Sedute pubbliche e pubblicazione dei verbali di gara
QUESITO
del 27/02/2025
Premesso che gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 regolano l'accesso agli atti delle procedure di gara, si pongono i seguenti quesiti: 1) le sedute di gara pubbliche sono vietate? A parere del sottoscritto la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto le sedute pubbliche renderebbero certamente conoscibili (in violazione delle disposizioni del comma 3 dell'art. 35) alcune delle informazioni elencate al comma 2 dello stesso articolo; ad esempio, la classica seduta pubblica per l'apertura delle "Buste Amministrative" (che con l'uso di una piattaforma telematica non è comunque più necessaria) determinerebbe la conoscenza, da parte degli operatori economici partecipanti alla seduta, di informaizoni relative alle domande di partecipazione dei diversi concorrenti che ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) devono essere rese conoscibili solo dopo l'aggiudicazone; 2) la pubblicazione dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti deve avvenire solo dopo l'aggiudicazione? A parere del sottoscritto la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto la pubblicazione dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, che nella vigenza del precedente Codice (D.Lgs. n. 50/2016) veniva effettuata in maniera tempestiva (certamente prima dell'aggiudicazione) appare violare ancora le disposizioni dell'art. 35, comma 2, lett. c).
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