Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: forma contratto
Tenuto conto che la forma del contratto affidato mediante cottimo fiduciario è normato all'art.334 del regolamento, qual è la forma più idonea per un affidamento diretto, può essere la medesima del cottimo fiduciario? Inoltre tali atti scontano l'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al dpr 642/72 (€14.62 per ogni 100 linee)?
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L’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata.
Il secondo capoverso dell’art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la “corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”.
La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali “anche” o “in alternativa”) non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente.
Tutto ciò premesso, si chiede, pertanto, se:
- le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.
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Questo Ente sta approvando il regolamento interno dei contratti stabilendo che i contratti fino a € 40.000,00 siano stipulati con scrittura privata non autenticata obbligatoriamente registrata e i contratti relativi alle soglie delle procedure negoziate di cui all'art. 50, siano approvati e sottoscritti in forma pubblico-amministrativa con versamento dei diritti di segreteria all'Ente. In funzione di quanto disposto all'art. 18 del D.lgs. 36/2023, così come corretto dal D.lgs. 209/2024 e tenuto conto del rispetto del principio del risultato nell'ottica di evitare di appesantire il procedimento amministrativo con ulteriori oneri e spese in capo all'appaltatore, si chiede se: - sia legittimo imporre con regolamento la forma pubblico - amministrativa per tutti i contratti rientranti nella soglia della procedura negoziata? - sia legittimo rendere obbligatoria la registrazione dei contratti sottoscritti in forma privata? ovvero se queste imposizioni regolamentari possano far insorgere in capo all'Ente proponente una responsabilità per eccesso di potere e violazione di legge.
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