Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: servizi sociali
Si chiede di conoscere se per l'affidamento di servizi sociali il comune (iscritto all'AUSA) può gestire autonomamente la gara per importi fino a € 750.000, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice appalti.
Buongiorno,
è in scadenza l'appalto di co-progettazione gestione condominio Solidale che aveva durata pari ad anni 3 in quanto la partecipazione era limitata ai soggetti del terzo settore.Dato l'appalto in questione necessita di costante riprogettazione (aggiustamenti) in itinere siamo a chiederVi:
1) E' possibile procedere alla scelta di un nuovo contraente mediante un nuovo appalto di co-progettazione?
2) La partecipazione al nuovo appalto (procedura aperta) se limitata ai soggetti del terzo settore è preclusa all'attuale aggiudicatario?
3) La partecipazione al nuovo appalto (procedura aperta) se NON limitata ai soggetti del terzo settore può essere estesa anche all'attuale aggiudicatario?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli
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Nell'ambito di un servizio attinente il sociale è possibile espletare gara con offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo, ex art. 95 co.7 del Codice, all'offerta tecnica il 100/100 del punteggio? In pratica prevedendo nel bando un prezzo fisso ed aggiudicando solo sulla base di elementi tecnici qualitativi.
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Per l'affidamento dei servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nuovo Codice non richiama le norme previste dallo stesso per il sotto-soglia, bensì, come si legge nella Relazione Illustrativa, "in prospettiva liberalizzante", impone unicamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza previsti all'art. 128, comma 3 e richiamati nel successivo comma 8, potendo la stazione appaltante decidere se rivolgersi, in alternativa, agli istituti previsti e disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). Solo per gli affidamenti sopra-soglia, il Codice, sempre all'art. 128, prevede espressamente l'applicazione di alcuni articoli con l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il quesito è il seguente: dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento della gestione di un Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per persone disabili, per un importo stimato pari a 600.000 euro circa e, pertanto, inferiore alla soglia, qual è la corretta procedura applicabile? E' possibile procedere mediante una procedura telematica negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo come riferimento, per la redazione del Disciplinare di gara, le disposizioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, ovvero è preferibile applicare un regime più alleggerito?
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