Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: partenariato pubblico privato
Avrei bisogno di fare chiarezza in merito alla corretta definizione dei contratti di lavori stipulati dal Concessionario a valle del contratto di PPP
Nello schema di contratto approvato da ANAC con delibera 1116/2020 è previsto, all’art. 15, che i contratti a valle di lavori siano contratti di subappalto nel caso il Concessionario non sia un’amministrazione aggiudicatrice, appalto nel caso il Concessionario sia un’amministrazione aggiudicatrice.
Nelle FAQ Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 213, comma 9 DEL D.LGS. n. 50/16 trovo al punto A8: che sono assoggettati all’obbligo di acquisire il CIG in quanto procedure selettive.
Inoltre nel SIMOG trovo: L’APPALTO DERIVA DA UNA DELLE SEGUENTI IPOTESI DI COLLEGAMENTO? Tra le varie scelte c’è: Affidamento da parte di aggiudicatari di contratti di concessione o di project financing.
Mi pare quindi che sia implicito che l’affidamento a valle dei contratti da parte del Concessionario (anche NON amministrazione aggiudicatrice) sia un contratto di appalto, altrimenti non saprei come fare a conciliare le diverse previsioni.
Chiedo cortesemente se è possibile dirimere i miei dubbi in merito, ossia, nel caso di concessione di lavori a Concessionario NON amministrazione aggiudicatrice i contratti a valle per la realizzazione dei lavori sono di appalto ( e quindi il Concessionario deve acquisire il CIG ed effettuare le comunicazioni all’Osservatorio) oppure di subappalto (no CIG). Stessa cosa per le concessioni di servizi relativamente ai lavori strettamente strumentali alla gestione del servizio.
Argomenti:
Gentilissimi,
avrei bisogno di fare chiarezza in merito all’Individuazione delle figure del Committente (ai fini della sicurezza) nell’ambito di un cantiere di lavori affidato a terzi all’interno del contratto in PPP.
Secondo dubbio, come anticipato, è individuare chi è il Committente ex D. Lgs 81/2008 ai fini della sicurezza (che, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 81/2008, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto). A mio avviso il Committente dovrebbe essere il Concessionario in quanto soggetto che deve sopportare il rischio di costruzione (ossia il rischio che l’opera possa costare di più). Ma altri elementi depongono in contrario.
Nello schema di contratto approvato da ANAC con delibera 1116/2020 è previsto che il Direttore dei Lavori sia incaricato dal Concedente (art. 10 e allegato 2 definizioni). Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (che normalmente coincide con il D.L o comunque fa parte dell’ufficio direzione lavori) viene nominato dal Committente, quindi ne conseguirebbe che Committente ai fini della sicurezza sia il Concedente e non il Concessionario. Una tale ingerenza del Concedente sulla realizzazione dell’opera potrebbe comportare che il rischio di costruzione venga posto a carico del Concessionario solo sulla carta ed essere traslato in corso d’opera sul Concedente-Committente; infatti, essendo quest’ultimo responsabile ai fini della sicurezza potrebbe essere indotto a imporre oneri che poi il Concessionario non vuole accollarsi, trasferendole sul Concedente stesso.
Da ciò ne deriverebbe inoltre che Responsabile dei lavori sia il RUP della concessione.
Anche in questo caso chiedo cortesemente se è possibile chiarire chi riveste il ruolo di Committente ai fini del D. Lgs 81/2008 e di conseguenza di responsabile dei lavori.
UN PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO (PPP) MISTO OVVERO RICOMPRENDENTE GESTIONE DI SERVIZI E REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI IN CUI LA COMPONENTE SERVIZI E' PREVALENTE RISPETTO A LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE DEVE ESSERE INSERITO SOLO NEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI O, IN ALTERNATIVA, ANCHE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LL.PP. PER LA PARTE RELATIVA AI LAVORI?
Argomenti:
Si chiede se, ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi", tale soggetto possa essere "esterno" alla Stazione Appaltante, incaricato attraverso apposito incarico di consulenza/supporto in materia di PEF e dei rischi.
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Spett.le Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
con la presente si intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione il quesito di seguito riportato.
Si chiede di stabilire se, in caso di presentazione di proposta di partenariato pubblico privato (PPP) ad iniziativa privata sotto la vigenza del vecchio Codice degli appalti, continui a trovare applicazione per l'intero procedimento di valutazione della proposta di project financing ad iniziativa privata la vecchia disciplina del D.lgs. n. 50/2016, quest'ultimo abrogato a partire dal 1°luglio 2023 dal D.lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice degli appalti.
Distinti saluti
Argomenti:
Si chiede quale sia la disciplina da applicare ad una proposta di PPP ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, pervenuta a questa Amministrazione in data 09.05.2023.
Ipotesi percorribili potrebbero essere:
ipotesi A) unica fase: il procedimento deve intendersi avviato al momento di presentazione della proposta (9 maggio) e, pertanto, dovrà essere applicato il D.Lgs. 50/2016 anche alla procedura di gara (dando per certo che il bando verrà pubblicato dopo il 1° luglio);
ipotesi B) unica fase: la data da considerare sarà quella della pubblicazione del bando di gara (dopo il 1° luglio) e, pertanto, prima di dichiarare di pubblico interesse la proposta pervenuta, il candidato proponente dovrà adeguarla al D.Lgs. 36/2023.
In attesa di conoscere il Vs. autorevole parere, si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti
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Dobbiamo concedere la gestione di un impianto sportivo e l'art.174 co.5 del Codice prevede che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati. Cosa si intende per "stipulati"? Alla sola fase della selezione del concessionario o anche alla firma del contratto? Riteniamo improbabile la seconda soluzione, perché gli enti di piccola dimensione non solo non potrebbero gestire in autonomia i loro impianti sportivi, ma nemmeno affidarli in concessione. Riteniamo inoltre che nel nostro caso si applichi la norma speciale ex d.lgs.38/21, in particolare l'art. 6 dove, al co.3, il termine "affidamenti" sembra riferirsi alla sola fase della gara, per la quale un ente non qualificato deve appoggiarsi a una S.A. qualificata, e non anche alla stipula o firma del contratto, superando la limitazione dell'art. 174. Per le stesse ragioni riteniamo non applicabili le norme del Codice relative al Direttore dell'esecuzione, e che sia sufficiente affidare tale ruolo a una figura interna con esperienza ma senza riguardo alla qualificazione dell'ente.
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