CALCOLO DELLA SOGLIA DI GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE NELLE GARE SUDDIVISE IN LOTTI E DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO FISCALE (II.10)
In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, l'istanza di rateizzazione del debito tributario manifesta la piena conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente; ne consegue che il decorso del termine di impugnazione dalla data di tale istanza determina la definitività della violazione ai sensi dell'art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023, restando irrilevante la proposizione di un ricorso tributario tardivo. Con riferimento alle violazioni non definitive ex art. 95, comma 2, la soglia di gravità del 10% del valore dell'appalto deve essere calcolata sul valore dei lotti rispetto ai quali l'operatore abbia utilmente concorso.
"[...] ad avviso del Collegio, la dizione secondo cui, in caso di appalti suddivisi in lotti: “la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre”, va intesa non nel senso voluto dall’appellante – vale a dire, tutti i lotti per i quali essa ha presentato l’offerta – ma nel senso dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore economico abbia utilmente concorso, collocandosi primo in graduatoria."
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