Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: accesso agli atti

L’art. 105 c. 13 D.Lgs. 50/16 disciplina 3 ipotesi di delegazione di pagamento ex lege, obbligando l’Ente a pagare direttamente al subappaltatore/fornitore/cottimista (s./f./c.) quanto dovutogli dall’appaltatore inadempiente.
In tal caso il s./f./c. deve fatturare all’appaltatore e questi deve fatturare all’Ente l’importo totale, indicando il s./f./c. come beneficiario per la quota di sua spettanza: la stazione appaltante, a fronte di un’unica fattura, emette due mandati uno all’appaltatore e uno al s./f./c.
Prima di pagare l’Ente ha due obblighi:
a)art. 35 c. 28 D.L. 223/06 conv. L. 248/06, mod. art. 13- ter D.L. 83/12, conv. in L. 134/12: controllare regolarità adempimenti prescritti e sospendere pagamento sino a verifica positiva.
b) art. 48 bis DPR 602/73 e D.M. n. 40/08: verificare presenza debiti presso Agenzia Riscossione (A.R.)
Quesiti:
1) come si concilia il diritto del s./f./c. al pagamento di cui all’art.105 c. 13 D.Lgs.50/16 con l’obbligo del committente di effettuare i controlli di cui all’art. 35 c. 28 del D.L. n. 223/06 e di cui all’art. 48 bis DPR n. 602/73 e al D.M. n. 40/08?
2)Se dalle verifiche risulti l’inadempienza dell’appaltatore, ma la piena regolarità del s./f./c., il committente può pagare la fattura emessa dall’appaltatore in favore del s./f./c.?
3) Se il fornitore ha notificato, ex art. 453 c.p.c., all’Ente un pignoramento (ancora sub judice in attesa di udienza) in data antecedente a quello notificato ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 da A.R. quale dei due prevale sull’altro?
4)la somma da intendersi pignorata a carico dell’appaltatore da Agenzia Riscossioni è l’intero importo contrattuale o lo stesso detratti i crediti del s./f./c., in quanto creditori privilegiati rispetto all’ A.R. in virtù della delegazione ex lege (art. 105 del D.Lgs 50/16)?

Argomenti:

A seguito di un'aggiudicazione di gara, la ditta seconda classificata chiede, tramite PEC di accedere agli atti chiedendo di poter visionare ricevendo, sempre tramite PEC, tutta l'offerta della miglior offerente ed in particolare l'analisi dei costi inviata da quest'ultima quale relazione esplicativa a supporto di un'eventuale contestazione di anomalia d'offerta: è corretto inviare alla seconda classificata quanto da lei richiesto oppure la prima potrebbe sollevare obiezioni e/o contenziosi? È corretto inoltre trasmettere tutta la documentazione tramite PEC oppure occorre adottare altri sistemi?

In riferimento al parere n. 652 la SA ha richiesto, quale documentazione di gara, una relazione a supporto dell'eventuale anomalia dell'offerta contenente l'analisi dei costi della stessa. Tale documento, in sede di aggiudicazione, non è però stato preso in considerazione avendo ricevuto un numero di offerte inferiori alle 4, soglia al di sotto della quale non sussiste alcuna anomalia d'offerta. La ditta 2^ classificata ha effettuato un accesso agli atti chiedendo di ricevere, tramite PEC, la suddetta relazione dell'aggiudicataria: la SA è obbligata a fornirla? Oppure può rifiutarsi in considerazione che tale documento non è stato considerato ai fini dell'aggiudicazione in virtù dell'insussistenza di anomalia nelle offerte? Qualora lo fornisca, l'SA potrebbe ricevere un contenzioso da parte dell'aggiudicataria quale rivelazione della propria strategia di gara ad un'azienda concorrente? Magg. com. Filippo STIVANI

Gara di lavori con inversione procedimentale ed esclusione automatica delle offerte anomale

Prima dell’aggiudicazione un concorrente fa accesso agli atti relativamente alla documentazione amministrativa di tutti i concorrenti.
Contesta l’ammissione di un concorrente che effettivamente avrebbe dovuto essere escluso se si fosse verificata la documentazione presentata.
Come deve comportarsi la stazione appaltante?
Se l’accesso agli atti fosse avvenuto dopo il provvedimento di aggiudicazione come avrebbe dovuto comportarsi?

Grazie

Argomenti:

Si chiede se, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia legittimo l'inserimento negli atti di gara della seguente clausola:
“Unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 50/2016, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, in presenza dei presupposti indicati nell’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amm.ne consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE alle informazioni che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali ai concorrenti che lo richiedano, previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.
In mancanza di tale dichiarazione, l’Amm.ne consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica.”

Argomenti:

Buongiorno,
si chiede il Vs. parere su come interpretare l'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che differisce l'accesso ai verbali relativi alla valutazione delle offerte fino all'aggiudicazione (lett. d).
quesito 1) Tale differimento vale anche nel caso di gara al minor prezzo in cui l'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica e non c'è una "valutazione tecnica" dell'offerta?
quesito 2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede come questo differimento si "sposi" con la circostanza della seduta pubblica, dove i partecipanti presenti alla seduta prendono conoscenza di tutti gli elementi che saranno poi inseriti a verbale.
si ringrazia

Argomenti:

Si chiede se alle procedure di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 36/2023 effettuate previa consultazione mediante piattaforma digitale certificata di più operatori economici siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Argomenti:

Tenuto conto del disposto degli art. 35 e 36 del codice e, con specifico riguardo alla seguente formulazione dell'art. 36 comma 1 "l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili .....", si richiede se il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche debba essere oggetto di trasmissione, soprattutto con specifico riguardo alle informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia.

Argomenti:

Si chiede come correttamente interpretare - e operativamente gestire - l'art. 36, co. 1 e 2, del Codice, laddove prevede, rispettivamente, l'ostensione integrale dell'offerta dell'aggiudicatario e, reciprocamente, le offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. Tanto in quanto, anzitutto, dall'ostensibilità integrale delle offerte, si ritiene possa essere pregiudicato il know-how aziendale degli offerenti - si ricorda che la valutazione dei segreti tecnici e/o commerciali rientra nella discrezionalità della PA e la norma non prevede alcun tipo di contraddittorio con gli operatori economici; ancora, si ritiene che la pubblicazione delle offerte - che contengono dati personali e sensibili, si veda, a titolo puramente esemplificativo, eventuali curricula vitae - può esporre la stazione appaltante a violazioni in materia di dati personali, laddove questi non siano opportunamente trattati e, conseguentemente, oscurati.

Argomenti:

Accesso agli atti e riservatezza
QUESITO del 06/12/2024

Con riferimento alla risposta al quesito n. 2973, attesi i rilevanti interessi alla riservatezza coinvolti nella diffusione di dati giudiziari di persone fisiche ex art. 9 del GDPR e le significative responsabilità a carico del responsabile del trattamento in caso di illecita divulgazione, richiamato il principio del GDPR sulla minimizzazione dei dati in particolar modo in relazione a reati estinti o non rilevanti ai sensi del d.lgs. 36/2023, si chiede se la trasmissione a tutti i concorrenti di tal particolari documenti, ai sensi dell'art. 36 co 1 d.lgs. 36/2023 , possa ritenersi soddisfatta con la trasmissione dei casellari giudiziari tutti completamente anonimizzati. Questo per non consentire l'individuazione del soggetto dal cui casellario risultano presenti reati tramite mera sottrazione dal novero dei soggetti controllati il cui casellario risulti privo di reati, vanificando l'anonimizzazione effettuata. In alternativa, se non ritenuta percorribile la prima ipotesi, si chiede se sia possibile trasmettere - in applicazione del principio della fiducia ex art. 2 del Codice - un riepilogo con l'indicazione dei soli numeri identificativi dei certificati acquisiti e sintesi del loro contenuto, inclusa la valutazione effettuata dal RUP in caso di risultanze astrattamente rilevanti. Se entrambe le ipotesi risultino non accettabili, si chiede un suggerimento su come procedere ad un'efficace anonimizzazione dei dati giudiziari nell'ambito della trasmissione ex art. 36 co 1.

Argomenti:

Premesso che gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 regolano l'accesso agli atti delle procedure di gara, si pongono i seguenti quesiti: 1) le sedute di gara pubbliche sono vietate? A parere del sottoscritto la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto le sedute pubbliche renderebbero certamente conoscibili (in violazione delle disposizioni del comma 3 dell'art. 35) alcune delle informazioni elencate al comma 2 dello stesso articolo; ad esempio, la classica seduta pubblica per l'apertura delle "Buste Amministrative" (che con l'uso di una piattaforma telematica non è comunque più necessaria) determinerebbe la conoscenza, da parte degli operatori economici partecipanti alla seduta, di informaizoni relative alle domande di partecipazione dei diversi concorrenti che ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) devono essere rese conoscibili solo dopo l'aggiudicazone; 2) la pubblicazione dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti deve avvenire solo dopo l'aggiudicazione? A parere del sottoscritto la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto la pubblicazione dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, che nella vigenza del precedente Codice (D.Lgs. n. 50/2016) veniva effettuata in maniera tempestiva (certamente prima dell'aggiudicazione) appare violare ancora le disposizioni dell'art. 35, comma 2, lett. c).

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