AFFIDAMENTI DIRETTI: LA VERIFICA DEI REQUISITI SU VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE NON PUÒ FONDARSI SU AUTOMATISMI RISOLUTIVI
Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, la sussistenza di gravi violazioni tributarie non definitivamente accertate non determina di per sé la perdita del requisito generale, ma costituisce il presupposto per l'esercizio di una valutazione discrezionale che deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata.
È pertanto illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto che non offra contezza dell’apprezzamento circa la capacità economico-finanziaria della società, il rapporto tra debito tributario e valore dell'appalto e l'effettiva idoneità della violazione a compromettere l'affidabilità dell'operatore nell'esecuzione del servizio.
"Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il superamento della soglia di gravità prevista dall’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e non determina, di per sé, la perdita del requisito generale. Ne consegue che il provvedimento espulsivo richiede un’autonoma e motivata valutazione circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico (Cons. Stato, Sez. III, 24 luglio 2023, n. 7219).
Ciò risponde alla ratio della disciplina che attribuisce rilievo non solo alla violazione degli obblighi tributari quale indice di affidabilità morale del concorrente, ma anche all’effettiva capacità della stessa di eseguire il contratto, tenuto conto dell’entità dell’esposizione debitoria e della complessiva situazione economico-finanziaria dell’operatore (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2025, n. 4121).
L’oggetto della valutazione amministrativa non coincide, pertanto, con il fatto storico rappresentato dall’inadempimento tributario, bensì con il giudizio prognostico circa la futura affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto pubblico. Proprio perché tale giudizio implica l’esercizio di discrezionalità tecnica, esso deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata, non potendo essere sostituito da automatismi desunti dalla sola esistenza della violazione fiscale.
In questo senso depone la giurisprudenza - condivisa dal Collegio - secondo cui «la stazione appaltante, attraverso una piena valutazione del fatto storico, deve verificare che l’illecito professionale commesso dall’offerente sia grave e tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, fondandosi proprio su tali elementi il corredo motivazionale dell’esclusione» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610)."
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