Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Lotti

la suddivisione in lotti di cui all'art. 29 del codice riguarda solamente lotti funzionali oppure anche singole lavorazioni, sempre a condizione che il lora appalto sia pubblicato secondo le regole dell'importo complessivo ?

Argomenti:

D37. Abbiamo avviato una procedura non articolata in lotti e abbiamo già ottenuto il “numero gara” dal sistema Simog: siamo comunque obbligati a richiedere il CIG?

A4. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di appalto in lotti per il quale è stato preso un unico CIG?

alla luce di quanto ci ha scritto la ditta che sta realizzando il bando e piano industriale ESPER (vedi allegato allegato) e al fatto che non sono sufficienti richiami generici della stazione appaltante all’esigenza di interagire con un unico gestore per tutti i servizi. In realtà noi abbiamo preparato un minimo di relazione che giustifica la "non suddivisione in lotti" come di seguito riportato: Possiamo certamente dire che: - le ridotte dimensioni dell'impianto sono tali da non renderlo competitivo con quelli privati presenti sul mercato (gli impianti simili presenti in Puglia realizzati con fondi pubblici non risultano attualmente funzionanti); - per la sopra indicata ragione la sola gestione dell'impianto potrebbe non essere appetibile per un gestore diverso da quello del servizio, per cui si correrebbe il rischio di vedere la gara andare deserta; - invece l'impianto può essere interessante per il gestore della raccolta in quanto lo può utilizzare come base logistica per il servizio di raccolta e trasporto, specie per il fatto che l'impianto è autorizzato per il trasbordo della FORSU da mezzi della raccolta a mezzi per il trasporto a lunga distanza, la qual cosa comporterà un'economia per i trasporti, che si riflette sui costi che i comuni devono sopportare, vista l'esperienza trascorsa e attuale; - per le motivazioni sopra esposte si è potuto considerare nel piano industriale un costo del trattamento inferiore a quello di mercato, a vantaggio del canone dei comuni; - l'unicità del gestore consente di annullare il contenzioso sulla qualità del materiale conferito e una maggiore attenzione sulle raccolte delle differenziate, dal momento che è lo stesso soggetto che si occuperà della selezione finale e su cui ricade la responsabilità della qualità del prodotto in uscita, parametro da cui, tra l'altro, dipendono i proventi per il ritiro dei materiali da parte dei consorzi di filiera; - l'impianto si presta alla possibilità di offerte migliorative che possono interessare l'intero servizio, in sinergia per esempio, con l'adiacente centro raccolta materiali; - con opportune implementazioni potrebbe essere utilizzato come centro direzionale per l'intero servizio, punto lavaggio mezzi, ricovero mezzi per servizi intercomunali, ecc., con le conseguenti economie nel caso in cui tali servizi dovessero essere allocati altrove (si pensi a solo titolo di esempio, ai costi per la guardiania); - la sua posizione baricentrica rispetto ai comuni dell'ARO, minimizza i costi di trasporto per il conferimento delle differenziate secche; tale circostanza potrebbe venir meno nel caso in cui l'impianto restasse non gestito per qualsiasi ragione concernente la gara del relativo lotto, o nel caso in cui non si perfezionassero gli accordi commerciali fra i due gestori (per esempio il gestore dell'impianto trova più conveniente servire un ARO adiacente al nostro che saturerebbe le disponibilità dell'impianto stesso; oppure la gara del lotto è aggiudicata al gestore della raccolta di un altro ARO che utilizza l'impianto per le sue necessità!)

La scrivente Stazione appaltante appartenente ai settori speciali sta predisponendo una procedura di gara per l’affidamento di “servizi di trasporto” per complessivi 550.000 € oltre iva, suddivisi in due lotti di importo pressoché uguale (Lotto 1 € 300.000 oltre iva; Lotto 2 € 250.000 oltre iva) e con la previsione di un vincolo di aggiudicazione di un solo lotto.
Ciò premesso, si domanda:
1) se ai fini della scelta della procedura l’importo da considerare è quello di € 550.000,00 e, pertanto, superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35 del Codice dei contratti, ovvero è possibile utilizzare le procedure di cui alla lett. b) comma 2 del D.Lgs. 50/16 per ogni singolo lotto.
2) Se, qualora si ricorresse alla procedura negoziata prevista dall’art. 2 comma 3 della L. 120-20 (Decreto Semplificazioni), motivandone la scelta nella determina, occorre pubblicare un Avviso di Indagine di Mercato preventivo, e se sì, per quale durata.