VINCOLO DI PARTECIPAZIONE LIMITATO AL SINGOLO OFFERENTE SENZA ESPRESSA ESTENSIONE AL GRUPPO (51.2)
Il vincolo di partecipazione previsto dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è rivolto al singolo offerente e non alla realtà imprenditoriale più vasta di cui fa parte, salvo che la stazione appaltante non eserciti la discrezionalità di estenderne la portata al gruppo societario tramite una clausola chiara e precisa della lex specialis. In mancanza di tale scelta espressa, il vincolo non può essere interpretato in senso estensivo in danno dei concorrenti, prevalendo il principio della tassatività delle clausole di esclusione e del favor participationis.
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