Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: 00

Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 della Legge n° 109/1994 e s.m.i. (“ Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. “) si chiede, a codesto di conoscere se la disposizione sopra riportata debba ritenersi applicabile anche ai fini di cui all’art. 18 della medesima Legge. Vale a dire se, in caso di contratti “misti” di opere e servizi, nei quali il valore delle “opere” assuma rilevanza superiore al 50%, sia necessario, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 18 della citata Legge, procedere, o meno, allo scorporo del valore economico dei servizi.