Parere tratto da fonti ufficiali

Definizione di appalto "verde" in caso di deroghe parziali nell'applicazione dei CAM
QUESITO del 21/06/2024

Il PAN GPP 2023 (D.M. 3.08.2023) al par. 3.3 dispone che “L’appalto è definito “verde” quando, così come previsto dall’art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM e, quando l’aggiudicazione è prevista con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo, laddove si tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM, vale a dire laddove si utilizzino uno o più di detti criteri premianti”. Sono tuttavia previsti casi di possibile applicazione parziale dei CAM: - I CAM Edilizia (D.M. 23.06.2022 n. 256), al par. 1.1 stabiliscono che “Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.” e che, in caso di edifici soggetti al D.Lgs. 42/2004 o di valore storico-culturale e testimoniale “I presenti CAM si intendono applicabili in toto (…) ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi”; - Analogamente, in Provincia di Bolzano, la L.P. 16/2015 all’art. 35 co. 5 prevede che l’obbligo di rispettare i CAM “può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione””. Ciò premesso, si chiede se sia possibile definire “verde” in sede di pubblicazione del bando (con apposizione dell’apposita grafica ) un appalto che: - in virtù delle deroghe di cui sopra, preveda un’applicazione non integrale dei CAM, previa specificazione delle relative motivazioni di ragione tecnica in apposita relazione; - applichi le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, ma non tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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