Pareri in materia di Appalti Pubblici

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C.A.M.
QUESITO del 04/10/2022

RdO MePA per la fornitura di carta igienica, carta asciugamani e sapone mani, in lotto unico. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso previa verifica delle schede tecniche e della campionatura. Il capitolato speciale prevede: “I prodotti offerti devono rispettare, a pena di inammissibilità dell’offerta, i CAM di cui all’articolo 34 del d.lgs. 50/2016, come di seguito specificato. L’offerente dovrà fornire in fase di presentazione di offerta una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute. I prodotti di carta tessuto (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024”. Dalle buste amministrative dei concorrenti (X e Y): X e Y non hanno presentato le schede tecniche con l’indicazione Ecolabel per la carta igienica, ed Y neppure per la carta asciugamani. La stazione appaltante ha richiesto l’integrazione documentale a X e Y mediante soccorso istruttorio come disciplinato nel capitolato d’oneri. X ha inviato la scheda tecnica riportante la certificazione inizialmente assente. Invece, Y ha risposto: “Per i prodotti offerti in gara, non ci è possibile inviare nessuna integrazione documentale, ciò che ci richiedete non è conforme alle dichiarazioni Ecolabel”. La stazione ammette X ed esclude Y e procede alla verifica della campionatura solo per X. Si chiede un parere in merito. Inoltre, si chiede se la campionatura presentata dai concorrenti dev’essere conservata agli atti e per quanto tempo.

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L’affidamento di servizi di accoglienza e/o di servizi socio-assistenziali, ricreativi-educativi presso strutture civili della S.A. (scuole – centri ricreativi diurni – centri di accoglienza – comunità socio-sanitarie) prevede l’erogazione di prestazioni accessorie, non richiamate nell’oggetto dell’appalto (quali pulizie degli ambienti, ristorazione, fornitura di biancheria ecc.), che rientrano nella sfera di applicabilità di uno o più CAM (PULIZIE, RISTORAZIONE, TESSILE).
Si chiede di chiarire se l’applicabilità dei citati CAM all’appalto costituisca sempre un obbligo per la S.A., indipendentemente dal carattere accessorio di una prestazione rispetto all’attività principale oggetto dell’appalto (servizi sociali, socio-sanitari, educativi-ricreativi), dalla individuazione (o meno) negli atti di gara di una prestazione principale e di una o più prestazioni secondarie (con diversi CPV), dall’importo economico (peso) delle citate prestazioni accessorie sull’importo dell’appalto.

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Applicazione CAM EDILIZIA
QUESITO del 17/05/2023

Gent.mi,
con la presente sono a richiedere i termini e le modalità di applicazione dei CAM adottati con DM 23/06/22 (Edilizia), in particolare:
- vanno applicati anche per i progetti già validati (ma non approvati) alla data di entrata in vigore, ma la cui gara non è ancora stata indetta?
- i CSA devono riportare le singole clausole contrattuali o basta il rinvio all'applicazione dei CAM aggiornati?
- ai sensi degli articoli 3.1 e ss., basta l'impegno da parte dell'Operatore Economico a rispettare i CAM all'interno delle Dichiarazioni Integrative concorrente o nel Disciplinare di gara deve essere previsto che presentino singole dichiarazioni di impegno al momento della presentazione dell'offerta?
Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti

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cam

L’art. 34 del D.lgs. 50/2016 ha previsto che le SSAA debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144 ed al comma 2; che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Disposizioni identiche sono riproposte all’art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 ed all’art. 83 che menziona, altresì, la necessità di inserimento nei bandi dell’obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi, in ossequio alla vincolatività degli stessi prescritta dalla lett. f) della l. n. 78/2022.
Le citate disposizioni, pertanto, individuano i requisiti indispensabili per potere definire “Verde” o Green Public Procurement (GPP) una procedura di appalto, laddove prevedono l’obbligatorio inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), aggiungendo però "per quanto possibile"
Il D.M. CAM Edilizia n. 256 del 23/06/22 (che ha abrogato il D.M. 11 ottobre 2017) in più parti autorizza “deroghe” ai CAM prevedendo:
- al Paragrafo 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI il D.M. 256/2022 che Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. …… I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.
- Al Paragrafo 1.3.3. il D.M. 256/2022 che “Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.
Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:
- prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull’illuminazione naturale.
- Particolari destinazioni d’uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.
In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Il D.M. 256 del 23/06/22 ha dunque previsto la redazione di una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, in cui il progettista può dare evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.
Il D.M. come detto, precisa che “Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Ebbene alla luce delle sopra richiamate disposizioni, della possibilità riconosciuta di un’applicazione parziale per motivate ragioni tecniche, e del fatto che numerose Relazioni CAM pubblicate recentemente in relazione ad Appalti “Verdi” recano alcune deroghe giustificate da ragioni tecniche, si chiede innanzitutto l’autorevole parere di Codesto Ministero sul seguente quesito:
- se sia conforme alla legge qualificare come “Verde” (GPP) una procedura di appalto che applichi “nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e non totalitaria, purchè, naturalmente, si forniscano nella apposita Relazione CAM puntuali motivazioni delle ragioni tecniche che giustifichino le deroghe parziali all’applicazione dei criteri minimi ambientali.
Inoltre, stante che il D.M. 256/2022 all’art. 3 ha disposto l’abrogazione, a far data dal 4 dicembre 2022, del D.M. 11 ottobre 2017 non prevedendo alcuna disciplina transitoria, si chiede quale sia la sorte di quei progetti che alla data del 4 dicembre 2022 (di entrata in vigore del D.M. 256/2022) erano già redatti a livello esecutivo o ad un livello già avanzato (definitivo) tenendo conto dei CAM 2017 qualora l’affidamento dei relativi lavori venga disposto successivamente al 4 dicembre 2022.
Apparirebbe infatti contrastante con i principi di buon andamento, efficienza, ragionevolezza ed economicità di cui all’art. 97 della Costituzione, che detti progetti, sebbene giunti in fase avanzata di progettazione e/o già approvati, redatti conformemente ai CAM al tempo vigenti, dovessero essere sottoposti a revisione per adeguamento a CAM sopravvenuti qualora l’affidamento dei lavori avvenga, per le più disparate ragioni, successivamente al 4 dicembre 2022: ad accedere a siffatta interpretazione si costringerebbero le amministrazioni appaltanti alla rielaborazione integrale della progettazione, con conseguente sperpero delle risorse pubbliche impiegate per le spese già sostenute e rischio di perdita di fonti di finanziamento.
Si chiede, pertanto, il Vostro Autorevole parere sul seguente quesito:
- se i progetti che alla data del 4 dicembre 2022 (di entrata in vigore del D.M. 256/2022) sono siano stati redatti a livello esecutivo o ad un livello già avanzato (definitivo) tenendo conto dei CAM 2017, debbano essere aggiornati ai CAM 2022 a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 256 qualora l’affidamento dei relativi lavori avvenga in data successiva al 4 dicembre 2022, oppure se in virtù dei principi sopra citati di cui all’art. 97 della Costituzione oltre che del principio tempus regit actum, tali progetti non devono essere revisionati secondo i CAM 2022 sopravvenuti.

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