Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Inadempimento

Inadempimento - Cauzione definitiva
QUESITO del 20/10/2008

A seguito di inadempienza contrattuale è stata disposta la rescissione contrattuale con apposito provvedimento. L'inadempienza contrattuale (contratto del 26/05/2006)risultava la mancata conclusione dei lavori entro i termini previsti. L'Amministrazione Comunale ha pertanto avviato il procedimento relativo all'escussione della polizza. La polizza copriva un importo del valore di €. 161.639,20. La contabilizzazione delle opere eseguite dall'impresa fino al momento della rescissione del contratto ammontavano ad €. 77.636,85. L'Amministrazione Comunale richiedeva il pagamento dell'intero valore garantito per il numero dei giorni eccedenti il termine contrattuale. La compagnia di assicurazione quale fideiussore asseriva quanto segue: - che i lavori effettuati costituivano il 48,03% e che l'art. 30 della L. 109/94 così come modificato dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/06 precisa che la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente; pertanto in base al precitato disposto normativo la cauzione prestata si è quindi ridotta al 57,97% dell'ammontare della cauzione originaria. L'Amministrazione Comunale è del parere che il contratto e la polizza di riferimento sono stati sottoscritti nel periodo di previgenza della L. 109/94, precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 163/06 e quindi con le disposizioni previste dalla L. 109/94. Viene pertanto richiesto un parere se è o meno corretta, l’applicazione da parte del fideiussore del D.Lgs. 163/06 su un contratto stipulato antecedentemente alla sua vigenza