole, che tali impianti abbiano, in primo luogo, un’attinenza, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorgono (requisito, quest'ultimo, richiesto in specifico, ed esclusivamente, per i mercati, gli impianti sportivi e le aree destinate a verde) (cfr., a contrariis, Consiglio di Stato , sez. V, 1° giugno 1992, n. 489).

Ne' possono annoverarsi tra gli impianti sportivi, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, le strutture sportive in tutto o in parte riservate, posto che gli impianti sportivi sono opere di urbanizzazione unicamente se siano a disposizione del quartiere e ad esso correlate.

Come è stato, infatti, chiarito anche sotto il profilo fiscale (Agenzia delle entrate, risoluzione del 12 ottobre 2001, n. 157/E), la realizzazione della citata opera (attivita' sportiva di bocciofila (o bocciodromo)) configura opera di urbanizzazione secondaria (e, come tale, soggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%) solo se l’impianto è da ritenersi di pubblica utilita' e destinato alla collettivita', pur se costruito e/o gestito con concessione da un soggetto privato; tuttavia, con riguardo al possibile svolgimento di un’attivita' agonistica (peraltro di rilievo addirittura internazionale, come nella specie), come ha anche chiarito la risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986, non vengono modificate le caratteristiche di opera di urbanizzazione unicamente se tale attivita' sia del tutto secondaria e residuale.

Tali opere di urbanizzazione secondaria possono essere qualificate di quartiere, tuttavia, non soltanto nel caso in cui siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione; infatti, per qualificare l’impianto come impianto di quartiere, occorre che tale impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione della collettivita', anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a societa' sportive, o i tesserati federali, cosa che non accade, infatti (non essendovi alcuna prova, neppure indiziaria al riguardo in atti), per l’impianto in oggetto, destinato, come detto, principalmente allo svolgimento di gare di bocce a vantaggio della collettivita' del quartiere.

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO SOTTOSOGLIA

AVCP DETERMINAZIONE 2011

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO

TAR SICILIA PA SENTENZA 2011

Per costante orientamento della giurisprudenza, l'obbligo, da parte della P.A., di esame ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), della legge n. 241/1990 delle memorie procedimentali presentate dal privato non impone un'analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato stesso.

Il "principio costituzionale di buon andamento (..) impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il piu' possibile rispondenti ai fini da conseguire (cfr. Cons. di Stato, IV, 22 ottobre 2004, n. 6931); e nell'ottica dell'interesse pubblico, in re ipsa nelle gare pubbliche, all'acquisizione dell'offerta piu' vantaggiosa per l'amministrazione".

REGIONE SICILIA: ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTA ANOMALA

REGIONE SICILIA CIRCOLARE 2011

Esclusione automatica dell’offerta anomala appalti sotto soglia.

GARA DA ANNULLARE IN CASO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA CON OFFERTE INFERIORI A DIECI

TAR LAZIO LT SENTENZA 2011

Il Collegio afferma in via preliminare che:

“[a] il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte “anormalmente basse “è finalizzato … a perseguire (anche) l’obiettivo della piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara” (Corte costituzionale, 23 novembre 2007, n. 401).

[b] “Il legislatore statale, sul punto, ha previsto, all’art. 122, comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, in capo alla stazione appaltante, il potere discrezionale di valutare l’opportunita' di procedere all’esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l’anomalia dell’offerta. A cio' va aggiunto che l’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152 … ha modificato - proprio al fine di aumentare l’area di concorrenzialita' - la norma statale, la quale ora prevede che la facolta' di esclusione automatica «non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci» (Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160);

[c] “La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilita' di partecipazione di un numero piu' elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario e nazionale.” (Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160).

Da tali considerazioni il Collegio desume le seguenti conclusioni:

“[a] il dato testuale della lettera invito depone per il riferimento in sede di disciplina della gara, ad una previsione normativa nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;

[b] secondo la riprodotta giurisprudenza costituzionale il combinato disposto di cui agli articoli 122, comma 9 ed 86 citati si riconnette anche alla tutela della partecipazione alle gare;

[c] non puo' esser condivisa la tesi della controinteressata sulla possibile adattabilita' delle regola alla singola procedura che l’amministrazione intenda seguire, perche', come visto, “Comunque la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”;

[d] la tesi esposta dalla ricorrente principale a sostegno della illegittimita' dell’esclusione e della lettera invito, pur essendo condivisibile per quanto su esposto, non puo' esser seguita negli ulteriori postulati proprio perche', nel caso, come detto, la violazione dell’articolo 122, comma 9, incide innanzitutto sul valore della partecipazione, quindi sulla fase iniziale della gara preordinata all’acquisizione delle offerte e/o delle manifestazioni di interesse, non su un segmento della stessa ed, a tali possibilita', successivo”.

CALCOLO DEL C.D. "TAGLIO DELLE ALI" IN CASO DI RIBASSI IDENTICI

AVCP PARERE 2011

Per determinare correttamente la soglia di anomalia si devono eseguire, nell’ordine, le seguenti operazioni: “a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unita' superiore; c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonche' un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali); d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c); e) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno; g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la soglia di anomalia.”

Ebbene, con specifico riferimento all’aspetto in rilievo nel caso di specie, vale a dire l’individuazione delle “ali” da accantonare in via provvisoria, come 10%, arrotondato all’unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, il tenore letterale del citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al numero delle offerte, prese distintamente nei loro singoli valori (ossia in senso assoluto), e non alle offerte come espressione del ribasso percentuale in esse contenuto (ossia in senso relativo), per cui non puo' valere a modificare tale numero la circostanza, invero casuale ai fini in esame, della coincidenza del ribasso offerto. Pertanto, le offerte aventi il medesimo ribasso percentuale vanno, in generale, considerate singolarmente e non gia' unitariamente come unica offerta (c.d. blocco unitario).

In tal senso depone anche il piu' recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V. 15 ottobre 2009, n. 6323, citato anche dalle imprese controinteressate) secondo cui “Per dato letterale e logico, in via generale in dette operazioni vengono in rilievo le offerte, alle quali fa riferimento il legislatore, a prescindere dalla entita' dei ribassi in esse contenuti (cd. criterio assoluto). In particolare non vi sono elementi dai quali, come regola generale, possa desumersi che in caso di offerte con identico ribasso le stesse vadano considerate unitariamente come unica entita' (cd. criterio relativo). Unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%”. Sussiste, infatti, una evidente ragione di interesse generale nell'esclusione (dal novero delle offerte prese in considerazione) di quelle collocate ai margini estremi dell’ala, rinvenibile nell'intento di eliminare in radice l'influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte disancorate dai valori medi, in modo da scoraggiare la presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media.

Alla luce di quanto sopra, si deve concludere nel senso che, nella specie, la Commissione di gara è incorsa in un errore procedimentale che ha viziato l’aggiudicazione provvisoria. Infatti, applicando i parametri legali previsti dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 al caso di specie, nel procedere alla cosiddetta operazione di “taglio delle ali” detta Commissione avrebbe dovuto escludere solo undici offerte, atteso che le offerte aperte sono state 109, per cui il 10%, pari a 10,9, doveva essere arrotondato ad 11. La Commissione medesima, invece, ha escluso dodici offerte di maggior ribasso, evidentemente considerando erroneamente come unica offerta quelle contraddistinte con il n. 100 e con il n. 101, recanti il medesimo ribasso del 24,389%, mentre avrebbe dovuto considerare dette offerte “in senso assoluto” e computarle singolarmente e non in modo unitario. Tali offerte, infatti, si collocavano al nono e decimo posto, mentre l’unica eccezione alla regola generale sopra richiamata è ammessa con riferimento a quelle offerte con identico ribasso che si trovano a cavallo della percentuale del 10%, nella specie l’undicesimo posto, al quale, pero', non si collocavano offerte con ribassi identici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Acquedotto del A. S.p.A. – Lavori di manutenzione ed adeguamento alla sicurezza degli impianti e delle infrastrutture dell’acquedotto utilizzate per la gestione del B. 6 per la durata presunta di mesi dodici - Lotti 1, 2 e 3 – Importo a base d’asta € 500.000,00 – S.A.: Acquedotto del A. S.p.A.

INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LR FRIULI VENEZIA GIULIA 11/2009

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le norme del codice dei contratti pubblici - Insuscettibilita' della disposizione censurata di recare un vulnus alle evocate competenze statali - Genericita' delle censure e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, commi 1 e 2, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7 e 7-bis. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 81 e 112, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Applicazione, in ogni caso, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme di pubblicita' - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 4, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, commi 3, 4 e 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 91, comma 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 2-bis.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA - PRINCIPI ED ESIGENZE

AVCP DETERMINAZIONE 2011

COMMENTO: la stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, puo' conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di economicita' con le esigenze di celerita' e semplificazione proprie delle procedure negoziate senza bando, in relazione all’importo dei contratti. In riferimento al principio di parita' di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C-360/89). Ne discende l’obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell’offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta. La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall’insegnamento della Corte di Giustizia della Comunita' europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicita' che consenta l’apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonche' il controllo sull’imparzialita'` delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). Si sottolinea a riguardo, come piu' volte evidenziato da questa Autorita', che è stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell’appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell’affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare l’esito della selezione. In base al principio di proporzionalita', la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un’indebita restrizione della concorrenza. Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza.

Il procedimento da seguire per affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata deve anzitutto essere individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122 del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all’articolo 57, comma 6, risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura. Anche in assenza del richiamo espresso, l’operativita' dei citati canoni sarebbe stata comunque assicurata dal riferimento generalizzato ai principi istitutivi del Trattato, contenuto nell’articolo 2 del Codice.

Sulla base del richiamato principio di trasparenza che è parte integrante della procedura, si ritiene anzitutto che in linea di massima la stazione appaltante non possa individuare i cinque operatori richiesti come minimo dall’articolo 122, comma 7-bis del Codice, nonche' dall’articolo 125 del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati tramite cottimo fiduciario, con modalita' "chiuse" rispetto al mercato. Tale principio, tuttavia, non impone sempre e necessariamente ai committenti forme di pubblicita' preventiva della procedura (negoziata senza bando), che comunque è in facolta' degli stessi adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all’importo ed alla tipologia dell’appalto: indicazioni in tal senso possono desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", la quale, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunita' europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicita' che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza." La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a veicolare l’informazione presso il mercato di riferimento puo' essere facilmente parametrata o comparata a quella definita dall’articolo 122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie (aperte e ristrette) per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori il cui importo non sia superiore a 500.000 euro; tale disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i potenziali competitori con la pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio della stessa e del comune nel quale devono essere eseguiti i lavori. Altro strumento di cui l’amministrazione puo' valersi, allo scopo di effettuare indagini di mercato non riferite ad un singolo affidamento, è rappresentato dalla predisposizione di "elenchi aperti di operatori economici". L’articolo 40, comma 5, del Codice pone un divieto per l’affidamento di lavori pubblici, dell’utilizzo di elenchi predisposti dalla stazione appaltante, salvo il caso degli affidamenti in economia o dell’applicabilita' della "procedura ristretta semplificata". Tale divieto è stato introdotto dalla legge 19 febbraio 1994, n. 109, al fine di impedire il ricorso ai cosiddetti "albi speciali e di fiducia" delle stazioni appaltanti costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante i quali si ricorreva ad affidamenti diretti non conformi. Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient’altro che una forma di "indagine di mercato" cumulativa per piu' affidamenti. Gi elenchi a cui si fa riferimento devono presentare caratteristiche tali, da renderli compatibili con la normativa nazionale e comunitaria: gli elenchi in commento devono, quindi, essere aperti al mercato. Pertanto, in primo luogo, occorre pubblicizzare adeguatamente la volonta' dell’amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalita' idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e sui siti informatici previsti dall’articolo 66, comma 7 del Codice (sito Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio); in secondo luogo, occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell’elenco senza limitazioni temporali; in terzo luogo è necessario prevedere dei meccanismi volti ad assicurare l’aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la selezione delle imprese da invitare. A riguardo, puo' prendersi a modello la disciplina degli elenchi previsti dall’articolo 267 del Regolamento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia inferiore a 100.000 euro; tale articolo dispone che la stazione appaltante per l’individuazione dei soggetti da invitare alla gara puo' avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate nell’articolo in commento le forme di pubblicita' che l’avviso dell’istituzione dell’elenco deve avere ed il contenuto minimo dell’avviso stesso, tra cui figurano anche le modalita' di individuazione degli operatori economici da invitare. Va sottolineato, infine che, per i lavori, l’elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali e specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (con idoneita' individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) corredate dall’attestazione/i di qualificazione o in modo che con semplici procedure informatiche si possa disporre della lista degli operatori economici in possesso delle qualificazioni e classifiche necessarie per l’esecuzione dei lavori.

OGGETTO: Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

DETERMINAZIONE PUNTEGGI - VOCE GENERICA ALL'ESPERIENZA ED ALL'ORGANIGRAMMA DEL CONCORRENTE - EFFETTI

AVCP PARERE 2011

La previsione di 15 punti su 100 per il prezzo, come pure la previsione di 10 punti su 100 per l’offerta tempo, avvicina la previsione al limite di ragionevolezza in tema di marginalizzazione, pur senza scavalcarlo. A titolo esemplificativo, per l’elemento prezzo è stata reputata da questa Autorita' come illogica la marginalizzazione operata attraverso la limitazione del suo peso a 5 punti su 100, tale da far perdere sostanziale rilievo all’elemento prezzo (e, quindi, al dato economico) ai fini della scelta dell’aggiudicatario, senza alcuna esplicita motivazione correlata alle peculiarita' specifiche dell’appalto oggetto di affidamento, producendo cosi' anche uno "squilibrio" nella scelta razionale del peso relativo a ciascun elemento. Nel caso di specie, se per un verso il bando non manifesta le peculiarita' e le finalita' perseguite – esplicitate dalla stazione appaltante solo in via istruttoria – per un altro verso, trattandosi di un intervento particolare sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, appare sussistere una oggettiva peculiarita' dell’appalto in affidamento che mantiene nei limiti della ragionevolezza la scelta compiuta di privilegiare proposte tecniche migliorative rispetto all’aspetto economico e temporale.

E' inammissibile l’elevazione a specifico criterio, al pari di offerta tecnica ed economica con l’attribuzione di un punteggio di poco inferiore all’elemento prezzo, di una generica voce qualificata "ORGANIGRAMMA CONCORRENTE ED ESPERIENZA".

In proposito, è nota la distinzione tra elementi di valutazione dell’offerta e requisiti di partecipazione ed è nell’ambito dei secondi che devono essere inquadrati e valutati (a fini di ammissione) gli elementi concernenti le precedenti esperienze e le caratteristiche organizzative e dimensionali della singola impresa interessata in quanto del settore.

Sulla problematica l’Autorita' si è piu' volte pronunciata (cfr. Deliberazione 27 giugno 2007 n. 209; Deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2007) sostenendo che "la Stazione Appaltante nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale".

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa C. S.r.l. – Lavori di recupero e sistemazione della Piazza "A." – Importo a base d’asta € 1.531.159,09 – S.A.: Comune di B..

TERMINE RICEZIONE OFFERTE LLPP SOTTOSOGLIA

AVCP PARERE 2010

In relazione alla corretta applicazione del termine di ricezione delle offerte, la norma che viene in rilievo, come giustamente osservato dalla stazione appaltante, è l’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006, contenente la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, come quello in argomento, il cui comma 6 cosi' recita, per quel che ne occupa: “Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni; (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; (…)”.

Al riguardo si rileva che non risulta che la procedura di gara in oggetto preveda l’elaborazione della progettazione esecutiva, trattandosi – come si evince dal bando – di “Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo inferire alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a)… del D.Lgs. n. 163/2006” – lettera che prevede “la sola esecuzione” – ed essendo unicamente autorizzata nel caso di specie la presentazione di eventuali “varianti progettuali in sede di offerta” ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, il termine di 30 giorni fissato dalla Stazione Appaltante è assolutamente legittimo e, anzi, superiore ai ventisei giorni stabiliti dal citato art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, nella dovuta considerazione della contestuale applicazione alla fattispecie in esame dei commi 1 e 10 dell’art. 70 del medesimo Codice dei contratti pubblici – richiamati dallo stesso art. 122, comma 6 – i quali, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, impongono alle stazioni appaltanti di tener conto della complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte o, se le offerte possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti di gara, di prevedere una adeguata proroga.

Consiglio dell'Autorita' ha statuito che, sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non puo' essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241. Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, infatti, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Ne consegue che stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolandolo dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Lavori di costruzione di un centro sociale – Importo a base d’asta: € 1.640.065,51 – S.A.: Comune di B. (BN).

CIG IN GAZZETTA UFFICIALE

AVCP COMUNICATO 2010

Pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VALUTAZIONE OFFERTE ANOMALE - TAGLIO DELLE ALI - ESCLUSIONE AUTOMATICA

AVCP PARERE 2010

Ai sensi dell’art. 86 comma 1 il taglio delle ali serve, unitamente ad altri elementi, solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio (Cfr. tra le altre TAR Puglia, Lecce, sezione III, n. 1460 del 2009, TAR Liguria, sezione II, n.1554 del 2006). Si tratta pertanto solo di una operazione “virtuale”, finalizzata unicamente al calcolo della media e non all’esclusione automatica delle offerte marginali, rispetto alle quali non puo' considerarsi preclusa una valutazione di congruita' delle giustificazioni rese in ordine ai prezzi offerti, atteso che la ratio sottesa al meccanismo del c.d. “taglio delle ali” è solo quella di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali (cfr: Consiglio di Stato, Sez V, sentenza 30 agosto 2004, n. 5656, riferita all’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/94 poi trasfuso nell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006). Non appare, pertanto, conforme alle richiamate disposizioni normative nella loro corretta interpretazione, l’operato della stazione appaltante che, una volta individuata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 con conseguente “taglio delle ali”, proceda alla esclusione delle offerte rientranti nelle cosiddette ali estreme. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di un appalto di lavori inferiore ad un milione di euro, la richiamata disciplina di cui all’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 doveva essere coordinata con la previsione di cui all’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa all’esclusione automatica delle offerte.

Occorre evidenziare, che il legislatore, nel mentre nega la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, contestualmente dispone che “in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3” del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede la facolta' per la stazione appaltante di “valutare la congruita'” delle offerte che “in base ad elementi specifici” appaiano anormalmente basse. Come chiarito anche da questa Autorita' nella Determinazione n. 6 dell’ 8 luglio 2009 “non si procede all’esclusione automatica, ancorchè sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a dieci; in tal caso non si procede al calcolo della soglia di anomalia ma resta impregiudicata la facolta' di procedere alla verifica della congruita' ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Codice”.

In base alle considerazioni esposte, pertanto, nel caso in esame, la stazione appaltante, preclusa la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica dalla gara di quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per essere il numero di offerte ammesse pari a sette, quindi inferiore alla soglia individuata dall’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, non avrebbe dovuto procedere al calcolo della soglia di anomalia, applicando il procedimento disciplinato dall’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ne' tanto meno individuare ed escludere definitivamente dalla gara le due offerte rientranti nelle “ali estreme”, ma avrebbe dovuto procedere senz’altro, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, alla valutazione discrezionale della congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, apparisse anormalmente bassa, secondo i criteri ed il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – Lavori di recupero dei percorsi coperti del centro storico - 1° lotto – Importo a base d’asta € 209.250,00 – S.A.: Comune di A..

OPERE A SCOMPUTO - COMUNICAZIONI ALL'AVCP

AVCP COMUNICATO 2010

Trasmissione dei dati relativi a soggetti che eseguono opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

AFFIDAMENTO LLPP DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 - DISCIPLINA

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2010

Il comma 7-bis (introdotto con d.l. n. 162/2008) dell’art. 122 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 153/2006) consente alle pubbliche amministrazioni di affidare contratti di lavori per un importo non superiore ad euro 500.000 mediante una procedura negoziata (trattativa privata) cui siano invitate almeno cinque ditte idonee, «nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza».

Una volta che il Comune ha (doverosamente) recepito i criteri suggeriti dalla legge (non discriminazione, parita' di trattamento, trasparenza, etc.), non puo' legittimamente discriminare una impresa oggettivamente idonea solo perche' essa è controparte del Comune in una controversia; sia pure con la precisazione (esplicitata con la seconda determinazione) che a questo fine rilevano solo le controversie riguardanti precedenti contratti di lavori.

Basti considerare che con un criterio cosi' formulato la discriminazione opera – per non citare che i casi-limite - anche se si tratti di azione esercitata infondatamente e pretestuosamente dal Comune; ovvero di azione esercitata dal privato alla quale il Comune infondatamente e pretestuosamente resiste.

Nella prima ipotesi (azione esercitata infondatamente dal Comune) si attribuisce al Comune stesso il mezzo di creare artatamente il presupposto per escludere una determinata impresa, a proprio arbitrio.

Nella seconda (azione esercitata dal privato, alla quale il Comune infondatamente resiste) si mette il privato in condizioni di dover rinunciare all’esercizio del proprio diritto, se non vuol essere escluso da ogni futuro contratto.

Ma in verita' la discriminazione appare illegittima, anche quando non sia manifesta l’eventuale infondatezza della posizione processuale del Comune attore o convenuto.

Cio' che puo' giustificare l’esclusione di un’impresa non è la pendenza di un giudizio, ma, semmai, le caratteristiche del fatto che ha dato origine al contenzioso.

In buona sostanza, la p.a. ha un adeguato strumento per tutelarsi, applicando l’art. 38, comma 1, lettera (f) del codice dei contratti.

Questa disposizione consente (o impone) di escludere dalle gare le imprese «che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante».

SARDEGNA: DISCIPLINA APPALTI LLPP - DISPOSIZIONI APPLICABILI

AVCP PARERE 2010

Nella fattispecie, ai fini della selezione delle offerte, la stazione appaltante ha dovuto tenere conto della disciplina regionale contenuta nella legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2007, la quale, per quanto concerne la valutazione delle offerte anormalmente basse, sia in relazione ad appalti sopra soglia, che riguardo ad appalti sotto soglia comunitaria, all’art. 20, commi 7, 8 e 9, stabilisce che: - per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo sia inferiore sia superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu' basso, il soggetto aggiudicatore prevede nel bando la procedura di verifica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; la congruita' delle offerte risultate anomale verra' valutata secondo la procedura prevista dal comma 5; - esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al comma 7; - qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l'esclusione automatica di cui al comma 8; in tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa.

A differenza di altre disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 5/2007 – dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 411/2008 – la disciplina contenuta nei commi 7, 8 e 9 del citato articolo 20 della legge regionale risulta in vigore.

E poiche' tale disciplina è stata chiaramente richiamata nel bando di gara (cfr. pag. 1: “Criterio di selezione delle offerte”), deve ritenersi che la Commissione di gara abbia correttamente operato, applicando l’articolo 20, comma 9, della legge regionale n. 5/2007, anziche' l’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152 dell’11 settembre 2008 e dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla B. s.r.l. – Lavori di realizzazione di scalo d’alaggio e servizi portuali per la pesca – Importo a base d’asta € 217.055,30 – S.A.: Comune di A.

LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELL'ESCLUSIONE AUTOMATICA

AVCP PARERE 2010

Nel caso di specie l’importo a base d’asta è pari a € 1.870.000,00, la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale contenuta nella lex specialis non appare conforme al dettato normativo dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente in applicazione alla fattispecie in esame “ratione temporis”, che consente di prevedere nel bando il ricorso a tale procedura solo “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro”, mentre nel caso di cui trattasi l’importo dei lavori risulta superiore a tale soglia, per cui era necessario procedere alla verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta secondo i criteri e il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

In tema di garanzia a corredo dell’offerta, si precisa che i concorrenti che hanno presentato cauzione provvisoria calcolata, in percentuale del 2%, non sull’importo complessivo dell’appalto ma sull’importo al netto degli oneri della sicurezza dovevano essere esclusi.

Non possono, invece, essere esclusi, in assenza di una specifica disposizione della lex specialis di gara, i concorrenti che hanno presentato l’offerta priva di giustificazioni a corredo.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Citta' di A. – Lavori di razionalizzazione, completamento funzionale ed efficientamento della rete fognante e dei sollevamenti – Importo a base d’asta € 1.870.000,00 – S.A.: Citta' di A.

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE E VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA

AVCP PARERE 2010

Nella fattispecie, l’esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia posta in essere dalla stazione appaltante non è conforme al dettato normativo dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente in applicazione alla fattispecie in esame “ratione temporis”.

La citata disposizione, infatti, a seguito delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo), per un verso, consente di prevedere nel bando il ricorso all’esclusione automatica “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro” – come quelli in oggetto che sono pari a € 108.750,00 – ma, per altro verso precisa che “Comunque la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3”. La stazione appaltante, pertanto, preclusa la possibilita' di fare uso della facolta' di esclusione automatica dalla gara di quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per essere il numero sei delle offerte ammesse inferiore a dieci, una volta determinata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 avrebbe dovuto procedere senz’altro, ai sensi dell’art. 86, comma 3, alla valutazione discrezionale della congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo i criteri ed il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. di A. – Affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori di manutenzione dell’impianto di spegnimento automatico ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 – Importo a base d’asta: € 108.750,00 – S.A.: Ministero B - Archivio di Stato di L.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - IMPUGNAZIONE PER MANCATO INVITO

TAR MOLISE CB SENTENZA 2009

La norma di cui all’art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, da leggersi in combinato disposto con la norma di cui al precedente art. 57 comma sesto, prevede che la stazione appaltante - fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', trasparenza - possa individuare le imprese da invitare alla pubblica gara ""sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato"". Detta normativa, di recente introduzione (legge n. 201 del 2008), ha la dichiarata finalita' di semplificare e velocizzare le procedure di appalto sotto soglia.

La ditta ricorrente, non essendo stata invitata a partecipare alla procedura negoziata, ha certamente interesse e legittimazione ad impugnare la procedura medesima nella sua interezza, non gia' ad impugnare la mancata ammissione al gruppo delle ditte offerenti.

Pertanto, il ricorso è ammissibile solo nella parte in cui chiede l’annullamento della procedura negoziata, non gia' nella parte in cui chiede l’ammissione al confronto di offerte.

APPALTI SOTTO SOGLIA - TAGLIO DELLE ALI - OFFERTE CON IDENTICO RIBASSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Negli appalti pubblici sotto soglia, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, una volta effettuato il c.d. taglio delle ali, ai fini del calcolo della media dei ribassi, le offerte con identico ribasso non possono essere considerate come un’unica entita', ma devono essere valutate separatamente, tranne che per le offerte le quali nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%, con l’effetto della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni.

Nello specifico, nel caso in cui siano piu' d'una le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del dieci per cento e l'ampiezza dell'ala non consenta di escluderle tutte, non resta quindi altra strada che quella di attribuire alla parola "offerte", un significato non assoluto ma relativo, intendendola come espressione del ribasso percentuale in essa contenuto. Sicche' la presenza di piu' offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia del 10%, non puo' che comportare l'effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni. In tutti gli altri casi , per dato letterale inequivocabile, opera invece il criterio assoluto con considerazione distinta delle singole offerte pur se aventi il medesimo ribasso, essendo stabilito in particolare, per quel che qui rileva, che la media aritmetica riguarda i ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e non i ribassi in esse contenuti.

SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2009

L’art. 32, comma 1, lett. g Codice dei contratti pubblici (richiamato dall’art. 122, comma 8, con riferimento ai contratti “sottosoglia”) consente al privato titolare del permesso di costruire di assumere in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nel rispetto della disciplina dettata e sempre “con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune” (art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001). L’esercizio di tale opzione derogatoria da parte del privato ha dunque l’effetto di sollevare il Comune, in misura corrispondente alle opere assunte dal privato, dalla corresponsione immediata dei relativi oneri di urbanizzazione, cio' nonostante assumendo comunque la proprieta' delle opere realizzate.

Cio' posto, l’istituto dello scomputo ha dunque la funzione di riequilibrare l’entita' del contributo per permesso di costruire - commisurato, tra l’altro e come detto, all’incidenza degli oneri di urbanizzazione che sono di regola a carico del Comune - al passaggio di tali oneri dal Comune al soggetto privato. L’istituto consente dunque di evitare un indebito arricchimento del Comune ai danni del privato, che altrimenti verrebbe a determinarsi ove la commisurazione dell’entita' del contributo per permesso di costruire non tenesse conto della misura in cui gli oneri di urbanizzazione ai quali quel contributo va commisurato sono stati effettivamente sostenuti dal Comune, scomputandovi conseguentemente gli oneri in realta' sostenuti dal privato. In assenza di scomputo, si creerebbe, in altri termini, una situazione disparitaria tra l’ipotesi in cui il Comune acquista la proprieta' delle opere di urbanizzazione avendone sostenuto i relativi oneri e quella in cui il Comune acquista la proprieta' medesima, ma senza averne sostenuto i relativi oneri, ipotesi quest’ultima che viene riequilibrata, per l’appunto, mediante lo scomputo degli oneri di urbanizzazione sostenuti in realta' dal privato dal contributo che egli deve corrispondere al Comune.

L’esigenza di aderenza della misura del contributo per permesso di costruire ai costi effettivi dell’urbanizzazione è, del resto, resa evidente anche dall’art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, che menziona espressamente quale criterio sulla base del quale procedere alla revisione periodica dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione cui è commisurato il contributo per permesso di costruire quello della considerazione dei “riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione” (comma 6).

Consequenzialmente a quanto premesso, non puo' che concludersi per la spettanza al Comune dei ribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d’asta. Invero, il ribasso d’asta si traduce in una minore entita' del corrispettivo che sara' in concreto corrisposto dal privato per la realizzazione delle opere rispetto a quello teorico ipotizzato prima della gara, al quale è stato commisurato lo scomputo iniziale. E’ dunque evidente che, ove la differenza determinata dal ribasso d’asta non fosse riversata al Comune, la misura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un’ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune.

OPERA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

AVCP DETERMINAZIONE 2009

Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti.

GIUSTIFICAZIONE PREVENTIVA DEI PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Nel caso di specie si deve osservare che la disciplina di gara prevedeva che la stazione appaltante si riservava la facolta' di valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Lo stesso disposto dell’art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici statuisce che, nell’ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque (evenienza naturalmente non conoscibile ex ante), non si proceda all’esclusione automatica ma si provveda alla valutazione in concreto dell’anomalia delle offerte.

Si deve allora convenire che l’amministrazione, versando al di fuori dell’ipotesi in cui il precetto di legge lo impone, si sia avvalsa della facolta' di richiedere detta dichiarazione preventiva a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili al fine di verificare la congruita' dell’offerta in base alla disciplina di gara ed alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole piu' efficienti per la celere definizione della procedura, ha inteso cosi' accelerare la procedura di verifica imponendo un onere documentale che non appare, in un’ottica comparativa, incongruo ed eccessivo. Si deve infatti convenire che il legislatore non ha vincolato in modo inderogabile le amministrazioni aggiudicatrici ma, specie con la salvaguardia del generale potere di valutazione delle offerte affette da profili di inaffidabilita', ha lasciato in capo alle singole stazioni appaltanti uno spazio di discrezionalita' nella scelta delle modalita' piu' consone per il controllo sulla congruita' delle offerte.

Nella specie la scelta di richiedere la dichiarazione preventiva dei prezzi non appare arbitraria o irrazionale, se si considera che si tratta di uno strumento rispondente a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati ed a costringere le imprese ad un’assunzione di responsabilita' reale circa le condizioni di gara.

INAPPLICABILITA' ESCLUSIONE AUTOMATICA AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER NUMERO INFERIORE AL MINIMO LEGALE - GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Lo stesso disposto dell’art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici statuisce che, nell’ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque (evenienza naturalmente non conoscibile ex ante), non si proceda all’esclusione automatica ma si provveda alla valutazione in concreto dell’anomalia delle offerte. Si deve allora convenire che l’amministrazione, versando al di fuori dell’ipotesi in cui il precetto di legge lo impone, si sia avvalsa della facolta' di richiedere detta dichiarazione preventiva a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili al fine di verificare la congruita' dell’offerta in base alla disciplina di gara ed alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole piu' efficienti per la celere definizione della procedura, ha inteso cosi' accelerare la procedura di verifica imponendo un onere documentale che non appare, in un’ottica comparativa, incongruo ed eccessivo. Si deve infatti convenire che il legislatore non ha vincolato in modo inderogabile le amministrazioni aggiudicatrici ma, specie con la salvaguardia del generale potere di valutazione delle offerte affette da profili di inaffidabilita', ha lasciato in capo alle singole stazioni appaltanti uno spazio di discrezionalita' nella scelta delle modalita' piu' consone per il controllo sulla congruita' delle offerte. Nella specie la scelta di richiedere la dichiarazione preventiva dei prezzi non appare arbitraria o irrazionale, se si considera che si tratta di uno strumento rispondente a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati ed a costringere le imprese ad un’assunzione di responsabilita' reale circa le condizioni di gara.

SOGLIA DI ANOMALIA - ARROTONDAMENTI CIFRE DECIMALI

AVCP PARERE 2009

Per pacifica giurisprudenza, in assenza di un’espressa specifica previsione della lex specialis della gara, non è consentito alla P.A. procedere ad arrotondamenti nel calcolo delle medie e nella determinazione della soglia di anomalia, costituendo ogni arrotondamento non previsto dalla lex specialis della gara una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica.

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n.6561 del 2006) ha altresi' chiarito che, quandanche la S.A. abbia previsto un criterio per la formulazione dei ribassi percentuali, detta regola - nel silenzio del bando - non necessariamente deve applicarsi in modo automatico anche alla determinazione della soglia di anomalia, che è un momento differente e per il quale non vale obbligatoriamente il medesimo modus operandi. Infatti, mentre l’arrotondamento dei ribassi offerti ha il solo scopo di assicurare la loro omogeneita', diversa è la realta' dei calcoli successivi, che contengono quozienti e che quindi possono comportare un numero di decimali anche elevato. Secondo il Supremo Consesso «non è dato […] intravedere alcun rigido collegamento tra la formulazione dei ribassi di offerta e i calcoli successivi per la determinazione della soglia di anomalia […]», potendo semmai la Commissione «per motivi di convenienza o per comodita' di calcolo, […]procedere ad un troncamento o ad un arrotondamento della soglia di anomalia, ma alla condizione (imprescindibile) di conservare un numero di decimali sufficiente ad evitare di falsare il risultato del calcolo e quindi di danneggiare alcuno dei concorrenti».

Conseguentemente la S.A., non essendo autovincolata ad utilizzare nella determinazione della soglia di anomalia, con riferimento al numero di cifre decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali), puo' discrezionalmente utilizzare nella determinazione di detta soglia un numero di decimali piu' ampio ed omogeneo, tale da non falsare il risultato del calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Regione V. –Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione di tratti della rete classificata e non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari di riparazione erosioni, taglio vegetazione ed espurghi in comuni vari - Importo a base d’asta euro 185.780,00 - S.A. Regione V..

CLAUSOLA BANDO - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

In materia di interpretazione degli atti di gara trovano applicazione, in quanto espressione di principi generali, le disposizioni dettate dal codice civile e, in particolare, per cio' che rileva in questa sede, l’art. 1363 c.c., ai sensi del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. A chi partecipa ad una gara d'appalto, operatore nel settore e, quindi, soggetto qualificato, si richiede, pertanto, una lettura complessiva e globale delle regole di partecipazione, poste negli atti di gara (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 14 agosto 2007 , n. 3078); è, infine, onere anche dei concorrenti - e non della sola stazione appaltante - accedere ad un’interpretazione secondo buona fede delle norme della lex specialis, ai sensi dell’art. 1366 c.c.;

Nel caso di specie, il carattere di mero refuso della particella “non” contenuta nella prima parte dell’articolo del bando di gara (“non si procedera' all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalita' previste dall’art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facolta' di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse”) si evince chiaramente dalla lettura dell’intero articolo e degli atti di gara. Il richiamo all’art. 122, c. 9, d.lgs. n. 163/2006 rende, difatti, chiaramente percepibile l’intento dell’amministrazione di avvalersi della facolta' di prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. L’inserimento del bando di un’apposita previsione al riguardo è, inoltre, necessario, ai sensi dell’art. 122, c. 9, d.lgs. n. 163/2006, solamente nel caso in cui l’amministrazione intenda ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale. Laddove l’articolo del bando venisse letto non considerando la particella “non” un refuso, non avrebbe senso la seconda parte dell’articolo - nella quale viene specificato che “nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facolta' di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse” – anzi, si arriverebbe all’assurdo di ritenere che l’amministrazione potesse esercitare la facolta' di sottoporre a verifica le offerte anormale solo in caso in cui le offerte fossero state meno di cinque.

LEGGE REGIONALE DELLA SARDEGNA IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PUBBLICITA'

AVCP PARERE 2008

Per quanto attiene all’eccezione relativa alla pubblicita' del bando di gara, si fa presente che ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del d. Lgs. n. 163/2006, relativamente ad appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000 euro, i relativi bandi ed avvisi sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale.

La S.A. ha invece seguito modalita' di pubblicita' diverse, in adempimento di quanto prescritto in materia dalla legge regionale n. 5/2007, articolo 22.

Al riguardo, deve rilevarsi che la medesima legge regionale è stata oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Delibera C.d.M. del 28.9.2007) per illegittimita' costituzionale di una serie di articoli, fra i quali anche l’articolo 22, che, poiche' attengono ad aspetti inerenti le procedure di affidamento, sono di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006: la Regione Autonoma S. non puo', prosegue l’impugnativa, introdurre una disciplina difforme da quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici in relazione alle materie di cui al citato articolo 4, comma 3, al fine “di evitare disparita' di trattamento delle imprese che operano sull’intero territorio nazionale con conseguenti effetti distorsivi del sistema e alterazione del regime di concorrenza”.

Ai fini della soluzione del caso in esame, tuttavia, si deve tener presente che fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, la norma regionale trova comunque applicazione.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.S. s.r.l.– lavori di realizzazione della Base Operativa Antincendio ed annessa elisuperficie nel Comune di P.. S.A. Regione Autonoma S. – Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

OFFERTA CHE CENTRA LA SOGLIA DI ANOMALIA

AVCP PARERE 2008

Sulla base di quanto stabilito anche dall’Autorità con determinazione 17/2002, qualora l’aggiudicazione a favore dell’impresa che ha centrato, con la propria offerta, la soglia di anomalia sia frutto di un errore, in quanto l’offerta che ha presentato una percentuale di ribasso pari alla citata soglia doveva essere esclusa, in quanto l’aggiudicazione doveva invece avvenire a favore dell’offerta che più si avvicinava, per difetto, alla soglia di anomalia, si ritiene che ricorrono i presupposti affinché la commissione proceda a riesaminare, in autotutela, il proprio operato, riaprire la gara stessa, escludere l’offerta che ha presentato una percentuale di ribasso pari alla soglia di anomalia e individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S.L. – restauro facciata lato sud ovest della Chiesa San Pasquale Baylon in C. di S.L. e ristrutturazione della sala annessa da dedicare a San Gaetano Catanoso da adibire ad auditorium.

CONVENZIONI URBANISTICHE - APPALTO DI LAVORI

AVCP DETERMINAZIONE 2008

OGGETTO: Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni.

COMMENTO: La realizzazione di opere prevista dalle convenzioni urbanistiche rientra nella nozione di appalto pubblico di lavori. L’affidamento dell’esecuzione delle suddette opere soggiace alla disciplina contenuta negli artt. 32, comma 1, lett. g), 121, comma 1, e 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, salvo il caso in cui le amministrazioni procedenti abbiano esperito preventivamente una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore del relativo accordo convenzionale.

VERIFICA REQUISITI SPECIALI - TERMINI

AVCP PARERE 2008

Il ricorso ai termini accelerati è consentito esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia dato notizia del contratto con l’avviso di preinformazione. Non è conforme espletare una procedura aperta con procedimento d’urgenza.

Per quanto attiene alla fissazione di un termine d’urgenza al sub procedimento di cui all’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, si precisa che il termine perentorio di dieci giorni, ivi previsto, è già di per sé un termine accelerato, individuato dal legislatore per contemperare l’esigenza della tutela della tempestività del procedimento di aggiudicazione con quella di consentire all’operatore economico la possibilità di adempiere a quanto richiesto dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio della correttezza dei rapporti fra amministrazione e privati. Quindi l’individuazione di un termine di urgenza di cinque giorni per l’invio della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla P.C. G. s.r.l. – lavori di recupero del sentiero rurale La Croce. S.A. Comune di M.

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO E TERMINI

AVCP PARERE 2007

Rientra nell’organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici la calendarizzazione delle visite di sopralluogo e del ritiro della documentazione tecnica complementare di gara, nel rispetto del principio della par condicio. La norma non dispone la fissazione di un termine entro il quale procedere a detto adempimento, la cui articolazione rientra nelle valutazioni proprie della stazione appaltante, che deve rispettare, come per ogni altro suo comportamento, il principio del buon andamento e di ragionevolezza.

Non si rilevano elementi di non conformità nell’operato della stazione appaltante che, nel caso in specie, ha fissato per la richiesta dei documenti un termine di 49 giorni dalla pubblicazione del bando, stabilendo ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte. Sembra potersi ritenere che i termini sopra riportati, ed in particolare quello per la richiesta dei documenti, non siano lesivi della più ampia partecipazione degli operatori economici, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 122, comma 6, lettera a), del d. Lgs. n. 163/2006, i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, non possono essere inferiori a ventisei giorni.

Per quanto concerne il mancato riferimento nel bando all’obbligo di effettuare il sopralluogo, la disciplina di gara rappresenta un corpus unitario, che deve essere esaminato dal concorrente in modo organico e complessivo: il disciplinare prescrive di dover allegare all’offerta l’attestazione di avvenuto sopralluogo, con ciò evidenziando l’obbligo del sopralluogo stesso nonché il fatto che l’acquisizione dei documenti ed il sopralluogo sono due elementi essenziali, e fra loro necessariamente coordinati, ai fini della formulazione dell’offerta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla P. s.r.l. – realizzazione di due cabine elettriche di trasformazione (n. 3 bis e n. 6 bis9 e della cabina di ricezione ACEA – S.A. Centro Agroalimentare R. (C.A.R.)

ONERI SICUREZZA E RIBASSO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In ordine alla questione se i costi della sicurezza “ex lege” debbano o meno essere esclusi dal ribasso, che la S.A. deve verificare se il ribasso offerto lascia inalterata la sicurezza ex lege, procedendo alla valutazione della congruità dell’offerta.

Detta verifica deve effettuarsi anche in caso di appalto da aggiudicarsi con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006.

In relazione alla estrapolazione, dal costo delle singole lavorazioni, della componente riferibile alla sicurezza, l’Autorità ha ritenuto che non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di procedere all’effettuazione di detta individuazione di voce di costo.

Tuttavia, nel caso di specie, la S.A. ha preferito individuare anche la componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione, escludendola dall’importo soggetto a ribasso.

A fronte di una disciplina di gara così impostata, giusto quanto riportato nell’ultima pagina della lista delle categorie di lavoro, l’offerta doveva essere formulata mediante l’indicazione di un importo al netto degli oneri di sicurezza, in quanto gli stessi erano già stati individuati, in tutte le loro componenti, dalla S.A. e sottratti dall’importo soggetto a ribasso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ATI C. R. delle C. di P. e L./COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali s.c. – Interventi di recupero e restauro strutturale ed architettonico Castello e Ricetto storico in Comune di B.

FIRMA APOCRIFA - RIPARTIZIONE COMPETENZE NORMATIVE STATO E REGIONI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

Nel sistema di cui al T.U. n. 445/2000 non è desumibile per la P.A. l’assolvimento dell’onere procedurale - secondo il quale l’Amministrazione in tanto può imputare la dichiarazione al soggetto che risulta averla sottoscritta, in quanto la firma apposta sulla dichiarazione sia uguale (o comunque sostanzialmente simile) a quella apposta sul documento di identità - (per il quale le Amministrazioni pubbliche non sono peraltro attrezzate sufficientemente, essendo necessario disporre di periti calligrafi per poter dichiarare, senza tema di smentita, che una certa firma è falsa), essendo previsto solamente (ma si tratta in realtà di un potere/dovere delle pubbliche amministrazioni) un controllo sul contenuto delle autocertificazioni. Il controllo consente ovviamente sia di accertare che il soggetto sottoscrittore è lo stesso a cui deve essere imputata la dichiarazione, sia il contenuto della dichiarazione stessa. In realtà, l’onere di allegare alla dichiarazione una copia del documento di identità è solo uno dei possibili strumenti che il Legislatore avrebbe potuto prescrivere ai fini dell’autenticazione delle firme apposte in calce alle autocertificazioni.

Nel caso di specie, laddove l'intestatario non risultasse aver sottoscritto l’offerta per conto della società che ha partecipato alla gara, la stazione appaltante sarà in condizione di verificare tale circostanza in sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto e di agire di conseguenza.



Il Codice degli appalti contiene disposizioni inderogabili da parte delle Regioni per quanto concerne le materie di cui all’art. 4, comma 3 (“Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione ….”). Tali disposizioni vanno considerate di esclusiva pertinenza statale in ragione di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, let. e), Cost., trattandosi di prescrizioni inerenti la tutela della concorrenza. L’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 è totalmente incompatibile con quella dell’art. 17-bis della L.R. pugliese n. 13/2001, visto che laddove la stazione appaltante preveda nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (come è accaduto nel caso di specie) i concorrenti non debbono presentare le giustificazioni unitamente all’offerta (il che è del tutto logico, non avendo alcuna utilità l’allegazione delle giustificazioni nel caso in cui l’offerta anomala è automaticamente esclusa).

SOTTOSOGLIA: ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTEI

AVCP DELIBERAZIONE 2006

L’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006 prevede, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quale è quello di specie, che laddove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Si ritiene non conforme ai disposti di cui all’articolo 122, comma 9, la clausola del bando di gara in questione, relativa alla richiesta, fin dalla presentazione delle offerte, delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da C.N. & F. s.r.l. e C. s.r.l. – lavori di riqualificazione e recupero dell’ex villaggio del fanciullo Comune di S..

PUBBLICAZIONE BANDI SU SITI MINISTERIALI

MIN INFRASTRUTTURE COMUNICATO 2006

Chiarificazioni riguardo la pubblicazione di bandi di lavori, servizi e forniture sul sito web del Ministero delle Infrastrutture

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/08/2016 - ART. 216 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (216)

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 216 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (216)

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.


QUESITO del 16/11/2015 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1) Per la formazione dell’elenco di operatori economici preordinato alle procedure negoziate di lavori sotto soglia comunitaria di cui agli artt. 122 comma 7 e 125 d.lgs. 163/2006 (cfr. Determinazione AVCP n. 2 del 6/4/2011), l’elenco medesimo può essere diviso in sezioni per ogni categoria di qualificazione e relative classifiche? 2) Per ragioni di segretezza, allo scopo di evitare che i soggetti invitati a gara vengano a conoscenza dell’elenco degli operatori economici iscritti in cui sono inclusi anche i concorrenti selezionati per la gara in essere, a garanzia dell’autonomia delle offerte, l’elenco degli operatori economici può essere secretato? E in caso di richiesta di accesso agli atti per la visura dell’elenco, se secretato, può essere respinta? (tuttavia è il caso di rilevare che sussistendo l’obbligo di indicare nell’avviso di aggiudicazione i nominativi di tutti i concorrenti invitati a gara, dopo la pubblicazione di più avvisi è facile per chiunque ricostruire l’elenco degli operatori economici iscritti in elenco).


QUESITO del 06/11/2012 - PROCEDURE IN ECONOMIA: NORMATIVA APPLICABILE. VERIFICA A CAMPIONE.

Visto che, questo Comune deve a breve espletare delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, invitando n. 5 ditte idonee presenti sul territorio comunale; Visto che sono pervenute e stanno tuttora pervenendo numerose richieste di ditte presenti sul territorio provinciale, che vogliono essere invitati alle procedure negoziate che questo Ente abbia qualora intenzione di attivare. Tutto ciò premesso si chiede; Il RUP è obbligato ad invitare tutte le ditte che ne facciano richiesta o ha potere discrezionale, e quindi può scegliere sole le n. 5 ditte che ritiene opportuno invitare che, abbiano i requisiti tecnici ed amministrativi atti all’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.


QUESITO del 17/10/2012 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: OBBLIGATORIA INDAGINE DI MERCATO?

Una gara d'appalto di lavori - importo base d'asta € 86.000,00 - per la quale è stata adottata la procedura negoziata ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. con invito rivolto a 6 operatori economici, è andata deserta. Come deve e/o può procedere l'amministrazione al fine di far eseguire i lavori ?


QUESITO del 18/08/2011 - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Una stazione appaltante non ha individuato i lavori eseguibili in economia ai sensi dell'art.125 - comma 6 - del D.Lgs. n.163/06, in pratica non è provvisto di un regolamento interno in tal senso. Si è verificata, però, la necessità di eseguire dei lavori di importo pari a circa € 10.000,00 e riconducibili a quelli di cui all'art.125 - comma 6 - lettere b) e c) del citato D.Lgs. n.163/06. Come possono essere affidati ?


QUESITO del 29/03/2011 - AFFIDAMENTO CONGIUNTO E DISGIUNTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Vi scrivo in nome e per conto del Consorzio A. s.r.l., nonchè della Cooperativa B società cooperativa a.r.l.", avente sede in ..., rimettendoVi il seguente quesito. La questione che Vi sottopongo riguarda il rilascio da parte del Comune di C. di un unico permesso di costruire avente ad oggetto una pluralità di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il cui costo globale è di gran lunga superiore alla soglia comunitaria, ma il cui costo singolo è inferiore alla soglia suddetta. Benchè rientrino nella medesima operazione di riqualificazione urbanistica, si tratta di opere distinte tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello squisitamente "tecnico"(esemplificando: una pista ciclabile, un parcheggio interrato, l'allargamento di un sottopasso ferroviario....), nonchè rientranti in un ambito territoriale disomogeneo. In considerazione di ciò, al fine del calcolo del valore delle medesime, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici, devono considerarsi come un'opera unitaria,con conseguente obbligo di affidarle mediante procedura aperta? Oppure possono essere reputate opere disgiunte, ed è pertanto lecito procedere all'affidamento delle stesse mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, con invito di almeno cinque soggetti, ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice?


QUESITO del 08/02/2011 - INDIVIDUAZIONE SOCIO PRIVATO PER SOCIETÀ MISTA: APPLICABILITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Si richiede di conoscere, se sia stato introdotto nell'art.122 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i., il comma 7.ter relativo alla facoltà per i piccoli comuni di affidare, senza gara, appalti di lavori fino ad 1 milione di euro. Argomento di cui si è parlato sin dal mese di luglio 2010.


QUESITO del 25/01/2011 - VERIFICA EX ART. 48 -

In una gara di appalto di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 122 comma 9 con l'esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia, procedendo alla verifica dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario provvisorio se si verifica la circostanza dell'esclusione devo ricalcolare la soglia di anomalia per individuare il nouvo aggiudicatario?


QUESITO del 21/01/2011 - PUBBLICAZIONE ESITI GARA

Cortesemente, si chiede il Vostro parere in merito a quanto sotto esposto. L’art. 80 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasfuso nell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel dettaglio prevedeva che <>. Nella formulazione di cui all’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ora statuito che; "...... I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo". Nel caso in cui la Stazione appaltante debba avviare un appalto di lavori per un importo posto in gara inferiore a 500.000,00 Euro ed i cui lavori verranno eseguiti in una pluralità di Comuni, la pubblicazione del Bando deve obbligatoriamente essere effettuata negli Albi di tutti i Comuni interessati dall’esecuzione delle opere ? Ed in caso di date di pubblicazione all’Albo Pretorio diverse da Comune a Comune, da quando decorrono gli effetti giuridici della pubblicazione (che incidono, tra l’altro, nella determinazione della data di presentazione delle offerte) ? Si ringrazia fin d’ora, per la risposta che Vorrete inviare.


QUESITO del 27/12/2010 - DEFINIZIONE DI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E A DIFFUSIONE LOCALE

Dovendo procedere ad un appalto di lavori sotto soglia, ma superiore ad € 500.000,00, ai sensi del comma 5 dell'art.122 del D.Lgs. 163/06, si deve procedere con la pubblicazione, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a diffiusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. Si chiede cosa si intende per quotidiani a diffusione nazionale e per quelli a diffusione locale atteso che la stazione appaltante vorrà scegliere su quali effettuare la pubblicazione. In pratica quali requisiti dovranno avere i quotidiani per essere considerati tali ?


QUESITO del 07/12/2010 - APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ RELATIVI AGLI ESITI DI GARA

Relativamente ad appalti di servizi (art.124) e lavori (art.122) sotto soglia, si chiede per quali vi è l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche sulla G.U.R.I. ovvero, dove vanno pubblicate le avvenute aggiudicazioni ?


QUESITO del 29/09/2010 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 - PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Stando all’art. 122 comma 7, è possibile, per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro, ricorrere alla procedura negoziata, come descritto negli articoli 56 e 57 del Codice stesso. Il comma 7bis amplia l’ambito di validità della procedura negoziata anche ai lavori di importo complessivo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, fa riferimento al solo articolo 57 comma 6 e precisa che l’invito va rivolto ad almeno 5 soggetti. Questo significa che l’ultima prescrizione non si applica nel caso di importi inferiori a 100.000 euro (si possono quindi invitare almeno 3 soggetti)? Il comma 7bis è quindi più restrittivo? Per importi compresi tra 100.000 e 500.000 euro è necessaria un’indagine di mercato? L’unica differenza per l’applicazione del comma 7 o 7bis è nell’importo dei lavori o ci sono altre condizioni sotto le quali si può applicare l’uno o l’altro?


QUESITO del 15/07/2010 - FORME DI PUBBLICITÀ: AVVISO AI CREDITORI SUL SITO REGIONE VENETO.

Avreibisogno di sapere se, e ai sensi di quale norma, è obbligatorio pubblicare l'Avviso ai Creditori anche sul sito della Regione Veneto, oppure se è sufficiente il sito del Comune.


QUESITO del 08/07/2010 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO - ONERI PUBBLICITARI

Si devono affidare i lavori di manutenzione strade comunali (lavori di asfaltatura) per un importo complessivo di € 400.000,00 + IVA. Posso adottare una procedura negoziata, ai sensi dell'art.122 comma 7-bis del D.Lgs.163/06 e s.m.i., invitando almeno cinque "soggetti"? Per adottare questa procedura di gara sono necessarie motivazioni particolari o è solo a discrezione del RUP? Può essere invitata l'impresa che ha eseguito lavori analoghi nell'anno 2009? Può essere invitata la ditta che attualmente esegue gli interventi di manutenzione ordinaria ed urgenti sulle vie comunali? Anche se i"soggetti" vengono invitati dalla Stazione Appaltante sono necessarie procedure minime per la pubblicizzazione dei lavori? E' possibile indicare nel CSA che i pagamenti avranno scadenza a marzo 2011?


QUESITO del 29/01/2010 - AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: PROCEDURA NEGOZIATA.

si chiede di conoscere se il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 122, comma 7 e 7bis, del codice dei contratti,debba essere necessariamente motivato da esigenze particolari (urgenza, eventi imprevedibili, ecc.) da specificare nella determina a contrarre o basta solo il presupposto del valore dell'appalto, importo inferiore a 500.000,00 euro?


QUESITO del 26/10/2009 -

A seguito di sopravvenuta disponibilità di fondi è stato sviluppato il progetto (datato 1 ottobre 2009) di un intervento di manutenzione straordinaria delle coperture di palazzine alloggi site in Trentino Alto Adige che erano state oggetto di sopralluogo nel giugno 2008. Il costo dell’intervento è stato valutato pari a ca 215.000 Euro ed il tempo di esecuzione pari a 150 giorni. Non potendo procedere in economia ed avendo ricevuto diniego per l’affidamento tramite procedura aperta in quanto “non sussistono i tempi sufficienti all’espletamento delle procedura di gara e di registrazione del contratto”, noi tecnici abbiamo proposto al servizio amministrativo di procedere ex art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 201 del 22 dicembre 2008: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex. art. 57 comma 6 del Codice. La motivazione per noi tecnici consiste, oltre alla necessità di intervenire dato l’ulteriore ammaloramento delle coperture a seguito del nevoso inverno 2008, nel vantaggio di contattare ditte locali che sappiano meglio operare nelle condizioni climatiche sfavorevoli cui andiamo incontro e che soprattutto possano assicurare una migliore conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di posa della impermeabilizzazione e dell’isolamento più adatte a tali latitudini. Ci è stato rilevato che non è possibile procedere ex art. 122 comma 7-bis in quanto manca la motivazione. Dobbiamo dunque considerare impossibile eseguire un lavoro necessario, progettato e finanziabile per mancanza di strumenti amministrativi adeguati?


QUESITO del 02/09/2009 - OPERE URBANIZZAZIONE

Quesito su realizzazione opere a scomputo. Articoli 32 c. 1 lett. g) e 122 c. 6 codice contratti; DGR n. 436 del 24-02-09; Determinazione Autorità n. 7 del 16-07-09, Determinazione Autorità n. 4 del 02-04-08. Fattispecie : la convenzione a lottizzare, di iniziativa privata, prevede la realizzazione di opere a scomputo ai sensi della normativa in oggetto, sottosoglia, con gara eseguita dalla ditta lottizzante – stazione appaltante – committente. Aggiudicati i lavori ed in corso gli stessi, la ditta lottizzante – stazione appaltante – committente chiede al Comune di autorizzare il subingresso nei diritti-doveri di cui è titolare, della ditta appaltatrice, risultata aggiudicataria dei lavori e che li sta eseguendo. L’autorizzazione al subingresso avrebbe come conseguenza - il subingresso nel rapporto convenzionale con il Comune - la ‘confusione’ in capo ad un unico soggetto delle figure di stazione appaltante e di appaltatore, per le quali l’ordinamento e la convenzione prevedono compiti distinti ed in particolare il compito del controllo della prima sulla seconda. Si prospetterebbe in certo senso una situazione comparabile all’esecuzione 'in amministrazione diretta' da parte della stazione appaltante.... Per altro la regola della gara sarebbe stata a suo tempo osservata.... Si chiede se è consentibile tale tipo di subingresso.


QUESITO del 11/08/2009 - LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 500.000 - ESCLUSIONE AUTOMATICA - GIUSTIFICAZIONI ANOMALIA

Durante un corso di aggiornamento è emerso che è possibile affidare i lavori di importo inferiore a € 100.000 ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 mediante affidamento diretto a un operatore di fiducia del Responsabile Unico del Procedimento, senza ricorrerre ad alcun tipo di selezione. Si chiede se quanto emerso durante il corso è corretto e applicabile ai sensi della normativa vigente.


QUESITO del 28/03/2009 - L'ABILITAZIONE DEL DM 37/2008 NON È UN REQUISITO DI QUALIFICAZIONE

Non è un quesito afferente ad un caso specifico; si richiede un parere in merito al rapporto che deve intendersi tra l'art. 204 comma 1 (procedura negoziata con almeno 15 concorrenti) e l'art. 122 comma 7bis (procedura negoziata con almeno 5 concorrenti, come introdotto dal D.L. 23.10.2008 n. 163, convertito in legge 22.12.2008 n. 201 art. 1. Cioè, nella scelta tra le due procedure, deve comunque farsi riferimento ai principi generali dell'ordinamento, per i quali la norma "speciale" (beni culturali), prevale su quella "generale" o è indifferente il ricorso all'una o all'altra previsione?


QUESITO del 06/02/2009 - PROCEDURA NEGOZIATA

L'art. 122, comma 7-bis (di recente entrato in vigore)consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo pari/superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, rinviando alla procedura dell'art. 57, comma 6 dello stesso decreto. Si chiede: 1)per rispettare i vari principi richiamati nei due articoli e commi citati, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, occorre la previa pubblicazione di un "avviso" o si può effettivamente procedere senza alcuna pubblicità preventiva? 2) è prevista una pubblicità successiva dell'esito della procedura?


QUESITO del 27/01/2009 - PROCEDURA NEGOZIATA

Procedura negoziata in materia di lavori art.li 57 e 122 commi 7 e 7bis del D.lgs. 163/06. Si chiedono chiarimenti sull' iter più idoneo da seguire relativamente alla procedura negoziata ex. art. 57 del D.lgs 163/2006. L'art. 57, infatti, al comma 6 stabilisce :” Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finananziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussisono un tale numero di soggetti idonei (......).” Il comma in questione sembrerebbe riferirsi alla necessità di effettuare una indagine di mercato per individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a riguardo si chiede: se l'avviso relativo all'indagine di mercato deve essere approvato con la determina a contrattare insieme allo schema di lettera di invito a gara o se tale avviso può essere anticipatamente pubblicato indipendentemente dalla determina a contrattare che verrà successivamente predisposta; quali forme di pubblicità devono essere adottate per l'avviso di indagine di mercato e se le stesse devono essere adottate anche per gli esiti di gara; per quanti giorni deve essere pubblicato l'avviso; una volta ricevute le richieste da parte degli operatori economici interessati all'indagine di mercato, quale è il criterio più idoneo da seguire per selezionare i 3 (o 5 con riferimento all'art. 122 comma 7bis del D.lgs. 163/06) operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; se il criterio individuato per la selezione degli operatori economici dovesse essere quello dell'estrazione a sorte dall'elenco formato sulla base dell'indagine di mercato, si chiede come rispettare il principio della rotazione.


QUESITO del 10/11/2008 - PROCEDURA NEGOZIATA

Dovendo procedere all'affidamento di un lavoro di importo inferiore ad € 100.000,00, si è stabilito di procedere ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. 163/06. Si chiede se è facoltativo adottare la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art.56) o senza pubblicazione di un bando di gara (art.57).


QUESITO del 06/11/2008 - OPERE URBANIZZAZIONE

Si chiede se le opere di urbanizzazione di un piano di lottizzazione siano da appaltare mediante gara ad evidenza pubblica da parte dell' ente pubblico oppure il D.Lgs. 163/2006 così come modificato nel mese di Ottobre 2008 consente anche al privato (sotto soglia comunitaria) di procedere all' appalto delle opere (anche in assenza di scomputi)? Non si ritiene che l' appalto delle opere di urbanizzazione da parte della P.A. sia un aggravio amministrativo ? L' eventuale pubblicazione del bando di gara delle opere di urbanizzazione (costi) sui quotidiani e sulla G.U.R.I. non dovrebbe essere a carico del privato e non della P.A. ?


QUESITO del 22/10/2008 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'art.122 co.9 del d.lgs.vo 163 III Decreto correttivo vuol significare che nel caso di un numero pari o superiore a 10 offerte l'aggiudicazione è a favore del prezzo più basso in assoluto (senza calcolo anomalia) con facoltà di valutazione della congruità dell'offerta?


QUESITO del 06/07/2008 - PROCEDURA NEGOZIATA - PROCEDURA RISTRETTA

La procedura negoziata di cui all'art.122 co.7 del D.Lgs.vo n.163/2006 deve essere preceduta dalla previa pubblicazione di un bando? Se si come di differenzia dalla procedura ristretta?


QUESITO del 23/06/2008 - PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO

Nel caso di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 si deve procedere a seduta pubblica?Se si, è sufficiente la comunicazione agli operatori economici interpellati con la lettera d'invito o si deve dare pubblicità anche sul sito del Committente?


QUESITO del 04/06/2008 - PUBBLICITÀ

Premesso che l'evento non si è mai verificato, con il presente quesito si chiede una risposta a quanto segue. Il D.M. 6 aprile 2001, emanato in attuazione dell’art. 24 della legge n.340/2000, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi relativi agli appalti di lavori di interesse regionale , la pubblicazione dello stesso bando sul sito della regione ove si svolgono i lavori. Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) ha operato un riordino delle disposizioni inerenti le pubblicazioni dei bandi prevedendo, tra l’altro, che per gli appalti di lavori di importo inferiore a €500.000 il solo obbligo di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e della stazione appaltante (comma 5, art. 122). Il Codice peraltro ha proceduto all’abrogazione dell’art. 24 della legge n.340/2000 Alla luce di quanto premesso si vuole sapere se la pubblicazione dei bandi di lavori sino a €500.000 può essere effettuata solo all’Albo pretorio della stazione appaltante (e del Comune ove si effettuano i lavori) o se ricorre ancora l’obbligo di pubblicazione sul sito della regione ove si svolgono i lavori.


QUESITO del 13/05/2008 - PUBBLICITÀ - PUBBLICITÀ SU SITI INFORMATICI

Appalto di lavori inferiore ad EURO 500.000. Per l'articolo 122 comma 5 del Dlgs. 163/2006 posso fare la pubblicazione nel solo albo pretorio. L'osservatorio della Regione Emilia ROmagna, ai fini dlele comuniazioni previste dalla legge per l'Autorità di Vigilanza, ha istitutio un sistema on-line chiamato "SITAR" . E' previsto che le S.A. debbano inviare le comunicazioni di avvio procedura di affidamento compreso il bando di gara che provvedono a pubblicare sul sito. A questo punto il mio bando viene visto da tutto il mondo mentre l'Amministrazione vuole attenersi alla pubblicità minima di legge (albo pretorio) Cosa devo fare?


QUESITO del 12/05/2008 - NORMATIVA APPLICABILE

Con la presente, in riferimento all'art. 33 della L.R. n. 27/03 e s.mm.ii., nonchè in applicazione del c.d. Codice appalti, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 27-11-2007,si chiede se sia ancora legittima l'applicazione dell'art. 33 ed in particolare il comma 1) lettera a) (...così come modificato dall'art. 24 della L.R. 20-07-2007, n. 17, pubblicata sul BUR il 19.02.2008)...ossia se la stazione appaltante che deve dar attuazione a lavori per € 30.000,00 circa possa ricorrere alla procedura negoziata. Grazie per la disponibilità e professionalità sempre dimostrate.


QUESITO del 30/01/2008 - PROCEDURA NEGOZIATA

Con riferimento all'art. 122 in oggetto si rileva che il dettato del comma 7 consente di affidare con procedura negoziata i lavori di importo inferiore ad € 100.000,00. Non è indicata la modalità procedurale. Chiedo di sapere: - se è possibile procedere in tal senso ad attivare la procedura negoziata; - chiedo di sapere se è possibile applicare la procedura indicata dall'art.57 comma 6, ovvero lettera d'invito inviata ad almeno tre operatori economici individuati tra coloro che hanno le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, pur non rientrando nella casistica individuata dall'art. 57.


QUESITO del 14/12/2007 - ONERI

Il Comune ai fini del computo delle opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione si avvale di un apposito prezziario, solo parzialmente attualizzato per quelle categorie di lavori non comprese nell'atto originario. Nella sostanza una buona parte dei prezzi unitari è riferita all'anno 1981. E' evidente che gli importi finali delle opere risultano sottostimati in modo sostanziale rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione di un prezziario corrente in uso (prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2007). Il quesito che si vuol porre è il seguente: Ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo delle opere, necessariamente da confrontare con la soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, quali devono essere i prezzi di riferimento?


QUESITO del 29/11/2007 - PUBBLICITÀ

HO DA PREDISPORRE IL BANDO PER LAVORI SOTTO SOGLIA. CHIEDO SE BASTA PUBBLICARE IL BANDO ALL'ALBO DELL'AZIENDA E DEL COMUNE, OPPURE SEbisOGNA PUBBLICARLO IN GAZZETTA UFFICIALE.


QUESITO del 29/11/2007 - PUBBLICITÀ

Oggetto: Pubblicazione bando asta pubblica lavori sotto soglia. L'art. 125 comma 5 e s.m.i. prevede che per i bandi bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell=92albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall=92articolo 66, comma 15, nonch=e9 comma 7, terzo periodo. L'art. 66.15 prevede la possibilità di utilizzare ulteriori forme di pubblicit=e0. L'art. 66 coma 7 terzo periodo (frase aggiunta dal D.Lgs 6/2007) prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.=bb. Domande: 1) per i lavori sotto soglia =e8 necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, nel caso fosse necessario, se la scendenza dei 26 giorni per la ricezione offerte vale a partire dalla pubblicazione all'albo del Comune. 2) è da pubblicare su qualche sito?


QUESITO del 17/10/2007 - APPALTO CONCORSO

Vi è l’intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto concorso per l’ampliamento di un immobile adibito a Casa di Riposo - importo a base d’asta circa € 5.000.000,00. Tale procedura è peraltro prevista all’art. 27 dell’attuale Legge Regionale 27/2003. I lavori possono definirsi di speciale complessità ai sensi dell’art. 122 del nuovo Codice dei Contratti. Il Codice degli Appalti – D.to Leg.vo n. 163/2006 – nell’abrogare la Legge 109/1994, ha però abrogato definitivamente l’istituto dell’appalto concorso introducendo, all’art. 53 – comma 2 – lett. C), la fattispecie dell’appalto integrato. Tale tipologia resta peraltro di fatto congelata sino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto Codice che dovrà definire sia la tipologia dei lavori di speciale complessità, sia i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi per la valutazione del progetto presentato dai concorrenti in fase di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto se l’esperimento di una procedura di appalto concorso, con oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione definitiva o la sola esecutiva, nelle more dell’approvazione di detto regolamento, sia legittima.


QUESITO del 02/10/2007 - PUBBLICITÀ - OSSERVATORIO

In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità.


QUESITO del 01/10/2007 - PROCEDURA NEGOZIATA - NORMATIVA APPLICABILE

L'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, può avvenire direttamente trattando con una unica impresa? Dopo l'abrogazione dell'art. 78 del Regolamento approvato con DPR 554/99 e sm, nelle procedure negoziate precedute da gara informale il numero di soggetti da invitare può essere inferiore a cinque? Deve essere applicato l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, che prevede una selezione tra un numero minimo di tre operatori economici?


QUESITO del 07/05/2007 - PUBBLICITÀ

Con D.G.R. N. 310 DEL 13.02.2007 la Regione ha fornito ulteriori linne guida per il coordinamento della L.R. con la normativa statale, in particolare riguardo agli adempimenti pubblicitari disciplinati dall'art. 28 della L.R. Questa stazione appaltante, dovendo pubblicare nell'immediato un bando di gara di importo superiore a Euro 500.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, redatto ai sensi della normativa regionale, richiede se ai fini di ottemperare agli obblighi di legge riguardo la pubblicazione sui quotidiani sia sufficiente effettuare la pubblicazone sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale come previsto dalla L.R. oppure, oltre a questi, cumulativamente, sia necessario effettuare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno a maggiore diffusione locale.


QUESITO del 03/05/2007 - PUBBLICITÀ - GURI

Si chiede interpretazione art.122 co.5 ultimo periodo. I bandi inferiori a euro 500.000,00 devono essere pubblicati anche sulla GURI?


QUESITO del 23/03/2007 - GIUSTIFICAZIONI OFFERTA - OFFERTA ANOMALA

Si chiede di sapere se per tutti gli appalti di lavori debba essere richiesta nel bando di gara la presentazione, a corredo dell'offerta, delle giustificazioni di cui all'art.87, comma 2, del D.Lgs. 163/06, ovvero se esistono discriminanti al riguardo?


QUESITO del 12/03/2007 - TERMINE OFFERTA

L'ultimo periodo dell'art. 90, comma 5 del DPR n. 554/99 prevede che i termini per la presentazione dell'offerta siano maggiorati della metà nel caso di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti a corpo o a corpo e misura con presentazione di offerta a prezzi unitari. Tale disposizione faceva erronemente riferimento all'art. 79, comma 5 del medesimo DPR, mentre in realtà il riferimento legislativo avrebbe dovuto essere l'art. 79, commi 3 e 10. Attualmente l'art. 79 del DPR 554 è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede di conoscere, quindi, se è obbligatorio in un appalto a prezzi unitari a corpo o a corpo e misura prevedere un periodo di pubblicazione del bando di gara non di 26 giorni, bensì di 39. Se la ratio della norma è quella di dare più tempo alle imprese per formulare un'offerta che implica la compilazione della lista, a mio avviso la maggiorazione dei termini dovrebbe essere ancora valida. Si chiede autorevole parere in merito dal momento che le stazioni appaltanti non sempre hanno comportamenti univoci in tal senso.


QUESITO del 16/02/2007 - PROCEDURE AGGIUDICAZIONE - APPALTI SOTTOSOGLIA

Dovendo questa Stazione Appaltante provvedere all'affidamento dei lavori di ripristino di una strada interpoderale danneggiata da eventi alluvionali (finanziamento D. L.gs 102/04 ex l. 185/92), avente un importo dei lavori da porre a base d'asta pari a complessivi euro 214.355,11 (di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 15.004,86), si chiede cortesemente di sapere il parere di codesta Sezione dell'Osservatorio circa la migliore modalità di scelta del contraente, anche alla luce di quanto recentemente disposto con Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)".


QUESITO del 03/01/2007 - PUBBLICITÀ

Un bando di gara a procedura aperta < 500.000 euro emesso da un ente locale può essere pubblicato solamente all'Albo Pretorio, oppure è ancora valido il disposto del D.M. 20/2001 che prevede che TUTTI i lavori di interesse regionale (ovvero eseguito sul terriorio regionale) sono soggetti alla pubblicazione sul sito internet regionale?


QUESITO del 12/12/2006 - ESITI - PUBBLICITÀ

Con quali modalità si deve pubblicare un'avviso di gara esperita (esito)per un appalto di lavori di importo superiore a € 500.000,00? si precisa che il bando è stato pubblicato in G.U., su due quotidiani a diffusione regionale e sui siti della Stazione appaltante e della Regione Veneto. Vale ancora il principio per cuibisogna rispettare, in fase di pubblicazione dell'esito di gara, le stesse regole utlizzate per la pubblicazione del bando?


QUESITO del 10/11/2006 - OPERE URBANIZZAZIONE

Dalla lettura integrata degli art.32, comma 1, lett. g), art.121, comma 1 e art. 122, comma 8, del Codice dei Contratti, appare chiaro come tale complesso normativo debba essere applicato anche alle opere d'urbanizzazione eseguite da privati, a scomputo degli oneri,d'importo inferiore alla soglia comunitaria. Unica eccezione le urbanizzazioni primarie "...correlate al singolo intervento edilizio...", definizione che nel linguaggio urbanistico NON individua gli strumenti urbanistici di pianificazione. Ne consegue che tutti gli operatori privati che dovranno dare attuazione a piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero urbanistico, programmi integrati di riqualificazione urbanistica ed edilizia, ecc.) dovranno rispettare tale normativa; stante le rilevanti perplessità da parte degli operatori privati rispetto a tale innovazione, si chiede conferma, con cortese urgenza, di tale interpretazione.


QUESITO del 13/09/2006 - PUBBLICITÀ

Considerato che il D.lgs 163/2006 ha abrogato l'art. 80 del DPR 554/99, che prevedeva per i lavori di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di euro la pubblicazione del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il nuovo Codice dei Contratti non prevede espressamente l'obbligo di tale pubblicazione, ma a livello regionale prevede unicamente la pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio, si chiede di conoscere se esistono altri riferimenti normativi nazionali o regionali che impongono di procedere alla pubblicazione sul BURL.


QUESITO del 05/09/2006 - OPERE URBANIZZAZIONE

Il nuovo codice degli appalti, approvato con D.Lgs. 163/2006, all’art. 32, comma 1, lettera g), conferma la disciplina della gara per le opere di urbanizzazione all’interno di un Piano di Lottizzazione quando l’importo delle stesse superi la soglia di rilievo comunitario (cinque milioni di euro). Per contro, allorché si tratta delle opere di urbanizzazione sotto soglia, l’art. 122, comma 8, del codice degli appalti prevede che il titolare del permesso di costruire possa eseguire direttamente solo le opere di urbanizzazione primaria correlate all’intervento assentito. Quindi, quale è il regime delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia previste in una convenzione? L’art. 32 del codice infatti trova applicazione, a parere dello scrivente, solo per le opere sopra soglia, mentre l’art. 122 riguarda espressamente solo le opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che, sempre a parere di chi scrive, le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia saranno soggette alla disciplina prevista dalla convenzione di lottizzazione con possibilità, se previsto, di una loro esecuzione diretta da parte del lottizzante (vedasi art. 16, comma 2, del DPR 380/2001). Un recente commento apparso per Il Sole 24 Ore ritiene invece che alle opere secondarie di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria si debba applicare il principio della gara ad evidenza pubblica stante l’opera della deroga di cui all’art. 122, comma 8, del codice, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria. La tesi non è condivisa dallo scrivente in quanto la deroga è solamente una deroga della procedura per le opere di urbanizzazione primaria e non coinvolge la libertà di azione per il privato lottizzante sotto soglia.


QUESITO del 25/08/2006 - PUBBLICITÀ - RUP

A QUESTO SETTORE xx E' STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI € 750.000,00 DI CUI € 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE E' APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITA' (SE E' SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE E' POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE E' POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITA', ECC...); - SE E' POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE E' POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.


QUESITO del 07/08/2006 - OPERE URBANIZZAZIONE

L'amministrazione comunale di B. intende approvare un progetto definitivo di manutenzione straordinaria manti d'usura di alcune strade comunali con importo inferiore a 100.000,00 e superiore a 40.000; e pertanto non inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ma, successivamente o contestualmente deliberare che i lavori non verranno appaltati con le procedure previste dal d.lgs 163/06 ma affidati tramite stipula di una convenzione ai sensi della legge regionale n.12/2005 art. 45 ad un operatore edilizio( a scomputo oneri di urbanizzazione). 1)chiediamo se sia corretto che la progettazione e la direzione dei lavori oltre che il coordinamento della sicurezza possa essere affidato a dipendenti dell'ente. 2) chiediamo se e' possibile eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a scomputo oneri di urbanizzazione al di fuori del comparto di edificazione. 3) chiediamo di conoscere quali sono le modalita' di affidamento dei lavori a scomputo oneri ad operatore economico lottizzante alla luce del nuovo codice degli appalti